Decreto cautelare 22 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2025, proposto da
R.T.P. (costituendo) tra FP Engineering S.r.l. (mandataria), OL EG S.r.l. (mandante), RD EG S.r.l. (mandante), NG. IA EL (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè tutti i predetti soggetti in proprio, in relazione alla procedura CIG B7B1EA756B, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Realizzazione Interventi XX Giochi del Mediterraneo, Ministero Affari Europei il Sud e Politiche Coesione e P.N.R.R., Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per lo Sport e per i Giovani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Taranto e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Sidoti Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni concernenti la “Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di “realizzazione di un centro nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto” - XX Giochi del Mediterraneo” (CIG: B7B1EA756B - CUP: F54H22001050005);
ed in particolare:
del provvedimento di esclusione del costituendo R.T.P ricorrente adottato da INVITALIA S.p.A. con prot. n. 0312323 del 24.09.2025;
della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. di INVITALIA S.p.A. con atto prot. n. 0311725 del 25.09.2025;
della determina di aggiudicazione di INVITALIA S.p.A. (Centrale di Committenza) prot. n. 195231 del 25.09.2025 dell’appalto per l’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO NAUTICO NELL’AREA EX STAZIONE TORPEDINIERE DI TARANTO” – XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO” all’operatore economico SIDOTI ENGINEERING S.R.L. (operatore singolo);
della Relazione sugli esiti della procedura del R.U.P. di INVITALIA S.p.A. prot. n. 0311725 del 25.09.2025;
del decreto del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo 2026 n. 243 del 26.09.2025, con il quale si è preso atto, approvandoli, degli esiti della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione;
del verbale di gara n. 9 del 16.09.2025, con il quale, a seguito di disamina del riscontro inoltrato dal R.T.P. ricorrente sull’attivazione del soccorso istruttorio, è stata proposta l’esclusione dell’operatore economico ricorrente;
ed inoltre, per quanto di interesse,
delle note del R.U.P. prot. n. 0316489 del 30.09.2025, prot. n. 0320265 del 03.10.2025 e prot. n. 0325619 del 08.10.2025, con le quali non è stato dato riscontro alle domande di accesso ai documenti amministrativi inviate dal R.T.P. ricorrente, rispettivamente, nelle date del 26.09.2025, 30.09.2025 e 03.10.2025;
ed ancora, nei termini meglio specificati nel ricorso,
dei verbali delle sedute del R.U.P., del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice, pubbliche e/o riservate, sia di quelli noti che di quelli non ostesi e quindi non conosciuti, con riferimento alle parti in cui è stata valutata l’offerta tecnica del R.T.P. ricorrente e/o degli altri concorrenti, ovvero è stata disposta l’esclusione del primo, in ragione dell’indicazione delle figure di D.O. IMPIANTI e di ISPETTORE DI CANTIERE e della mancata considerazione dei chiarimenti forniti nell’ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio all’uopo attivato, con ampia riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti laddove se ne ravvisasse la necessità in funzione delle eventuali produzioni documentali effettuate nel corso del giudizio;
comunque ed in ogni caso, sempre come meglio specificato nel ricorso
di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione e/o dalla Centrale di Committenza in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati, e comunque di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del R.T.P. ricorrente, ancorché non conosciuto e/o non osteso, sempre con espressa riserva di successiva impugnazione ex art. 43 c.p.a.;
in ogni caso, e sempre come verrà meglio specificato nel ricorso
del Bando, del Disciplinare e di ogni altra norma e/o documento di gara, ove da intendersi nel senso fatto proprio dalla S.A., ovvero ove fondanti la disposta esclusione del R.T.P. ricorrente
nonchè, e fin da ora,
degli atti e/o dei provvedimenti inerenti alla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, con espressa riserva di successiva impugnazione, anche ex art. 43 c.p.a.
