Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 76069 REPUBBLICA ITALIANA seus a rt 13 quisq uis ESENTE DA REGISTRAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 04.05 Oggetto SIZIONE TRIBUTAR Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidenté R.G.N. 8981/01 Dott. Bruno SACCUCCI - Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Cron. 9808 Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ud. 08/07/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 76069 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso domiciliato GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 1'AVVOCATURA e difende ope legis;
2002 3146 ricorrente -1-
contro
UR VA;
- intimata Commissione avverso la sentenza n. 18/00 della iltributaria regionale di PERUGIA, depositata 08/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo UR VA, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 Ln.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, conv. in l.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 In.449/97, dell'art. 10 1.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in Ln.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze in.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 l.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. 4 4 Dr. Giuseppe Falcone Dr. Bruno Saccucci 9 мис асчи Арилёв Салель IL GANCED Amaldo C1 NCELLERIA 24 MAR. 2003 Ogg DELLERE C Amolds hous