Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
In materia edilizia, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare, di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione. (Nell'occasione, la S.C. ha altresì affermato che la lottizzazione abusiva è rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2007, n. 13687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13687 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 28/02/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 194
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 047105/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI DR, N. IL 27/01/1973;
avverso ORDINANZA del 09/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di GROSSETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. BARTONE Stefano Maria (ROMA). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IG Andrea, coindagato per il reato di lottizzazione abusiva in relazione al mutamento di destinazione d'uso di unità abitative destinate a RTA e CAV in immobili adibiti ad uso abitativo destinati a residenza privata senza caratteristiche turistico alberghiere attraverso il frazionamento e la successiva vendita dei singoli appartamenti a privati, la mancata predisposizione di clausole contrattuali che garantiscano la realizzazione di offerta di ospitalità al pubblico, la mancata gestione unitaria dei servizi e della funzione a scopo turistico - alberghiero degli alloggi, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 9 novembre 2006 con la quale il tribunale di Grosseto, sezione del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso del GIP presso il tribunale di Grosseto su beni immobili nella frazione Istia d'Ombrone, loc. Stracciole compresi nel residence Pian delle Vigne - del quale il IG è amministratore -.
Il ricorrente eccepisce:
1) violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. c), L.R. Toscana n. 42 del 2000, artt. 27, 33 e 56, come modificata dalla L.R. n. 14 del 2005;
2) Violazione di legge in relazione alla mancanza e alla mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo motivo si sostanzia nella contestazione del fumus del reato ipotizzato.
Sostiene il ricorrente che, sulla base delle disposizioni citate, la vendita frazionata delle singole unità immobiliari costituenti le RTA e CAV non solo non è vietata, ma non può essere ritenuta di per se stessa nemmeno incompatibile con la destinazione d'uso alberghiera.
Aggiunge anche il ricorrente che, nei casi in cui il legislatore regionale ha inteso vietare la vendita frazionata, lo ha espressamente previsto ed al riguardo cita la L. n. 42 del 2000, art.33 secondo cui "nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo..." e cita anche l'interpretazione normativa in proposito fornita dai competenti organi regionali.
I rilievi del ricorrente non sembrano, tuttavia, decisivi nella specie.
La motivazione del giudice del riesame, muovendo dalla premessa che non appare possibile ipotizzare la legittimità di una situazione in cui viene costruito un insediamento turistico in base a "variante" adottata sul presupposto della gestione unitaria della struttura, della quale si frammenti poi proprietà e gestione, individua specificamente gli elementi in base ai quali ritiene allo stato sussistere l'ipotesi di accusa. Ed in proposito espressamente menziona, tra l'altro, l'attività d'indagine svolta dal maresciallo BA il quale, fingendosi interessato all'acquisto, aveva avuto rassicurazioni sul futuro uso esclusivo dell'unità da acquistare e sul carattere simulato dell'attività alberghiera futura per il cui funzionamento, peraltro, a riprova del carattere simulato, rileva il tribunale che non era stata costituita nemmeno una società terza garante.
Orbene, posto che, come più volte affermato da questa Corte, può senz'altro configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 6990 del 29/11/2005 Rv. 233552); e che l'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, è configurabile anche in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera (Sez. 3, n. 10889 del 21/01/2005 Rv. 230976; Sez. 3, n. 20661 del 02/03/2004 Rv. 228608); è del tutto evidente che le conclusioni cui perviene il tribunale sono legate al risultato degli accertamenti d'indagine in concreto espletati.
In presenza di specifici elementi rilevatori della volontà di procedere al mutamento di destinazione delle unità immobiliari, non vale, pertanto, richiamare l'astratto dato normativo che, peraltro, certamente non legittima alcuna forma di arbitraria immutazione. E ciò, naturalmente, impregiudicato il carattere necessariamente limitato e provvisorio della delibazione in sede di riesame atteso che, come correttamente rilevato in premessa dal tribunale, il controllo del giudice del riesame non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi alla astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, con la conseguenza che l'annullamento del provvedimento impugnato è possibile soltanto laddove la difformità sia rilevabile ictu oculi.
2) Sostanzialmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La motivazione del riesame per le ragioni evidenziate non può dirsi certamente mancante in ordine alle questioni dedotte. Si è fuori, pertanto, in maniera palese dal dettato dell'art. 325 c.p.p. che consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007