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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/07/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA 819/2024
Successivamente oggi, 2 luglio 2025, alle ore 15.30, il Giudice, deliberata la decisione, invita i presenti ad assistere alla lettura della sentenza. Si dà atto che nessuno è comparso, cosicché si invita il Cancelliere alla pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
pagina 1 di 5 RG 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 819/2024 promossa con ricorso da:
(c.f. ), con l'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Serughetti, elettivamente domiciliato presso il difensore, come da procura in atti
– appellante – contro
(c.f. , rappresentata e difesa ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'avvocatura dello stato di Venezia
– appellato –
Avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice strada). Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 209/2024 del 6 CP_1 novembre 2024 (RG n. 214/2024).
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Parte appellata ha concluso come da memoria di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
pagina 2 di 5 1.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. n. 209/2024, rigettava il ricorso presentato CP_1 dall'odierno appellante avverso l'ordinanza del prefetto di Belluno del 10 gennaio 2024, con la quale era disposta la revoca della patente di guida intestata a Parte_1
ed annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite.
[...]
Secondo il Giudice di Pace, la violazione accertata sarebbe adeguatamente provata dal provvedimento opposto, dalla sentenza del Tribunale di Belluno, dalla nota dei carabinieri intervenuti, dalle analisi del sangue e dalla relazione di incidente.
Avverso la sentenza del Giudice di pace di interponeva tempestivo appello CP_1
con ricorso depositato in cancelleria in data 13 dicembre Parte_1
2024, concludendo per la riforma della decisione di primo grado e per l'accoglimento, pertanto, dell'opposizione avverso l'ordinanza.
L'appellante affidava l'impugnazione ad un unico motivo di appello, indentificato in manifesto travisamento del fatto ed erronea o carente motivazione della sentenza.
Con decreto reso in data 20 gennaio 2025, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 9 aprile 2025 ed assegnava termini per notificazione del ricorso e per la costituzione dell'appellato.
All'udienza del 9 aprile 2025 il Giudice, rilevata la nullità nella notificazione dell'atto di appello, in quanto effettuata in violazione dell'art. 144 c.p.c., assegnava termine per la rinnovazione della notificazione all'avvocatura dello stato al 20 giugno 2025, e rinviava la causa all'udienza del 2 luglio 2025.
Si costituiva con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 19 giugno 2025 la la quale chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
Infine, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa era decisa con sentenza con motivazione contestuale.
2.
L'unico motivo di appello è fondato per i motivi di cui in appresso.
3.
pagina 3 di 5 L'appellante si duole della sentenza resa dal Giudice di pace, in quanto, a suo dire, il provvedimento prefettizio, del tutto ignorando l'esito positivo della messa alla prova e la conseguente estinzione del reato, gli avrebbe revocato la patente di guida dopo ben quattro anni dalla asserita commissione dei fatti. Il giudice di pace, non solo avrebbe rinunciato a Parte_ confrontarsi con l'esito positivo della e la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato, ma si sarebbe limitato ad un pedissequo richiamo di atti di polizia senza svolgere, come espressamente richiamato dalla normativa vigente, un'autonoma istruttoria derivante non solo dalla commissione del fatto, ma anche del percorso propedeutico alla restituzione e rinnovo della patente.
4.
Risulta dagli atti che il sia stato destinatario di un provvedimento di Parte_1 revoca della patente di guida “considerato che l'art. violato (art. 186/2 lett. c – 2bis del CdS) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida disposta dal giudice in sede penale o dal prefetto nel caso di estinzione del reato per messa alla prova”.
È provato che il ha intrapreso positivamente un percorso di lavoro Parte_1 sostitutivo e di rieducazione finalizzato alla declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Occorre premettere che l'art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova (Corte cost. 75/2020). Secondo il Giudice delle leggi, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.
pagina 4 di 5 Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile dalla citata provincia al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel caso di specie. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 3019/2024), proponendo una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 186, 2° c., lett. c-2bis 219 D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, ritenuta condivisibile da questo tribunale e dalla quale, pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi, anche tenendo conto che l'Autorità ha irrogato la sanzione accessoria in modo del tutto automatico e senza motivare alcunché in punto all'opportunità dell'irrogazione della citata sanzione.
5.
La sentenza di primo grado che ha annullato il verbale deve pertanto essere oggetto di riforma nel senso di cui in dispositivo.
6.
Deve essere inoltre confermata la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese di questo giudizio.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
• ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
• ACCOGLIE l'opposizione presentata da avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal Prefetto di Belluno del 10 gennaio 2024;
• DICHIARA interamente COMPENSATE le spese del primo grado di giudizio;
• DICHIARA interamente COMPENSATE le spese di questo grado di giudizio.
Sentenza pronunciata all'esito della discussione orale ed allegata al verbale di udienza.
Così deciso in Belluno, il giorno 2 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA 819/2024
Successivamente oggi, 2 luglio 2025, alle ore 15.30, il Giudice, deliberata la decisione, invita i presenti ad assistere alla lettura della sentenza. Si dà atto che nessuno è comparso, cosicché si invita il Cancelliere alla pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
pagina 1 di 5 RG 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 819/2024 promossa con ricorso da:
(c.f. ), con l'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Serughetti, elettivamente domiciliato presso il difensore, come da procura in atti
– appellante – contro
(c.f. , rappresentata e difesa ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'avvocatura dello stato di Venezia
– appellato –
Avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice strada). Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 209/2024 del 6 CP_1 novembre 2024 (RG n. 214/2024).
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Parte appellata ha concluso come da memoria di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
pagina 2 di 5 1.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. n. 209/2024, rigettava il ricorso presentato CP_1 dall'odierno appellante avverso l'ordinanza del prefetto di Belluno del 10 gennaio 2024, con la quale era disposta la revoca della patente di guida intestata a Parte_1
ed annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite.
[...]
Secondo il Giudice di Pace, la violazione accertata sarebbe adeguatamente provata dal provvedimento opposto, dalla sentenza del Tribunale di Belluno, dalla nota dei carabinieri intervenuti, dalle analisi del sangue e dalla relazione di incidente.
Avverso la sentenza del Giudice di pace di interponeva tempestivo appello CP_1
con ricorso depositato in cancelleria in data 13 dicembre Parte_1
2024, concludendo per la riforma della decisione di primo grado e per l'accoglimento, pertanto, dell'opposizione avverso l'ordinanza.
L'appellante affidava l'impugnazione ad un unico motivo di appello, indentificato in manifesto travisamento del fatto ed erronea o carente motivazione della sentenza.
Con decreto reso in data 20 gennaio 2025, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 9 aprile 2025 ed assegnava termini per notificazione del ricorso e per la costituzione dell'appellato.
All'udienza del 9 aprile 2025 il Giudice, rilevata la nullità nella notificazione dell'atto di appello, in quanto effettuata in violazione dell'art. 144 c.p.c., assegnava termine per la rinnovazione della notificazione all'avvocatura dello stato al 20 giugno 2025, e rinviava la causa all'udienza del 2 luglio 2025.
Si costituiva con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 19 giugno 2025 la la quale chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
Infine, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa era decisa con sentenza con motivazione contestuale.
2.
L'unico motivo di appello è fondato per i motivi di cui in appresso.
3.
pagina 3 di 5 L'appellante si duole della sentenza resa dal Giudice di pace, in quanto, a suo dire, il provvedimento prefettizio, del tutto ignorando l'esito positivo della messa alla prova e la conseguente estinzione del reato, gli avrebbe revocato la patente di guida dopo ben quattro anni dalla asserita commissione dei fatti. Il giudice di pace, non solo avrebbe rinunciato a Parte_ confrontarsi con l'esito positivo della e la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato, ma si sarebbe limitato ad un pedissequo richiamo di atti di polizia senza svolgere, come espressamente richiamato dalla normativa vigente, un'autonoma istruttoria derivante non solo dalla commissione del fatto, ma anche del percorso propedeutico alla restituzione e rinnovo della patente.
4.
Risulta dagli atti che il sia stato destinatario di un provvedimento di Parte_1 revoca della patente di guida “considerato che l'art. violato (art. 186/2 lett. c – 2bis del CdS) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida disposta dal giudice in sede penale o dal prefetto nel caso di estinzione del reato per messa alla prova”.
È provato che il ha intrapreso positivamente un percorso di lavoro Parte_1 sostitutivo e di rieducazione finalizzato alla declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Occorre premettere che l'art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova (Corte cost. 75/2020). Secondo il Giudice delle leggi, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.
pagina 4 di 5 Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile dalla citata provincia al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel caso di specie. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 3019/2024), proponendo una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 186, 2° c., lett. c-2bis 219 D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, ritenuta condivisibile da questo tribunale e dalla quale, pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi, anche tenendo conto che l'Autorità ha irrogato la sanzione accessoria in modo del tutto automatico e senza motivare alcunché in punto all'opportunità dell'irrogazione della citata sanzione.
5.
La sentenza di primo grado che ha annullato il verbale deve pertanto essere oggetto di riforma nel senso di cui in dispositivo.
6.
Deve essere inoltre confermata la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese di questo giudizio.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
• ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
• ACCOGLIE l'opposizione presentata da avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal Prefetto di Belluno del 10 gennaio 2024;
• DICHIARA interamente COMPENSATE le spese del primo grado di giudizio;
• DICHIARA interamente COMPENSATE le spese di questo grado di giudizio.
Sentenza pronunciata all'esito della discussione orale ed allegata al verbale di udienza.
Così deciso in Belluno, il giorno 2 luglio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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