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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1723/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA e Controparte_1 dell'avv. CRISTINA SBRANA
e
con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA e dell'avv. CRISTINA CP_2
SBRANA
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in San TO (PI) , il
06/10/2007 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San TO (PI) Anno
2007, Parte 1 Serie, n. 38. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio come da atto celebrato in San TO iscritto nei CP_2
registri dello stato civile del Comune di San TO, Anno 2007, Parte 1, Serie n. 38.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) ASSEGNA la casa familiare sita in San TO in via Rezzaia Parma, n. 10 alla IG.ra
, la quale comunque conferma la propria volontà di trasferirsi all'estero dopo il CP_1
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e da quel momento il IG. riprenderà CP_2
il godimento e la detenzione dell'immobile familiare;
3) In merito all'affidamento della minore ed al per la stessa figlia Controparte_3
: la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_1 Pt_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al pagina 2 di 6 momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Circa il collocamento della bambina: resterà collocata prevalentemente presso Pt_1
l'attuale dimora familiare unitamente alla madre;
il padre, che al momento trasferirà, seppur temporaneamente, la propria residenza presso quella dei genitori, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) invero: il IG. si tratterrà con la figlia temporaneamente presso il luogo di CP_2 Pt_1
abitazione dei di lui genitori (fino al rinvenimento di altra sistemazione immobiliare) e si tratterrà con la bambina due pomeriggi a settimana, o il martedì o il mercoledì con un pernotto, dalle ore 17.00 alle 22.30, oltre a due fine settimana al mese, ed in senso alternato e dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera successiva;
b) per quanto poi attiene alle prossime vacanze natalizie e pasquali gli odierni ricorrenti ritengono opportuno che possa trattenersi – alternando le festività (di Natale e Pt_1
Pasqua) - presso il padre, il quale si farà carico di andarla a prendere personalmente presso la residenza della madre e di riportarla, anche quando la IG.ra si trasferirà in CP_1
Brasile, avendo cura di provvedere a tutte le pese di viaggio aereo. Durante le vacanze estive si tratterrà col padre almeno trenta giorni, continuativi e non: i coniugi Pt_1
avranno cura di scambiarsi il loro periodo di ferie estive preferenziale entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
5) in merito al mantenimento della figlia minore: il IG. verserà alla moglie un assegno di CP_2
mantenimento per la figlia pari nel complesso ad €. 200,00= entro e non oltre il giorno nove di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
6) Con riguardo alle spese straordinarie nell'interesse della figlia: queste saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio enunciato dal Protocollo
CNF del 2017 che di seguito si riportano: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e pagina 3 di 6 comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) spese per la cura degli animali domestici della figlia ( salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non
è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
pagina 4 di 6 • Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, WhatsApp…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spesse e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% dei genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.” Ancora: - per le spese straordinarie che non superino 100,00 Euro non è richiesto il previo consenso dell'altro genitore;
- le seguenti spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi senza necessità di previo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
o spese per materiale di corredo scolastico di inizio anno non griffati;
spese di trasporto pubblico scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per centri ricreativi estivi e gruppi estivi. In tal caso la partecipazione al centro estivo deve essere autorizzata solo se il genitore interessato ha ricevuto il consenso dall'altro ed a lui o (a lei) abbia esposto le linee di programma almeno una settimana prima dall'inizio previsto: - le spese relative a lezioni private (ripetizioni) potranno essere comprovate anche con documentazione informale - per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro che potrà essere inoltrata anche a mezzo sms, email, WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
in pagina 5 di 6 difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con la figlia, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme alla ragazza. Se il viaggio – di piacere e non un trasferimento all'estero come in premessa descritto- verrà effettuato all'estero l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità. In particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza. In ogni caso sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta. I coniugi si scambieranno – via e-mail- entro l'ultimo giorno di ogni mese tutte le spese straordinarie da entrambi sostenute per la figlia durante i periodi di loro permanenza con la bambina;
ciascuno poi provvederà a rifondere il 50% della spesa complessiva all'altro coniuge entro il giorno 10 del successivo mese ed ogni pagamento verrà eseguito tramite bonifico bancario.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 26.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1723/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA e Controparte_1 dell'avv. CRISTINA SBRANA
e
con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA e dell'avv. CRISTINA CP_2
SBRANA
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in San TO (PI) , il
06/10/2007 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San TO (PI) Anno
2007, Parte 1 Serie, n. 38. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 6 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e uniti in matrimonio come da atto celebrato in San TO iscritto nei CP_2
registri dello stato civile del Comune di San TO, Anno 2007, Parte 1, Serie n. 38.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) ASSEGNA la casa familiare sita in San TO in via Rezzaia Parma, n. 10 alla IG.ra
, la quale comunque conferma la propria volontà di trasferirsi all'estero dopo il CP_1
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e da quel momento il IG. riprenderà CP_2
il godimento e la detenzione dell'immobile familiare;
3) In merito all'affidamento della minore ed al per la stessa figlia Controparte_3
: la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_1 Pt_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al pagina 2 di 6 momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Circa il collocamento della bambina: resterà collocata prevalentemente presso Pt_1
l'attuale dimora familiare unitamente alla madre;
il padre, che al momento trasferirà, seppur temporaneamente, la propria residenza presso quella dei genitori, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) invero: il IG. si tratterrà con la figlia temporaneamente presso il luogo di CP_2 Pt_1
abitazione dei di lui genitori (fino al rinvenimento di altra sistemazione immobiliare) e si tratterrà con la bambina due pomeriggi a settimana, o il martedì o il mercoledì con un pernotto, dalle ore 17.00 alle 22.30, oltre a due fine settimana al mese, ed in senso alternato e dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera successiva;
b) per quanto poi attiene alle prossime vacanze natalizie e pasquali gli odierni ricorrenti ritengono opportuno che possa trattenersi – alternando le festività (di Natale e Pt_1
Pasqua) - presso il padre, il quale si farà carico di andarla a prendere personalmente presso la residenza della madre e di riportarla, anche quando la IG.ra si trasferirà in CP_1
Brasile, avendo cura di provvedere a tutte le pese di viaggio aereo. Durante le vacanze estive si tratterrà col padre almeno trenta giorni, continuativi e non: i coniugi Pt_1
avranno cura di scambiarsi il loro periodo di ferie estive preferenziale entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
5) in merito al mantenimento della figlia minore: il IG. verserà alla moglie un assegno di CP_2
mantenimento per la figlia pari nel complesso ad €. 200,00= entro e non oltre il giorno nove di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
6) Con riguardo alle spese straordinarie nell'interesse della figlia: queste saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio enunciato dal Protocollo
CNF del 2017 che di seguito si riportano: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e pagina 3 di 6 comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali) spese per la cura degli animali domestici della figlia ( salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non
è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente, senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
pagina 4 di 6 • Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia. IL
RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, WhatsApp…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spesse e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% dei genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.” Ancora: - per le spese straordinarie che non superino 100,00 Euro non è richiesto il previo consenso dell'altro genitore;
- le seguenti spese saranno sostenute al 50% tra i coniugi senza necessità di previo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
o spese per materiale di corredo scolastico di inizio anno non griffati;
spese di trasporto pubblico scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per centri ricreativi estivi e gruppi estivi. In tal caso la partecipazione al centro estivo deve essere autorizzata solo se il genitore interessato ha ricevuto il consenso dall'altro ed a lui o (a lei) abbia esposto le linee di programma almeno una settimana prima dall'inizio previsto: - le spese relative a lezioni private (ripetizioni) potranno essere comprovate anche con documentazione informale - per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro che potrà essere inoltrata anche a mezzo sms, email, WhatsApp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro sette giorni dalla richiesta;
in pagina 5 di 6 difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con la figlia, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme alla ragazza. Se il viaggio – di piacere e non un trasferimento all'estero come in premessa descritto- verrà effettuato all'estero l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità. In particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza. In ogni caso sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta. I coniugi si scambieranno – via e-mail- entro l'ultimo giorno di ogni mese tutte le spese straordinarie da entrambi sostenute per la figlia durante i periodi di loro permanenza con la bambina;
ciascuno poi provvederà a rifondere il 50% della spesa complessiva all'altro coniuge entro il giorno 10 del successivo mese ed ogni pagamento verrà eseguito tramite bonifico bancario.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 26.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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