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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di previdenza iscritta al n. 4848/2024 R.G. promossa da:
n.q. di genitore della minore nato a [...], Parte_1 Per_1 il 24.02.1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo RONDELLO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capodrise (CE), alla Via F.lli Rosselli, n. 1, come da procura in atti, OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, presso l'Avv. Ida VERRENGIA che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli Avvocati LA DE BENEDICTIS, Luca CUZZUPOLI, VI CATALANO e LA FUMO, come da procura in atti, OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (con istanza di sospensione inaudita altera parte)
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 01/07/2024, l'odierno opponente - premesso che l' con atto di precetto, notificato in data 10.06.2024 a mezzo di ufficiale giudiziario, CP_1 gli intimava, sulla base della sentenza n. 166/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 20.01.2020 - procedimento di opposizione ad ATPO n. 151/2018 - il pagamento, nel termine di 10 giorni, dell'importo complessivo di € 1.963,30 a titolo di spese di giudizio – ne ha eccepito la nullità per irregolarità formale del titolo esecutivo e, segnatamente, per:
- mancata spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.;
- difetto di procura dell'Avv. , che ha ricevuto la formula esecutiva Controparte_2 in data 06.07.2020, ma che non era costituito nel relativo giudizio che ha dato origine al titolo per l , che risultava difeso dagli Avv.ti Luca Controparte_3
LI, LA De TI, VI LA e LA UM. In ragione di quanto ricostruito, ha adito l'intestato Tribunale affinché voglia:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
- in via principale accertare e dichiarare l'irregolarità formale del rilascio del titolo esecutivo e della conseguente notifica della sentenza emessa dal Tribunale di S.M.C.V. n. 166/2020 e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto;
Con condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ed al risarcimento del danno biologico subito.
Con memoria difensiva depositata in data 06.06.2025, l' si è costituito in giudizio per CP_1 impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dalla società opponente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. In particolare, ha eccepito l'improcedibilità per mancata notifica nei termini previsti per la prima udienza e l'inammissibilità per tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in violazione degli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Nel merito ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione, essendo stata la formula esecutiva regolarmente richiesta da avvocati tutti muniti di procura generale, allegata all'istanza di rilascio. Ha, dunque, chiesto che al Tribunale in via preliminare la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese legali dell'opponente, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con decreto di fissazione del 27.7.2024, il Giudice, dott.ssa Fabiana Iorio, assegnataria del fascicolo all'epoca, sospendeva il precetto, sussistendo gravi motivi, e alla prima udienza dell'8.4.2025 autorizzava alla rinotifica del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto di fissazione udienza e sospensione del titolo, oltre che del verbale di udienza nel termine perentorio di 30 giorni, perché la notifica era tardiva (cfr. ricevute di accettazione e consegna notifica PEC depositate il 7.4.2025, recanti data 31.3.2025). Il ricorrente ha ottemperato nel rispetto del termine assegnato dal Giudice (7.5.2025, come da ricevute di accettazione e consegna notifica PEC depositate il 7.7.2025). Il 9.7.2025 la causa veniva rimessa al Presidente di Sezione, che in pari data riassegnava il fascicolo alla scrivente, in quanto firmataria del titolo per il quale si minaccia di procedere ad esecuzione forzata, come da disposizioni tabellari in vigore in questo Ufficio giudiziario. Veniva, quindi, fissata dalla sottoscritta ulteriore udienza alla data odierna, con decreto del 16.7.2025, mediante il quale al contempo si rigettava la richiesta di revoca della sospensiva del precetto, in quanto l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale si procede (art. 615 c.p.c.) assume la natura di provvedimento cautelare, e come tale è soggetto a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e non è semplicemente revocabile. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori, all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante sentenza completa delle contestuali motivazioni, lette e pubblicate in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso - con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio – sollevata dall' CP_1
Va rammentato, difatti, che nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito anteriormente alla notificazione, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda, sulla validità della quale non possono riverberarsi, ostandovi il disposto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius, attuata mediante la notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Ritiene, pertanto, il Giudice che, qualora il ricorso sia stato proposto col deposito in cancelleria, ancorché ad esso non abbia fatto seguito alcuna notifica, il giudice, alla prima udienza ex art. 420 cod. proc. civ., in presenza di apposita istanza, debba applicare l'art. 291 cod. proc. civ. ed ordinare alla parte ricorrente, che male abbia provveduto ad instaurare il contraddittorio, di dar corso alla rinnovazione della notifica degli atti alla controparte. Solo in caso di successiva inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione, con assegnazione di un termine perentorio per l'adempimento, il giudice può (rectius: deve) pervenire ad una pronunzia di mero rito, che viene a definire un procedimento ordinario già introdotto, ma in relazione al quale non si è provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della parte convenuta.
Alla scorsa udienza è stata autorizzata la rinotifica, a cui il ricorrente ha puntualmente provveduto nel rispetto del termine assegnato dal Giudice.
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 bis, comma 1, c.p.c., in quanto proposta tardivamente, oltre il termine previsto dal Legislatore di 20 giorni. Ebbene, tale assunto è smentito per tabulas, dal momento che – avendo riguardo alla data in cui è stato notificato all'opponente il precetto, id est il 10.6.2024 – il termine veniva a scadere il 30 giugno;
tuttavia, si trattava di una domenica, con conseguente slittamento al primo giorno feriale utile, che è per l'appunto il lunedì 1.7.2024, che è la data a cui risulta fatto il deposito sul PCT, come da risultanza dell'applicativo Consolle in uso al Magistrato, nonché dal file formato .xml “Esito controlli automatici deposito”, prodotto dalla Difesa in all. alle note del 7.7.2025.
Nel merito, si appalesano infondate le doglianze attoree, atteso che, invero, veniva richiesto dall'avv. Luca LI (il procuratore che risultava costituito nel giudizio di opposizione ATPO n. 151/2018 R.G. da cui ha avuto origine la sentenza 166/2020 oggi opposta, in uno agli avv.ti Ida Verrengia e LA De TI) il rilascio del titolo esecutivo con relativa apposizione della formula esecutiva (cfr. cronologia del fascicolo telematico trascritta nella memoria di costituzione e copia richiesta rilascio all.), con istanza depositata telematicamente il 3.7.2020 nella quale l' risulta rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti , Luca LI e LA De TI, in virtù della procura Controparte_2 alle liti depositata in uno all'istanza (cfr. all.). Sicché, si concorda con le difese dell'Ente che ha rappresentato che l'indicazione ad opera della Cancelleria nella formula esecutiva del solo cognome “ – il primo, nell'ordine CP_2 seguito anche nell'intestazione della richiesta - e non anche quelli degli altri due procuratori costituiti, non inficia di certo la regolarità dell'atto, rilasciato anche all'avv. LI, regolarmente munito di procura nell'istanza di esecutorietà.
