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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 40283/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1
Narcisi per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
- contumace -
OGGETTO: . Controparte_3
CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il in persona dei legali CP_1 CP_2 rappresentanti pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della con qualifica di operaio e applicazione Controparte_4 al rapporto del CCNL per l'industria metalmeccanica, dal 18 settembre 1989 al 10 giugno 2016, avendo peraltro la parte datoriale, in costanza di rapporto, mutato la propria denominazione in VE ON s.p.a. il 31 maggio 2016;
- di essere transitato dalla data sopra indicata, senza soluzione di continuità, a seguito di scissione societaria della società datrice, alle dipendenze della EL s.p.a., cessionaria del ramo d'azienda al quale egli apparteneva, rapporto poi cessato il 31 maggio 2019;
- di essere iscritto dal 28 maggio 1998 a - Fondo nazionale CP_2 pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini”, fondo istituito in attuazione dell'accodo sindacale stipulato in data 10 marzo 1997 tra Federmeccanica, Con
e , , , il cui statuto indica che lo scopo CP_5 CP_6 CP_8 CP_9 CP_10 dello stesso è quello di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del loro pensionamento nel regime previdenziale obbligatorio, di una prestazione pensionistica complementare;
- di avere delegato il datore di lavoro, con l'adesione al fondo predetto, a prelevare dalla retribuzione mensile gli importi dei contributi destinati al fondo pensione, nonché di avere devoluto a previdenza complementare le quote del suo TFR, delegando la parte datoriale a provvedere al versamento al fondo di tali somme;
- che con sentenza del 19 ottobre 2016 il Tribunale di Roma - sezione fallimentare ha dichiarato il fallimento n. 788/2016 dell'ex datore di lavoro
VE ON s.p.a., già Controparte_4
- di aver chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento VE ON s.p.a. per gli importi dei contributi di previdenza complementare maturati in corso di rapporto, analiticamente indicati nel ricorso ex art. 101 L.F. e nel conteggio sindacale con esso prodotto, in quanto non versati al Cometa dalla società datrice dichiarata fallita;
CP_2
- che i crediti insinuati dall'istante sono stati ammessi allo stato passivo del fallimento per i seguenti importi e titoli: € 2.999,18 per contributi a carico del lavoratore non versati;
€ 1.541,86 per contributi a carico azienda non versati;
€ 10.428,71 per quote di TFR non versate;
- di avere presentato in data 24 gennaio 2023 alla sede di Roma CP_1
Aurelio domanda amministrativa telematica per l'intervento del fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare ex art. 5 d. lgs. n. 80/1992, per l'integrazione presso il Fondo Cometa delle omissioni contributive ammesse allo stato passivo del fallimento dell'ex datore di lavoro VE ON s.p.a.;
- che la domanda è stata rigettata perché “la garanzia del fondo non può operare in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, ma prosegue senza soluzione di continuità con EL PA. La cessione di ramo d'azienda a EL PA è avvenuta quando la società fallita era in bonis”;
- che il ricorso amministrativo proposto ha avuto esito infruttuoso.
2 Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 5 d. lgs.
80/1992, da interpretare alla luce dall'art. 8 della direttiva (CEE) 987/1980, assumendo il proprio diritto a ottenere l'intervento del fondo di garanzia CP_1 affinché provveda a integrare presso il a valere sulla sua CP_2 posizione individuale, i contributi di previdenza complementare non versati da VE ON s.p.a. e già ammessi allo stato passivo del fallimento, per gli importi annui indicati nella narrativa in fatto, formulando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in accoglimento della domanda amministrativa dallo stesso presentata all' CP_1 in data 24/01/2023 per l'intervento in proprio favore del Fondo di Garanzia ex art. 5 d.lgs. 80/1992, ad ottenere l'integrazione da parte del Fondo di
Garanzia medesimo, presso il Fondo di previdenza complementare CP_2
a valere sulla posizione individuale di esso lavoratore presso quest'ultimo Fondo, dei suoi contributi di previdenza complementare non versati dall'ex datore di lavoro VE NI PA (già
[...]
, ammessi allo stato passivo del Fallimento di detto soggetto CP_4 datoriale. B) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a integrare presso il Fondo di Garanzia ex art. 5 d.lgs. 80/1992, a valere sulla posizione individuale del ricorrente, i seguenti importi contributivi annui omessi da VE NI PA (già ,: anno 2010: € 1.307,20; anno 2011: € 2.390,98; Controparte_4 anno 2012: € 2.425,85; anno 2013: € 2.460,12; anno 2014: € 2.562,16; anno 2015: € 2.614,65; anno 2016: € 1.208,79. C) Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimb. forf., c.p.a. ed i.v.a. di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore costituito, che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio, sia pure tardivamente, l' contestando la fondatezza della domanda e CP_1 deducendo che nel caso di specie non ricorre il presupposto fondamentale per l'intervento del fondo di garanzia, ossia la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze dell'imprenditore fallito, atteso che detto rapporto è proseguito con la cessionaria del ramo di azienda per effetto del contratto di cessione. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato.
3 In via preliminare, occorre chiarire che la tardiva costituzione dell' CP_1 comporta la decadenza del medesimo solo dalla facoltà di richiedere mezzi di prova e di proporre eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili esclusivamente a istanza di parte, che nel nostro ordinamento si identificano soltanto o in quelle in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), o in quelle per le quali singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa della parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (cfr., per tutte,
Cass., Sez. Un., n. 1099 del 3 febbraio 1998 e Cass., Sez. Un., n. 15661 del 27 luglio 2005). Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno, inoltre, affermato che neppure il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 10531 del 7 maggio 2013 e, più di recente, Cass. n. 27998 del 31 ottobre 2018). La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c., inoltre, ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza (cfr. Cass., sez. lav., n. 21073 del 9 ottobre 2007), sicché le mere difese, consistenti nelle contestazioni dei fatti allegati da parte ricorrente a fondamento della domanda, sono sottratte alla decadenza per tardiva proposizione nella memoria di costituzione in primo grado. Anche di recente, il Supremo Collegio ha ribadito siffatto indirizzo, specificamente affermando che “l'effetto preclusivo di cui all'art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa con riguardo alle quali il comma 3 dello stesso art. 416 c.p.c. non commina alcuna decadenza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 9775 e n. 9772 dell'11 aprile 2024).
Alla stregua di tali principi, rileva il Tribunale che le deduzioni difensive sollevate dall' sono senz'altro ammissibili, in quanto non integrano CP_1
4 eccezioni rilevabili esclusivamente a istanza di parte, ma solo contestazioni in ordine alla sussistenza degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato.
3. In punto di fatto, emerge dalla documentazione prodotta – né, peraltro, è in contestazione tra le parti – che il rapporto di lavoro del ricorrente con VE ON s.p.a., dichiarata fallita il 19 ottobre 2016, non è cessato al momento del fallimento, atteso che il lavoratore, senza soluzione di continuità, era già in precedenza passato alle dipendenze della cessionaria d'azienda EL s.p.a. Per quanto risulti accertato in giudizio tanto l'adesione da parte del ricorrente al Fondo quanto il mancato versamento da parte del datore CP_2 di lavoro – poi fallito – delle trattenute retributive e della quota del t.f.r. al fondo di previdenza complementare (cfr. doc. n. 8 del ricorso), difettano tuttavia le condizioni richieste dall'art. 5 del d. lgs. n. 80 del 1992 per la copertura da parte del fondo di garanzia. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda controversa è necessario precisare che alla fattispecie in esame non trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 47, comma 5 bis, della legge n. 428/1990, introdotto dall'art. 368 d. lgs. n. 14/2019, a norma del quale “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo”. Questo precetto normativo, chiaramente innovativo del tessuto ordinamentale e, pertanto, in difetto di previsione espressa, non applicabile con efficacia retroattiva, è entrato infatti in vigore a decorrere dal 15 luglio 2022, sicché solo per le fattispecie soggette ratione temporis a tali disposizioni trova applicazione la fictio iuris secondo cui la data del trasferimento al cessionario dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze di quest'ultimo tiene luogo della data di cessazione del rapporto, con conseguente obbligo di intervento del Fondo di garanzia.
5 4. Per le fattispecie soggette ratione temporis alla disciplina previgente, invece, già con sentenza n. 11198 del 26 aprile 2024 la Corte regolatrice ha avuto modo di stabilire il principio di diritto secondo cui “In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura «previdenziale»”. In sostanza, detto indirizzo si fonda sulla considerazione che, in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra ex art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini;
ciò comporta, però, che non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del fondo di garanzia ex art. 5 d. lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario a una delle procedure di cui all'art. 1 del citato d. lgs.
5. Al fine di comporre il contrasto in atto e ribadendo in senso lineare il percorso interpretativo adottato in sede di legittimità, la Suprema Corte, con recente sentenza n. 1951 del 28 gennaio 2025 si è nuovamente confrontata con la questione inerente il diritto di accesso alle prestazioni del fondo di garanzia gestito dall' anche nella fattispecie di mancato versamento delle quote di CP_1 previdenza complementare da parte del datore di lavoro cedente, poi fallito, sviluppando un condivisibile ragionamento che – in questione nei suoi tratti salienti sovrapponibile a quella introdotta dal ricorrente – fornisce le coordinate esegetiche per dirimere i punti controversi nel presente giudizio. Anzitutto, la Corte ha premesso che “5.– Anche di recente, questa Corte ha ribadito che «le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall'art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 24889 del 2019): scopo della direttiva Europea è infatti l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi
6 in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così da ult. Cass. n. 37789 del 2022)» (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292)”. Si tratta, peraltro, di un indirizzo del tutto consolidato, ribadito anche dalla sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025. Muovendo da queste premesse, la Corte ha poi proseguito che “6.– A tali rilievi di carattere generale si deve aggiungere, quanto al credito per TFR, che esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). L'esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria. L' ben può contestare la carenza degli elementi costitutivi del CP_1 diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione). Nessuna rilevanza preclusiva presentano le risultanze dello stato passivo, su cui i ricorrenti fanno leva anche nella memoria illustrativa. La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all soltanto di «opporre eccezioni derivanti da CP_1 ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 delle Ragioni della decisione). 7.– Né il credito del lavoratore può essere agganciato «senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché
7 proseguito con altro soggetto» (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle
Ragioni della decisione). Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia, «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del “al di fuori della finalità CP_2 istituzionale del stesso”» (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789, CP_2 punto 5 delle Ragioni della decisione)”. Dette considerazioni trovano conferma anche sul piano del diritto intertemporale e delle modifiche normative successive, non applicabili – anche nel presente giudizio – ratione temporis. Invero, “8.– È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l'art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per sancire, in ipotesi circoscritte, quell'immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell'azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l'attivazione del Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 3 settembre 2024, n. 23562, punto 7 delle Ragioni della decisione). Tale disciplina, contraddistinta da un carattere marcatamente innovativo (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3. delle Ragioni della decisione), è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, come anche l' non manca di osservare (pagina 24 del controricorso)”. CP_1
Sotto altro profilo, poi, “9.– Quanto agli accordi derogatori all'art. 2112 cod. civ., non rivestono il rilievo risolutivo che il ricorso delinea, con argomenti sviluppati anche nella memoria illustrativa. Questa Corte ha evidenziato, a tale riguardo, che «l'intervento del
, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che Controparte_3 trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 cod. civ. – si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta»
(Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842, nel Considerato in diritto). Come ha rilevato l'Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta e nel corso della discussione, l'intervento del Fondo di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa, «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740; nello stesso senso, ordinanza n. 23562 del 2024, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione, e, di recente, sentenza n. 34292 del 2024, cit.)”. Argomenti, questi, tutti ribaditi anche da Cass. n. 1860/2025, cit.
8 Quanto allo specifico tema in questa sede controverso la Corte, per pervenire a escludere l'operatività del fondo di garanzia, ha preso le mosse dalla ricostruzione della natura giuridica delle somme da versare ai fondi di previdenza complementare, così precisando: “10.– Quanto alle quote di TFR non corrisposte al Fondo di previdenza complementare, devono essere ribaditi i princìpi che questa Corte ha enunciato di recente (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198), nell'inquadrare la natura delle somme che il datore di lavoro non ha versato e nel delineare funzione e limiti dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, nel peculiare contesto della circolazione dell'azienda. Come ha rilevato l'Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta, con argomentazioni riprese anche nel corso della discussione, tali affermazioni si attagliano anche al caso di specie. Il credito del lavoratore «al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo» (sentenza n. 11198 del 2024, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione e, nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477).
Ove il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. Nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini”. Orbene, alla luce di queste premesse, discende la lineare conseguenza che “11.– Non può essere, dunque, accolta la richiesta d'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto della sottoposizione dell'attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo. Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere dell'autonomo diritto alle prestazioni erogate dal
CP_2
L'insussistenza di tale presupposto, rilevata anche nella decisione impugnata, si rivela dirimente, come ha puntualizzato l Controparte_11 nella memoria scritta (pagina 3) e nel corso della discussione.
9 Né sono stati prospettati elementi decisivi che inducano a rimeditare tali princìpi, richiamati dal Pubblico Ministero e invocati anche dall'Istituto nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza”.
6. Alla stregua di questa ricostruzione esegetica, espressione di un indirizzo interpretativo ormai univocamente assodato in seno alla giurisprudenza di legittimità, dal quale non sono stati forniti argomenti che inducano a un ripensamento, difettano le condizioni per l'operatività del fondo di garanzia, a nulla rilevando il fallimento del rapporto di lavoro cedente, inadempiente dell'obbligo di versamento, qualora il rapporto sia proseguito nei confronti del cessionario (non fallito, come nella specie), né eventuali accordi derogatori al regime previsto dall'art. 2112 c.c., non opponibili all'Istituto previdenziale.
7. Conclusivamente, pertanto, le domande attoree vanno rigettate. La sussistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito, risolto dalla Suprema Corte nel senso sfavorevole alla prospettazione attorea soltanto successivamente al deposito del ricorso, integra gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Roma, 20 febbraio 2025 Il giudice Cesare Russo
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