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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14651/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione 159 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM IRR. FORMAL n. 35160742215 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede universale del sig. Nominativo_1, impugna la comunicazione di irregolarità dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi Fiscali Sezione Gestione Tributi – Ufficio
Centrale Controllo dichiarazioni, notificata il 28 maggio 2024, ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, con la quale, disconosciuto il credito IVA di Euro 21.715,00 riveniente dalla dichiarazione annuale IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020, rettificava le risultanze della successiva dichiarazione annuale IVA 2022 presentata per l'anno d'imposta 2021 disconoscendo compensazioni in F24 del credito IVA 2020 per Euro
3.024,00 e rilevando un minor credito per Euro 18.691,00, così determinandosi, con sanzioni e interessi, una complessiva richiesta di Euro 23.599,27.
Ha dedotto al riguardo:
- l'impugnabilità degli “avvisi bonari”;
- nullità e/o annullabilità dell'atto in quanto intestato a persona deceduta e portante sanzioni intrasmissibili agli eredi;
la dichiarazione IVA è firmata nell'apposito spazio dall'erede e inviata dall'erede nella sua qualità;
- anche ove l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto legittimo il proprio operato di notifica diretta al defunto, avrebbe comunque dovuto procedere all'annullamento della comunicazione di irregolarità formale qui impugnata e alla emissione e notifica di una nuova comunicazione di irregolarità formale all'erede con l'eliminazione delle sanzioni comunque non dovute;
- impossibilità dell'interlocuzione diretta con l'Agenzia delle Entrate al fine di consegnare la documentazione di supporto per la risoluzione delle tematiche alla base dell'emissione della comunicazione di irregolarità
(dichiarazioni e registri IVA) e mancata risposta alla pec notificata all'ufficio portante la richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione con allegata documentazione;
- nullità e/o annullabilità della comunicazione di irregolarità formale in quanto non riconosce il credito IVA maturato già dalla dichiarazione annuale IVA 2018 ed ininfluenza della omessa dichiarazione IVA annuale
2021 per il 2020
Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio in data 24/12/2024 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto che “Con riferimento a quanto eccepito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si rappresenta che l'Ufficio ha avviato un'istruttoria al fine di valutare compiutamente le doglianze e la documentazione prodotta da parte ricorrente, nonché i dati in possesso dell'Amministrazione. L'Ufficio si riserva di rendere noto a codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria adita l'esito del procedimento istruttorio in corso e di presentare successive memorie difensive relative al merito della presente controversia nel caso in cui la predetta istruttoria dovesse dare esito negativo.”.
Con istanza depositata in atti il 15.1.2026 l'ufficio ha chiesto il rinvio della trattazione ai fini della verifica della posizione della ricorrente.
All'udienza del 16 gennaio 2026 - durante la cui discussione l'ufficio ha ribadito la richiesta di rinvio e la parte ricorrente si è opposta - il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene che non vi siano motivi per disporre il rinvio della trattazione come richiesto da parte dell'ufficio, atteso il tempo trascorso dalla data di presentazione del ricorso e considerato che già con la memoria del 24/12/2024 l'ufficio aveva dichiarato di avere avviato un'istruttoria orso introduttivo del presente giudizio, si rappresenta che l'Ufficio ha avviato un'istruttoria al fine di valutare compiutamente le doglianze e la documentazione prodotta da parte ricorrente, senza che, nelle more del giudizio, risulti che sia stata concretamente svolta alcuna attività.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dante causa della ricorrente è deceduto a Roma il 10 aprile 2019 e la dichiarazione IVA è firmata nell'apposito spazio dall'erede e inviata dall'erede nella sua qualità. E, pertanto, il dato dell'intervenuto decesso del dante causa della ricorrente deve ritenesi noto all'ufficio.
E la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17694/2017, ha affermato che l'atto tributario intestato a un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell'art. 65 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del
“de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario. Posizione che è stata ribadita con la successiva n.
36675 del 14 dicembre 2022 , con la quale è stato puntualizzato che l'intestazione dell'atto tributario “non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente ha piena contezza”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Roma, sez. 16, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Direzione Provinciale I di Roma al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Componente relatore Presidente
IA TI UI GI LE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14651/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione 159 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM IRR. FORMAL n. 35160742215 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede universale del sig. Nominativo_1, impugna la comunicazione di irregolarità dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi Fiscali Sezione Gestione Tributi – Ufficio
Centrale Controllo dichiarazioni, notificata il 28 maggio 2024, ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, con la quale, disconosciuto il credito IVA di Euro 21.715,00 riveniente dalla dichiarazione annuale IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020, rettificava le risultanze della successiva dichiarazione annuale IVA 2022 presentata per l'anno d'imposta 2021 disconoscendo compensazioni in F24 del credito IVA 2020 per Euro
3.024,00 e rilevando un minor credito per Euro 18.691,00, così determinandosi, con sanzioni e interessi, una complessiva richiesta di Euro 23.599,27.
Ha dedotto al riguardo:
- l'impugnabilità degli “avvisi bonari”;
- nullità e/o annullabilità dell'atto in quanto intestato a persona deceduta e portante sanzioni intrasmissibili agli eredi;
la dichiarazione IVA è firmata nell'apposito spazio dall'erede e inviata dall'erede nella sua qualità;
- anche ove l'Agenzia delle Entrate avesse ritenuto legittimo il proprio operato di notifica diretta al defunto, avrebbe comunque dovuto procedere all'annullamento della comunicazione di irregolarità formale qui impugnata e alla emissione e notifica di una nuova comunicazione di irregolarità formale all'erede con l'eliminazione delle sanzioni comunque non dovute;
- impossibilità dell'interlocuzione diretta con l'Agenzia delle Entrate al fine di consegnare la documentazione di supporto per la risoluzione delle tematiche alla base dell'emissione della comunicazione di irregolarità
(dichiarazioni e registri IVA) e mancata risposta alla pec notificata all'ufficio portante la richiesta di annullamento in autotutela della comunicazione con allegata documentazione;
- nullità e/o annullabilità della comunicazione di irregolarità formale in quanto non riconosce il credito IVA maturato già dalla dichiarazione annuale IVA 2018 ed ininfluenza della omessa dichiarazione IVA annuale
2021 per il 2020
Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio in data 24/12/2024 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto che “Con riferimento a quanto eccepito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si rappresenta che l'Ufficio ha avviato un'istruttoria al fine di valutare compiutamente le doglianze e la documentazione prodotta da parte ricorrente, nonché i dati in possesso dell'Amministrazione. L'Ufficio si riserva di rendere noto a codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria adita l'esito del procedimento istruttorio in corso e di presentare successive memorie difensive relative al merito della presente controversia nel caso in cui la predetta istruttoria dovesse dare esito negativo.”.
Con istanza depositata in atti il 15.1.2026 l'ufficio ha chiesto il rinvio della trattazione ai fini della verifica della posizione della ricorrente.
All'udienza del 16 gennaio 2026 - durante la cui discussione l'ufficio ha ribadito la richiesta di rinvio e la parte ricorrente si è opposta - il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene che non vi siano motivi per disporre il rinvio della trattazione come richiesto da parte dell'ufficio, atteso il tempo trascorso dalla data di presentazione del ricorso e considerato che già con la memoria del 24/12/2024 l'ufficio aveva dichiarato di avere avviato un'istruttoria orso introduttivo del presente giudizio, si rappresenta che l'Ufficio ha avviato un'istruttoria al fine di valutare compiutamente le doglianze e la documentazione prodotta da parte ricorrente, senza che, nelle more del giudizio, risulti che sia stata concretamente svolta alcuna attività.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dante causa della ricorrente è deceduto a Roma il 10 aprile 2019 e la dichiarazione IVA è firmata nell'apposito spazio dall'erede e inviata dall'erede nella sua qualità. E, pertanto, il dato dell'intervenuto decesso del dante causa della ricorrente deve ritenesi noto all'ufficio.
E la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17694/2017, ha affermato che l'atto tributario intestato a un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell'art. 65 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del
“de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario. Posizione che è stata ribadita con la successiva n.
36675 del 14 dicembre 2022 , con la quale è stato puntualizzato che l'intestazione dell'atto tributario “non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente ha piena contezza”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Roma, sez. 16, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Direzione Provinciale I di Roma al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Componente relatore Presidente
IA TI UI GI LE