con espressa e rituale richiesta di accertamento del diritto del R.T.P. ricorrente:
al subentro nel contratto con l’aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;
all’affidamento del servizio oggetto della gara, in virtù dell’offerta presentata e dei requisiti posseduti, ovvero della collocazione nella graduatoria finale ante esclusione;
in via subordinata , ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, all’ottenimento del risarcimento per equivalente del pregiudizio patito e patendo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: SIDOTI Engineering S.r.l., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario Straordinario Realizzazione Interventi XX Giochi del Mediterraneo, del Ministero Affari Europei il Sud e Politiche Coesione e P.N.R.R., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero per lo Sport e per i Giovani e INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D’Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. AR IA e uditi per le parti i difensori Avv. A. Marasco, in sostituzione del Prof. Avv. M. Esposito, per la società controinteressata Sidoti Engineering s.r.l., Avvocato dello Stato G. Marzo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20.10.2025 e depositato in data 22.10.2025, le odierne ricorrenti - sotto forma di RTP da costituire, che hanno partecipato alla “Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di “realizzazione di un centro nautico nell’area ex Stazione Torpediniere di Taranto” – XX Giochi del Mediterraneo” (CIG: B7B1EA756B - CUP: F54H22001050005), con valore stimato al netto del ribasso pari a € 602.426,65. - hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni concernenti la Procedura di gara de qua, ed in particolare: del provvedimento di esclusione del costituendo R.T.P ricorrente adottato da INVITALIA S.p.A. con prot. n. 0312323 del 24.09.2025; della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. di INVITALIA S.p.A. con atto prot. n. 0311725 del 25.09.2025; della determina di aggiudicazione di INVITALIA S.p.A. (Centrale di Committenza) prot. n. 195231 del 25.09.2025 dell’appalto per l’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO NAUTICO NELL’AREA EX STAZIONE TORPEDINIERE DI TARANTO” – XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO” all’operatore economico SIDOTI ENGINEERING S.R.L. (operatore singolo); della Relazione sugli esiti della procedura del R.U.P. di INVITALIA S.p.A. prot. n. 0311725 del 25.09.2025; del decreto del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo 2026 n. 243 del 26.09.2025, con il quale si è preso atto, approvandoli, degli esiti della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione; del verbale di gara n. 9 del 16.09.2025, con il quale, a seguito di disamina del riscontro inoltrato dal R.T.P. ricorrente sull’attivazione del soccorso istruttorio, è stata proposta l’esclusione dell’operatore economico ricorrente; ed inoltre, per quanto di interesse, delle note del R.U.P. prot. n. 0316489 del 30.09.2025, prot. n. 0320265 del 03.10.2025 e prot. n. 0325619 del 08.10.2025, con le quali non è stato dato riscontro alle domande di accesso ai documenti amministrativi inviate dal R.T.P. ricorrente, rispettivamente, nelle date del 26.09.2025, 30.09.2025 e 03.10.2025; nonché degli altri atti meglio specificati nel ricorso ed indicati nell’epigrafe.
Hanno presentato, altresì, espressa e rituale richiesta di accertamento del diritto del R.T.P. ricorrente al subentro nel contratto con l’aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.; nonché all’affidamento del servizio oggetto della gara, in virtù dell’offerta presentata e dei requisiti posseduti, ovvero della collocazione nella graduatoria finale ante esclusione.
Hanno chiesto, infine, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, l’ottenimento del risarcimento per equivalente del pregiudizio patito e patendo.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
I - ECCESSO DI POTERE (E VIOLAZIONE DI LEGGE): TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI DOCUMENTI, SOTTO PLURIMI ASPETTI – ERRONEA, CONTRADDITORIA ED ANCHE ILLOGICA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CODICISTICA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTT. 66 (ED ALL’ART. 35 ALLEGATO II.12), 94 E SS., 100, 101, 104, E, IN GENERALE, ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTI [§§ A, B, D, E] // VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 2, D.LVO N. 36/2023, SOTTO DIVERSI E CONCORRENTI PROFILI [§ C, D, E] // ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ERRONEITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTE [§ F] // VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA FIDUCIA EX ART. 2 D.L.VO N. 36/2023 [§ G] – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. [§ H]
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ED ECCESSO DI POTERE): VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISULTATO EX ART. 1 (E DELLA FIDUCIA EX ART. 2) D.L.VO N. 36/2023 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ERRONEO E/O DISFUNZIONALE UTILIZZO DELLO STRUMENTO EX ART. 101 – ECCESSO DI FORMALISMO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, ANCHE EX ART. 3 D.L.VO N. 36/2023 – INIQUITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ [§§ A, B, C, D, E, F] – VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E DELL’ISTRUTTORIA (SOTTO ALTRI E CONCORRENTI PROFILI) [§ G].
Con decreto cautelare n. 496/2025, pubblicato il 22.10.2025, è stata respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, a prescindere da un’approfondita valutazione del fumus boni juris, - che, nel particolare caso in questione, appare opportuno riservare al Collegio, all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra tutte le parti in causa - tenuto conto: sia del disposto dell’art. 18 comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (che inibisce la stipulazione del contratto fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare collegiale di primo grado); sia della circostanza che non risulta essere stata effettivamente disposta dalla S.A. intimata la consegna anticipata; sia della domanda risarcitoria pure azionata dalle parti ricorrenti; non si ravvisa nella specie la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione del 5 Novembre 2025. ”
Il 24.10.2025 si è costituita in giudizio la Sidoti Engineering S.r.l.,, depositando brevi note di costituzione, chiedendo di rigettare il ricorso siccome irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto.
