Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
La legittimazione ad agire al fine di conseguire il rimedio pecuniario previsto dall'art. 35-ter ord. pen., per la detenzione patita in condizioni di contrasto con le previsioni dell'art. 3 CEDU, spetta anche al soggetto detenuto a titolo cautelare al momento della proposizione della domanda.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 35122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35122 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
35 122-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/06/2017 ARTURO CORTESE -Presidente - Sent. n. sez. 2194/2017 GIACOMO ROCCHI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N. 1449/2015 STEFANO APRILE RAFFAELLO MAGI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CO GE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2014 del GIUD. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Roberto Arriello, che на RM сільтоclivesto l'accopriments del ricorso -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decisione emessa de plano in data 26 novembre 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il reclamo in tema di risarcimento da pregiudizio correlato al trattamento inumano o degradante ( ex art. 35 ter ord.pen.) proposto da Lo MO LO. In motivazione si precisa che la richiesta ha ad oggetto la «riduzione di pena>> prevista dalla norma regolatrice a titolo di ristoro del pregiudizio, in ipotesi, sofferto e che tale richiesta non può essere valutata in quanto l'istante è in attesa di giudizio (sottoposto a misura cautelare coercitiva di tipo carcerario, attualmente ricorrente, nde).
2. Con atto personale del 28 novembre 2014 Lo MO LO ha proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza, qualificato come ricorso dall'autorità destinataria. Nell'atto premette che nella originaria istanza non era stata chiesta la riduzione di pena ma il rimedio pecuniario. Ciò posto, si deduce erronea applicazione della norma regolatrice, evidenziando come la condizione di soggetto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere non possa ritenersi ostativa all'accesso al rimedio pecuniario. RM 3. Il ricorso è fondato, e va accolto, per i motivi che seguono.
3.1 Non può affermarsi - infatti che il soggetto ristretto in carcere in forza di titolo cautelare sia sprovvisto, con la necessaria tempestività, della particolare tutela che l'ordinamento riconosce in presenza di violazioni del generale obbligo di assicurare da parte dello Stato trattamenti carcerari non inumani nè - degradanti ai sensi dell'art. 35 ter ord.pen. (norma introdotta dal d.l. n.92 del 26 giugno 2014, conv. con mod. da I. n. 117 del 2014). La legge, infatti, riconosce una duplice forma di tutela al soggetto che nel corso della carcerazione» sia venuto a trovarsi in condizioni «tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo». Tutela preventiva, tesa ad inibire la protrazione di una condotta «in atto», attraverso lo strumento giuridico dell'ordine rivolto all'amministrazione di «porre rimedio» (art. 35 bis co.3 ord.pen.) alla perdurante illegalità del trattamento e tutela riparatoria lì dove la condotta lesiva non sia più in atto ma sia dimostrata come verificatasi in precedenza (art. 35 ter).
3.2 Come chiarito da questa Corte di legittimità, in diversi arresti (Sez. I n. 43722 del 11.6.2015, ric. Salierno;
Sez. I n.. 46966/2015 del 16.7.2015 ric. Koleci e Sez. I n.876/2016 ud. 16.7.2015 ric. Ruffolo) le due species di tutela sono cumulabili lì dove il pregiudizio sia ancora in atto al momento della domanda ma ciò non toglie che il soggetto 'danneggiato' sia comunque titolare del potere di agire, ove si trovi in stato detentivo, innanzi al Magistrato di Sorveglianza per il semplice ristoro del pregiudizio subito nel periodo pregresso. La cd. «attualità» del pregiudizio (art. 69 ord.pen.) non risulta - dunque- condizione necessaria ai fini della ammissibilità della domanda risarcitoria rivolta al Magistrato di Sorveglianza, di cui all'art. 35 ter ord.pen.. In ulteriori arresti (si veda in particolare Sez. I n. 831 del 2017 ric. Carriola), ai cui contenuti si opera rinvio, si è altresì evidenziato che : a) non può essere ritenuto di ostacolo a tale applicazione del rimedio 'riparatorio' per condotte lesive pregresse il fatto che il legislatore soltanto nel - mese di giugno del 2014 sia intervenuto a disciplinare la particolare azione de qua, sollecitato dalla decisione 'pilota' emessa dalla CEDU nel noto caso AN ed altri (in tema di sovraffollamento), posto che le condizioni di diritto sostanziale ed in particolare il diritto del detenuto ad ottenere una offerta trattamentale adeguata con divieto di trattamenti inumani e degradanti - RM risalgono quantomeno al 1955, atteso che in data 4 agosto 1955 - con legge n.848 - l'Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dunque il contenuto dell'art. 3 della Convenzione medesima, norma che peraltro estende e rafforza quanto già previsto dall'articolo 27 della Carta Costituzionale del 1948 ; b) la natura del rimedio non va ritenuta come 'tipica' azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod.civ., essendo stato introdotto un nuovo strumento di riparazione della violazione con aspetti peculiari e con carattere prevalentemente indennitario e di matrice solidaristica, sì da rispondere con il maggior grado di effettività possibile (ai sensi dell'art. 13 Conv. Eur.) ad un comando di legislazione, teso alla introduzione di adeguate forme di riparazione della lesione subìta, scaturito dalla citata decisione emessa dalla CEDU nei confronti dell'Italia.
3.3 Ciò posto, è da ritenersi che essendo «indennizzabili» tutte le violazioni dell' obbligo positivo di custodire i soggetti privati della libertà in condizioni tali da non incorrere nel divieto di trattamenti inumani o degradanti, non rileva - a detti fini che il soggetto destinatario (in ipotesi) del trattamento inumano o - degradante sia in espiazione pena o in condizione di custodia cautelare in carcere. In altre parole, è evidente che l'obbligo positivo (offrire condizioni di vita inframuraria dignitose, non degradanti e corrispondenti ai riconosciuti standards sovranazionali) sussiste in rapporto alla condizione di fatto (restrizione 3 inframuraria) in cui il soggetto titolare del diritto viene a trovarsi ed è insensibile alla condizione di giudicabile o di condannato.
3.4 La norma di cui all'art. 3 Conv. Eur. è posta, invero, a tutela dei diritti del soggetto comunque sottoposto a privazione di libertà ed impone l'adozione di modalità del 'trattenimento coatto' tali da assicurare il godimento dei diritti inalienabili della persona umana (in particolare di quello al rispetto della dignità della persona). La condizione del soggetto ristretto in carcere in forza di titolo «provvisorio>> è, in via di fatto, del tutto analoga a quella del soggetto in espiazione, e postula la parità di trattamento tra i due poli qui in rilievo, almeno quanto alla fruizione dei diritti fondamentali (alla esistenza di spazi e condizioni materiali adeguate, al diritto all'assistenza sanitaria, al mantenimento delle relazioni affettive e familiari, all'istruzione, alla immediatezza della tutela giurisdizionale disponibile) e ferme restando le tollerabili differenze di trattamento correlate alla necessaria personalizzazione del trattamento (fase esecutiva in senso stretto).
3.5 Del resto, da un rapido sguardo al sistema, almeno tre risultano essere i dati giuridico-formali di sostegno a tale impostazione del tema. Il primo è di tipo strettamente normativo 'interno' e si rapporta ai contenuti RY dell'art. 277 cod.proc.pen.. Tale disposizione, inserita nel libro del codice di rito dedicato alle misura cautelari personali, è così formulata « le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto». Nella Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice del 1988 si afferma, con chiarezza, che ...scopo della disposizione rimane, in sostanza, 11 quello di dare sviluppo e maggiore determinazione a quanto già indicato, in termini generalissimi, dall'art. della legge n. 354 del 1975 .." (norma che inibisce le restrizioni ai diritti dei soggetti ristretti da imputati, non giustificabili con le esigenze di ordine o disciplina e non indispensabili a fini giudiziari e che ribadisce che il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva, nde). -Vi è dunque e non poteva essere altrimenti in una codificazione ispirata alla necessità di dare attuazione ai principi costituzionali e sovranazionali la espressa ri-affermazione della titolarità dei diritti fondamentali in capo al soggetto sottoposto al trattamento coercitivo di tipo cautelare. Tra questi, il diritto alla 'legalità' delle forme e delle modalità realizzative della custodia occupa un posto di assoluta preminenza, atteso che nella - giurisprudenza consolidata della Cedu - il divieto di tortura o trattamenti inumani 4 o degradanti, è applicabile ad ogni forma di privazione della libertà e non è - in bilanciabile. Tra le molte, giova ricordare la decisione GC Corte alcun modo - Edu nel caso AB
contro
Italia del 6.4.2000 [..] l'articolo 3 della " Convenzione, come più volte ribadito dalla Corte, consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche;
anche nelle circostanze più difficili, quali la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato, la Convenzione vieta in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti disumani o degradanti. L'articolo 3 non prevede restrizioni, in contrasto con la maggior parte delle clausole normative della Convenzione e dei Protocolli nn. 1 e 4, e secondo l'articolo 15 par. 2 non ammette alcuna deroga, anche in caso di pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione. Il divieto della tortura o delle pene o trattamenti disumani o degradanti è assoluto, quali che siano i comportamenti della vittima. La natura del reato ascritto al ricorrente non è pertanto pertinente [..] ".
3.6 La seconda conferma alla impostazione in diritto qui sostenuta deriva dall'analisi dei contenuti della stessa giurisprudenza della Corte Edu, che il legislatore impone di considerare - pur con tutte le complessità di simile rinvio - quale dato elastico di 'riempimento' del precetto. E' del tutto pacifico, infatti, che la Corte di Strasburgo consideri il soggetto ristretto in carcere in virtù di titolo RM cautelare come potenziale «attore» del giudizio di danno per intervenuta violazione dell'art. 3 Conv., essendo numerose le decisioni di accoglimento di ricorsi proposti da soggetti ristretti 'non in espiaziazione pena' (si veda, di recente, la decisione del 13 dicembre 2016 nel caso IK
contro
Russia;
del resto nella stessa sentenza AN ed altri, pur esaminando ricorsi proposti da soggetti in espiazione, la Corte Edu allarga l'orizzonte alle condizioni dei soggetti ristretti 'giudicabili', proprio nella parte dedicata alla esposizione delle circostanze di fatto idonee a configurare il problema "strutturale" del sovraffollamento italiano, a pag. 23 del testo). Non potrebbe, pertanto, il giudice italiano - stante la formulazione della norma adottare una linea interpretativa che porti ad una «restrizione» della effettività della tutela giurisdizionale (anche sotto il profilo della tempestività dell'accesso al giudice) lì dove l'attore sia un soggetto sottoposto a restrizione di libertà in forza di provvedimento cautelare (in tal senso, una parte della giurisprudenza di merito, in particolare Mag. Sorv. Udine del 9.2.2017, edita). In particolare, l'attuale disciplina positiva introdotta dal legislatore interno nel 2014 non potrebbe essere interpretata nel senso di una titolarità formale del diritto al 'ristoro' da parte del soggetto ristretto in forma cautelare che, tuttavia, non sia immediatamente «azionabile» (sia pure ad eventuali fini di mero accertamento della avvenuta lesione) posto che ciò contrasterebbe con altra 5 disposizione della Convenzione (l'art. 13), che impone l'effettività dello strumento di tutela, in chiave di «garanzia ausiliaria≫ rispetto a tutti gli altri diritti e libertà convenzionali [ la disposizione testualmente recita :.. ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali]. Ne deriva che il rinvio contenuto nella disposizione interna (art. 35 ter) - all'articolo 3 della Convenzione, per come interpretato dalla Corte Edu, implica l'importazione della garanzia ausiliaria di - nella operazione interpretativa - effettività del ricorso interno di cui all'art. 13 della Convenzione medesima. La giurisprudenza della Corte Edu, sul tema, ha precisato che i caratteri primari desumibili dal citato articolo 13 sono quelli della «accessibilità» e della adeguatezza» del rimedio interno rispetto alla complessiva finalità di tutela riconosciuta dalla disposizione della Convenzione di cui si chiede l'applicazione. Ogni rinvio della accessibilità, pertanto, dovrebbe essere razionalmente giustificato, posto che il ritardo nella 'presa in carico' della domanda del soggetto potenzialmente leso può determinare, in concreto, la perdita dei dati RMY dimostrativi, idonei a sostenere la domanda, e dunque la ineffettività del rimedio. Ciò va tenuto presente, lì dove la condizione del soggetto «giudicabile>> sottoposto a custodia cautelare in carcere, può, nel sistema italiano raggiungere (e in alcuni casi superare) il limite massimo di sei anni.
3.7 Il terzo elemento di sostegno alla tesi che vede potenziale «attore immediato» in procedimento ex art. 35 ter ord. pen. il soggetto sottoposto a trattamento custodiale di tipo cautelare (all'atto della domanda) deriva - ancora - dall'analisi dei contenuti di recenti decisioni della Corte Costituzionale, aventi ad oggetto l'accesso al rimedio 'monetario' in favore degli ergastolani e degli internati (sentenze nn. 204 del 2016 e 83 del 2017). Va qui premesso che la esegesi del testo di legge di cui all'art. 35 ter- secondo il metodo della interpretazione letterale - potrebbe determinare, in effetti una (per quanto si dirà, solo apparente) esclusione del soggetto ristretto come 'giudicabile' dall'ambito applicativo della norma. In tale direzione potrebbe sostenersi che lì dove il testo della disposizione - al comma 1 richiama la condizione di 'detenuto' in rapporto alla riduzione, quale rimedio, della «pena da espiare» ciò implichi la condizione di 'definitivo', posto che il rapporto tra «violazione» e «rimedio apprestato» presuppone la esistenza di una «pena» già in esecuzione. In simile ottica, il soggetto ristretto in cautela potrebbe, al più, ritenersi attore immediato in procedura 'inibitoria' ex art. 35 bis (per condotta lesiva in atto) ma 6 non in procedura finalizzata al rimedio 'risarcitorio', atteso quanto detto in precedenza, e ciò anche in virtù del fatto che l'accesso al rimedio 'monetario' parrebbe strutturato in forma subordinata e accessoria (comma 2) rispetto a quello della riduzione della pena. La tesi qui scrutinata andrebbe a collocare il soggetto già sottoposto a misura cautelare esclusivamente nella previsione del comma 3 dell'art. 35 ter, lì dove scarcerato nel corso del procedimento (dunque con periodo cautelare di incerta computabilità) o assolto (con certezza di non computabilità), con accesso -per le lesioni pregresse, anche se riferite alla restrizione cautelare al giudice civile e termine decadenziale di sei mesi. In alternativa, tale soggetto potrebbe usufruire dei rimedi di cui al comma 1 (e co.2) lì dove il tempo della restrizione cautelare (nel corso di detti sei mesi) sia diventato 'computabile' nella 'pena' medio tempore inflitta in via definitiva (potendo, dunque, proporre l'istanza in veste di detenuto definitivo). Tale opzione interpretativa, tuttavia, oltre a determinare i rilevanti (e prima evidenziati) problemi di «compatibilità convenzionale» del testo di legge in virtù di un sostanziale «congelamento» della facoltà di accesso al giudice a lesione - in tesi già avvenuta durante il periodo cautelare (con evidente compromissione - del valore di effettività del rimedio di cui all'art. 13 Conv.) risulta non in linea con RM i contenuti interpretativi desumibili dai citati arresti della Corte Costituzionale.
3.8 Come è noto, già nella decisione n. 204 del 2016 in tema di accesso alla - tutela risarcitoria in favore del condannato alla pena dell'ergastolo - la Corte Costituzionale ha sostanzialmente adottato una lettura della disposizione interna - altrimenti incostituzionale anche in riferimento ai contenuti dell'art. 13 Conv. Eur. - tesa al recupero della «autonomia funzionale» del rimedio monetario di cui al comma 2 dell'art. 35 ter ord.pen. . "Giova riprodurre un passaggio argomentativo di tale decisione : [..] Il giudice a quo muove dall'idea che, nel testo della disposizione impugnata, [I]'uso dell'avverbio "altresì" e l'espressione "residuo periodo" dissolv[a] no ogni dubbio sul ruolo solo "complementare" delle somme di denaro liquidabili dal magistrato di sorveglianza», sicché il rimedio pecuniario non sarebbe approdo consentito al magistrato di sorveglianza "per l'intero" ma solo per la parte "residua" non coperta da una pena che, per limiti oggettivi, si riveli "incapiente"». Tuttavia, l'ultimo periodo dell'art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975 stabilisce che il risarcimento del danno in forma pecuniaria spetta anche nel caso in cui non è ammessa la riduzione di pena, perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni, e perciò prevede espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con 7 un'effettiva riduzione del periodo detentivo. È perciò direttamente nella lettera della disposizione impugnata che l'interprete rinviene il criterio logico per risolvere il caso sottoposto all'attenzione del giudice rimettente. Il legislatore, introducendo il ristoro economico, si è preoccupato di coordinarlo con il rimedio della riduzione di pena, specificando, per mezzo delle espressioni letterali ricordate dallo stesso rimettente, quando e come al secondo subentra il primo. È a questo scopo che il comma 2 dell'art. 35-ter reca indicazioni linguistiche di mero appoggio al comma 1. Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorità che non può significare però preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna detrazione da operare. Al di fuori dell'ipotesi del coordinamento tra i rimedi del primo e quelli del secondo comma dell'art. 35-ter impugnato resta la piena autonomia del ristoro economico, appunto confermata dall'ultimo periodo del secondo comma sopra ricordato [..] ". Dunque in virtù di tale approdo, è del tutto evidente che in una interpretazione costituzionalmente orientata la previsione del co.2 secondo periodo (art. 35 - ter) va letta, in via generale, come l'introduzione di un rimedio pecuniario 'alternativo' in tutte le ipotesi in cui, in presenza del «trattamento non Riy conforme» non vi sia la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di operare una immediata riduzione di pena.
3.9 Tale tema è stato ripreso nella recente sentenza n.23 del 2017, avente ad oggetto la particolare posizione dell'internato. Una delle premesse con cui, in tale decisione, è stata ribadita la assoluta necessità dell'accesso immediato alla tutela ex art. 35 ter è di particolare rilievo anche nel caso qui trattato. -La Corte Cost. afferma espressamente che in forza del principio di eguaglianza -non sarebbero tollerabili differenziazioni di accesso in presenza di condizioni di fatto del tutto analoghe, includendo in tale comparazione non solo il soggetto detenuto in espiazione e l'internato, ma anche quello ristretto in cautela " [..] il principio di uguaglianza non può pertanto tollerare una discriminazione tra detenuto e internato che, fondandosi sulla differente natura giuridica dei titoli in base ai quali si è ristretti, pur rilevante ad altri fini, trascura invece la sostanziale identità, nell'uno e nell'altro caso, dei soli fattori che hanno importanza ai fini risarcitori. Né una tale distinzione sarebbe compatibile con l'art. 3 della CEDU, atteso che nel sistema della Convenzione è necessario avere riguardo non al titolo formale in base al quale si è ristretti, ma alla sostanza della violazione, sicché forme di ristoro spettano non solo al detenuto che sconta la pena, ma anche a chi è colpito da una misura di custodia cautelare in carcere o in strutture equivalenti..]" . 8 Dunque anche nel caso dell'internato si è ritenuta 'non ostativa' all'immediato accesso alla tutela l'assenza di una specifica pena da ridurre, potendosi dar luogo alla forma alternativa di ristoro pecuniario.
4. La verifica sin qui operata conduce, pertanto, a convalidare la opzione interpretativa che vede il soggetto sottoposto a misura cautelare di tipo detentivo < titolare immediato» dell'azione di cui all'art. 35 ter ord.pen. . -Le considerazioni di ordine sistematico sin qui esposte consentono infatti - di superare le apparenti preclusioni correlate ad una interpretazione meramente letterale della disposizione introdotta con il d.l. n.92 del 26 giugno 2014. Come si è detto, l'opzione del «congelamento della azionabilità» della pretesa risarcitoria ad una fase processuale posteriore (avvenuta scarcerazione / avvenuta applicazione del criterio di fungibilità per essere la custodia cautelare imputata alla pena) si scontra con il principio della «accessibilità e adeguatezza» di cui all'art. 13 Conv. Eur., disposizione che ricade nei contenuti complessivi dello stesso articolo di legge (art. 35 ter) in forza del rinvio, in esso contenuto, all'art. 3 della Convenzione. L'interpretazione è per forza di cose - sistematica e deve tendere a realizzare il massimo grado di tutela possibile verso la posizione giuridica presa in considerazione dal legislatore ( in tal senso, la già citata Sez. I ric. Ruffolo) . Vanno dunque ribadite, sul tema, le generali affermazioni contenute - sia pure a soluzione di diverso quesito nella decisione Sez. I n. 28555 del 4.6.2001, rv Rit 219806, secondo cui l'art. 12 delle disp.prel. cod.civ. pone quale parametro della interpretazione la ricerca dell'intenzione del legislatore accanto a quella del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. E che la ricostruzione della obiettiva portata di una disposizione legislativa non possa ridursi alla mera esegesi del testo appare evidente quando si considera che essa è destinata, per propria natura, a conferire un preciso assetto agli interessi coinvolti nelle materie regolate, onde il delicato compito dell'interprete è quello di individuare la reale 'vis ac potestas' della norma, ossia l'effettivo contenuto precettivo nel quale si è obiettivata l'intenzione del legislatore- facendo riferimento oltre che alla lettera della legge alla sua 'ratio' e alla sua collocazione nel sistema, la cui linfa alimenta lo spirito della stessa norma, come parte del tutto. Nel caso qui in esame, peraltro, l'autorevole intervento interpretativo realizzato dal giudice della leggi sul testo della disposizione crea un preciso vincolo, secondo l'insegnamento risalente a Sez. U. n. 25 del 16.12.1998 (dep. 18.1.1999) ric. Alagni, (rv 212075) per cui le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale costituiscono, nei giudizi diversi da quello in cui la questione è stata sollevata, precedente autorevole al quale, i giudici sono tenuti 9 ad uniformarsi, in mancanza di validi motivi contrari rispetto ai quali sussista l'obbligo di fornire adeguata spiegazione. E si è anticipato come il Collegio ritenga del tutto condivisibile la esigenza di realizzare i superiori principi della parità di trattamento tra situazioni analoghe (art. 3 Cost.) e di effettività dei rimedi giurisdizionali (art. 13 Conv. Eur.) nel sistema di tutela qui in rilievo.
5. Applicando i principi di cui sopra al ricorso, va in primis ritenuta esatta la precisazione 'storica' del ricorrente, atteso che in sede introduttiva era stato richiesto, previo accertamento della violazione, l'accesso al rimedio 'economico' di cui all'art. 35 ter co.2. . Per quanto detto in precedenza è erronea anche la opinione in diritto espressa nel provvedimento impugnato, atteso che il soggetto sottoposto a misura cautelare carceraria va ritenuto titolare «immediato>> del potere di agire. Ciò porta a ritenere fondato il ricorso e necessaria l'affermazione del seguente principio di diritto, anche in chiave di orientamento dei poteri del giudice del rinvio : " il soggetto sottoposto a misura cautelare di tipo custodiale è da ritenersi titolare, in costanza di restrizione, del potere immediato di agire innanzi al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35 ter ord.pen., non potendosi ritenere ostativa, a tal fine, la condizione di giudicabile ". Tenuto conto che l'affermazione del predetto principio discende dalla formulazione della domanda come nella specie proposta dall'interessato, si ritiene opportuno precisare che in questa sede non si è inteso affrontare nè pregiudicare sotto alcun profilo la questione relativa al trattamento della diversa ipotesi in cui la domanda del reclamante sia specificamente orientata ad ottenere la detrazione di pena di cui al comma 1 del citato art. 35 ter. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta.
P.Q.M.
l'ordinanze RM Annulla i provvedimento) impugnato e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 14 giugno 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaello Magi Arturo Cortese DEPOSITATA লन IN CANCELLERIA 171 UG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA