Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 marzo 1992 |
Commentari • 2
- 1. Le norme in materia di accesso alle professioniRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 6 agosto 2002
Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107, recante “Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni” (n. 3030-B AC). Il testo definitivo è stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2002, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pubblichiamo la legge di conversione con le modifiche in allegato (A) ed il testo originario del decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107 (B). (1 agosto 2002) — A) La legge di conversione Art. 1. 1.- Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. …
Leggi di più… - 2. Il Decreto Legge 10 giugno 2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 giugno 2002
Decreto Legge 10 giugno 2002 Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (G.U. 11 Giugno 2002 n. 135) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilita' di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonche' di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Corte d'Appello Genova, sentenza 22/01/2024, n. 11Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO La Corte in persona dei Magistrati Dott. Giuliana Melandri Presidente estensore Dott. Paolo Viarengo Consigliere Dott. Maria Grazia Cassia Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa Rg. 123/2023 promossa da: - ISTITUTO (CF : ) CP_1 Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA, 6 R 16121 GENOVA presso l' Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli (c.f. – pec C.F._1 t) per procura generale alle liti del Email_1 23.1.2023, a rogito del Dott. , Notaio in Fiumicino, Rep.37590 Persona_1 appellante C O N T R …Leggi di più...
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- 2. CGUE, n. C-166/22, Sentenza della Corte, Hellfire Massy Residents Association contro An Bord Pleanála e a, 06/07/2023Provvedimento: Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 6 luglio 2023 (*) «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Deroga – Modalità di concessione di una simile deroga – Diritto di partecipazione del pubblico» Nella causa C-166/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, IR), con decisione del 14 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2022, nel procedimento EL MA EN IO contro An BO LE, …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/03/2022, n. 319Provvedimento: Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2412 del 3.7.2018 Oggetto: contributi gestione separata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere Avv. Paola Zaza Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 868/2018 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli promossa da , in proprio e quale mandatario della società Parte_1 di cartolarizzazione dei crediti in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, …Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 17/03/2022, n. 2438Provvedimento: R.G. 21565/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente SENTENZA nella causa promossa da: , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1 dell'Alberone, 20 presso lo studio dell'avv. Dalila Torsello che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso RICORRENTE CONTRO in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1 Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale rappresentata CP_1 e difesa dall'avv. Ester Sciplino per procura generale alle liti per atto …Leggi di più...
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- 5. CGUE, n. C-463/20, Sentenza della Corte, Namur-Est Environnement ASBL contro Région wallonne, 24/02/2022Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 febbraio 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di “autorizzazione” – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.
Il dottore commercialista non puo' esercitare la professione se non e' iscritto all'albo.
Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
- La direttiva CEE n. 84/253 (Ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documeti contabili) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 126 del 12 maggio 1984.