Il 29.10.2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Realizzazione Interventi XX Giochi del Mediterraneo, il Ministero Affari Europei il Sud e Politiche Coesione e P.N.R.R., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per lo Sport e per i Giovani, si sono costituiti in giudizio.
Il 30.10.2025 si è costituita in giudizio TA (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) S.p.A., depositando brevi note di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’annessa domanda cautelare, poiché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto
Il 03.11.2025, TA S.p.A. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previa reiezione della tutela cautelare invocata, di respingere il ricorso poiché inammissibile e infondato.
Il 03.11.2025, Sidoti Engineering S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, previa reiezione della tutela cautelare invocata, di respingere il ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 513/2025, pubblicata il 06.11.2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato atteso che: - i provvedimenti e gli atti impugnati sembrano pienamente legittimi, in quanto la proposta sostituzione del componente del R.T.P. ricorrente (ing. CH DI, specificamente indicato nell’offerta tecnica presentata quale D.O. Impianti, ma privo della dell’iscrizione all’Albo degli NGegneri nella specifica Sezione A - Settore Industriale, requisito di idoneità prescritto a pena di esclusione dall’art.8.2 del Disciplinare) e di ridistribuzione degli incarichi relativi ai ruoli di D.O. Impianti e Ispettore di Cantiere nell’ambito del Gruppo di Lavoro, ovvero di integrazione di quest’ultimo Gruppo con l’inserimento di una nuova figura professionale, implica con ogni evidenza (per la proposta modificazione degli incarichi ricoperti dai singoli professionisti rispetto a quelli originariamente indicati nell’offerta tecnica presentata), una modificazione (postuma) sostanziale delle dichiarazioni rese nel D.G.U.E. circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell’offerta tecnica così come originariamente presentata dal predetto R.T.P ; - peraltro, il Disciplinare di gara al paragrafo 14.2.1. titolato “Documentazione relativa all’offerta tecnica” prescriveva che “la Documentazione tecnica dovrà contenere la RELAZIONE UNICA ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 7, afferente alla capacità tecnica dell’operatore economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo articolo 15”; - nella specie la suddetta offerta tecnica proposta dall’odierno R.T.P. ricorrente, è stata valutata dalla Commissione giudicatrice sulla scorta dei requisiti professionali solo dichiarati dal costituendo R.T.P. ricorrente (come previsto dalla Tabella n. 11, dell’articolo 15 del Disciplinare di gara, relativo alla “Valutazione dell’offerta tecnica ed economica”, sub-criterio C.1 rubricato “Qualità della struttura tecnico-organizzativa dell’Ufficio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione”) con l’assegnazione del punteggio anche in relazione al sub criterio “C” della Tabella “Risorse umane” messe a disposizione per lo svolgimento del servizio” (tenendo conto delle principali esperienze maturate da parte dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio in appalti analoghi all’oggetto del contratto, e comunque delle mansioni specificamente attribuite all’interno della struttura organizzativa del Gruppo di Lavoro in relazione alle sue articolazioni interne), sicchè l’apporto professionale ed esperienziale specifico di ognuno dei professionisti indicati nel Gruppo di lavoro costituisce effettivamente un elemento essenziale (rectius l’ex sé) dell’offerta tecnica sotto il profilo qualitativo, ossia una caratteristica intrinseca della stessa, esorbitando - dunque - dai limiti normativi del soccorso istruttorio; - la pacifica assenza del requisito autodichiarato (in violazione di quanto prescritto dall’art. 8.2 del Disciplinare rubricato “Requisiti di partecipazione), unitamente alla rilevata inammissibilità della modificazione ex post dell’offerta tecnica, aventi valore tranchant, appaiono comportare l’inconferenza anche delle ulteriori censure e del richiamato all’art. 97 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm., applicabile solo fatta salva “l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”, nel rispetto dei principi di par condicio tra i concorrenti e autoresponsabilità; Ritenuto, in ogni caso, prevalenti (in un’ottica cautelare ex art.120 comma 8 ter c.p.a.), rispetto all’interesse privato delle parti ricorrenti, le esigenze imperative connesse all’interesse pubblico (di carattere generale) alla sollecita realizzazione dell’opera pubblica de qua (stante la necessità di concludere i lavori pubblici di che trattasi entro Giugno 2026, sicchè è stato autorizzato l’avvio dei servizi e dei lavori in via anticipata d’urgenza). Ritenuto, infine, opportuno che l’istanza ostensiva proposta dalle parti ricorrenti, ai sensi dell’art.116 comma 2 c.p.a., venga decisa con la sentenza che definirà nel merito il presente giudizio. “
Successivamente, le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 513/2025, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Osserva, il Collegio che è smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità degli impugnati provvedimenti e, in particolare, dell’esclusione del R.T.P. costituendo ricorrente, sollevata con il primo motivo di ricorso, per asserita violazione di legge ed eccesso di potere in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente - secondo cui il mutamento della composizione del c.d. Gruppo di Lavoro, ovvero dei professionisti indicati per i diversi “ruoli” richiesti dalla lex specialis, avvenuti perché l’NG. CH RD non è in possesso dell’iscrizione alla Sezione “Industriale” dell’Albo degli NGegneri, non avrebbero comportato alcuna alterazione e/o modifica dell’offerta presentata perché riguarderebbero comunque soggetti “interni” e, quindi, tali requisiti speciali sarebbero posseduti dall’operatore economico nel suo complesso, come indicato dalla stessa lex specialis, all’art. 8.6.3, e che, in ogni caso, che la “sostituzione” del componente del Raggruppamento non avrebbe “impattato” sull’offerta presentata - occorre osservare che, nel caso di specie, l’esclusione del R.T.P. ricorrente, avvenuta con provvedimento di TA del 24.09.2025, risulta pienamente giustificata.
Invero, ribadisce il Tribunale, i professionisti inseriti nel Gruppo di lavoro, costituiscono un requisito di idoneità professionale ed elemento essenziale dell’offerta, sicchè la pretesa ridistribuzione dei ruoli tra i professionisti nell’ambito del Gruppo di lavoro - nella fattispecie concreta dedotta in giudizio - si porrebbe in palese contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di autoresponsabilità dei partecipanti alla procedura di gara (integrando una modificazione postuma e sostanziale delle dichiarazioni rese nel D.G.U.E. circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell’offerta tecnica così come originariamente presentata dal predetto R.T.P), e ciò anche tenuto conto che, tale requisito di idoneità, è prescritto espressamente a pena di esclusione dall’art. 8.2. del Disciplinare di gara.
In ogni caso, non può neppure condividersi l’ asserita fungibilità tra ruoli (in questo caso tra Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere), in quanto gli stessi hanno ad oggetto anche attribuzioni e funzioni diverse tra loro, con l’aggiunta che nella procedura di gara de qua è stato utilizzato il meccanismo dell’inversione procedimentale previsto dall’art. 107 del Decreto Legislativo n. 36/2023.
Ai sensi dell’art. 107, comma 3, D.lgs. 36/2023, infatti, “la stazione appaltante che intenda utilizzare nelle procedure aperte il meccanismo dell’inversione procedimentale prevede negli atti di gara che – in deroga all’ordinaria scansione sopra descritta – le offerte dei concorrenti siano esaminate prima della verifica della documentazione comprovante l’idoneità a partecipare alla gara. Dunque, per effetto dell’inversione procedimentale, il momento di valutazione delle offerte è anteposto a quello della verifica della documentazione amministrativa.” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7224 del 05 settembre 2025).
Né, al riguardo, risulta fondata la tesi sostenuta dalla parte ricorrente riguardo all’asserita applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, e ciò in quanto, in senso contrario, occorre ribadire che la norma de qua è – concretamente – applicabile solo fatta salva “l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”, nel rispetto dei principi di par condicio tra i concorrenti e autoresponsabilità, posto che - nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica - i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.
Secondo condivisibile giurisprudenza, inoltre, “A differenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale l’idoneità professionale non attiene tanto alla competenza ed esperienza concreta dell’operatore economico dimostrata nel settore di riferimento, quanto piuttosto alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall’iscrizione in appositi registri e albi professionali” (T.A.R. per l’Abruzzo – Pescara, sez. I, sent. n. 115 del 09 marzo 2023), sicchè l’apporto professionale ed esperienziale specifico di ognuno dei professionisti indicati nel Gruppo di lavoro costituisce effettivamente un elemento essenziale (rectius l’ex sé) dell’offerta tecnica sotto il profilo qualitativo, ossia una caratteristica intrinseca della stessa, esorbitando - dunque - dai limiti normativi del soccorso istruttorio.
Peraltro, la sostituzione del progettista, cui sono riferite attività espressamente valutate e quotate dalla Commissione di gara, riverbererebbe effetti distorsivi, diretti e immediati sulla procedura di gara, considerata la conseguente relativa modifica dell’offerta tecnica, dovendo poi attribuirsi punteggi premiali a un concorrente che riguardano il progettista sostituito o – viceversa – consentire eventualmente al “nuovo” progettista di dimostrare, a gara conclusa, le progettazioni analoghe valutabili dalla Commissione, con evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
Del pari infondato, inoltre, si rivela l’ulteriore assunto secondo cui la valutazione della Commissione, alla luce del Disciplinare (art. 15, criterio C.1, Tabella n. 11), si riferiva all’intero Gruppo di Lavoro, nel “suo complesso”, e non alle singole professionalità messe in campo, posto che – nella fattispecie all’esame – la valutazione della Commissione giudicatrice (con gli apprezzamenti dei Commissari che, in ogni caso, sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale) è avvenuta sulla scorta dei requisiti professionali solo dichiarati dal costituendo R.T.P. ricorrente (come previsto dalla Tabella n. 11, dell’articolo 15 del Disciplinare di gara, relativo alla “Valutazione dell’offerta tecnica ed economica”, sub-criterio C.1 rubricato “Qualità della struttura tecnico-organizzativa dell’Ufficio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione”), con l’assegnazione del punteggio anche in relazione al sub criterio “C” della Tabella “Risorse umane” messe a disposizione per lo svolgimento del servizio”, quindi, tenendo conto delle principali esperienze maturate da parte dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio in appalti analoghi all’oggetto del contratto, e comunque delle mansioni specificamente attribuite all’interno della struttura organizzativa del Gruppo di Lavoro in relazione alle sue articolazioni interne.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il sopracitato primo motivo di ricorso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, inoltre, vanno respinte, perché infondate nel merito, anche le censure sollevate dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso, secondo cui gli impugnati provvedimenti sarebbero illegittimi “per violazione dei principi generali recati dal Titolo I del vigente Codice, nonché degli ulteriori fissati dalla L. n. 241/1990 e dallo stesso disposto dell’art. 97 Cost., e risultano, altresì, ispirati ad eccessivo formalismo, e quindi iniqui, ingiusti e comunque “sproporzionati”.”, e ciò in quanto, in senso contrario, occorre rilevare che, oltre che generiche, tali censure si rivelano anche infondate nel merito, in quanto l’esclusione dell’R.T.I. costituendo ricorrente non è avvenuta, come da questo sostenuto, per meri formalismi, ma per l’assenza del requisito di idoneità professionale in capo al professionista indicato come Direttore Operativo “Impianti”, che nel caso di specie, come già messo in evidenza, costituiva un requisito previsto dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, oltre che elemento integrante dell’offerta tecnica, sicchè l’interpretazione e l’applicazione – in concreto - dei principi di carattere generale invocati dalla parte ricorrente, in uno con il principio del risultato e della fiducia, non può estendersi fino al punto di consentire di superare le (chiare) previsioni del Disciplinare di gara sul punto o, addirittura, la modificabilità del contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Operatore, con la conseguenza che, anche il secondo motivo di ricorso è infondato nel merito e deve, dunque, essere rigettato.
Va respinta, infine, l’istanza ostensiva proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art.116, comma 2, c.p.a., con specifico riguardo alla documentazione amministrativa, a quella dell’offerta tecnica ed a quella dei sub-procedimenti di soccorso istruttorio inerenti gli altri due operatori economici, in quanto la stessa non risulta avanzata a tutela della posizione in giudizio della parte ricorrente, mancando un collegamento strumentale tra la richiesta della citata documentazione richiesta e la tutela giurisdizionale invocata dai ricorrenti, posto che, dall’intervenuta esclusione dell’R.T.I. costituendo, per i motivi sopra evidenziati, non si evince alcun interesse specifico ad ottenere la documentazione inerente gli operatori classificatosi in una posizione successiva alla propria e, che, in ogni caso, in riscontro alle istanze di accesso delle parti ricorrenti, del 26.09.2025 e del 01.10.2025, TA S.p.A. ha fornito riscontro e la documentazione di gara rilevante ai fini dell’accesso agli atti di gara è stata resa disponibile, come si evince dalla documentazione depositata da TA S.p.a. il 03.11.2025, anche nel presente giudizio.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, liquidate in € 6.000,00 (seimila/00) complessivi, oltre gli accessori di legge, nei confronti delle parti costituite in giudizio (da ripartirsi in parti uguali tra le PP.AA. difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, TA S.p.a. e Sidoti S.r.l.), per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ MO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
AR IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA | IZ MO |
IL SEGRETARIO