CASS
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA SI SI AT EVA NI - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: GE IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l’istanza di ricusazione avanzata nell’interesse di IO GE, nei confronti dei componenti della Corte di assise di appello di Torino incaricata della trattazione del procedimento avente ad oggetto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di assise di Asti il 4 dicembre 2023. L’istanza di ricusazione era originata dall’accoglimento, nella pendenza del procedimento di appello, della richiesta di sequestro conservativo su beni mobili e immobili dell’imputato presentata dai difensori delle parti civili. In alcuni passaggi motivazionali del predetto provvedimento, l’istante aveva ravvisato profili idonei a giustificare la ricusazione dei giudici incaricati della trattazione del gravame di merito.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO GE, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale per essere stato adottato il provvedimento impugnato all’esito di procedura de plano e, dunque, senza instaurazione del contraddittorio. La Corte di appello è pervenuta alla decisione impugnata operando un esame dell’istanza che avrebbe richiesto la preventiva fissazione dell’udienza di discussione, non essendosi arrestata, la valutazione operata, ad un esame preliminare della mera ammissibilità dell’istanza.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e carenza di motivazione. L’ordinanza cautelare emessa dalla Corte torinese ha fatto riferimento al dolo e alla Penale Sent. Sez. 1 Num. 2420 Anno 2026 Presidente: OC IA Relatore: AT NC Data Udienza: 02/12/2025 natura illecita dell’azione commessa dall’imputato, anticipando valutazioni non necessarie in sede di emissione della misura cautelare reale. A fronte della prospettazione di tale circostanza, i giudici incaricati della decisione sull’istanza di ricusazione hanno limitato la loro disamina al solo profilo della natura del provvedimento asseritamente “pregiudicante” senza soffermarsi sul contenuto motivazionale della decisione, per come ampiamente illustrato nell’istanza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In ordine al primo motivo, si osserva che la procedura de plano è stata adottata per pronunciare l’inammissibilità a ragione della manifesta infondatezza, come consentito dall’art. 41 cod. proc. pen. Nella procedura non si ravvisa alcun vizio, non essendo stata compiuta alcuna valutazione che avrebbe richiesto l’instaurazione del contraddittorio. La Corte di appello di Torino, ricordato che l’esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non integra, di per sé, una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, così come risulta da consolidati arresti di legittimità formatisi anche in materia di misure cautelari personali e reali (ovvero in casi identici a quello in esame), si è limitata a rilevare che nell’adozione del provvedimento cautelare, la Corte di assise di appello ha assolto al proprio dovere motivazionale, senza che possano ravvisarsi profili di «indebita» anticipazione del giudizio. Nel compiere tale operazione si è brevemente soffermata sul contenuto letterale dell’ordinanza impugnata, con specifico riferimento al passaggio espressamente censurato dal ricorrente. Va, invero, richiamato l’orientamento di questa Corte in base al quale «non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio in base a motivi manifestamente infondati e la circostanza che il provvedimento dichiarativo, ancorché adottato "de plano", illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa» (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952 – 01; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi, Rv. 239214 - 01). In motivazione, il primo arresto ha evidenziato che «l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente che la corte competente dichiari inammissibile la dichiarazione di ricusazione, con procedura de plano, non solo nei casi in cui è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen, ma anche quando i motivi addotti sono manifestamente infondati. Si aggiunge, richiamando precedenti conformi, che, nel caso in cui venga dichiarata l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, il ricusante non può dolersi del mancato rispetto dell'art. 127 cod. proc. pen., contestando la qualificazione dell'infondatezza operata dal giudice competente sulla base della dedotta incompatibilità della formula adottata con la complessità della motivazione (Cass., sez. 6, n. 1379 del 1998; Cass., sez. 1, n. 23502 del 07/10/2003, Rv. 228124)». Ciò posto, il motivo di ricorso in esame deve essere ritenuto inammissibile.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, teso a sollecitare a questa Corte un sindacato di merito sulla motivazione di cui al provvedimento impugnato. Il ricorrente, nell’atto introduttivo, reitera la tesi secondo cui la Corte di assise di appello 2 avrebbe esorbitato dai limiti cognitivi propri del subprocedimento cautelare, compiendo valutazioni di merito in punto di responsabilità del ricorrente per i reati contestati rievocando i concetti di dolo e di fatto illecito che comportano una valutazione e un giudizio che, nel caso di specie, sarebbero stati ultronei, inutili, gratuiti e gravemente pregiudicanti. Il passaggio dell’ordinanza di sequestro riportato in ricorso non è sufficiente per supportare l’affermazione della configurabilità di un pregiudizio, atteso che si fa riferimento a profili ammessi in sede di quantificazione del danno (compreso quello del dolo) e, va da sé, che si tratta di aspetti scrutinati alla luce della sentenza di primo grado. Va considerato che, nel caso di specie, si verte in tema di giudizio di appello e un accertamento di responsabilità era stato già compiuto dal giudice di primo grado. Nel prendere in considerazione quell’accertamento ai fini del provvedimento di sequestro, il giudice di appello non ha compiuto, all’evidenza, alcuna indebita anticipazione di giudizio che, per essere tale, deve appunto assumere connotati peculiari. I giudici ricusati si sono mantenuti nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei limiti funzionali strettamente connessi alla decisione assunta limitatamente ad una misura cautelare reale, la quale prescinde dalla sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza. Secondo un orientamento consolidato e qui ribadito «in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. (Fattispecie relativa a un giudice dell'udienza preliminare che, nell'ambito del medesimo procedimento, era stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione reiettiva della richiesta di ricusazione, precisando che le esternazioni sull'elemento soggettivo dell'imputato contenute nell'ordinanza cautelare risultavano imposte o, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale)» (fra le molte, Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01). Inoltre, «l'indebita manifestazione del proprio convincimento deve consistere nell'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato, senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata, e, quindi fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato» (Sez. 1, n. 18454 del 06/04/2005, Pagano, Rv. 231566 – 01). Tale interpretazione è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 , Falzone, Rv. 232067 - 01), che hanno osservato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la deliberazione incidentale di una questione procedurale, può avere rilevanza come causa di ricusazione solo se sia consistita nell’anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito. Il principio, benché espressamente riferito a questione procedurale, è senz’altro estendibile anche alle questioni incidentali cautelari che spettano alla competenza del giudice procedente. Si ribadisce anche in questa sede che «le valutazioni espresse in tema di adozione di 3 misura cautelare reale in quanto limitate alla sussistenza del fumus commissi delicti non costituiscono anticipazione indebita di giudizio sicché deve essere escluso che l'emissione di tali provvedimenti determini una causa di ricusazione. Peraltro, va poi rimarcato come tale conclusione non può essere fondata sul contenuto di una motivazione che il giudice è obbligato ad assumere;
difatti posto che il vincolo reale ex art. 321 cod. proc. pen. deve essere giustificato con la valutazione di pertinenzialità del bene rispetto al reato, la valutazione operata in tale fase dal giudice chiamato a delibare ove sia lo stesso competente per la decisione di merito non può ritenersi mai indebita ma appunto effettuata in preciso adempimento del dovere di motivazione anche di tali provvedimenti» (Sez. 2, n. 12964 del 30/02/2019, Castellano, n.m.). Si tratta di principi senz’altro riferibili anche al caso in esame e da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AT IA OC 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondata, l’istanza di ricusazione avanzata nell’interesse di IO GE, nei confronti dei componenti della Corte di assise di appello di Torino incaricata della trattazione del procedimento avente ad oggetto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di assise di Asti il 4 dicembre 2023. L’istanza di ricusazione era originata dall’accoglimento, nella pendenza del procedimento di appello, della richiesta di sequestro conservativo su beni mobili e immobili dell’imputato presentata dai difensori delle parti civili. In alcuni passaggi motivazionali del predetto provvedimento, l’istante aveva ravvisato profili idonei a giustificare la ricusazione dei giudici incaricati della trattazione del gravame di merito.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO GE, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale per essere stato adottato il provvedimento impugnato all’esito di procedura de plano e, dunque, senza instaurazione del contraddittorio. La Corte di appello è pervenuta alla decisione impugnata operando un esame dell’istanza che avrebbe richiesto la preventiva fissazione dell’udienza di discussione, non essendosi arrestata, la valutazione operata, ad un esame preliminare della mera ammissibilità dell’istanza.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e carenza di motivazione. L’ordinanza cautelare emessa dalla Corte torinese ha fatto riferimento al dolo e alla Penale Sent. Sez. 1 Num. 2420 Anno 2026 Presidente: OC IA Relatore: AT NC Data Udienza: 02/12/2025 natura illecita dell’azione commessa dall’imputato, anticipando valutazioni non necessarie in sede di emissione della misura cautelare reale. A fronte della prospettazione di tale circostanza, i giudici incaricati della decisione sull’istanza di ricusazione hanno limitato la loro disamina al solo profilo della natura del provvedimento asseritamente “pregiudicante” senza soffermarsi sul contenuto motivazionale della decisione, per come ampiamente illustrato nell’istanza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In ordine al primo motivo, si osserva che la procedura de plano è stata adottata per pronunciare l’inammissibilità a ragione della manifesta infondatezza, come consentito dall’art. 41 cod. proc. pen. Nella procedura non si ravvisa alcun vizio, non essendo stata compiuta alcuna valutazione che avrebbe richiesto l’instaurazione del contraddittorio. La Corte di appello di Torino, ricordato che l’esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non integra, di per sé, una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, così come risulta da consolidati arresti di legittimità formatisi anche in materia di misure cautelari personali e reali (ovvero in casi identici a quello in esame), si è limitata a rilevare che nell’adozione del provvedimento cautelare, la Corte di assise di appello ha assolto al proprio dovere motivazionale, senza