Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 10958
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Sentenza 22 giugno 1999

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Per effetto della sentenza della Corte cost. n238 del 1996, non è più consentito al giudice disporre misure - non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione - aventi incidenza sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volontà della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali. Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della libertà personale, non riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della "persona" e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della sfera di libertà del soggetto (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 10958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10958
    Data del deposito : 22 giugno 1999

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