Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
Per effetto della sentenza della Corte cost. n238 del 1996, non è più consentito al giudice disporre misure - non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione - aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volontà della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali. Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della libertà personale, non riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della "persona" e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della sfera di libertà del soggetto (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LL LOSANA Presidente del 22/6/1999
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere rel. SENTENZA
Dott. Stefano CAMPO Consigliere N. 660
Dott. Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Alberto MACCHIA Consigliere N. 10638/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti:
1) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia nei confronti di
TA IA NO, n.
2.1.1952 a Serra d'Aiello, e ON LO Ermete, n. 23.7.1938 a Ronchis;
2) da BARTOLUCCI EO, n.
6.4.1957 a Roma;
3) da LA ND, n.
9.8.1966 a Seregno;
4) da IE AR, n.
6.5.1967 ad Andria;
5) da RI CO, n.
8.1.1942 A Valeggio sul Mincio avverso la sentenza in data 22.9.1998 della Corte d'Assise di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori presenti:
Avv. LONGO per ON, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, respingersi il ricorso del P.G.;
Avv. Luigi PALMARA per RI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Avv. Francesco Saverio PETTINARI per TA IA, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. o l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "in parte qua", con ripristino dell'assoluzione ex art. 530, co.1, C.P.P. pronunciata in primo grado;
Avv. Massimo PISANI per IE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di indagini avviate a seguito dell'uccisione, con quattro colpi di pistola cal. 38, dell'agente ZZ Massimiliano della Polizia di Stato, avvenuta poco dopo la mezzanotte del 18.10.1994 in NE, venivano tratti a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Verona TA EO, LA ND e IE AR per rispondere, insieme con NO LL e NO IR, di associazione per promossa dal TA e aggravata dalla scorreria in armi, di importazione, detenzione e porto illegali delle stesse (in parte clandestine e da guerra) e relative munizioni, di concorso nell'omicidio del ZZ, nel tentato omicidio della guardia giurata ZA Lionello, e connessi reati di resistenza, in una serie di rapine e tentate rapine in banca, talora con sequestro di dipendenti e clienti, rinchiusi nei bagni e ripostigli prima di allontanarsi, nonché in furti di autovetture e targhe. Al Maresciallo dei Carabinieri ON LO venivano contestati nel medesimo giudizio la partecipazione al sodalizio criminoso, il concorso in rapine, sequestri di persona e reatì in tema di armi, la ricettazione di proventi di altre rapine;
al Maggiore TA IA NO ed al Tenente Colonnello RI CO la continuata omissione della denuncia di reati.
Con sentenza del 19.4.1997 la Corte d'Assise condannava: il TA all'ergastolo non isolamento diurno per un anno, ritenutane la responsabilità per tutti i reati, avvinti dalla continuazione;
il LA, esclusa la partecipazione ad alcuni furti e rapine, ritenuto il concorso anomalo nell'omicidio e nella resistenza all'agente di Polizia, concesse le attenuanti generiche prevalenti, ad anni 12 di reclusione;
il IE ad anni 15, ritenuto il concorso anomalo negli stessi episodi;
con pene accessorie conseguenti e, in solido, al risarcimento dei danni e rifusione delle spese in favore delle parti civili. Il RI veniva condannato, con benefici, a mesi cinque di reclusione;
il ON e il TA IA assolti per non aver commesso i fatti o (limitatamente alla ricettazione) per insussistenza degli stessi. Su appelli del TA, del LA, del IE, del RI e del Procuratore della Repubblica, la Corte di secondo grado di Venezia, con sentenza in data 22.9.1998, confermava la condanna inflitta al primo, qualificati come rapine due fatti contestati come furti;
assolveva il secondo e il terzo per non aver commesso i fatti da alcuni reati in tema di armi, rideterminando le pene rispettivamente in anni 11 e mesi sei di reclusione ed in anni 10 e mesi sei, previa concessione al GUGLTELMI delle attenuanti generiche prevalenti;
confermava la condanna del RI e le assoluzioni del ON e del TA IA.
La Corte aveva preliminarmente respinto richieste di parziale rinnovazione del dibattimento concernenti:
1) l'esame del collaboratore NI LI, che sarebbe al corrente di illeciti rapporti fra il TA e il ON e potrebbe avvalorare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal primo al dibattimento. In proposito viene rilevato che non risulta alcun contatto fra il NI e il TA nel periodo qui considerato, sicché le dichiarazioni del collaboratore non potrebbero comunque fornire un riscontro individualizzante in ordine ai fatti qui giudicati;
2) l'acquisizione degli atti di un procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Trieste e relativo al comportamento del ON, ma non agli specifici episodi oggetto del giudizio;
3) l'ispezione sul luogo dell'omicidio, essendo acquisita una copiosa documentazione fotoplanimetria, tale da consentire la ricostruzione dello svolgimento dei fatti.
La Corte distrettuale riteneva altresì utilizzabili - ma in concreto inattendibili - le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal IE, in quanto usate per le contestazioni nel giudizio di appello, ove il predetto - che in primo grado si era rifiutato di rispondere - era stato sottoposto ad esame.
La ricostruzione dei fatti muoveva dalla chiamata in correità del NO LL, che aveva maturato la scelta collaborativa poco dopo l'arresto e si era attribuito un ruolo di primo piano nell'ideazione ed organizzazione dei delitti qui giudicati, coinvolgendovi anche fratelli ed amici e rivelando responsabilità non sospettate dagli inquirenti. Sussisteva quindi il requisito della spontaneità, e la narrazione risultava dettagliata, coerente e costante, ne' emergevano ragioni di animosità verso il TA o le altre persone da lui incolpate. L'attendibilità intrinseca per tali ragioni riconosciuta non era neppure sminuita dalla solo parziale collaborazione (del resto non compensata da alcun regime, di favore) offerta all'Autorità giudiziaria di Monza per precedenti e meno gravi fatti. Quanto a quelli qui giudicati il NO aveva plausibilmente ricostruito le modalità esecutive di quattordici rapine, consumate o tentate, poste in essere secondo uno schema operativo già in passato sperimentato da un gruppo ricostituitosi attorno a lui ed al TA, e la dinamica dell'omicidio, asseritamente dovuto ad una iniziativa del coimputato che, godendo dello "status" di collaboratore, con ampia disponibilità di mezzi e libertà di movimento, temeva di essere identificato dalla vittima, in cui si era casualmente imbattuto durante le attività preparatorie di una ulteriore rapina. In proposito vi era sostanziale convergenza con le dichiarazioni del fratello IR e del LA;
ulteriori riscontri erano ricavati dalla esatta individuazione dei luoghi e descrizione delle circostanze delle rapine da parte dei dichiaranti, che fecero anche ritrovare nelle acque del Mincio una pistola cal. 38 identificata mediante indagine peritale come quella utilizzata nell'omicidio, nonché dai tabulati telefonici dimostrativi di comunicazioni provenienti dalla zona fra i cellulari in uso al TA ed alla sua convivente nelle ore successive al delitto e da una consulenza genetica su alcuni capelli rimasti in un casco all'interno di una borsa contenente anche armi ed arnesi da scasso abbandonata sul luogo. A tale ultimo proposito la Corte respingeva l'eccezione di nullità della consulenza sollevata dalla difesa in relazione all'impiego, per confronto, di sangue del TA senza il consenso di questi;
esso, infatti, proveniva da un campione in precedenza accantonato a sua richiesta per altri fini, sicché non vi era una indebita limitazione della libertà personale del soggetto rilevante ai sensi della pronuncia 9.7.1996 n. 238 della Corte Costituzionale, dichiarativa di parziale illegittimità dell'art. 224, co. 2, C.P.P.. Nè, d'altra parte, l'atto poteva ritenersi irripetibile, e quindi nullo perché non espletato previo avviso ai difensori nelle forme previste dall'art. 360 C.P.P., ben potendo essere rinnovato ove l'imputato avesse posto a disposizione un nuovo campione dei propri tessuti per compararlo con le formazioni pilifere in sequestro.