Del resto, tanto trova confronto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. III , 05/05/2016 , n. 8954):“La richiesta della spedizione del titolo in forma esecutiva può essere legittimamente formulata non soltanto dal difensore della parte munito di procura ma anche dal semplice domiciliatario di questi a ciò incaricato purché in tale qualità, ovvero purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell'avente diritto risultante dal titolo, in quanto la proposizione della richiesta di spedizione non consiste in una attività di patrocinio o di impulso processuale riservata al difensore ma in una attività da compiere sul territorio il cui compimento può essere legittimamente dal procuratore demandata al domiciliatario prescelto ed operante nella circoscrizione del tribunale.” Nella sentenza di cui sopra, l'opponente lamentava che il titolo posto in esecuzione nei suoi confronti era stato spedito in forma esecutiva non in favore del creditore o del suo procuratore, ma soltanto in favore del domiciliatario, che non rientra nel novero dei soggetti indicati dall'art. 475, comma 2, c.p.c. E la Cassazione ha aggiunto che: “lo scopo dell'adempimento formale del rilascio della unica copia del titolo in forma esecutivo in parola è quello di assicurare che un pubblico ufficiale (il cancelliere, in caso di titolo di formazione giudiziale) eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo (cfr. Cass. n. 9195/95), sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l'apposizione della formula esecutiva e sulla idoneità del titolo stesso a riceverla (a norma dell'art. 153 disp. att. c.p.c., il cancelliere deve verificare che la copia sia formalmente perfetta. Si tratta di un procedimento delicato perché comporta la messa in circolazione di un nuovo titolo esecutivo, e a questo scopo circondato da cautele che possono comportare anche l'irrogazione di pene pecuniarie a carico del cancelliere che rilasci indebitamente copie esecutive degli atti). La formula esecutiva quindi, a prescindere dalla persona fisica che si presenti a richiederne l'apposizione deve essere apposta, in relazione e in calce al titolo per il quale essa sia stata richiesta ed in favore non della persona fisica del soggetto che materialmente si presenta per richiederla, ma in esclusivo favore del soggetto il cui diritto risulti accertato dal titolo, il quale è l'unico che se ne può giovare.”
Sicché il Cancelliere deve verificare, per rilasciare la copia esecutiva del titolo, che l'istanza sia formulata nell'interesse della parte in cui favore è stato emesso il titolo, da un procuratore munito di procura alle liti. Nel caso in esame la richiesta è stata formulata da tre procuratori muniti di procura generale alle liti e depositata dall'avv. LI che, tra l'altro era anche costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza de qua, in uno all'avv. LA de TI.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è reputata ultronea la pronuncia sulle altre deduzioni ed eccezioni delle parti.
Escludendo il profilo della responsabilità aggravata – pure chiesto – per la natura interpretativa e, dunque, opinabile della questione decisiva del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 1.800,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 10 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di previdenza iscritta al n. 4848/2024 R.G. promossa da:
n.q. di genitore della minore nato a [...], Parte_1 Per_1 il 24.02.1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Antimo RONDELLO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capodrise (CE), alla Via F.lli Rosselli, n. 1, come da procura in atti, OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, presso l'Avv. Ida VERRENGIA che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli Avvocati LA DE BENEDICTIS, Luca CUZZUPOLI, VI CATALANO e LA FUMO, come da procura in atti, OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (con istanza di sospensione inaudita altera parte)
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 01/07/2024, l'odierno opponente - premesso che l' con atto di precetto, notificato in data 10.06.2024 a mezzo di ufficiale giudiziario, CP_1 gli intimava, sulla base della sentenza n. 166/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 20.01.2020 - procedimento di opposizione ad ATPO n. 151/2018 - il pagamento, nel termine di 10 giorni, dell'importo complessivo di € 1.963,30 a titolo di spese di giudizio – ne ha eccepito la nullità per irregolarità formale del titolo esecutivo e, segnatamente, per:
- mancata spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.;
- difetto di procura dell'Avv. , che ha ricevuto la formula esecutiva Controparte_2 in data 06.07.2020, ma che non era costituito nel relativo giudizio che ha dato origine al titolo per l , che risultava difeso dagli Avv.ti Luca Controparte_3
LI, LA De TI, VI LA e LA UM. In ragione di quanto ricostruito, ha adito l'intestato Tribunale affinché voglia:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
- in via principale accertare e dichiarare l'irregolarità formale del rilascio del titolo esecutivo e della conseguente notifica della sentenza emessa dal Tribunale di S.M.C.V. n. 166/2020 e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto;
Con condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ed al risarcimento del danno biologico subito.
Con memoria difensiva depositata in data 06.06.2025, l' si è costituito in giudizio per CP_1 impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dalla società opponente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. In particolare, ha eccepito l'improcedibilità per mancata notifica nei termini previsti per la prima udienza e l'inammissibilità per tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in violazione degli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Nel merito ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione, essendo stata la formula esecutiva regolarmente richiesta da avvocati tutti muniti di procura generale, allegata all'istanza di rilascio. Ha, dunque, chiesto che al Tribunale in via preliminare la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese legali dell'opponente, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con decreto di fissazione del 27.7.2024, il Giudice, dott.ssa Fabiana Iorio, assegnataria del fascicolo all'epoca, sospendeva il precetto, sussistendo gravi motivi, e alla prima udienza dell'8.4.2025 autorizzava alla rinotifica del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto di fissazione udienza e sospensione del titolo, oltre che del verbale di udienza nel termine perentorio di 30 giorni, perché la notifica era tardiva (cfr. ricevute di accettazione e consegna notifica PEC depositate il 7.4.2025, recanti data 31.3.2025). Il ricorrente ha ottemperato nel rispetto del termine assegnato dal Giudice (7.5.2025, come da ricevute di accettazione e consegna notifica PEC depositate il 7.7.2025). Il 9.7.2025 la causa veniva rimessa al Presidente di Sezione, che in pari data riassegnava il fascicolo alla scrivente, in quanto firmataria del titolo per il quale si minaccia di procedere ad esecuzione forzata, come da disposizioni tabellari in vigore in questo Ufficio giudiziario. Veniva, quindi, fissata dalla sottoscritta ulteriore udienza alla data odierna, con decreto del 16.7.2025, mediante il quale al contempo si rigettava la richiesta di revoca della sospensiva del precetto, in quanto l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale si procede (art. 615 c.p.c.) assume la natura di provvedimento cautelare, e come tale è soggetto a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e non è semplicemente revocabile. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori, all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante sentenza completa delle contestuali motivazioni, lette e pubblicate in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso - con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio – sollevata dall' CP_1
Va rammentato, difatti, che nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito anteriormente alla notificazione, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda, sulla validità della quale non possono riverberarsi, ostandovi il disposto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius, attuata mediante la notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Ritiene, pertanto, il Giudice che, qualora il ricorso sia stato proposto col deposito in cancelleria, ancorché ad esso non abbia fatto seguito alcuna notifica, il giudice, alla prima udienza ex art. 420 cod. proc. civ., in presenza di apposita istanza, debba applicare l'art. 291 cod. proc. civ. ed ordinare alla parte ricorrente, che male abbia provveduto ad instaurare il contraddittorio, di dar corso alla rinnovazione della notifica degli atti alla controparte. Solo in caso di successiva inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione, con assegnazione di un termine perentorio per l'adempimento, il giudice può (rectius: deve) pervenire ad una pronunzia di mero rito, che viene a definire un procedimento ordinario già introdotto, ma in relazione al quale non si è provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della parte convenuta.
Alla scorsa udienza è stata autorizzata la rinotifica, a cui il ricorrente ha puntualmente provveduto nel rispetto del termine assegnato dal Giudice.
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 bis, comma 1, c.p.c., in quanto proposta tardivamente, oltre il termine previsto dal Legislatore di 20 giorni. Ebbene, tale assunto è smentito per tabulas, dal momento che – avendo riguardo alla data in cui è stato notificato all'opponente il precetto, id est il 10.6.2024 – il termine veniva a scadere il 30 giugno;
tuttavia, si trattava di una domenica, con conseguente slittamento al primo giorno feriale utile, che è per l'appunto il lunedì 1.7.2024, che è la data a cui risulta fatto il deposito sul PCT, come da risultanza dell'applicativo Consolle in uso al Magistrato, nonché dal file formato .xml “Esito controlli automatici deposito”, prodotto dalla Difesa in all. alle note del 7.7.2025.
Nel merito, si appalesano infondate le doglianze attoree, atteso che, invero, veniva richiesto dall'avv. Luca LI (il procuratore che risultava costituito nel giudizio di opposizione ATPO n. 151/2018 R.G. da cui ha avuto origine la sentenza 166/2020 oggi opposta, in uno agli avv.ti Ida Verrengia e LA De TI) il rilascio del titolo esecutivo con relativa apposizione della formula esecutiva (cfr. cronologia del fascicolo telematico trascritta nella memoria di costituzione e copia richiesta rilascio all.), con istanza depositata telematicamente il 3.7.2020 nella quale l' risulta rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti , Luca LI e LA De TI, in virtù della procura Controparte_2 alle liti depositata in uno all'istanza (cfr. all.). Sicché, si concorda con le difese dell'Ente che ha rappresentato che l'indicazione ad opera della Cancelleria nella formula esecutiva del solo cognome “ – il primo, nell'ordine CP_2 seguito anche nell'intestazione della richiesta - e non anche quelli degli altri due procuratori costituiti, non inficia di certo la regolarità dell'atto, rilasciato anche all'avv. LI, regolarmente munito di procura nell'istanza di esecutorietà.
Del resto, tanto trova confronto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile , sez. III , 05/05/2016 , n. 8954):“La richiesta della spedizione del titolo in forma esecutiva può essere legittimamente formulata non soltanto dal difensore della parte munito di procura ma anche dal semplice domiciliatario di questi a ciò incaricato purché in tale qualità, ovvero purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell'avente diritto risultante dal titolo, in quanto la proposizione della richiesta di spedizione non consiste in una attività di patrocinio o di impulso processuale riservata al difensore ma in una attività da compiere sul territorio il cui compimento può essere legittimamente dal procuratore demandata al domiciliatario prescelto ed operante nella circoscrizione del tribunale.” Nella sentenza di cui sopra, l'opponente lamentava che il titolo posto in esecuzione nei suoi confronti era stato spedito in forma esecutiva non in favore del creditore o del suo procuratore, ma soltanto in favore del domiciliatario, che non rientra nel novero dei soggetti indicati dall'art. 475, comma 2, c.p.c. E la Cassazione ha aggiunto che: “lo scopo dell'adempimento formale del rilascio della unica copia del titolo in forma esecutivo in parola è quello di assicurare che un pubblico ufficiale (il cancelliere, in caso di titolo di formazione giudiziale) eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo (cfr. Cass. n. 9195/95), sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l'apposizione della formula esecutiva e sulla idoneità del titolo stesso a riceverla (a norma dell'art. 153 disp. att. c.p.c., il cancelliere deve verificare che la copia sia formalmente perfetta. Si tratta di un procedimento delicato perché comporta la messa in circolazione di un nuovo titolo esecutivo, e a questo scopo circondato da cautele che possono comportare anche l'irrogazione di pene pecuniarie a carico del cancelliere che rilasci indebitamente copie esecutive degli atti). La formula esecutiva quindi, a prescindere dalla persona fisica che si presenti a richiederne l'apposizione deve essere apposta, in relazione e in calce al titolo per il quale essa sia stata richiesta ed in favore non della persona fisica del soggetto che materialmente si presenta per richiederla, ma in esclusivo favore del soggetto il cui diritto risulti accertato dal titolo, il quale è l'unico che se ne può giovare.”
Sicché il Cancelliere deve verificare, per rilasciare la copia esecutiva del titolo, che l'istanza sia formulata nell'interesse della parte in cui favore è stato emesso il titolo, da un procuratore munito di procura alle liti. Nel caso in esame la richiesta è stata formulata da tre procuratori muniti di procura generale alle liti e depositata dall'avv. LI che, tra l'altro era anche costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza de qua, in uno all'avv. LA de TI.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è reputata ultronea la pronuncia sulle altre deduzioni ed eccezioni delle parti.
Escludendo il profilo della responsabilità aggravata – pure chiesto – per la natura interpretativa e, dunque, opinabile della questione decisiva del giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 1.800,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 10 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini