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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15175 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 50950 dell'anno 2024, vertente tra
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SE NO, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Bruno ed Elisabetta Lapucci, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 14.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario, in data 13.05.2010, nel Comune di
TR (FG) (trascritto nei registri del medesimo comune- anno 2010- parte
2- serie A n.2), con e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(17/12/2022); che, con decreto n. cronol. 9850/2017 del 05/04/2017 del Tribunale di
Roma erano state omologate le seguenti condizioni di separazione consensuale: affido condiviso dell'allora figlio minorenne e un contributo paterno per il suo mantenimento di € 450 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Decorsi i termini di legge e non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale, parte ricorrente, rappresentando una diminuzione dei propri redditi rispetto all'epoca della separazione, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno disposto in favore del figlio o, in subordine, la sua Per_1 diminuzione, atteso l'insoddisfacente andamento universitario del figlio.
Il ricorrente evidenziava che nel 2022 aveva stipulato un contratto di mutuo, di durata trentennale, per la somma complessiva di € 192.000 con rata mensile di circa € 1.085 per l'acquisto dell'immobile dove si era trasferito a vivere, nonché aveva acceso un finanziamento di € 20.000 sostenendo una rata mensile di € 250 (cfr. doc. 4, 6 e 7).
Si costituiva in giudizio la RA la quale, aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di contro il rigetto delle avverse domande, rappresentando che la situazione patrimoniale del marito era rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, non avendo peraltro il corrisposto con regolarità le spese mediche, dentistiche, universitarie e le altre Pt_1 spese straordinarie per il figlio. Con riguardo all'esposizione debitoria del la Pt_1 RA evidenziava che parte ricorrente aveva deciso di esporsi volontariamente acquistando un immobile e sostenendo rilevanti spese per sanatoria e ristrutturazione.
Con riguardo invece alla situazione del figlio ventiduenne, la RA CP_1 evidenziava che il ragazzo era studente universitario presso la facoltà di biologia presso l'ateneo di Tor Vergata, non essendo in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Chiedeva quindi la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio nella somma stabilita in sede di separazione (rivalutata nell'importo di € 530 mensili), oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e le conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sull'ulteriori domande formulate, segnatamente quelle relative al quantum dovuto dal padre per il mantenimento del figlio . Per_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol.
9850/2017 del 05/04/2017 del Tribunale di Roma.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Contributo per il mantenimento del figlio Per_1
Le parti sono genitori di (22 anni), convivente con la madre. Per_1
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, il ragazzo, conseguito il diploma superiore, ha deciso inizialmente di iscriversi alla facoltà di lingue orientali, sostenendo positivamente 3 esami durante il primo anno;
successivamente, a causa di motivazioni personali che lo aveva condotto in uno stato depressivo, aveva temporaneamente deciso di interrompere gli studi, portando avanti piccoli lavoretti, iscrivendosi, nel novembre
2024, alla facoltà di biologia presso l'Ateneo di Tor Vergata.
Oltre agli impegni universitari -come riferito dalla madre- , per circa due volte Per_1
a settimana lavora presso un bar percependo un compenso di € 40 giornaliere.
Appare evidente dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, che il cambio di facoltà universitaria è fisiologico nella progressiva ricerca della strada da intraprendere, comune a tanti ragazzi della sua età. Pertanto ha diritto di Per_1 proseguire nel suo investimento formativo e di essere mantenuto dai genitori non avendo raggiunto alcuna autonomia economica.
Sulla scorta della situazione delineata, il Collegio, respinta la domanda di revoca dell'assegno, deve soffermarsi sulla domanda subordinata di riduzione del quantum di mantenimento per il figlio maggiorenne.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e le attuali esigenze del figlio.
