Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2000, n. 4386
CASS
Sentenza 3 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione di cui all'art. 469 cod. proc. pen. consente nella fase predibattimentale unicamente la declaratoria di improcedibilità perché "l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", ovvero perché "il reato è estinto e per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento...", ma non anche pronunzia di merito, possibile - una volta pervenuto il processo alla fase del giudizio - solo in sede dibattimentale. Il richiamo nella norma contenuto all'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. sta solo a significare che, laddove sussiste una causa di estinzione del reato, e tuttavia emergono con evidenza delle cause di non punibilità dell'imputato, il giudice dovrà - anche in sede di atti preliminari al dibattimento pronunciare formula di proscioglimento nel merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2000, n. 4386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4386
    Data del deposito : 3 febbraio 2000

    Testo completo