TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6112 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 26564 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 2 dicembre 2024, vertente
TRA con gli avv.ti Marco Paolelli e Simona Teodori;
Parte_1
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
Domenico Vizzone;
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27211/2019 pubblicata in data 25 settembre 2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale cessionaria del credito risarcitorio di aveva convenuto Parte_1 Persona_1 in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, e nella Controparte_1 CP_2
rispettiva qualità di assicuratore per la r.c.a. e responsabile civile del veicolo tipo Citroen C3 targato
CC931DE, affinché fossero condannati in solido al risarcimento del danno da fermo tecnico conseguente al sinistro stradale verificatosi il giorno 22 febbraio 2017.
1 In particolare, parte attrice aveva dedotto che il suddetto giorno il veicolo Toyota Yaris, condotto da era stato tamponato, mentre era fermo in fila su via Appia Antica all'altezza Persona_1 dell'intersezione con viale di Porta Ardeatina, dal predetto veicolo Citroen C3.
In seguito all'urto, che aveva causato ingenti danni materiali al veicolo Toyota Yaris, Persona_1
aveva noleggiato una vettura sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni in virtù della sua occupazione lavorativa presso la alla quale aveva ceduto il relativo credito. Parte_1
si era costituita in giudizio opponendosi alla domanda in quanto infondata Controparte_3
e non provata, mentre era rimasto contumace. CP_2
Conclusa l'attività istruttoria mediante acquisizioni documentali, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale rigettava la domanda attorea. proponeva appello, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'originale domanda risarcitoria sul presupposto dell'erroneità della motivazione della gravata sentenza. si costituiva resistendo al gravame, mentre rimaneva Controparte_1 CP_2
contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre innanzitutto soffermarsi sulle eccezioni sollevate da in merito all'atto Controparte_1
di cessione del credito sottoscritto da in favore di Persona_1 Parte_1
1.1 Va premesso che, secondo ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo
(v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192.).
Nel caso di specie, il risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento dell'autovettura incidentata per il tempo occorrente alla relativa riparazione, solitamente commisurato al costo del noleggio di veicolo sostitutivo, deve ritenersi senz'altro suscettibile di cessione e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a. (Cass., 10/01/2012 n. 51).
1.2 Le contestazioni in merito alla nullità della cessione del credito alla base del presente giudizio devono essere respinte.
Da un lato, l'oggetto della cessione è indicato nel risarcimento del danno da fermo tecnico, voce di danno diversa e distinta da quelle già risarcite riguardanti i danni materiali al veicolo incidentato, in virtù di un precedente atto di cessione in favore della datato 22 febbraio 2017: ciò Parte_2
2 emerge chiaramente dalla fattura emessa dalla predetta , nella quale sono elencati Parte_2
solamente i costi relativi alle riparazioni del veicolo Toyota Yaris e non appare il costo del noleggio
(All.6 del fascicolo di primo grado di . Pertanto, la cessione del credito in favore di Controparte_1
è pienamente valida e può essere fatta valere in giudizio, avendo ad oggetto Parte_1
una voce di danno differente rispetto a quelle già risarcite in precedenza.
Dall'altro lato, non viene in dubbio l'efficacia probatoria della scrittura privata attestante la cessione del credito atteso che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata ha pieno valore legale fino a querela di falso della provenienza da chi l'ha sottoscritta. La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che il disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente sui soggetti che l'hanno sottoscritta e non sui terzi che contestano l'opponibilità del documento. Ne consegue che il valore legale della scrittura privata inter alios e la corrispondenza a verità del suo contenuto, nel caso di contestazione da parte di un terzo, è demandata al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass. n.
20814 del 2018).
Nel caso in esame, va evidenziato che, sebbene fin dalla comparsa di costituzione Controparte_1
abbia contestato il valore probatorio della cessione del credito, nella fase stragiudiziale, la compagnia assicurativa ha riconosciuto la validità di tale atto proponendo un'offerta di risarcimento per danno da fermo tecnico di € 250,00 in risposta alla richiesta dello studio legale incaricato da parte appellante
(All.ti 7-8 del fascicolo di primo grado di . Di conseguenza, deve essere riconosciuta Controparte_1
la validità della cessione del credito sottoscritta da in favore di Persona_1 Parte_1
in merito al risarcimento del danno da fermo tecnico.
2. Passando all'esame del motivo di gravame presentato da parte appellante, ovvero il risarcimento da danno da fermo tecnico – consistente nel costo del noleggio di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alle riparazioni del veicolo incidentato –, ritiene questo Giudice che non possa trovare accoglimento in assenza di una prova specifica del danno conseguenza.
