Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2420
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge processuale per procedura de plano senza contraddittorio

    La procedura de plano è consentita dall'art. 41 c.p.p. per dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza. L'esercizio del potere cautelare non integra di per sé incompatibilità e la Corte ha adeguatamente motivato senza indebite anticipazioni di giudizio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e carenza di motivazione

    Il passaggio dell'ordinanza cautelare non è sufficiente a configurare un pregiudizio, poiché si riferisce a profili ammessi in sede di quantificazione del danno e valutati alla luce della sentenza di primo grado. L'accertamento di responsabilità era già stato compiuto dal giudice di primo grado, quindi il giudice di appello non ha compiuto indebite anticipazioni di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2420
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo