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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. ALBO EX ART. 106 TUB: lo Special Servicer incaricato all’attività di riscossione dei crediti cartolarizzati è pienamente legittimato ancorché non iscrittoAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 15 gennaio 2026
ISSN 2385-1376 L'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB del Servicer, quale soggetto concretamente incaricato dell'attività di riscossione del credito, non determina la nullità del mandato alla riscossione conferito dalla società veicolo, né inficia la validità degli atti successivamente posti in essere dalla società incaricata. Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis, con la sentenza n.3577 del 23 dicembre 2025. È stato proposto appello da una mutuataria avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in materia di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., deducendone l'erroneità sotto il profilo dell'applicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 119/2025, pubblicata il 05/03/2025,
TRA ARe (C.F. ), in persona del ARe_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA PAULLESE 14 26836
AS DO (LO), elettivamente domiciliato/a in VIA CASTEL
MORRONE 2 20129 MILANO presso lo Studio dell'Avv. GORGOGLIONE PIETRO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in VIA ALFIERI 1 31015 Controparte_1 P.IVA_2
LI (TV) rappresentata da in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore con sede legale in BASTIONI DI PORTA NUOVA N.19 MILANO elettivamente domiciliata in VIA BECCARIA N. 5 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
IM PP che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI: pagina 1 di 5 Per LA. ARe_2
L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In riforma della sentenza impugnata, accettare e dichiarare il difetto assoluto di rappresentanza processuale dell'appellata, derivante dall'assenza di delega formale rilasciata da BA
NZ Internazionale S.p.A. ad per l'esercizio dell'azione giudiziale, Controparte_1 nonché per violazione dell'art. 106 TUB e, per l'effetto, accogliere l'appello proposto, dichiarando che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio cui si chiede la distrazione per dichiarata fattane anticipazione.
Per : CP_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per la sua manifesta infondatezza.
Nel merito: ove ritenuto ammissibile, rigettare integralmente l'appello avversario e confermare nei punti investiti dal medesimo appello la Sentenza n. 119/2025 del Tribunale di Lodi. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi ARe_2
n.119/2025 che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da (d'ora in avanti attraverso il procuratore speciale Controparte_1 CP_1 CP_2
con la notifica di atto di precetto per il pagamento di euro 703.250,76 (quale residuo debito
[...]
AR derivante da un contratto di mutuo stipulato tra e Intesa San Paolo Spa, la CP_3 quale aveva poi ceduto all'opposta, ora appellata, il credito derivante dal predetto contratto). Il
Tribunale aveva riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla società Controparte_4
delegata da alla riscossione, nonostante non fosse iscritta all'albo delle società
[...] CP_1 incaricate del recupero dei crediti cartolarizzati di cui all'art. 106 TUB, aderendo all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.7243 del 18 marzo 2024. La Suprema
Corte, negando la natura imperativa dell'art.106 TUB, aveva affermato che dall'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB della società servicer non consegue la nullità del mandato alla riscossione rilasciata dalla società veicolo e dei successivi atti della società incaricata. L'appellante ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente negato la natura imperativa dell'art.106 TUB, interpretando scorrettamente i precedenti giurisprudenziali citati, e non aver dichiarato nulla l'esecuzione intrapresa da Controparte_2
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 5 Con la comparsa conclusionale la ha quindi eccepito il difetto di rappresentanza CP_5 processuale in capo a affermando la mancanza di una delega formale a esercitare il CP_1 potere di rappresentanza processuale rilasciata all'appellata da parte di BA NZ
Internazionale s.p.a., quale titolare originario del credito.
In merito alla doglianza circa la carenza di rappresentanza processuale di come si è CP_1 detto sollevata per la prima volta dall'appellante con i suoi scritti conclusivi, è opportuno dar conto dell'effettiva posizione assunta dai vari soggetti coinvolti nel rapporto oggetto in causa. AR (d'ora in avanti anche ) e la società avevano Controparte_6 CP_6 ARe_2 concluso un contratto di mutuo in data 28/12/2007 (All.5 documenti del fascicolo di primo grado ). Il credito nascente da tale operazione era stato poi ceduto da parte di CP_2 CP_7
la quale a sua volta aveva incaricato la BA NZ Internazionale S.p.a. (d'ora CP_1 in avanti anche della generale gestione, amministrazione, recupero e riscossione CP_8 dei crediti in qualità di master servicer (come chiaramente indicato a pag.2 del doc. 6 prodotto in primo grado da , e cioè l'estratto della Gazzetta Ufficiale 19.4.22 portante l'avviso di CP_2 cessione dei crediti da ) e la per lo svolgimento di ARe_3 Controparte_2 alcune attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti ceduti, in qualità di special servicer. La ricostruzione attorea che sorregge la prima doglianza si basa su un assunto errato. Invero l'appellante equivoca i rapporti intercorrenti tra e sostenendo erroneamente che fosse il titolare originario del credito e CP_8 CP_1 CP_8 il master servicer. In realtà i rapporti intercorrenti tra le società sono di segno opposto, CP_1 in quanto è riscontrato documentalmente che è la titolare del credito oggetto del giudizio CP_1
a seguito della cessione da parte di : ha nominato poi quale CP_6 CP_1 CP_2 procuratore speciale anche ai fini del presente giudizio (doc.1 fascicolo di primo grado ), CP_2 per quanto tale delega fosse già implicita nell'individuazione della stessa quale special service,
e quest'ultima ha ritualmente rilasciato la procura alle liti al Difensore Avv. Filippo Carimati.
Ne segue l'infondatezza della relativa eccezione.
In merito alla doglianza circa la carenza del requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art 106
TUB della società concretamente incaricata di riscuotere il credito (e dunque ), si CP_2 condivide l'orientamento espresso dal giudice di prime cure. Invero, come espresso chiaramente dall'ordinanza della Suprema Corte n. 7243/2024, non si ravvede un'ipotesi di nullità nella violazione dell'art.106 TUB, considerato che la rilevanza dell'attività bancaria non comporta di per sé l'automatica imperatività delle disposizioni previste dal TUB e che, nello specifico, l'art.106 attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, le cui eventuali violazioni possono comportare eventualmente sanzioni extra civilistiche. La finalità
pagina 3 di 5 cui l'iscrizione all'albo in parola tende risulta soddisfatta dal dovere di vigilanza e controllo sull'attività dello special servicer devoluto al master servicer (qui , che a detto albo CP_8 risulta invece iscritta). Tutto ciò è del resto riconosciuto dalla circolare n.288/2015 della BA
d'IA (e cioè dal soggetto istituzionalmente investito del potere/dovere di vigilanza sulle banche e gli intermediari finanziari) secondo cui “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett.
c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. 3 Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n.
130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti
d'interesse.”: interpretazione ulteriormente ribadita dalla nota di chiarimento del 24 Luglio
2023 della stessa BA d'IA, ove si legge che “con riferimento al quesito sub b), la
Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti
e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc. ), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva,
e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM 147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
ARe La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. ARe_2
119/2025, pubblicata il 05/03/2025, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi
Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed onere fiscali secondo legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 09/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 119/2025, pubblicata il 05/03/2025,
TRA ARe (C.F. ), in persona del ARe_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA PAULLESE 14 26836
AS DO (LO), elettivamente domiciliato/a in VIA CASTEL
MORRONE 2 20129 MILANO presso lo Studio dell'Avv. GORGOGLIONE PIETRO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in VIA ALFIERI 1 31015 Controparte_1 P.IVA_2
LI (TV) rappresentata da in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore con sede legale in BASTIONI DI PORTA NUOVA N.19 MILANO elettivamente domiciliata in VIA BECCARIA N. 5 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
IM PP che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI: pagina 1 di 5 Per LA. ARe_2
L'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In riforma della sentenza impugnata, accettare e dichiarare il difetto assoluto di rappresentanza processuale dell'appellata, derivante dall'assenza di delega formale rilasciata da BA
NZ Internazionale S.p.A. ad per l'esercizio dell'azione giudiziale, Controparte_1 nonché per violazione dell'art. 106 TUB e, per l'effetto, accogliere l'appello proposto, dichiarando che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio cui si chiede la distrazione per dichiarata fattane anticipazione.
Per : CP_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per la sua manifesta infondatezza.
Nel merito: ove ritenuto ammissibile, rigettare integralmente l'appello avversario e confermare nei punti investiti dal medesimo appello la Sentenza n. 119/2025 del Tribunale di Lodi. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi ARe_2
n.119/2025 che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da (d'ora in avanti attraverso il procuratore speciale Controparte_1 CP_1 CP_2
con la notifica di atto di precetto per il pagamento di euro 703.250,76 (quale residuo debito
[...]
AR derivante da un contratto di mutuo stipulato tra e Intesa San Paolo Spa, la CP_3 quale aveva poi ceduto all'opposta, ora appellata, il credito derivante dal predetto contratto). Il
Tribunale aveva riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla società Controparte_4
delegata da alla riscossione, nonostante non fosse iscritta all'albo delle società
[...] CP_1 incaricate del recupero dei crediti cartolarizzati di cui all'art. 106 TUB, aderendo all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.7243 del 18 marzo 2024. La Suprema
Corte, negando la natura imperativa dell'art.106 TUB, aveva affermato che dall'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB della società servicer non consegue la nullità del mandato alla riscossione rilasciata dalla società veicolo e dei successivi atti della società incaricata. L'appellante ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente negato la natura imperativa dell'art.106 TUB, interpretando scorrettamente i precedenti giurisprudenziali citati, e non aver dichiarato nulla l'esecuzione intrapresa da Controparte_2
L'appellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
pagina 2 di 5 Con la comparsa conclusionale la ha quindi eccepito il difetto di rappresentanza CP_5 processuale in capo a affermando la mancanza di una delega formale a esercitare il CP_1 potere di rappresentanza processuale rilasciata all'appellata da parte di BA NZ
Internazionale s.p.a., quale titolare originario del credito.
In merito alla doglianza circa la carenza di rappresentanza processuale di come si è CP_1 detto sollevata per la prima volta dall'appellante con i suoi scritti conclusivi, è opportuno dar conto dell'effettiva posizione assunta dai vari soggetti coinvolti nel rapporto oggetto in causa. AR (d'ora in avanti anche ) e la società avevano Controparte_6 CP_6 ARe_2 concluso un contratto di mutuo in data 28/12/2007 (All.5 documenti del fascicolo di primo grado ). Il credito nascente da tale operazione era stato poi ceduto da parte di CP_2 CP_7
la quale a sua volta aveva incaricato la BA NZ Internazionale S.p.a. (d'ora CP_1 in avanti anche della generale gestione, amministrazione, recupero e riscossione CP_8 dei crediti in qualità di master servicer (come chiaramente indicato a pag.2 del doc. 6 prodotto in primo grado da , e cioè l'estratto della Gazzetta Ufficiale 19.4.22 portante l'avviso di CP_2 cessione dei crediti da ) e la per lo svolgimento di ARe_3 Controparte_2 alcune attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti ceduti, in qualità di special servicer. La ricostruzione attorea che sorregge la prima doglianza si basa su un assunto errato. Invero l'appellante equivoca i rapporti intercorrenti tra e sostenendo erroneamente che fosse il titolare originario del credito e CP_8 CP_1 CP_8 il master servicer. In realtà i rapporti intercorrenti tra le società sono di segno opposto, CP_1 in quanto è riscontrato documentalmente che è la titolare del credito oggetto del giudizio CP_1
a seguito della cessione da parte di : ha nominato poi quale CP_6 CP_1 CP_2 procuratore speciale anche ai fini del presente giudizio (doc.1 fascicolo di primo grado ), CP_2 per quanto tale delega fosse già implicita nell'individuazione della stessa quale special service,
e quest'ultima ha ritualmente rilasciato la procura alle liti al Difensore Avv. Filippo Carimati.
Ne segue l'infondatezza della relativa eccezione.
In merito alla doglianza circa la carenza del requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art 106
TUB della società concretamente incaricata di riscuotere il credito (e dunque ), si CP_2 condivide l'orientamento espresso dal giudice di prime cure. Invero, come espresso chiaramente dall'ordinanza della Suprema Corte n. 7243/2024, non si ravvede un'ipotesi di nullità nella violazione dell'art.106 TUB, considerato che la rilevanza dell'attività bancaria non comporta di per sé l'automatica imperatività delle disposizioni previste dal TUB e che, nello specifico, l'art.106 attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, le cui eventuali violazioni possono comportare eventualmente sanzioni extra civilistiche. La finalità
pagina 3 di 5 cui l'iscrizione all'albo in parola tende risulta soddisfatta dal dovere di vigilanza e controllo sull'attività dello special servicer devoluto al master servicer (qui , che a detto albo CP_8 risulta invece iscritta). Tutto ciò è del resto riconosciuto dalla circolare n.288/2015 della BA
d'IA (e cioè dal soggetto istituzionalmente investito del potere/dovere di vigilanza sulle banche e gli intermediari finanziari) secondo cui “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett.
c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. 3 Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n.
130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti
d'interesse.”: interpretazione ulteriormente ribadita dalla nota di chiarimento del 24 Luglio
2023 della stessa BA d'IA, ove si legge che “con riferimento al quesito sub b), la
Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti
e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (master servicer, sub-servicer, ecc. ), è essenziale che i servicer si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva,
e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM 147/22, considerata la complessità delle questioni trattate e sulla base del valore della controversia.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
ARe La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. ARe_2
119/2025, pubblicata il 05/03/2025, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi
Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed onere fiscali secondo legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano il 09/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
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