Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 469 cod. proc. pen. consente nella fase predibattimentale unicamente la declaratoria di improcedibilità perché "l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", ovvero perché "il reato è estinto e per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento...", ma non anche pronunzia di merito, possibile - una volta pervenuto il processo alla fase del giudizio - solo in sede dibattimentale. Il richiamo nella norma contenuto all'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. sta solo a significare che, laddove sussiste una causa di estinzione del reato, e tuttavia emergono con evidenza delle cause di non punibilità dell'imputato, il giudice dovrà - anche in sede di atti preliminari al dibattimento pronunciare formula di proscioglimento nel merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2000, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 03.02.2000
1. Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere SENTENZA
2. " VITTORIO GLAUCO EBNER " N.267
3. " RI LL " REGISTRO GENERALE
4. " NA SC " N.49169/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GELAavverso la sentenza IN DATA 28.06.1999 DEL PRETORE DI GELA NEI CONFRONTI DI AN CO N. MAZZARINO IL 17.10.1947 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. EBNER
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. IADECOLA che ha concluso per L'ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA IMPUGNATA SENTENZA.
Svolgimento del processo
CU RO veniva citato al giudizio del pretore di Gela per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv e 483 CP: perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attestava falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità all'impiegato addetto al Comune di Mazzarino in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà in data 3.6.1992 e successivamente in data 10.8.1992. Tali fatti concernevano l'iscrizione nel registro delle ditte, al n. 52146, in data 25.5.1983, della ditta avente ad oggetto commercio al minuto di casse funebri, arredi funerari, fiori e piante;
agenzie pompe funebri appalti trasporti funebri.
Prima dell'apertura del dibattimento, su conforme richiesta delle parti, il Pretore - richiamato l'art. 129 cpp - dichiarava non doversi procedere a carico dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Motivi della decisione
Con un primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 comma primo lett.c) cpp in relazione agli art. 178 lett.b) e 179 cpp: per avere il Pretore emesso la sentenza predibattimentale al di fuori dei limiti di cui all'art. 469 cpp e cioè entrando nel merito della fondatezza dell'accusa senza procedere, come necessario, al dibattimento.
Con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 comma primo lett.c) ed e) cpp in relazione agli artt. 546 comma terzo e 125 comma terzo cpp, stante la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto, affermata senza neppure procedere, avvalendo si dei suoi poteri officiosi, all'acquisizione del corpo del reato rappresentato dalle due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi della L. n. 15/1968. Il primo motivo del ricorso è fondato.
In proposito va anzitutto rilevato che la formula del proscioglimento, non o stante sia nella specie preceduta formalmente dall'espressione "dichiara non doversi procedere", è di merito (fatto non sussiste): infatti, la ragione è individuata dal Pretore nell'"assenza di qualsiasi atto o documento presente nel fascicolo da cui poter desumere la responsabilità dell'imputato". Orbene, all'evidenza sussiste violazione dell'art. 469 cpp. Ed invero, la norma - come si desume dal tenore letterale e logico delle disposizioni in essa contenute e come del resto ritiene la consolidata giurisprudenza di questa Corte - consente nella fase predibattimentale unicamente la declaratoria di improcedibilità perché "l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", ovvero perché "il reato è estinto e per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento... ", non anche pronunzie di merito, possibili una volta pervenuto il processo alla fase del giudizio - solo in sede dibattimentale.
Vero è che nell'art. 469 cit. vi è richiamo all'art. 129 comma secondo cpp: ma esso sta solo a significare che, laddove sussiste una causa di estinzione del reato, e tuttavia emergono con evidenza delle cause di non punibilità dell'imputato, il Giudice dovrà - anche in sede di atti preliminari al dibattimento, secondo un orientamento di questa Corte (Cass. pen. sez. II 6.2.1993 n. 1221, ud. 15.10.1992, Tuliani ed altro) - pronunciare formula di proscioglimento nel merito.
Senonché, nella specie manca comunque il necessario presupposto di fatto - sussistenza di merito per ritenere corretta la pronuncia di una causa estintiva del reato ascritto al CU - per ritenere corretta la pronuncia di merito adottata dal Pretore nella fase processuale de qua.
L'accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente e rende non necessario l'esame del secondo che attiene alla denunciata sostanziale mancanza di motivazione della impugnata sentenza. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Gela.
PQM
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Gela.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2000