Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2007, n. 13687
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Sentenza 28 febbraio 2007

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In materia edilizia, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare, di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione. (Nell'occasione, la S.C. ha altresì affermato che la lottizzazione abusiva è rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2007, n. 13687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13687
    Data del deposito : 28 febbraio 2007

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