che possano ravvisarsi profili di «indebita» anticipazione del giudizio. Nel compiere tale operazione si è brevemente soffermata sul contenuto letterale dell’ordinanza impugnata, con specifico riferimento al passaggio espressamente censurato dal ricorrente. Va, invero, richiamato l’orientamento di questa Corte in base al quale «non sussiste incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio in base a motivi manifestamente infondati e la circostanza che il provvedimento dichiarativo, ancorché adottato "de plano", illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa» (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952 – 01; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi, Rv. 239214 - 01). In motivazione, il primo arresto ha evidenziato che «l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente che la corte competente dichiari inammissibile la dichiarazione di ricusazione, con procedura de plano, non solo nei casi in cui è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen, ma anche quando i motivi addotti sono manifestamente infondati. Si aggiunge, richiamando precedenti conformi, che, nel caso in cui venga dichiarata l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, il ricusante non può dolersi del mancato rispetto dell'art. 127 cod. proc. pen., contestando la qualificazione dell'infondatezza operata dal giudice competente sulla base della dedotta incompatibilità della formula adottata con la complessità della motivazione (Cass., sez. 6, n. 1379 del 1998; Cass., sez. 1, n. 23502 del 07/10/2003, Rv. 228124)». Ciò posto, il motivo di ricorso in esame deve essere ritenuto inammissibile.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, teso a sollecitare a questa Corte un sindacato di merito sulla motivazione di cui al provvedimento impugnato. Il ricorrente, nell’atto introduttivo, reitera la tesi secondo cui la Corte di assise di appello 2 avrebbe esorbitato dai limiti cognitivi propri del subprocedimento cautelare, compiendo valutazioni di merito in punto di responsabilità del ricorrente per i reati contestati rievocando i concetti di dolo e di fatto illecito che comportano una valutazione e un giudizio che, nel caso di specie, sarebbero stati ultronei, inutili, gratuiti e gravemente pregiudicanti. Il passaggio dell’ordinanza di sequestro riportato in ricorso non è sufficiente per supportare l’affermazione della configurabilità di un pregiudizio, atteso che si fa riferimento a profili ammessi in sede di quantificazione del danno (compreso quello del dolo) e, va da sé, che si tratta di aspetti scrutinati alla luce della sentenza di primo grado. Va considerato che, nel caso di specie, si verte in tema di giudizio di appello e un accertamento di responsabilità era stato già compiuto dal giudice di primo grado. Nel prendere in considerazione quell’accertamento ai fini del provvedimento di sequestro, il giudice di appello non ha compiuto, all’evidenza, alcuna indebita anticipazione di giudizio che, per essere tale, deve appunto assumere connotati peculiari. I giudici ricusati si sono mantenuti nell'ambito delle proprie attribuzioni e dei limiti funzionali strettamente connessi alla decisione assunta limitatamente ad una misura cautelare reale, la quale prescinde dalla sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza. Secondo un orientamento consolidato e qui ribadito «in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. (Fattispecie relativa a un giudice dell'udienza preliminare che, nell'ambito del medesimo procedimento, era stato in precedenza componente del Tribunale del riesame che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione reiettiva della richiesta di ricusazione, precisando che le esternazioni sull'elemento soggettivo dell'imputato contenute nell'ordinanza cautelare risultavano imposte o, comunque, giustificate dalla sequenza procedimentale)» (fra le molte, Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01). Inoltre, «l'indebita manifestazione del proprio convincimento deve consistere nell'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato, senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata, e, quindi fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato» (Sez. 1, n. 18454 del 06/04/2005, Pagano, Rv. 231566 – 01). Tale interpretazione è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 , Falzone, Rv. 232067 - 01), che hanno osservato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la deliberazione incidentale di una questione procedurale, può avere rilevanza come causa di ricusazione solo se sia consistita nell’anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito. Il principio, benché espressamente riferito a questione procedurale, è senz’altro estendibile anche alle questioni incidentali cautelari che spettano alla competenza del giudice procedente. Si ribadisce anche in questa sede che «le valutazioni espresse in tema di adozione di 3 misura cautelare reale in quanto limitate alla sussistenza del fumus commissi delicti non costituiscono anticipazione indebita di giudizio sicché deve essere escluso che l'emissione di tali provvedimenti determini una causa di ricusazione. Peraltro, va poi rimarcato come tale conclusione non può essere fondata sul contenuto di una motivazione che il giudice è obbligato ad assumere;
difatti posto che il vincolo reale ex art. 321 cod. proc. pen. deve essere giustificato con la valutazione di pertinenzialità del bene rispetto al reato, la valutazione operata in tale fase dal giudice chiamato a delibare ove sia lo stesso competente per la decisione di merito non può ritenersi mai indebita ma appunto effettuata in preciso adempimento del dovere di motivazione anche di tali provvedimenti» (Sez. 2, n. 12964 del 30/02/2019, Castellano, n.m.). Si tratta di principi senz’altro riferibili anche al caso in esame e da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC AT IA OC 4