Tanto premesso, la responsabilità del TA in ordine alla detenzione delle armi, occultate nella propria villa e nel giardino, era confessata, mentre il concorso nelle rapine e nel contestuale porto delle armi, nonché- nei furti dei veicoli e delle targhe a tal fine utilizzate, discendeva direttamente già dalla piena - e in parte ammessa - disponibilità preventivamente manifestata a custodire, fornire e riporre i mezzi adoperati nel corso delle azioni criminose. Quanto al ruolo più specificamente attribuitogli in alcuni episodi, la sua materiale partecipazione alle rapine di Rottofreno, Casale sul Sile, Sandrà, Pescantina e Cerese di Virgilio, come ricostruite dal NO LL, non era esclusa da impressioni riferite, non senza margini di incertezza, da alcuni testi (come l'accento meridionale) o condotte non sempre rispondenti a razionali canoni operativi, ne' gli alibi offerti erano confermati o effettivamente incompatibili con gli orari delle azioni criminose e neppure le versioni dei chiamanti in correità presentavano, fra loro o all'interno, elementi se non del tutto marginali di incongruenze. Quanto al più grave episodio di NE, culminato nell'omicidio dell'agente della P.S., la sentenza di secondo grado svolge una dettagliata disamina delle argomentazioni addotte con l'appello del TA, escludendo che siano tali da intaccare la sostanziale veridicità della versione del NO LL e la ricostruzione in base ad essa operata dal giudice di primo grado, secondo la quale, dopo preliminari accertamenti del IE e del LA (nel corso dei quali quest'ultimo eseguì in banca operazioni di cambio di contante, documentate dalle telecamere interne) il NO ed il BA, entrambi armati, si avviarono verso l'istituto di credito;
il primo portava una borsa con altre armi, arnesi da scasso e materiale per travisamento. Mentre procedevano a piedi furono notati dall'agente ZZ che, sceso dalla sua macchina con la pistola in pugno, si qualificò; il NO, che si trovava più avanti, fuggì per una stradina laterale, lasciando cadere la borsa;
sentì degli spari. Raggiunse la propria macchina, seguito dal TA che impugnava la sua pistola, rimasta scarica;
rinunciarono a recuperare la borsa perché si era avvicinato un passante. La presenza del TA nell'occasione è confermata "de relato" dal LA e da ultimo, con le dichiarazioni rese nel giudizio di appello, anche dal IE, sebbene questi, la cui personalità e condotta processuale erano fortemente condizionate da quelle del principale coimputato, attribuisca la veste di autore degli spari al NO. Quanto ai rilievi balisticì, essi non fornivano una certa indicazione del punto di provenienza degli spari, ma soltanto l'individuazione di un'ampia arpa, non erano quindi decisivi ai fini dell'identificazione dell'autore materiale dell'omicidio, ma l'attribuzione del fatto al TA era logicamente confermata dalla circostanza, non controversa, che il NO portava la grossa borsa con gli attrezzi predisposti per la rapina e, quindi, non avrebbe potuto far fuoco prontamente ed efficacemente. Il rinvenimento dell'arma del delitto su indicazione dei fratelli NO non poteva non essere considerato come conferma della loro versione, ne' le obiezioni circa la completezza e concludenza delle verifiche balistiche e circa le condizioni della pistola - secondo la difesa incompatibili con l'affermata esposizione per molti mesi alla corrente fluviale - avevano effettiva consistenza, in considerazione della temperatura delle acque e delle caratteristiche dell'alveo nel punto.
Quanto poi alla provenienza dal TA dei capelli rinvenuti nel casco all'interno della borsa, l'indagine scientifica portava a risultati di così elevata probabilità da equivalere a certezza, e il momento in cui si erano depositati doveva essere non molto remoto, poiché altrimenti sarebbero andati dispersi. Significativo era anche il tentativo, documentato da comunicazioni epistolari e telegrafiche, di influenzare, tramite il condetenuto PA LO, le dichiarazioni del LA in dibattimento;
di tale episodio, denunciato dal LA, non vengono ritenute possibili interpretazioni alternative come quella di una manovra ordita ai danni del TA. Quanto all'alibi da questi fornito per la notte dell'omicidio (sarebbe stato impegnato con il Maresciallo ON in una operazione per la repressione del traffico di stupefacenti), esso è smentito dal sottufficiale e, da ultimo, dal IE, oltreché incompatibile con la zona di attivazione del cellulare usato per comunicare con la convivente.
Affermata pertanto la responsabilità, la pena inflitta in primo grado al TA appariva congrua e non potevano essere concesse le attenuanti generiche, non emergendo alcun elemento favorevolmente. valutabile ex art. 133 C.P.. In particolare, elevata capacità criminale era dimostrata dall'organizzazione dei delitti, dalla provvista di armi micidiali, dall'abuso della protezione accordatagli come collaboratore di giustizia, dal ripetuto impiego di gratuite violenze nei confronti delle vittime delle rapine, dall'allarme sociale suscitato, dai gravi precedenti penali, dal movente di lucro in soggetto che peraltro godeva di un elevato tenore di vita, dal tentativo di inquinamento delle prove, dalla mancanza di segni di resipiscenza.
Quanto alla posizione del LA e del IE, essi ammettevano di avere preso parte ai sopralluoghi preparatori in vista della rapina in una banca di NE;
correttamente erano stati quindi ritenuti responsabili di concorso nel porto delle armi a tal fine utilizzate dal NO e dal TA, nonché di concorso anomalo nella resistenza a pubblico ufficiale e nell'omicidio conseguentemente verificatisi, in quanto sapevano della disponibilità di armi da fuoco da parte dei consociati e della loro propensione ad usarle, com'era in precedenza avvenuto contro una guardia giurata, sicché la reazione posta in essere nei confronti dell'agente di polizia, sebbene imprevista e non voluta, non presentava carattere di atipicità.
Quanto alla posizione del RI, era ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza per materia e territorio;
il reato di omessa denuncia era infatti connesso ex art. 12 lett. c) C.P.P. a quelli più gravi ascritti al Maresciallo ON, in quanto il comportamento dell'imputato non poteva che essere volto da una malintesa tutela del buon nome dell'MA ed alla copertura di eventuali responsabilità di altri militari, in particolare del predetto sottufficiale;
ne' rilevava l'intervenuta assoluzione di quest'ultimo, dato che la valutazione ai fini della competenza deve essere effettuata in astratto ed "a priori", restando ininfluenti, per il principio della "perpetuatio", i successivi sviluppi di merito.
