Art. 2. 1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all' articolo 1 e della legge 28 agosto 1989, n. 302 , si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 .
Note all'art. 2:
- Per il titolo della legge n. 302/1989 si veda in nota all'art. 1.
- L' art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 , come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 , cosi' recita:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
Note all'art. 2:
- Per il titolo della legge n. 302/1989 si veda in nota all'art. 1.
- L' art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 , come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 , cosi' recita:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".