Si condivide l'orientamento della giurisdizione di legittimità secondo il quale “Il danno da 'fermo tecnico' di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (cfr. Cass. n. 5447/2020; Cass. n. 27389/2022).
Appare corretta e condivisibile la motivazione della gravata sentenza, nella parte in cui ravvisa un'inconsistenza probatoria circa il danno-conseguenza lamentato dall'attrice-appellante.
Va, infatti, ricordato che è onere del danneggiato provare, oltre che il fatto generatore del danno, anche le conseguenze eziologicamente ricollegabili allo stesso;
per contro, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non sono di regola riconoscibili danni in re ipsa e il danneggiato ha
3 l'onere di allegare e provare di aver sostenuto costi e spese per procurarsi un auto sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito, sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità (cfr. Cass. n. 22201/2017, riferita all'ipotesi di un'imbarcazione, ma con argomentazioni evidentemente applicabili anche al caso di danneggiamento di un autoveicolo;
cfr., altresì, Cass. n. 20620/15).
Ciò posto, va rilevato che l'attrice-appellante non ha fornito alcun concreto riscontro per sostenere la necessità ed indispensabilità del noleggio di altra autovettura e che senza tale noleggio avrebbe subito significativi pregiudizi: nel caso di specie, parte appellante avrebbe potuto produrre un'attestazione di lavoro che giustificasse il noleggio di un'auto sostitutiva. Peraltro, non sono state articolate prove da né un siffatto nocumento può essere presunto dal contesto fattuale, tenuto Parte_1
conto che il noleggio è avvenuto per pochi giorni e che in un contesto temporale così breve non è possibile ritenere automaticamente che le normali esigenze di vita non potessero essere egualmente soddisfatte senza il noleggio di cui si discute.
Quindi, la produzione documentale di parte appellante è risultata inadeguata a soddisfare l'onere probatorio, gravante sulla medesima in ragione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., circa l'indifferibilità ed inevitabilità del noleggio di cui si discute.
3. Conclusivamente, la motivazione della sentenza aggravata appare condivisibile e l'appello va respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M.
n. 55/2014 in dispositivo tenendo conto del carattere documentale della causa.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del
30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
a) respinge l'appello presentato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_2
b) condanna a pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado di appello, che liquida in € 337,00 oltre rimborso forfetario, CP_2
IVA e CPA come per legge;
4 c) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma
1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 23 aprile 2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 26564 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 2 dicembre 2024, vertente
TRA con gli avv.ti Marco Paolelli e Simona Teodori;
Parte_1
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
Domenico Vizzone;
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27211/2019 pubblicata in data 25 settembre 2019.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale cessionaria del credito risarcitorio di aveva convenuto Parte_1 Persona_1 in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, e nella Controparte_1 CP_2
rispettiva qualità di assicuratore per la r.c.a. e responsabile civile del veicolo tipo Citroen C3 targato
CC931DE, affinché fossero condannati in solido al risarcimento del danno da fermo tecnico conseguente al sinistro stradale verificatosi il giorno 22 febbraio 2017.
1 In particolare, parte attrice aveva dedotto che il suddetto giorno il veicolo Toyota Yaris, condotto da era stato tamponato, mentre era fermo in fila su via Appia Antica all'altezza Persona_1 dell'intersezione con viale di Porta Ardeatina, dal predetto veicolo Citroen C3.
In seguito all'urto, che aveva causato ingenti danni materiali al veicolo Toyota Yaris, Persona_1
aveva noleggiato una vettura sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni in virtù della sua occupazione lavorativa presso la alla quale aveva ceduto il relativo credito. Parte_1
si era costituita in giudizio opponendosi alla domanda in quanto infondata Controparte_3
e non provata, mentre era rimasto contumace. CP_2
Conclusa l'attività istruttoria mediante acquisizioni documentali, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale rigettava la domanda attorea. proponeva appello, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'originale domanda risarcitoria sul presupposto dell'erroneità della motivazione della gravata sentenza. si costituiva resistendo al gravame, mentre rimaneva Controparte_1 CP_2
contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre innanzitutto soffermarsi sulle eccezioni sollevate da in merito all'atto Controparte_1
di cessione del credito sottoscritto da in favore di Persona_1 Parte_1
1.1 Va premesso che, secondo ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo
(v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192.).
Nel caso di specie, il risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico, consistente nel ristoro del mancato godimento dell'autovettura incidentata per il tempo occorrente alla relativa riparazione, solitamente commisurato al costo del noleggio di veicolo sostitutivo, deve ritenersi senz'altro suscettibile di cessione e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a. (Cass., 10/01/2012 n. 51).
1.2 Le contestazioni in merito alla nullità della cessione del credito alla base del presente giudizio devono essere respinte.
Da un lato, l'oggetto della cessione è indicato nel risarcimento del danno da fermo tecnico, voce di danno diversa e distinta da quelle già risarcite riguardanti i danni materiali al veicolo incidentato, in virtù di un precedente atto di cessione in favore della datato 22 febbraio 2017: ciò Parte_2
2 emerge chiaramente dalla fattura emessa dalla predetta , nella quale sono elencati Parte_2
solamente i costi relativi alle riparazioni del veicolo Toyota Yaris e non appare il costo del noleggio
(All.6 del fascicolo di primo grado di . Pertanto, la cessione del credito in favore di Controparte_1
è pienamente valida e può essere fatta valere in giudizio, avendo ad oggetto Parte_1
una voce di danno differente rispetto a quelle già risarcite in precedenza.
Dall'altro lato, non viene in dubbio l'efficacia probatoria della scrittura privata attestante la cessione del credito atteso che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata ha pieno valore legale fino a querela di falso della provenienza da chi l'ha sottoscritta. La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che il disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente sui soggetti che l'hanno sottoscritta e non sui terzi che contestano l'opponibilità del documento. Ne consegue che il valore legale della scrittura privata inter alios e la corrispondenza a verità del suo contenuto, nel caso di contestazione da parte di un terzo, è demandata al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass. n.
20814 del 2018).
Nel caso in esame, va evidenziato che, sebbene fin dalla comparsa di costituzione Controparte_1
abbia contestato il valore probatorio della cessione del credito, nella fase stragiudiziale, la compagnia assicurativa ha riconosciuto la validità di tale atto proponendo un'offerta di risarcimento per danno da fermo tecnico di € 250,00 in risposta alla richiesta dello studio legale incaricato da parte appellante
(All.ti 7-8 del fascicolo di primo grado di . Di conseguenza, deve essere riconosciuta Controparte_1
la validità della cessione del credito sottoscritta da in favore di Persona_1 Parte_1
in merito al risarcimento del danno da fermo tecnico.
2. Passando all'esame del motivo di gravame presentato da parte appellante, ovvero il risarcimento da danno da fermo tecnico – consistente nel costo del noleggio di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alle riparazioni del veicolo incidentato –, ritiene questo Giudice che non possa trovare accoglimento in assenza di una prova specifica del danno conseguenza.
Si condivide l'orientamento della giurisdizione di legittimità secondo il quale “Il danno da 'fermo tecnico' di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (cfr. Cass. n. 5447/2020; Cass. n. 27389/2022).
Appare corretta e condivisibile la motivazione della gravata sentenza, nella parte in cui ravvisa un'inconsistenza probatoria circa il danno-conseguenza lamentato dall'attrice-appellante.
Va, infatti, ricordato che è onere del danneggiato provare, oltre che il fatto generatore del danno, anche le conseguenze eziologicamente ricollegabili allo stesso;
per contro, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non sono di regola riconoscibili danni in re ipsa e il danneggiato ha
3 l'onere di allegare e provare di aver sostenuto costi e spese per procurarsi un auto sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito, sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità (cfr. Cass. n. 22201/2017, riferita all'ipotesi di un'imbarcazione, ma con argomentazioni evidentemente applicabili anche al caso di danneggiamento di un autoveicolo;
cfr., altresì, Cass. n. 20620/15).
Ciò posto, va rilevato che l'attrice-appellante non ha fornito alcun concreto riscontro per sostenere la necessità ed indispensabilità del noleggio di altra autovettura e che senza tale noleggio avrebbe subito significativi pregiudizi: nel caso di specie, parte appellante avrebbe potuto produrre un'attestazione di lavoro che giustificasse il noleggio di un'auto sostitutiva. Peraltro, non sono state articolate prove da né un siffatto nocumento può essere presunto dal contesto fattuale, tenuto Parte_1
conto che il noleggio è avvenuto per pochi giorni e che in un contesto temporale così breve non è possibile ritenere automaticamente che le normali esigenze di vita non potessero essere egualmente soddisfatte senza il noleggio di cui si discute.
Quindi, la produzione documentale di parte appellante è risultata inadeguata a soddisfare l'onere probatorio, gravante sulla medesima in ragione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c., circa l'indifferibilità ed inevitabilità del noleggio di cui si discute.
3. Conclusivamente, la motivazione della sentenza aggravata appare condivisibile e l'appello va respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M.
n. 55/2014 in dispositivo tenendo conto del carattere documentale della causa.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del
30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
a) respinge l'appello presentato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_2
b) condanna a pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado di appello, che liquida in € 337,00 oltre rimborso forfetario, CP_2
IVA e CPA come per legge;
4 c) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma
1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 23 aprile 2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
5