Il sig. ha dichiarato di svolgere servizio presso l'Arma dei Carabinieri con Pt_1 qualifica di sottufficiale, con il grado di Brigadiere, percependo una retribuzione mensile netta base (esclusi straordinari) di € 1.700 mensili (il signore ha dichiarato che i propri emolumenti per le mensilità aprile-settembre 2025 si sono aggirati in media in € 2.500 mensili: aprile 2025: 2.550,42 €; maggio 2025: 2.832,79 €; giugno 2025: 4.377,98 €; luglio 2025: 2.307,97 €; agosto 2025: 2.311,95 €; settembre 2025: 2.147,21 €) (reddito netto CUD anno 2023 paria a 35.179 €; reddito netto CUD anno 2024 paria a 35.762 €; reddito netto CUD anno 2025 paria a 35.266 €). Oltre a ciò, il signore ha dichiarato di essere proprietario di un immobile acquistato in asta giudiziaria in data 28 Gennaio 2020 al prezzo di € 192.000, gravato da mutuo la cui rata mensile ammonta a € 1.088,24 €, nonché una assicurazione obbligatoria di € 409 mensili;
di aver altresì contratto un finanziamento di € 20.000, con durata decennale, per l'acquisto e la installazione di pannelli fotovoltaici volti al riscaldamento ed all'erogazione dell'energia elettrica per immobile, facendosi carico di una rata mensile di € 254,48 € mensili. Parte ricorrente ha riferito di essere inoltre proprietario di una autovettura Mercedes B200 targata
FK279MM e dell'autovettura Toyota Aygo targata FH157RB utilizzata dalla compagna con la quale convive, la RA impiegata come barista part time. Persona_2
Di contro, invece, la RA ha dichiarato di lavorare come cuoca, con la CP_1 qualifica di operaia, presso la Casa di riposo “Villa Paola” percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.200 (redditi lordi 2022 € 18.159; redditi lordi 2023 € 18.723; redditi lordi 2024 € 18.977). La RA ha dichiarato di essere piena proprietaria dell'immobile acquistato nel 2018 (sito in Roma, via di Torre Branca 50, mq 40), ove vive con il figlio, gravato da mutuo fondiario di complessivi € 350 mensili (scadenza nel
2030), nonché di sostenere interamente le spese straordinarie afferenti al figlio
(università, libri, spese mediche e sportive).
Pertanto, avuto riguardo alla situazione complessiva di entrambe le parti, si deve considerare da un lato il fatto che il ricorrente ha determinato, con l'acquisto della sua abitazione, l'aggravamento della sua situazione economica, che pertanto può rilevare, nel presente giudizio, solo ai fini di una modesta revisione del contributo in favore del figlio , studente universitario non indipendente economicamente, tanto più che Per_1 in questi anni il contributo del padre alle spese straordinarie è stato modesto.
Il Collegio, in parziale modifica delle condizioni separative, dispone che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento di di € 400 mensili, Per_1
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Il contributo alle spese straordinarie si conferma nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50950/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SE NO, e ), nata a Controparte_1 C.F._2
Foggia il 03.12.1984, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data
13.05.2010 nel Comune di TR (FG);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Comune di TR (FG) (anno 2010- parte 2- serie A n.2);
- determina in € 400 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Parte_1 del figlio , da corrispondere alla RA , entro il giorno 5 Per_1 Controparte_1 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori sostengano al 50% le spese straordinarie per il figlio;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 50950 dell'anno 2024, vertente tra
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SE NO, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Bruno ed Elisabetta Lapucci, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 14.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario, in data 13.05.2010, nel Comune di
TR (FG) (trascritto nei registri del medesimo comune- anno 2010- parte
2- serie A n.2), con e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(17/12/2022); che, con decreto n. cronol. 9850/2017 del 05/04/2017 del Tribunale di
Roma erano state omologate le seguenti condizioni di separazione consensuale: affido condiviso dell'allora figlio minorenne e un contributo paterno per il suo mantenimento di € 450 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Decorsi i termini di legge e non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale, parte ricorrente, rappresentando una diminuzione dei propri redditi rispetto all'epoca della separazione, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno disposto in favore del figlio o, in subordine, la sua Per_1 diminuzione, atteso l'insoddisfacente andamento universitario del figlio.
Il ricorrente evidenziava che nel 2022 aveva stipulato un contratto di mutuo, di durata trentennale, per la somma complessiva di € 192.000 con rata mensile di circa € 1.085 per l'acquisto dell'immobile dove si era trasferito a vivere, nonché aveva acceso un finanziamento di € 20.000 sostenendo una rata mensile di € 250 (cfr. doc. 4, 6 e 7).
Si costituiva in giudizio la RA la quale, aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di contro il rigetto delle avverse domande, rappresentando che la situazione patrimoniale del marito era rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, non avendo peraltro il corrisposto con regolarità le spese mediche, dentistiche, universitarie e le altre Pt_1 spese straordinarie per il figlio. Con riguardo all'esposizione debitoria del la Pt_1 RA evidenziava che parte ricorrente aveva deciso di esporsi volontariamente acquistando un immobile e sostenendo rilevanti spese per sanatoria e ristrutturazione.
Con riguardo invece alla situazione del figlio ventiduenne, la RA CP_1 evidenziava che il ragazzo era studente universitario presso la facoltà di biologia presso l'ateneo di Tor Vergata, non essendo in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Chiedeva quindi la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio nella somma stabilita in sede di separazione (rivalutata nell'importo di € 530 mensili), oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e le conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sull'ulteriori domande formulate, segnatamente quelle relative al quantum dovuto dal padre per il mantenimento del figlio . Per_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol.
9850/2017 del 05/04/2017 del Tribunale di Roma.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Contributo per il mantenimento del figlio Per_1
Le parti sono genitori di (22 anni), convivente con la madre. Per_1
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, il ragazzo, conseguito il diploma superiore, ha deciso inizialmente di iscriversi alla facoltà di lingue orientali, sostenendo positivamente 3 esami durante il primo anno;
successivamente, a causa di motivazioni personali che lo aveva condotto in uno stato depressivo, aveva temporaneamente deciso di interrompere gli studi, portando avanti piccoli lavoretti, iscrivendosi, nel novembre
2024, alla facoltà di biologia presso l'Ateneo di Tor Vergata.
Oltre agli impegni universitari -come riferito dalla madre- , per circa due volte Per_1
a settimana lavora presso un bar percependo un compenso di € 40 giornaliere.
Appare evidente dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, che il cambio di facoltà universitaria è fisiologico nella progressiva ricerca della strada da intraprendere, comune a tanti ragazzi della sua età. Pertanto ha diritto di Per_1 proseguire nel suo investimento formativo e di essere mantenuto dai genitori non avendo raggiunto alcuna autonomia economica.
Sulla scorta della situazione delineata, il Collegio, respinta la domanda di revoca dell'assegno, deve soffermarsi sulla domanda subordinata di riduzione del quantum di mantenimento per il figlio maggiorenne.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e le attuali esigenze del figlio.
Il sig. ha dichiarato di svolgere servizio presso l'Arma dei Carabinieri con Pt_1 qualifica di sottufficiale, con il grado di Brigadiere, percependo una retribuzione mensile netta base (esclusi straordinari) di € 1.700 mensili (il signore ha dichiarato che i propri emolumenti per le mensilità aprile-settembre 2025 si sono aggirati in media in € 2.500 mensili: aprile 2025: 2.550,42 €; maggio 2025: 2.832,79 €; giugno 2025: 4.377,98 €; luglio 2025: 2.307,97 €; agosto 2025: 2.311,95 €; settembre 2025: 2.147,21 €) (reddito netto CUD anno 2023 paria a 35.179 €; reddito netto CUD anno 2024 paria a 35.762 €; reddito netto CUD anno 2025 paria a 35.266 €). Oltre a ciò, il signore ha dichiarato di essere proprietario di un immobile acquistato in asta giudiziaria in data 28 Gennaio 2020 al prezzo di € 192.000, gravato da mutuo la cui rata mensile ammonta a € 1.088,24 €, nonché una assicurazione obbligatoria di € 409 mensili;
di aver altresì contratto un finanziamento di € 20.000, con durata decennale, per l'acquisto e la installazione di pannelli fotovoltaici volti al riscaldamento ed all'erogazione dell'energia elettrica per immobile, facendosi carico di una rata mensile di € 254,48 € mensili. Parte ricorrente ha riferito di essere inoltre proprietario di una autovettura Mercedes B200 targata
FK279MM e dell'autovettura Toyota Aygo targata FH157RB utilizzata dalla compagna con la quale convive, la RA impiegata come barista part time. Persona_2
Di contro, invece, la RA ha dichiarato di lavorare come cuoca, con la CP_1 qualifica di operaia, presso la Casa di riposo “Villa Paola” percependo uno stipendio mensile netto di circa € 1.200 (redditi lordi 2022 € 18.159; redditi lordi 2023 € 18.723; redditi lordi 2024 € 18.977). La RA ha dichiarato di essere piena proprietaria dell'immobile acquistato nel 2018 (sito in Roma, via di Torre Branca 50, mq 40), ove vive con il figlio, gravato da mutuo fondiario di complessivi € 350 mensili (scadenza nel
2030), nonché di sostenere interamente le spese straordinarie afferenti al figlio
(università, libri, spese mediche e sportive).
Pertanto, avuto riguardo alla situazione complessiva di entrambe le parti, si deve considerare da un lato il fatto che il ricorrente ha determinato, con l'acquisto della sua abitazione, l'aggravamento della sua situazione economica, che pertanto può rilevare, nel presente giudizio, solo ai fini di una modesta revisione del contributo in favore del figlio , studente universitario non indipendente economicamente, tanto più che Per_1 in questi anni il contributo del padre alle spese straordinarie è stato modesto.
Il Collegio, in parziale modifica delle condizioni separative, dispone che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento di di € 400 mensili, Per_1
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Il contributo alle spese straordinarie si conferma nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50950/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SE NO, e ), nata a Controparte_1 C.F._2
Foggia il 03.12.1984, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data
13.05.2010 nel Comune di TR (FG);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Comune di TR (FG) (anno 2010- parte 2- serie A n.2);
- determina in € 400 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento Parte_1 del figlio , da corrispondere alla RA , entro il giorno 5 Per_1 Controparte_1 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori sostengano al 50% le spese straordinarie per il figlio;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi