TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 526
TAR
Decreto cautelare 22 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione di legge per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti

    Il Collegio ha confermato l'esclusione, ritenendo che i professionisti inseriti nel gruppo di lavoro costituiscano un requisito di idoneità professionale ed elemento essenziale dell'offerta. La ridistribuzione dei ruoli e la sostituzione del professionista sono state considerate una modificazione sostanziale dell'offerta, in contrasto con i principi di immodificabilità dell'offerta e di autoresponsabilità, e ciò anche in considerazione del requisito prescritto a pena di esclusione dall'art. 8.2 del Disciplinare. Inoltre, è stata esclusa la fungibilità tra i ruoli di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere e l'applicabilità dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 in assenza di immodificabilità sostanziale dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di risultato, fiducia, economicità, buon andamento, proporzionalità e trasparenza

    Le censure sono state ritenute infondate nel merito. L'esclusione non è avvenuta per meri formalismi, ma per l'assenza del requisito di idoneità professionale in capo al professionista indicato come Direttore Operativo 'Impianti', requisito previsto dalla lex specialis a pena di esclusione e integrante l'offerta tecnica. I principi generali invocati non possono consentire di superare le chiare previsioni del Disciplinare di gara o la modificabilità dell'offerta tecnica.

  • Rigettato
    Subentro nel contratto o affidamento del servizio

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito.

  • Rigettato
    Risarcimento per equivalente

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito.

  • Rigettato
    Accesso alla documentazione amministrativa, offerta tecnica e sub-procedimenti di soccorso istruttorio

    L'istanza è stata respinta in quanto non avanzata a tutela della posizione in giudizio della parte ricorrente, mancando un collegamento strumentale tra la richiesta e la tutela giurisdizionale invocata. Essendo l'R.T.P. stato escluso, non si ravvisa un interesse specifico ad ottenere la documentazione degli operatori classificatisi in posizione successiva. Inoltre, è stato riscontrato che INVITALIA ha fornito riscontro alle istanze di accesso e la documentazione rilevante è stata resa disponibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 526
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 526
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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