Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
Il condono previsto dall'art.12 della legge n.289 del 2002 (relativo alla definizione dei carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari per la riscossione) per le sanzioni pecuniarie non può estendersi alle sanzioni penali (come la multa) posto che, con riferimento alle pene, senza distinzione tra detentive e pecuniarie, l'art. 79 della Costituzione vincola la concessione di amnistia e indulto all'osservanza di una particolare procedura non seguita per l'approvazione della legge n. 289 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 17/12/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5102
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 22731/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Masneri Giorgio, n. il 6 settembre 1965;
contro l'ordinanza 23 aprile 2004 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di VARESE;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Giovanni Galati che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza 23 aprile 2004 il magistrato di sorveglianza di Varese, ritenuta l'impossibilità di procedere ad esazione della somma di 11.620,28 euro (corrispondente alla parte residua della multa inflitta a Masneri Giorgio con sentenza 21 dicembre 1992 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, divenuta irrevocabile il 17 giugno 1994), ha disposto la conversione della stessa in 306 giorni di libertà controllata.
Ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, il Masneri deducendo: a1) l'avvenuta estinzione del debito in virtù della sua adesione al condono previsto dall'art. 12 legge n. 289/2002 con pagamento del 25% della somma dovuta;
a2) mancanza di motivazione in punto propria insolvibilità (costituente presupposto della conversione); a3) illogicità della motivazione in punto reiezione dell'istanza di rateizzazione del debito, fondata sull'approssimarsi del termine prescrizionale.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, il condono previsto dalla legge n. 289/2002 per le sanzioni pecuniarie non può estendersi a quelle di carattere penale, posto che, con riferimento alle pene (senza distinzione tra detentive e pecuniarie), l'art. 79 della Costituzione vincola la concessione di amnistia e indulto a una procedura particolare (approvazione con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni articolo e nella votazione finale) non seguita nel caso di specie. Superfluo aggiungere che, secondo il costante insegnamento della corte costituzionale, quando è possibile una interpretazione della legge conforme al dettato costituzionale, il giudice deve procedervi direttamente (essendo l'incidente di costituzionalità limitato alle questioni non suscettibili di soluzione in via interpretativa). Nè il quadro muta in considerazione dell'avvenuta delega alla riscossione del debito da parte dell'Ufficio Campione penale del Tribunale di Varese a un organo terzo (l'Esatri), essendo evidente che le modalità di esazione non possono incidere sulla natura del debito. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, essendo l'insolvibilità del ricorrente e l'insussistenza delle condizioni per la rateizzazione del debito oggetto di specifica motivazione (seppur, quanto al primo profilo, per relationem) priva di vizi logici e, per tale ragione, non censurabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005