La responsabilità dell'ufficiale, ad avviso del giudice di appello, era stata rettamente ritenuta, le notizie in suo possesso erano state solo in parte riferite, a cura di altri militari, al P.M. di Monza, e solo l'imputato disponeva di un quadro informativo completo, da lui stesso raccolto con l'assicurazione ai subordinati che avrebbe personalmente provveduto "al seguito"; era quindi escluso che potesse ritenere superflua o prematura la trasmissione della notizia di reato.
A diversa soluzione doveva pervenirsi per il TA IA che, avendo riferito per iscritto al superiore gerarchico, aveva adempiuto all'obbligo di denuncia;
ne' poteva avere rilevanza decisiva il fatto che il rapporto non fosse stato protocollato neppure in via informale o riservata. Tale anomala modalità di trasmissione poteva essere segno di una preordinata volontà di occultamento comune a mittente e destinatario ma, avendo quest'ultimo assunto su di sè l'intera gestione della vicenda e ricevuto con le dette modalità la nota inviatagli, non poteva dirsi pienamente raggiunta la prova di un concorso dell'inferiore nel reato commesso.
Quanto alla posizione del ON, le impostazione a suo carico trovavano fondamento nella chiamata in correità del TA, che lo aveva indicato come fornitore dell'armamento del gruppo criminale. La propalazione non era connotata dai requisiti della spontaneità e del disinteresse, essendo intervenuta esattamente nel momento in cui, attraverso il deposito degli atti ai fini del riesame, il chiamante era venuto a conoscenza della mancata conferma da parte del sottufficiale dell'alibi fornito;
era altresì incostante e priva di coerenza, essendosi tradotta in non coincidenti versioni circa le modalità delle consegne di armi, era concomitante a condotte volte ad inquinare le prove e influenzare i coimputati, come un'accusa di omicidio mossa al IE e poi ritrattata. Nè, d'altronde, esistevano adeguati riscontri, poiché le notizie da altre fonti acquisite erano in gran parte "de relato" e provenienti, in definitiva, dallo stesso TA o, per taluni particolari aventi autonoma valenza accusatoria, non coincidevano con le sue dichiarazioni. Quanto a vicende, pure riferite dal dichiarante e relative ad episodi estranei al giudizio, ne era superflua una dettagliata disamina, non potendo eventuali conferme influire sulla prova dei fatti giudicati in questa sede. Neppure era rilevante la circostanza che il TA fosse in possesso di munizioni provenienti da una partita di alcune centinaia di migliaia, in dotazione ai Carabinieri e ad altri reparti;
posto che, nel corso di una disinvolta gestione del collaboratore, diversi militari dell'MA avevano con lui intrattenuto rapporti confidenziali, non era possibile attribuire con certezza la fornitura dei proiettili al ON. Questi era stato anche trovato in possesso di un orologio di marca regalatogli dal TA, la cui dichiarata provenienza illecita non era però confermata ne', a suo dire, nota al ricevente. Giustificata appariva quindi l'assoluzione del sottufficiale da tutti i reati qui giudicati ai sensi del co. 2 dell'art. 530 C.P.P.. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale del distretto in ordine alle assoluzioni del TA IA e del ON e i difensori del TAA, del LA, del IE e del RI. La difesa del TA, premesso che il giudice di appello aveva rinviato, salvo per taluni aspetti autonomamente valutati, alle argomentazioni della sentenza di primo grado, così sottraendosi all'obbligo motivazionale, censura specificatamente con dodici articolati motivi, per carenza di motivazione e, su taluni punti, anche per violazione di legge processuale o sostanziale:
1) il diniego di rinnovazione del dibattimento, sia riguardo all'acquisizione di certi elementi circa i rapporti del ON con al "mala del Brenta" - a riprova dell'attendibilità della versione dell'imputato - sia in ordine all'ispezione in località NE, per controllo sulla compatibilità fattuale della ricostruzione operata dai primi giudici;
2) la mancata acquisizione di dichiarazione rese dal IE al P.M. nell'intervallo fra il deposito della sentenza di primo grado e l'inizio del dibattimento di appello, che aveva privato le parti di materiale utile per le contestazioni, impedendo una esaustiva valutazione della credibilità del dichiarante;
3) l'omesso rilievo:
- della nullità della consulenza tecnica eseguita sulle formazioni pilifere repertate senza osservanza delle forme prescritte dall'art. 360 C.P.P. (pur trattandosi di atto irripetibile perché i reperti impiegati erano destinati alla distribuzione per effetto della tecnica operativa adottata ed i campioni residui erano in condizioni di degrado che non rendevano possibile il raffronto del D.N.A);
- della inutilizzabilità delle risultanze peritali, essendo stato il campione di sangue illecitamente usato senza il consenso del soggetto su cui era stato prelevato;
4) la inadeguata giustificazione dell'attendibilità attribuita alle dichiarazioni di NO LL, in relazione alle specifiche doglianze formulate con l'appello;
5) la correlativa inadeguatezza della valutazione negativa circa la credibilità della versione del TA, sulla base di criteri contrastanti con quelli utilizzati nei confronti del coimputato;
6) la illogicità della complessiva valutazione circa la congruenza e genuinità delle versioni dei fratelli NO e del LA, di fronte a specifiche censure che ne evidenziavano la incostanza e la verosimile concertazione al fine di esaltare il ruolo e le responsabilità del TA e di sminuire quello degli altri, in particolare di NO IR;
7) la incongrua ricostruzione della dinamica dell'omicidio, che non tiene conto di un palese elemento di inattendibilità della versione del NO LL (il quale ha sempre sostenuto, in contrasto con le modalità e gli orari dei movimenti riferiti, di essersi recato sul posto per un semplice sopralluogo), della provenienza dei colpi dalla zona in cui egli stesso si era collocato, della inverosimiglianza dei movimenti attribuiti alla vittima ed al TA;
8) la illogica valutazione dei riscontri, in particolare riguardo alle dichiarazioni del NO IR e del LA - che non costituiscono idonea conferma, riportando notizie apprese dallo stesso NO LL - alle risultanze balistiche - in ordine alle quali i rilievi della difesa e dei suoi - consulenti tecnici erano stati disattesi senza adeguata motivazione o travisati - al ritrovamento della pistola - in condizioni e con modalità tali da escludere la riferita, prolungata permanenza in acqua e da motivare il fondato sospetto che gli inquirenti l'abbiano in realtà reperita attraverso fonti non identificate - all'oscuro tentativo di inquinamento posto in essere tramite il detenuto PA - suscettibile di diversa ed opposta interpretazione prospettata con l'appello e disattesa su apodittiche considerazioni senza tener conto delle risultanze documentali - all'uso distorto delle dichiarazioni rese nel giudizio di appello dal IE - che, sull'indimostrato presupposto della sua contiguità e soggezione verso il TA, vengono usate solo quando sono a suo carico, e non nella parte in cui lo scagionano dalla materiale esecuzione dell'omicidio;
9) la incongrua valutazione di alcuni episodi successivi all'omicidio e considerati in primo grado come rafforzativi della tesi accusatoria;
in particolare, dell'asserito proposito del TA di eliminare il LA - avendo saputo che la sua immagine era stata ripresa dalle telecamere delle banche ove si era recato in avanscoperta e temendo che, sentito, potesse rivelare quanto a sua conoscenza (episodio sul quale i particolarì riferiti dai fratelli NO erano fra loro in palese contrasto denunciato con l'atto di appello) - e della partecipazione del ricorrente ad una operazione di contrasto al traffico di stupefacenti (c.d. "operazione Cervo") , in realtà programmata prima del delitto e quindi non attribuibile allo strumentale intento di mantenere i contatti con i Carabinieri per averne copertura ed informazioni sulle indagini;
10) la erronea svalutazione dei riscontri estrinseci alla chiamata in correità del TA nei confronti del ON, in violazione delle regole sancite dall'art. 192 C.P.P. 11) l'apprezzamento, inadeguato e non conforme ai criteri indicati dall'art. 192 citato, della condotta processuale reticente, contraddittoria ed ambigua del ON;
12) l'erronea applicazione degli artt. 110 e 116 C.P. e le statuizioni sul trattamento sanzionatorio. Posto che, secondo i giudici di merito, l'omicidio era avvenuto per decisione improvvisa e connotato da dolo d'impeto, e poiché le risultanze obbiettive e le dichiarazioni del IE indicavano nel NO l'autore degli spari e l'arma usata rientrava fra quelle custodite da lui, e non fra quelle fornite dal TA, andava escluso il pieno concorso di questi che, in ipotesi, avrebbe potuto rispondere solo ai sensi dell'art. 116 C.P.. In ogni caso, le attenuanti generiche erano state illegittimamente escluse in considerazione della negazione degli addebiti durante il giudizio e del mancato risarcimento alla parte civile, cui aveva invece posto a disposizione, oltre a beni già sottoposti a sequestro, anche una somma di lire 100.000.000 rimasta nella sua disponibilità.
I ricorsi proposti nell'interesse del LA e del IE investono, con censure di illogicità ed erronea applicazione dell'art. 116 C.P., la ritenuta responsabilità, a titolo di concorso anomalo, nei reati di resistenza e di omicidio;
quello relativo al IE anche il capo concernente la detenzione e il porto delle armi usate nell'occasione. Il gravame del LA sollecita preliminarmente la rimessione alle Sezioni Unite, data la non univoca elaborazione del criterio di prevedibilità dell'evento non voluto da parte della giurisprudenza. Rileva comunque che, secondo la chiamata in correità del NO LL, gli esecutori materiali erano partiti con l'intenzione di compiere un nuovo sopralluogo, e non di mettere in atto la rapina. Tale dichiarato intendimento, anche se diverso - secondo l'ipotesi dei giudici di merito - da quello reale o modificato "in itinere", era quello noto ai concorrenti rimasti estranei alla fase successiva, per i quali difettava quindi non solo la previsione, ma anche la concreta prevedibilità degli ulteriori e più gravi sviluppi.
Entrambi i ricorsi rilevano poi che l'azione esecutiva della rapina era rimasta incompiuta, ed anzi non aveva raggiunto neppure la soglia del tentativo, non essendo obbiettivamente rilevabili gli estremi dell'idoneità ed univocità degli atti compiuti;
il gravame del IE evidenzia altresì che il contributo apportato, risalente ad alcuni giorni prima, non poteva essere posto in rapporto di causalità con l'omicidio, essendosi esaurito nell'ambito del mero accordo in vista di un reato poi non commesso, soggetto alla disciplina dell'art. 115 C.P.. Sotto altro profilo, non era prevedibile l'intervento in armi dell'agente di Polizia - che aveva scatenato la sparatoria - alla semplice vista di due passanti apparentemente disarmati che procedevano portando una borsa. Il gravame proposto nell'interesse del RI denuncia violazione di legge sostanziale e processuale. Rinnova l'eccezione di incompetenza, essendo il reato attribuitogli posto in essere nella sede di servizio (Monza) e di competenza del Pretore. La ritenuta connessione doveva essere esclusa, non essendo contestata la finalità di occultare i più gravi delitti giudicati dalla Corte d'Assise di Verona o di procurare a taluno l'impunità, ed essendo anzi positivamente escluso qualunque suo coinvolgimento negli illeciti ascritti ai coimputati.
Nel merito, era stata erroneamente affermata la sussistenza del dolo;
questo non poteva essere ravvisato, posto che i fatti erano stati già portati a conoscenza del P.M. di Monza ed erano noti agli ufficiali di P.G. cui, per l'ordinamento dell'MA, competeva di regola l'obbligo di riferire all'A.G.; la stessa richiesta di una relazione scritta ai subordinati era sintomo di buona fede e dell'assenza di qualsiasi intenzione di occultamento, oltre che dell'esigenza di un previo e adeguato controllo delle notizie raccolte al fine della loro eventuale qualificazione come "notitia criminis".
Il ricorso del P.M. censura per illogicità di motivazione le pronunce assolutorie. Quanto al TA IA osserva che il giudice di merito non ha adeguatamente apprezzato l'univoco significato dell'inoltro della nota informativa al superiore gerarchico senza alcuna forma di registrazione a protocollo e neppure di ricevuta, evidentemente concordata e preordinata all'eliminazione di ogni riferimento agli illeciti commessi dal ON, in conformità con la linea di condotta adottata dal Comando, tendente a prevenire ulteriori rapine senza rivelare il coinvolgimento di militari dell'MA negli illeciti già commessi. Tale atteggiamento forniva già di per sè un forte argomento logico a sostegno degli addebiti mossi al ON;
l'attendibilità della chiamata in correità era stata d'altra parte esclusa senza considerare che il chiamante non aveva specifico interesse a formularla, se non quello dettato dalla ritorsione, imposta dalla logica Malavitosa, all'infrazione della regola della solidarietà fra correi. I riscontri derivanti dalle dichiarazioni di coimputati erano stati riduttivamente apprezzati, senza tener conto che almeno il NO LL aveva ricevuto in epoca non sospetta le confidenze del TA circa forniture di armi da parte di un maresciallo di Venezia (luogo ove il ON aveva lungamente prestato servizio). Significativo era il possesso, da parte del chiamante in correità, di cartucce provenienti da una partita ceduta all'MA dei Carabinieri, in ordine alla quale non risultano denunce di furto. La relazione del TA IA faceva espresso riferimento alla protezione del TA da parte di un sottufficiale, descritto con caratteristiche fisiche del tutto rispondenti a quelle del ON. Significativo era anche il contegno processuale di questi, che fra l'altro non aveva rivelato durante le indagini una verifica personalmente disposta circa i movimenti dei mezzi di servizio, atta a smentire positivamente l'alibi del TA per l'episodio di NE. Solo ciò (e non una scelta improntata a lealtà) gli aveva d'altra parte impedito di fornire la conferma sollecitata dal correo, che sarebbe risultata mendace nell'ambito di indagini condotte da un organo - la Polizia di Stato non influenzabile e fortemente motivato per la perdita di un suo agente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame del Procuratore Generale si risolve nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, che non può integrare vizio di legittimità. Infatti, la verifica di questa Corte sul discorso giustificativo espresso nella sentenza impugnata ha un orizzonte circoscritto - per volontà del legislatore (art. 606, co. 1 lett. e, C.P.P.) - al riscontro testuale dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione, senza possibilità di verificare l'adeguatezza e rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso nel suo esclusivo potere di apprezzamento del merito, che preclude in questa sede una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento del convincimento da lui maturato (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 2.7.1997, Dessimone e altri). Più specificatamente, riguardo alla posizione del TA IA il ricorrente espone che la nota riservata e non protocollata da lui diretta al Col. RI trova "l'unica e ragionevole spiegazione nel previo accordo con il superiore gerarchico" in funzione di "un disegno di insabbiamento". Una simile conclusione è priva dell'asserito carattere di stringente necessità logica già per la considerazione (menzionata, anche se ritenuta non decisiva, dalla sentenza impugnata) che l'informativa del TA IA aveva fra l'altro ad oggetto "deviazioni" verificatesi all'interno dell'MA, onde una sua conservazione negli atti e registri onterni, anche se riservati, non forniva sicura garanzia di segretezza. Quanto all'ulteriore rilievo secondo il quale sarebbe stato naturale, anche a fini di personale tutela, pretendere una qualche forma di ricevuta o almeno conservare una copia del documento, va anzitutto notato che, secondo "lo svolgimento dei fatti accertato nel processo", "il Magg. TA IA consegnò al Brig. Nigro" - che aveva collaborato alla redazione e avrebbe potuto provvedere alle modalità di conservazione e registrazione - "una copia della relazione . . . . dicendogli che l'aveva inviata al Comandante del Gruppo" (cfr. pag. 54 della sentenza impugnata). In ogni caso, le circostanze - comunque estranee alla normale e costante prassi - in cui fu consegnata la nota informativa possono fornire motivo di sospetto, ma non certo insuperabile nell'ambito di una valutazione di rapporti fra ufficiali dell'MA, che non può prescindere dalla "istituzionale" impronta di lealtà, tanto più in presenza di specifiche assicurazioni fornite dal superiore;
in questi termini le osservazioni della sentenza impugnata non presentano alcun profilo di illogicità e sono nel giudizio di legittimità incensurabili.
Va incidentalmente rilevato che la difesa del TA IA ha chiesto, nella discussione finale, l'eliminazione della menzione del secondo comma dell'art. 530 C.P.P. e il "ripristino" della piena assoluzione pronunciata in primo grado;
a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fondatezza della richiesta e l'esistenza di un apprezzabile interesse a proporla, la questione, non avendo formato oggetto di gravame e non ricorrendo ipotesi che ne consentano il rilievo d'ufficio, rimane estranea al tema devoluto alla cognizione di questa Corte.
Quanto alla posizione del ON, il giudice di appello ha dato amplissima e non illogica giustificazione delle ragioni per cui ritiene esclusa l'intrinseca attendibilità della chiamata in correità del TA, sia sotto il profilo della personalità del dichiarante, dei precedenti, dei rapporti con l'incolpato, della genesi della risoluzione a formulare le accuse, sia sotto quello della spontaneità e della interna coerenza, precisione e costanza. L'"iter" argomentativo seguito risponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza, e rende d'altra parte superfluo l'esame dei riscontri - solo come tali utilizzabili, non assumendo in sè autonomo valore probatorio - poiché non è possibile procedere alla valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi esterni addotti a conferma della sua attendibilità se prima non viene positivamente sciolto il dubbio che investe le dichiarazioni accusatorie nella loro intrinseca consistenza (cfr. per tutte, sulla corretta metodologia nell'applicazione dell'art. 192, co.3, C.P.P., Cass., Sez. Un., 22.2.1993, Marino ed altri).
Il ricorso del Procuratore Generale va perciò dichiarato inammissibile.
Il ricorso del Procuratore Generale va -perciò dichiarato inammissibile.
I gravami del GULIELMI e del LA investono preliminarmente - in via diretta il primo e meramente incidentale il secondo - la ritenuta sussistenza del tentativo di rapina in occasione dei fatti svoltisi in NE e culminati nell'uccisione dell'agente ZZ, e comunque la responsabilità concorsuale nel detto reato e in quelli strumentali in tema di armi. Secondo i ricorrenti le attività compiute non avrebbero raggiunto la soglia della punibilità a norma dell'art. 56 C.P. perché, come affermato da LL NO, era previsto un semplice "sopralluogo", non era definito l'obbiettivo (essendo stata contemplata la possibilità di una alternativa destinazione) ne' comunque era accertata l'idoneità dei mezzi alla preliminare introduzione nei locali della banca. Va in proposito richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della ravvisabilità del tentativo, i requisiti della idoneità ed univocità degli atti devono potersi rilevare obbiettivamente dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere, senza che a tal fine possa farsi riferimento alle intenzioni dagli stessi eventualmente dichiarate (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 27.2.1998, Di Gregorio e altri). In coerenza con tale principio i giudici di merito hanno formulato la loro valutazione a prescindere dalle affermazioni del NO ed in base alla circostanza obbiettiva, non suscettibile di diversa interpretazione, della presenza degli esecutori materiali - in possesso non solo di armamento individuale ma anche di arnesi di travisamento e da scasso e di armi automatiche di elevata potenzialità, atte a sostenere un conflitto a fuoco - nella località ove hanno sede i due istituti di credito le cui misure di sicurezza erano state previamente studiate. Quanto all'idoneità, hanno fatto riferimento alle caratteristiche del materiale portato sul posto - di provata efficacia in base alle precedenti esperienze - ed alle specifiche conoscenze acquisite nell'assalto, di poco anteriore, ad una similare filiale bancaria in Pescantina. L'apprezzamento circa la sussistenza del tentativo di rapina, in questi termini giustificato, è incensurabile in sede di legittimità. Quanto al concorso dei ricorrenti, è correttamente affermato sul rilievo che essi avevano consapevolmente svolto il compito informativo loro assegnato e così fornito il previsto contributo al piano criminoso concordato.
Le Principali doglianze dei ricorrenti investono peraltro la ritenuta responsabilità, a titolo di concorso anomalo, nell'omicidio e nella resistenza all'agente di Polizia. Va in proposito preliminarmente rilevato che i gravami non sollevano questioni di diritto controverse o tali da dar luogo a contrasto di giurisprudenza;
non vi è quindi motivo di procedere alla sollecitata rimessione alle Sezioni Unite, n e di discostarsi dal consolidato principio per cui l'applicazione dell'art. 116 C.P. presuppone tre condizioni: l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato più grave, o comunque diverso, e l'esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il più grave - o diverso - reato poi commesso da altro concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza, peraltro, che l'agente lo abbia effettivamente previsto o ne abbia accettato il rischio, nel qual caso vi sarebbe ordinato concorso ex art. 110 C.P. (cfr., per tutte, Corte Cost. 13/31.5.1965 n. 42;
Cass., Sez. I, 12.1980, Solazzo;
28.7.1982, Casula;
17.11.1989, Loddo;
15.5.1996, LOni e altro;
25.5.1996, Caccavo e altri). I gravami investono il nesso di causalità, sia materiale che psicologico. Sotto il primo profilo viene osservato che, per testuale disposizione dell'art. 116 C.P., l'evento criminoso più grave - o diverso - da latro realizzato deve essere "conseguenza" della condotta dell'agente; un simile rapporto non può necessariamente desumersi dal concorso nel reato voluto, e dovrebbe essere escluso nel caso di specie per "la mancata contestualità del sopralluogo rispetto all'azione omicidiaria e le modalità del medesimo" e per il sopravvenire di serie causali autonome, sia ad opera dei correi, sia per fatto della vittima. Va in proposito osservato che, sotto questo profilo, valgono le regole generali stabilite dal codice e, in particolare, quella dell'equivalenza causale;
la previa ispezione degli obbiettivi da parte del IE e del LA si pone appunto come condizione per l'esecuzione dell'azione armata da parte dei correi (la sentenza impugnata ricorda che costoro hanno costantemente agito solo dopo l'acquisizione per tal via delle necessarie informazioni, salvo in un caso in cui possedevano già sufficienti notizie sui sitemi di sicurezza dello sportello bancario) e quindi, nel normale sviluppo della medesima serie causale, come necessario antefatto del conflitto a fuoco seguitone. Nè questo può farsi risalire all'intervento di un fattore diverso ed atipico, che sarebbe costituito dell'"anomala" iniziativa dell'agente ZZ il quale, pur di fronte ad un contegno apparentemente inoffensivo dei soggetti fermati, li bloccò impugnando la pistola. L'assunto è manifestamente infondato, poiché la vigilanza armata delle forze di polizia, in prossimità di possibili obbiettivi ed in funzione preventiva dopo una serie di rapine a mano armata, è un evento tutt'altro che "atipico", ne' a renderlo tale possono valere le circostanze concrete dell'intervento e il particolare coraggio della vittima che, pur in sfavorevoli condizioni, affrontò da solo i malviventi.
Quanto alla prevedibilità del più grave evento, essa è logicamente affermata dai giudici di merito in base alla conoscenza, da parte dei ricorrenti, del notevole armamento a disposizione dei correi e della determinazione dimostrata nell'usarlo, in particolare nella precedente occasione in cui avevano ingaggiato un conflitto a fuoco con il personale di vigilanza e ferito una guardia giurata. Nè il nesso psichico è in concreto escluso dalla circostanza che, nell'occasione, i concorrenti sarebbero usciti, secondo LL NO, per un semplice sopralluogo, non tale da far prevedere sviluppi cruenti;
ciò è anzitutto irrilevante, poiché il LA e il IE, una volta adempiuto il loro incarico informativo, non avevano parte nella fase esecutiva, cui provvedeva il vertice operativo del gruppo senza ulteriori consultazioni, sicché essi, "in concreto", sapevano soltanto che l'ispezione svolta era preordinata ad una rapina nel corso della quale era prevedibile da parte degli esecutori l'uso delle armi, ove necessario per vincere resistenze o conseguire l'impunità. In ogni caso, come si è anticipato, la struttura del gruppo distingueva nettamente le mansioni informative da quelle operative;
pertanto, mentre il "sopralluogo" a cura del LA e del IE avveniva in forme che escludevano uno scontro cruento, l'azione del AT e del NO, anche se a scopo esplorativo, di verifica dell'operato degli informatori e di messa a punto dei particolari esecutivi, comportava già, come assodato nel caso di specie, la disponibilità di una completa attrezzatura e di armi capaci di un notevole volume di fuoco. Era quindi possibile e normale, in caso di esito positivo della ricognizione armata, passare direttamente all'esecuzione, com'era in precedenza avvenuto, secondo quanto rilevato dai giudici di merito, in occasione della rapina e del conflitto a fuoco di Casale sul Sile. Ne segue che l'espressione "sopralluogo" usata dal NO in riferimento all'episodio di NE, anche se rispondente al disegno degli agenti e non dovuta all'intento di sminuire le proprie responsabilità, non varrebbe comunque ad escludere l'eventualità - e la prevedibilità per i correi - dell'uso delle armi.
I ricorsi del IE e del LA vanno pertanto dichiarati inammissibili perché in diritto manifestamente infondati e comunque basati sulla mera prospettazione di un alternativo apprezzamento del merito.
Quanto al ricorso proposto nell'interesse del BA, manifestamente infondata è la preliminare censura sulla tecnica motivazionale. Infatti, il giudice di appello ha dettagliatamente esposto il contenuto delle doglianze sottopostegli e le ha diffusamente esaminate e motivatamente disattese in tutti i loro aspetti, sicché il rinvio a singoli passi della decisione di primo grado assume un semplice carattere di sussidiaria modalità espositiva. Va d'altronde ribadito che il percorso argomentativo della sentenza di appello, se conforme a quello del primo giudice, non è per ciò solo carente, ben potendo essere utilizzate le medesime considerazioni, ove ritenute tali da superare le obiezioni difensive, tanto più che i due provvedimenti, raggiungendo le stesse conclusioni, devono considerarsi integrati in un unico contesto motivazionale (cfr., ad es., Cass., Sez. Un., 4.6.1992, P.M., Musumeci e altri, Sez. I 4.2.1994, Albergamo e altri, Sez. II 4.5.1994, Palazzotto;
Sez. III 23.4.1994, Scauri;
Sez. IV 5.2.1993, Pelli).
Le censure concernenti singoli punti saranno esaminate seguendo il medesimo schema del ricorso, osservando:
1) manifestamente infondate sono quelle relative al diniego di parziale rinnovazione del dibattimento. Nel sistema del codice vigente la facoltà delle parti di indicare elementi di prova si esplica con il riconoscimento del relativo diritto (art. 190) nel giudizio di primo grado;
in sede di gravame essa si pone invece nell'alveo di situazioni che non costituiscono la norma, connotandosi di eccezionalità con la previsione della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello - secondo il disposto dell'art. 603, co. 1, C.P.P. - nel solo caso in cui il giudice, nella sua discrezionalità, "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti" (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 15.3.1996, Panigoni e altri). Ciò in forza del principio direttivo per cui l'esperibilità di nuove indagini ai fini della migliore ricostruzione del fatto diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione: la necessità della raccolta del materiale probatorio si assottiglia a causa dello sganciamento progressivo dalle variabili del mondo esterno in rapporto alla valutazione della maggiore potenzialità persuasiva raggiunta, più prossima all'accertamento della verità reale secondo le regole del rito. Tanto premesso, il giudice di appello ha fornito adeguata giustificazione (in questa sede incensurabile) circa la possibilità di decidere allo stato degli atti senza procedere ad ispezione, in relazione all'adeguata documentazione fotografica e planimentrica del luogo già acquisita. Nè ha rilevanza, ai fini che qui interessano, la denunciata incongruenza dei movimenti degli imputati, come ricostruiti in primo grado sulla scorta delle dichiarazioni del NO, poiché, secondo la non illogica valutazione della sentenza impugnata, si tratta di comportamenti compresi nell'ambito delle scelte "compatibili" da parte di soggetti che, nella concitazione del momento, non erano in grado di seguire canoni di rigorosa razionalità (è superfluo ribadire che un alternativo apprezzamento sul punto non è motivo deducibile in sede di legittimità). Quanto alle altre richieste istruttorie, concernenti i rapporti tra il ON e la "mala del Brenta", il giudice di appello ne ha rilevato l'estraneità a costituire riscontro alle accuse qui mosse al sottufficiale. Va aggiunto che, ove le dette accuse si fossero rivelate fondate, ciò sarebbe rimasto comunque ininfluente sulla posizione del TA, non potendosene - in assenza di un nesso di necessaria ed intima connessione tale da imporre una valutazione unitaria - trarre argomento a favore dell'attendibilità delle dichiarazioni relative ad altri soggetti ne', tanto meno, allo stesso dichiarante ed alla sua versione autogiustificativa. 2) Quanto alle dichiarazioni asseritamente rese dal IE al P.M. dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, esse, se raccolte nell'ambito del procedimento in corso, sarebbero state inutilizzabili in sè, in quanto comprese tra gli atti che richiedono la presenza dell'imputato e del difensore, non più consentiti in tal fase 8art. 430, co. 1, C.P.P.), e non sarebbero state comunque suscettibili di impiego per le contestazioni, ne' di inserimento nel fascicolo dibattimentale (cfr. Cass., Sez. VI, 29.7.1996, Aragozzini e altri);
se (come sembra) acquisite in altro procedimento, sarebbe stato onere della parte richiederne copia ed utilizzarla ex art. 238, co. 4, C.P.P.. Manifestamente infondato è quindi il relativo motivo di gravame.
3) Infondate sono anche le doglianze relative agli accertamenti su materiali genetici disposti dal P.M. senza previo avviso all'indagato ed al suo difensore. Va premesso che, in caso di irripetibilità dell'indagine tecnica, l'omissione degli avvisi non realizza un'ipotesi di inutilizzabilità del mezzo, ma di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) C.P.P., non compresa nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 (cfr. Cass., Sez. I, 30.1.1996, Bellingheri e altro, Sez. IV, 9.12.1996, Graziani;
9.1.1997, Foderà; Sez. VI 12.12.1996, Gidaro); nel caso di specie la relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata già nel corso del giudizio di primo grado. Ora, il giudce di appello ha ritenuto che non ricorra l'ipotesi d cui all'art. 360, co. 1, CP.P., potendo l'accertamento essere sempre ripetuto, data la disponibilità, da un lato, delle "formazioni pilifere in sequestro", dall'altro, del materiale organico proveniente dal corpo dell'imputato. L'opposta tesi è prospettata con il ricorso, sul rilievo che i capelli trovati fra il materiale abbandonato sulla scena del delitto di NE seno stati in parte distrutti per effetto della tecnica di analisi impiegata e per il resto risultano inutilizzabili, data la loro condizione di degrado. Va anzitutto rilevato che tale condizione dei reperti residui sarebbe comunque emersa solo all'esito dell'analisi, e quindi non poteva "ex ante" giustificare una valutazione di irripetibilità. Inoltre, al momento del conferimento dell'incarico non era ancora stata identificata alcuna persona sottoposta alle indagini, ed in tal caso non ricorre l'obbligo di dare avviso all'indagato successivamente individuato nel corso delle operazioni di consulenza (Cass., Sez. I, 22.6.1996, Capoccia). Il ricorrente osserva peraltro che gli accertamenti comprendevano tre distinte indagini (rilievo dei codici genetici dell'indagato e dell'ignoto soggetto da cui provenivano i capelli e comparizione degli stessi) e per ciascuna era stato successivamente conferito specifico incarico, sicché l'omissione dell'avviso sarebbe illegittima quanto meno per la parte relativa all'accertamento sui capelli. Ma è prorpio questo che era preliminare e materialmente possibile anche prima dell'identificazione di persone da sottoporre a indagine e dell'iscrizione dei loro nominativi sull'apposito registro;
i successivi accertamenti - o autonome consulenze, secondo la prospettazione del ricorso - per i quali sarebbe stato possibile il preventivo avviso si sarebbero quindi svolti in una situazione ormai irreversibilmente consolidata e avrebbero riguardato ulteirori acquisizioni conoscitive in sè non irripetibili.
Manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza relativa all'utilizzazione di un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici. Come esattamente rilevato dai giudici di merito, per effetto della pronuncia n. 238/1996 della Corte Costituzionale non e più consentito al giudice disporre misure - non rispondenti a tipologie previamente individuate per legge, con specificazione dei casi e modi di attuazione - aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volontà della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali. Tale limitazione, in quanto correlata con la tutela della libertà personale, non riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della "persona" e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della sfera di libertà del soggetto.
Generici e attinenti al merito sono infine i rilievi circa l'impiego, da parte dei consulenti del P.M., di "una tecnica non ancora validata ai fini del suo utilizzo in campo penale" e della mancata dimostrazione di "assenza del pericolo della contaminazione dei reperti".
Le doglianze sub 4), 6), 7), 8) e 9) si risolvono nella prospettazione di un alternativo apprezzamento delle risultanze processuali, contrapposto a quello dei giudici di appello che, nei termini esposti nella parte narrativa, hanno fornito ampia e adeguata giustificazione del convincimento maturato sui vari punti della decisione, esaminando esaurientemente le censure loro sottoposte ed operando una ricostruzione coerente e coordinata degli elementi di giudizio, senza incorrere in vizi logici apprezzabili attraverso l'esame testuale del provvedimento impugnato.
Analoghe considerazioni valgono per i motivi sub 5, 10 e 11, che oltretutto attengono alla fondatezza delle accuse mosse al ON e non riguardano (se non sotto il profilo di un generico rafforzamento della credibilità) la posizione del ricorrente.
Quanto alla doglianza sub 12, essa investe anzitutto la configurabilità del pieno concorso nell'omicidio; le questioni di diritto sollevate sono peraltro in funzione di una ricostruzione del fatto diversa ed opposta a quella operata, senza manifesti vizi logici, dal giudice di merito. Anche in questa parte il ricorso non prospetta dunque ragioni apprezzabili in sede di legittimità. Infine, le censure relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche sono infondate. La sentenza impugnata ha preso in considerazione, come riferito nelle premesse, numerosi e gravi elementi, tutti di segno negativo, alcuni dei quali non comuni ai coimputati (come l'abuso dei privilegi e delle coperture assicurate dalla posizione di collaboratore); quanto al contegno processuale, è stato globalmente valutato per la sua spregiudicata strumentalità e finalizzazione all'inquinamento delle acquisizioni probatorie, e non già per la mera posizione negativa assunta sui principali addebiti. Riguardo all'offerta di risarcimento alle parti civili, questo non si è comunque interamente realizzato, ne' le circostanze di fatto addotte in proposito sono rilevabili in questa sede o risultano prospettate ai giudici di merito.
Il ricorso del TA va perciò respinto.
Quanto al gravame del RI, la preliminare eccezione di incompetenza (peraltro, come si dirà, infondata) non ha trovato adeguata disamina e confutazione da parte dei giudici di merito. La sussistenza della connessione tra reato contestato al ricorrente e quelli piu gravi di competenza della Corte d'Assise di Verona non può essere data per scontata presupponendo che il delitto di omissione di rapporto si concreti nell'"occultamento" della "notitia criminis" al titolare dell'azione penale, e resti perciò sotto tale profilo necessariamente e in ogni caso connesso al reato non denunciato ex art. 12 lett. e) c.p.p.. Un simile automatismo non è infatti conforme alla struttura del delitto di cui all'art. 361 C.P., che si risolve - senza richiedere la realizzazione in concreto di un danno per l'amministrazione della giustizia (cfr. Cass., Sez. VI, 2.3.1976, Carriero) - nella mera condotta omissiva sorretta dal dolo correlativo, cui è estraneo il movente che induca il soggetto, tenuto ad osservare l'obbligo di denuncia, ad astenersene, non essendo perciò richiesta una finalità di occultamento ed essendo il reato configurabile anche se J1 pubblico Ufficiale ritenga che la notizia sia in altro modo pervenuta al-10Autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. VI, 13.11.1996, Gobbi). Il giudice di secondo grado ha tentato di giustificare in concreto la ravvisata connessione, osservando che fra i più gravi reati compresi, o astratti, nella competenza della Corte d'Assise vi erano quelli di associazione per delinquere e concorso in alcune rapine, attribuiti al Maresciallo ON;
sarebbe pertanto "ovvio che la finalità della condotta omissiva ascritta al RI non è. . .quella di favorire CI ed i suoi compagni di rapine, ma quella di occultare la responsabilità dei militari dell'MA che sarebbero stati coinvolti. . . primo . . il . . .ON". Tale argomentazione non è in linea con la corretta premessa metodologica (pur richiamata dalla sentenza di appello) secondo la quale la competenza, anche per connessione, si determina in base alla contestazione, a prescindere dalla valutazione del merito e dalle prospettazioni delle parti nel dibattimento. Ora, l'addebito mosso al TRISACRI consiste nell'"avere. . .omesso di denunciare all'Autorità giudiziaria quanto da lui appreso. . .relativamente alla disponibilità di armi di vario tipo utilizzate dal collaboratore di giustizia EO TA per commettere rapine in varie città del nord Italia in concorso con altri collaboratori di giustizia, nonché. . . di segnalare all'A.G. tali circostanze ed altri fatti rilevanti . . . dopo essere venuto a conoscenza che l'A.G. stava indagando sul conto del detto TA e di altri collaboratori perché ritenuti responsabili dell'omicidio . . . avvenuto . . . nel corso della preparazione di una rapina". Il capo d'imputazione non contiene dunque alcun riferimento (salvo forse la sibillina menzione di "altri fatti rilevanti") ad illeciti commessi da militari dell'MA e, in particolare, dal ON;
quanto a quest'ultimo, un intento di favorirlo personalmente è addirittura positivamente escluso dalla circostanza che, secondo la contestazione, i fatti non denunciati sarebbero stati appresi "tramite. . . relazione del comandante del nucleo Operativo TA IA". Questa, come risulta dall'esposizione contenuta ai fogli da 51 a 54 della sentenza impugnata, era anteriore al delitto di NE e non conteneva specifiche indicazioni che conducessero al ON, ma soltanto notizie, attinte dai collaboratori LE BE e TI DI, di una protezione delle attività illecite del TA da parte dei Carabinieri di Verona, dai quali era "gestito", e dell'esistenza di un maresciallo che era disponibile a procurare armi ed a cedere aliquote delle partite di droga sequestrata a chi gli si avesse fornito utile collaborazione.
Ciò non significa che non sia ragionevole l'ipotesi, formulata dai giudici di merito, secondo la quale l'intendimento del RI era di tutelare in genere il prestigio dell'MA (e, probabilmente, di chiarire in via riservata l'accaduto, evitando che si ripetesse e prendendo le opportune misure senza lasciar trapelare all'esterno notizie pregiudizievoli); l'assunto è peraltro irrilevante, riguardando i motivi della condotta che, come si è detto, sono estranei alla struttura del reato ed alla contestazione in concreto formulata, e perciò del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della competenza.
Tanto premesso, va rilevato che l'addebito contestato, prima letteralmente trascritto, si riferisce all'omessa denuncia del possesso illegale di armi - finalizzato all'esecuzione di rapine - da parte del BA e di "altri collaboratori" anche dopo avere appreso che costoro erano indagati per omicidio perpetrato nella fase preparatoria di una delle rapine. La menzione di tale ultima circostanza - altrimenti superflua, essendo la condotta omissiva contestata riferita a fatti diversi e già consumata (cfr., per il carattere istantaneo del reato di cui all'art. 361 C.P., Cass., Sez. III, 26.10.1990, Collura) - non può avere altro significato se non quello di attribuire all'ufficiale di P.G. lo specifico disegno di mantenere, anche dopo l'ultimo e più grave delitto, comunque all'oscuro l'Autorità giudiziaria di notizie concernenti le armi usate dal gruppo criminale (che, si è visto, secondo la relazione i n 5710 possesso potevano avere una provenienza compromettente per i Carabinieri) in altri termini, alla stregua dell'accusa formulata nel capo d'imputazione, la condotta omissiva aveva lo specifico sopo di occultare reati concernenti le armi.Poiché è indifferente la fondatezza di tale ipotesi o la circostanza che il detto scopo non costituisse verosimilmente il fine ultimo dell'azione, ma solo il mezzo per raggiungere un ulteriore obbiettivo di tutela del prestigio dell'ente militare di appartenenza, non resta che prendere atto della contestazione così come formulata, e della connessione ex art. 12 lett. c) C.P.P. che viene conseguentemente a stabilirsi fra l'omissione di rapporto ed i più gravi reati concernenti le armi, a loro volta attratti nella competenza della Corte d'Assise per gli ulteriori vincoli con l'omicidio. In questi termini è dunque giustificato il rigetto dell'eccezione di incompetenza, ne' la rilevata incongruenza della motivazione del giudice "a quo" - risolvendosi, in assenza di esigenze di accertamento in fatto, in un errore di diritto ininfluente sull'esattezza del "decisum" - può dar luogo ad annullamento, dovendo invece essere direttamente emendata da questa Corte ex art. 619, co. 1, C.P.P.. Quanto al secondo motivo di gravame, esso si risolve nella mera riproposizione, senza ulteriori spunti critici, di doglianze già formulate in appello e motivatamente disattese in punto di fatto, senza rilevabili incongruenze logiche, dal giudice di secondo grado;
d'altra parte, come si è, incidentalmente anticipato, gli argomenti addotti a sostegno della mancanza di dolo sono irrilevanti, poiché il dolo nello specifico reato è ravvisabile anche quando il pubblico ufficiale ritenga che l'informativa della notizia di reato giunta a sua conoscenza competa ad altri o sia già stata da questi fornita, trattandosi di circostanze che non escludono la volontarietà dell'omissione, ma semmai danno luogo ad errore sul contenuto del precetto penale, di regola inescusabile (cfr. Cass., Sez. III, 13.5.1979, Scardina, oltre alla già citata Sez. VI, 13.11.1996, Gobbi).
Anche il ricorso del RI va perciò respinto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale;
rigetta i ricorsi di RI CO e TA EO;
dichiara inammissibili i ricorsi di LA ND e IE AR;
condanna RI, TA, LA e IE, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e LA e IE al versamento della somma di lire 500.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1999