CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2024, n. 40556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40556 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN IN IO nato il [...] a [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 07/05/2024 del tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Caraccioli Cristina anche in sostituzione dell'avv.to Moschetti Giovanni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Catania confermava il sequestro preventivo disposto dal Gip di Catania nei confronti di IN IN IO ai sensi degli artt. 12 bis Dlgs. 74/2000 e 321 comma 2 cod. proc. pen., in ordine a reati tributari coinvolgenti la beneficiaria Crea s.r.I., contestati a IS PP, UL MI, LO OB, IN IN IO, Malandrino Concordio. Sequestro diretto e per equivalente disposto in ordine al profitto dei reati di cui agli artt. 8 e 2 del Dlgs. 74/2000 Penale Sent. Sez. 3 Num. 40556 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/09/2024 2. Avverso la predetta ordinanza IN IN IO ha proposto ricorso per cassazione mediante i suoi difensori, deducendo sette motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge in ordine all'intervenuto sequestro di conti correnti e libretto di deposito cointestati con soggetti estranei al fatto, quali la madre,la moglie e il figlio del ricorrente. Si aggiunge che sarebbe mancante la prova della disponibilità dei predetti conti e libretti in capo al ricorrente così che le relative somme fossero allo stesso direttamente riferibili. Il ricorrente non disporrebbe, almeno integralmente e in forma diretta, delle somme vincolate. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge stante la indeterminatezza delle ipotesi reato contestate, con impossibilità di conoscere il perimetro della incolpazione medesima. Nulla avrebbe rilevato il tribunale sulle carenze dell'ipotesi di incolpazione quanto alle fatture di riferimento per i reati ipotizzati, né si sarebbe considerata la assenza di specificazioni nel nuovo decreto di sequestro in ordine al luogo di commissione dei fatti di cui al capo 28), con indeterminatezza della accusa per la indicazione di date diverse. Essendo stato emesso un nuovo sequestro successivo ad un precedente annullato, il tribunale non avrebbe dovuto solo esaminare il profilo del periculum in mora che aveva determinato l'annullamento del precedente, ma ogni altro aspetto di legittimità del sequestro. Si contesta, poi, la valorizzazione, con motivazione apparente per relationem, da parte del tribunale di un richiamato - in via generica - provvedimento inerente le misure interdittive, atteso che le stesse non sono oggetto del sequestro qui in rilievo. In altri termini, non potrebbero richiamarsi elementi indiziari considerati in altro provvedimento. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge, essendosi formato il giudicato cautelare, nonché per violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Si contesta il rilievo del tribunale per cui l'annullamento in sede cautelare, da parte del tribunale del riesame, del precedente sequestro, sarebbe intervenuto solo per ragioni di ordine procedurale, ovvero per carenza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, con possibilità di reiterazione del sequestro stesso, senza apprezzamento dei profili indiziari. Laddove, invece, nel provvedimento di annullamento erano state formulate considerazioni sulla sussistenza del fumus commissi delicti. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge per il mancato accertamento della sussistenza del profitto oggetto di confisca diretta prima di procedere al sequestro preventivo per equivalente nei confronti del ricorrente. Solo ove il PM avesse evidenziato la impossibilità oggettiva di procedere al sequestro diretto del profitto si sarebbe potuto procedere al sequestro per equivalente. Ma tale attività non sarebbe stata svolta. In tale quadro, in cui peraltro il Gip neppure si sarebbe pronunziato sulla rappresentata carenza dell'operato del P.M., il ricorrente non avrebbe potuto comprendere se nei suoi confronti si sia proceduto con sequestro diretto o per equivalente. La carente motivazione in punto di impossibilità di procedere al sequestro diretto e la mancata rilevazione di tale dato da parte del tribunale integrerebbe il vizio dedotto. Si aggiunge che solo nel decreto di sequestro vi sarebbe il riferimento alla incapienza della società, riscontrata in via esecutiva, confermando il dedotto mancato previo esame della situazione patrimoniale della società Crea s.r.I., da parte del P.M. Non supererebbe i rappresentati vizi il richiamo al verbale di esecuzione del sequestro del 4 .4.2024, atteso che la valutazione di incapienza della società sarebbe dovuta intervenire prima. Il verbale inoltre non sarebbe stato mai notificato al ricorrente. 7. Con il quinto motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato. Non sarebbero stati illustrati gli elementi indiziari se non con un rinvio per relationem ad altro provvedimento inerente misure cautelari personali. Neppure sarebbe valido il riferimento, ai medesimi fini, al precedente decreto di sequestro annullato. Né sarebbe funzionale alla motivazione del fumus contestata, la citazione dell'interrogatorio di altro indagato, comunque irrilevante, nel merito, nei confronti del ricorrente. Si lamenta la mancata valorizzazione, altresì, di dati come la cessazione del ricorrente dalla carica di rappresentante legale della Avas Pharmaceutica s.r.l. e della Crea s.r.I., e della esistenza di altro depositario delle scritture contabili. Si aggiunge che anche le intercettazioni, solo citate nel primo sequestro, non sarebbero rilevanti nei confronti del ricorrente, in tema di falso trasporto, siccome mai citato dagli interlocutori. Con illogicità della sussistenza di gravi indizi. Analoghe critiche si muovono per altro stralcio di intercettazione, aggiungendo altresì l'assenza di attività gestionali da parte del ricorrente e concludendosi per la mancanza di un quadro indiziario a carico e rappresentandosi che il quadro probatorio non sarebbe stato valutato secondo i requisiti in tema di misure cautelari. Si esclude, altresì, che dalla titolarità di cariche formali possa discendere un giudizio di responsabilità a carico dell'indagato. Quanto alle fatture emesse dal ricorrente sarebbero state erroneamente interpretate, essendo esse riferibili alla mera attività contabile senza inerire ad una più ampia attività di consulenza. Il tribunale inoltre, non si sarebbe pronunziato su numerosi dati, enucleati in ricorso, rilevanti a favore del ricorrente, secondo la difesa. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 2380 bis c.c., commi primo e secondo, per la intervenuta deduzione, dal ruolo meramente formale ricoperto dal ricorrente, della sua responsabilità. Richiamando quanto illustrato nel precedente motivo si rimarca la assenza di ogni attività gestionale, per l'attuazione dell'oggetto sociale, del ricorrente. Integrati sarebbero quindi i vizi di violazione di legge e anche di motivazione dalla predetta deduzione automatica tra ruolo formale ricoperto e condotta penalmente rilevante. 9. Con il settimo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine al periculum in mora per carente indicazione dei requisiti concreti e attuali del pericolo. Il tribunale, a fronte di una motivazione così viziata sul punto nel provvedimento di sequestro non avrebbe potuto integrarla. E la motivazione sarebbe viziata, laddove ammette essa stessa la genericità di una motivazione, del sequestro, che non distingue tra le varie posizioni. In tale contesto si critica l'assenza della motivazione del periculum nei confronti del ricorrente cui non sono riferibili i riferimenti ad attività di rimborso, anticipi o restituzioni di somme, riferibili invero ad altri indagati. E si contesta l'assenza di accertamenti sulla acquisizione del profitto dei reati in capo al ricorrente. Né sarebbe rilevante ai fini in esame la contestata incapienza dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, inerente alla pretesa riferibilità di quanto confiscato nei confronti dell'indagato, a soggetti terzi, è inammissibile, nella misura in cui si prospetta la riconducibilità di beni sequestrati in capo a soggetti diversi dal ricorrente che, come tali, sono gli unici ad essere legittimati per proporre impugnazione eAvendicare la restituzione di quanto sequestrato. Ed invero, in materia di misure cautelari reali, soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godi- mento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il pos- sesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile;
Sez. 3, 22/04/2010 n. 26196 Rv. 247693). L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (giurisprudenza costante: da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Rv. 281098). Del resto l'indagato non si è confrontato, come invece avrebbe dovuto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con 4 la ordinanza impugnata, che sul punto (pag. 4) si è già espressa nel senso suddetto. 2. Quanto al secondo motivo, inerente la indeterminatezza della incolpazione, esso appare assolutamente infondato, attesa la natura cautelare reale del provvedimento impugnato, in cui rileva la sola astratta riconducibilità ai fatti della fattispecie del reato, senza necessaria incolpazione di uno specifico soggetto. Peraltro, la deduzione appare comunque generica nella misura in cui si lamentano incertezze illustrative con riferimento a profili inerenti le fatture e le date dei fatti senza alcuna specificazione delle ragioni per cui tali aspetti in concreto inciderebbero negativamente sulle possibilità di difesa. A fronte di ciò si riscontra, di converso, una motivazione articolata, che dà conto in maniera per vero specifica delle fattispecie poste a base, quale fumus, del sequestro e della loro attuale riconduzione nei confronti del ricorrente, laddove a pagina 4 si illustrato i reati come ascrivibili allo stesso IN. 3. Inammissibile è il terzo motivo. Va premesso che è corretto rilevare che in caso di annullamento di un provvedimento cautelare reale per assenza di motivazione in punto di periculum, come accaduto nel caso di specie, e non quindi per la intervenuta valutazione di profili di merito, il sequestro possa essere reiterato. In tal senso va ribadito, siccome pertinente al caso di specie, che secondo questa Corte, in materia di misure cautelar' reali, la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro per vizi formali (nella specie, per difetto di notifica della decisione del riesame), sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (Sez. 4 - n. 13817 del 28/02/2023 Rv. 284562 - 01) Quanto alla tesi per cui, invece, nel provvedimento di annullamento erano state formulate considerazioni sulla sussistenza del fumus commissi delicti, si tratta di deduzione che rimane apodittica perché indimostrata, in assenza di puntuale deduzione e illustrazione con riguardo alla concreta incidenza di una tale valutazione di merito sulle ragioni dell'annullamento. 4. Quanto al quarto motivo, relativo al mancato accertamento della sussistenza del profitto oggetto di confisca diretta, prima di procedere al sequestro preventivo per equivalente nei confronti del ricorrente, è anche esso manifestamente infondato alla luce dei principi di seguito riportati. Va premesso che il sequestro preventivo "diretto" e il sequestro "per equivalente" presentano differenti caratteristiche strutturali e funzionali. Il primo consiste nella sottoposizione al vincolo di beni che costituiscono il profitto del reato per cui si 5 procede, o sono ad esso riconducibili (come nel caso dei beni acquisiti attraverso il reimpiego dei proventi illeciti), il secondo ricorre quando la cautela reale è realizzata su beni diversi (e del tutto avulsi da una relazione di pertinenzialità) da quelli che costituiscono il profitto dell'attività criminosa, il cui valore economico sia, nondimeno, corrispondente a quello del profitto stesso. Le due forme di sequestro soggiacciono, conseguentemente, a una differente disciplina processuale che attiene, per i profili qui in considerazione, al loro peculiare rapporto funzionale, caratterizzato dalla sussidiarietà della forma per equivalente rispetto a quella diretta. Come, infatti, è stato chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014, Rv. 258648), si può far luogo al sequestro per equivalente soltanto dopo avere verificato la impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siano riferibili al profitto del reato (il quale, nei reati tributari, è costituito da "qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario": così Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036). Per quanto qui di immediato interesse, deve però precisarsi che questo riscontro, tuttavia, non deve necessariamente essere effettuato nell'originario decreto di sequestro, come sostenuto in ricorso, quanto piuttosto anche in una fase successiva alla sua emissione, corrispondente alla concreta esecuzione del provvedimento ablativo. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (v. le già cit. Sez. U., n. 10561 del 5/03/2014), infatti, in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Infatti, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazione (in termini v. anche Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Rv. 265028). Per tale motivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 322- ter cod. pen. (oggi, a seguito di novella previsto dall'art. 12-bis, d. 1gs. n. 74 del 2000) può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l'utilità economica tratta dall'attività illecita risultino individuabili (Sez. 2, n. 11590 del 9/02/2011, Rv. 249883). Coerentemente con questa impostazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare 6 l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (si vedano Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Rv. 264282; Sez. 3, n. 37848 del 7/05/2014, Rv. 260148; Sez. 3, n. 10567/13 del 12/07/2012, Rv. 254918) ben potendo, del resto, il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 3, n. 20776 del 6/03/2014, Rv. 259661). Lungo la stessa direttrice ermeneutica è stato ritenuto legittimo il sequestro pre- ventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando l'impossibilità del loro reperimento sia amimi soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura (Sez. 2, n. 2823/2009 del 10/12/2008, Rv. 242653). Consegue che il provvedimento di sequestro non deve necessariamente contenere una specifica individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare, potendo certamente rinviare tale specificazione alla successiva fase esecutiva. In una ipotesi siffatta, dunque, dovrà rimettersi a tale fase anche la determinazione delle concrete modalità di articolazione della cautela reale, in specie per quanto attiene alla sottoposizione a vincolo del singolo bene nelle forme della ablazione diretta o di quella per equivalente (cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017 (dep. 03/07/2018) Rv. 273689 - 01). 5. Manifestamente infondati sono il quinto e sesto motivo, da trattarsi unitariamente, afferendo entrambi al merito della vicenda. Emerge una articolata illustrazione dfumus dei reati, per vero nient'affatto limitata a mere motivazioni per relationem, bensì complessivamente comprensiva di plurimi riferimenti ad indizi, ancorché anche contemplati in provvedimenti inerenti l'applicazione di misure cautelari personali, così che una tale motivazione, che cita elementi indiziari e richiama anche quanto riportato in un provvedimento cautelare personale che ha riguardato specificamente l'indagato e come tale a lui noto ( al di là quindi degli ulteriori dati aggiuntivi, inerenti ad altri provvedimenti riguardanti altri complici) appare congrua, legittima e adeguata. Dovendosi al riguardo altresì ricordare - per evidenziare l'infondatezza delle censure sull'uso, da parte del tribunale, della motivazione per relationem, comprese le critiche che si incentrano sulla considerazione anche del carattere inefficace del provvedimento di sequestro richiamato nonché sulla circostanza per cui verrebbero richiamati provvedimenti di altri procedimenti -, che è legittima la motivazione per relationem di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, 7 in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull'atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato (fattispecie di effettuato richiamo, in decreto di sequestro preventivo, con riguardo al quadro del "fumus" del reato, al contenuto di un provvedimento cautelare annullato, in sede di riesame, con riferimento a vizio di motivazione inerente il "periculum in mora"). (Sez.
3 - n. 26483 del 05/04/2022 Rv. 283394 - 01). Neppure va omesso di considerare che è del tutto inammissibile la critica in concreto sviluppata dal ricorrente, nella misura in cui si opera una diversa ricostruzione e valorizzazione di dati, - tanto da prospettare espressamente vizi di illogicità e persino rivalutare intercettazioni (sebbene sia noto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 - 01) - trascurando che, da una parte, in sede di legittimità non è consentito l'esame del merito, dall'altra, che in ordine a misure cautelari reali il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). Infine, l'erronea prospettiva in cui è stato elaborato il motivo in esame si evidenzia anche considerando che in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro (profilo invece nella sostanza più volte evocato, negativamente, dalla difesa), essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata 8 ipotesi di reato del fatto contestato. (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 Rv. 273069 - 01). 6. Il settimo motivo riguarda il vizio di violazione di legge in ordine al periculum in mora, per carente indicazione dei requisiti concreti e attuali del pericolo. Esso è del tutto destituito di fondamento, atteso innanzitutto che il tribunale ha spiegato, con motivazione lineare e coerente (e nient'affatto apparente nel percorso seguito), la esistenza di una motivazione nella ordinanza del Gip ivi impugnata, anche in ordine al profilo del periculum in mora, dando conto anche di come la mancanza di una specifica analisi delle singole posizioni non potesse incidere negativamente, con accoglimento delle censure difensive;
in presenza, quindi, di motivazione, la stessa certamente in questa sede non è sindacabile, posto che, come noto, e come va ribadito, in ordine alle misure cautelari reali l'unico vizio di motivazione sindacabile, in quanto si traduce in una violazione di legge, è quello della totale mancanza di motivazione. Conseguentemente, è altresì corretta anche la relativa integrazione che il tribunale ha ritenuto di dover effettuare, atteso il principio per cui il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen. non è esercitabile solo allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente - diversamente dal caso di specie -, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato. (Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008 Rv. 242268 - 01). Alla luce poi di quanto sinora osservato in ordine ai limiti di sindacabilità della motivazione in questa sede, deve evidenziarsi che le ulteriori critiche per cui, in sintesi, nei confronti del ricorrente non sarebbero riferibili le citazioni ad attività di rimborso, anticipi o restituzioni di somme riconducibili ad altri indagati nonché mancherebbero accertamenti sulla acquisizione del profitto dei reati in capo al ricorrente né sarebbe rilevante ai fini in esame la contestata incapienza dell'indagato, sono censure di merito, come tali assolutamente inammissibili. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, 9 determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.
avverso la ordinanza del 07/05/2024 del tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Caraccioli Cristina anche in sostituzione dell'avv.to Moschetti Giovanni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Catania confermava il sequestro preventivo disposto dal Gip di Catania nei confronti di IN IN IO ai sensi degli artt. 12 bis Dlgs. 74/2000 e 321 comma 2 cod. proc. pen., in ordine a reati tributari coinvolgenti la beneficiaria Crea s.r.I., contestati a IS PP, UL MI, LO OB, IN IN IO, Malandrino Concordio. Sequestro diretto e per equivalente disposto in ordine al profitto dei reati di cui agli artt. 8 e 2 del Dlgs. 74/2000 Penale Sent. Sez. 3 Num. 40556 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/09/2024 2. Avverso la predetta ordinanza IN IN IO ha proposto ricorso per cassazione mediante i suoi difensori, deducendo sette motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge in ordine all'intervenuto sequestro di conti correnti e libretto di deposito cointestati con soggetti estranei al fatto, quali la madre,la moglie e il figlio del ricorrente. Si aggiunge che sarebbe mancante la prova della disponibilità dei predetti conti e libretti in capo al ricorrente così che le relative somme fossero allo stesso direttamente riferibili. Il ricorrente non disporrebbe, almeno integralmente e in forma diretta, delle somme vincolate. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge stante la indeterminatezza delle ipotesi reato contestate, con impossibilità di conoscere il perimetro della incolpazione medesima. Nulla avrebbe rilevato il tribunale sulle carenze dell'ipotesi di incolpazione quanto alle fatture di riferimento per i reati ipotizzati, né si sarebbe considerata la assenza di specificazioni nel nuovo decreto di sequestro in ordine al luogo di commissione dei fatti di cui al capo 28), con indeterminatezza della accusa per la indicazione di date diverse. Essendo stato emesso un nuovo sequestro successivo ad un precedente annullato, il tribunale non avrebbe dovuto solo esaminare il profilo del periculum in mora che aveva determinato l'annullamento del precedente, ma ogni altro aspetto di legittimità del sequestro. Si contesta, poi, la valorizzazione, con motivazione apparente per relationem, da parte del tribunale di un richiamato - in via generica - provvedimento inerente le misure interdittive, atteso che le stesse non sono oggetto del sequestro qui in rilievo. In altri termini, non potrebbero richiamarsi elementi indiziari considerati in altro provvedimento. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge, essendosi formato il giudicato cautelare, nonché per violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Si contesta il rilievo del tribunale per cui l'annullamento in sede cautelare, da parte del tribunale del riesame, del precedente sequestro, sarebbe intervenuto solo per ragioni di ordine procedurale, ovvero per carenza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, con possibilità di reiterazione del sequestro stesso, senza apprezzamento dei profili indiziari. Laddove, invece, nel provvedimento di annullamento erano state formulate considerazioni sulla sussistenza del fumus commissi delicti. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge per il mancato accertamento della sussistenza del profitto oggetto di confisca diretta prima di procedere al sequestro preventivo per equivalente nei confronti del ricorrente. Solo ove il PM avesse evidenziato la impossibilità oggettiva di procedere al sequestro diretto del profitto si sarebbe potuto procedere al sequestro per equivalente. Ma tale attività non sarebbe stata svolta. In tale quadro, in cui peraltro il Gip neppure si sarebbe pronunziato sulla rappresentata carenza dell'operato del P.M., il ricorrente non avrebbe potuto comprendere se nei suoi confronti si sia proceduto con sequestro diretto o per equivalente. La carente motivazione in punto di impossibilità di procedere al sequestro diretto e la mancata rilevazione di tale dato da parte del tribunale integrerebbe il vizio dedotto. Si aggiunge che solo nel decreto di sequestro vi sarebbe il riferimento alla incapienza della società, riscontrata in via esecutiva, confermando il dedotto mancato previo esame della situazione patrimoniale della società Crea s.r.I., da parte del P.M. Non supererebbe i rappresentati vizi il richiamo al verbale di esecuzione del sequestro del 4 .4.2024, atteso che la valutazione di incapienza della società sarebbe dovuta intervenire prima. Il verbale inoltre non sarebbe stato mai notificato al ricorrente. 7. Con il quinto motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato. Non sarebbero stati illustrati gli elementi indiziari se non con un rinvio per relationem ad altro provvedimento inerente misure cautelari personali. Neppure sarebbe valido il riferimento, ai medesimi fini, al precedente decreto di sequestro annullato. Né sarebbe funzionale alla motivazione del fumus contestata, la citazione dell'interrogatorio di altro indagato, comunque irrilevante, nel merito, nei confronti del ricorrente. Si lamenta la mancata valorizzazione, altresì, di dati come la cessazione del ricorrente dalla carica di rappresentante legale della Avas Pharmaceutica s.r.l. e della Crea s.r.I., e della esistenza di altro depositario delle scritture contabili. Si aggiunge che anche le intercettazioni, solo citate nel primo sequestro, non sarebbero rilevanti nei confronti del ricorrente, in tema di falso trasporto, siccome mai citato dagli interlocutori. Con illogicità della sussistenza di gravi indizi. Analoghe critiche si muovono per altro stralcio di intercettazione, aggiungendo altresì l'assenza di attività gestionali da parte del ricorrente e concludendosi per la mancanza di un quadro indiziario a carico e rappresentandosi che il quadro probatorio non sarebbe stato valutato secondo i requisiti in tema di misure cautelari. Si esclude, altresì, che dalla titolarità di cariche formali possa discendere un giudizio di responsabilità a carico dell'indagato. Quanto alle fatture emesse dal ricorrente sarebbero state erroneamente interpretate, essendo esse riferibili alla mera attività contabile senza inerire ad una più ampia attività di consulenza. Il tribunale inoltre, non si sarebbe pronunziato su numerosi dati, enucleati in ricorso, rilevanti a favore del ricorrente, secondo la difesa. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 2380 bis c.c., commi primo e secondo, per la intervenuta deduzione, dal ruolo meramente formale ricoperto dal ricorrente, della sua responsabilità. Richiamando quanto illustrato nel precedente motivo si rimarca la assenza di ogni attività gestionale, per l'attuazione dell'oggetto sociale, del ricorrente. Integrati sarebbero quindi i vizi di violazione di legge e anche di motivazione dalla predetta deduzione automatica tra ruolo formale ricoperto e condotta penalmente rilevante. 9. Con il settimo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine al periculum in mora per carente indicazione dei requisiti concreti e attuali del pericolo. Il tribunale, a fronte di una motivazione così viziata sul punto nel provvedimento di sequestro non avrebbe potuto integrarla. E la motivazione sarebbe viziata, laddove ammette essa stessa la genericità di una motivazione, del sequestro, che non distingue tra le varie posizioni. In tale contesto si critica l'assenza della motivazione del periculum nei confronti del ricorrente cui non sono riferibili i riferimenti ad attività di rimborso, anticipi o restituzioni di somme, riferibili invero ad altri indagati. E si contesta l'assenza di accertamenti sulla acquisizione del profitto dei reati in capo al ricorrente. Né sarebbe rilevante ai fini in esame la contestata incapienza dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, inerente alla pretesa riferibilità di quanto confiscato nei confronti dell'indagato, a soggetti terzi, è inammissibile, nella misura in cui si prospetta la riconducibilità di beni sequestrati in capo a soggetti diversi dal ricorrente che, come tali, sono gli unici ad essere legittimati per proporre impugnazione eAvendicare la restituzione di quanto sequestrato. Ed invero, in materia di misure cautelari reali, soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godi- mento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il pos- sesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile;
Sez. 3, 22/04/2010 n. 26196 Rv. 247693). L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (giurisprudenza costante: da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Rv. 281098). Del resto l'indagato non si è confrontato, come invece avrebbe dovuto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con 4 la ordinanza impugnata, che sul punto (pag. 4) si è già espressa nel senso suddetto. 2. Quanto al secondo motivo, inerente la indeterminatezza della incolpazione, esso appare assolutamente infondato, attesa la natura cautelare reale del provvedimento impugnato, in cui rileva la sola astratta riconducibilità ai fatti della fattispecie del reato, senza necessaria incolpazione di uno specifico soggetto. Peraltro, la deduzione appare comunque generica nella misura in cui si lamentano incertezze illustrative con riferimento a profili inerenti le fatture e le date dei fatti senza alcuna specificazione delle ragioni per cui tali aspetti in concreto inciderebbero negativamente sulle possibilità di difesa. A fronte di ciò si riscontra, di converso, una motivazione articolata, che dà conto in maniera per vero specifica delle fattispecie poste a base, quale fumus, del sequestro e della loro attuale riconduzione nei confronti del ricorrente, laddove a pagina 4 si illustrato i reati come ascrivibili allo stesso IN. 3. Inammissibile è il terzo motivo. Va premesso che è corretto rilevare che in caso di annullamento di un provvedimento cautelare reale per assenza di motivazione in punto di periculum, come accaduto nel caso di specie, e non quindi per la intervenuta valutazione di profili di merito, il sequestro possa essere reiterato. In tal senso va ribadito, siccome pertinente al caso di specie, che secondo questa Corte, in materia di misure cautelar' reali, la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro per vizi formali (nella specie, per difetto di notifica della decisione del riesame), sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (Sez. 4 - n. 13817 del 28/02/2023 Rv. 284562 - 01) Quanto alla tesi per cui, invece, nel provvedimento di annullamento erano state formulate considerazioni sulla sussistenza del fumus commissi delicti, si tratta di deduzione che rimane apodittica perché indimostrata, in assenza di puntuale deduzione e illustrazione con riguardo alla concreta incidenza di una tale valutazione di merito sulle ragioni dell'annullamento. 4. Quanto al quarto motivo, relativo al mancato accertamento della sussistenza del profitto oggetto di confisca diretta, prima di procedere al sequestro preventivo per equivalente nei confronti del ricorrente, è anche esso manifestamente infondato alla luce dei principi di seguito riportati. Va premesso che il sequestro preventivo "diretto" e il sequestro "per equivalente" presentano differenti caratteristiche strutturali e funzionali. Il primo consiste nella sottoposizione al vincolo di beni che costituiscono il profitto del reato per cui si 5 procede, o sono ad esso riconducibili (come nel caso dei beni acquisiti attraverso il reimpiego dei proventi illeciti), il secondo ricorre quando la cautela reale è realizzata su beni diversi (e del tutto avulsi da una relazione di pertinenzialità) da quelli che costituiscono il profitto dell'attività criminosa, il cui valore economico sia, nondimeno, corrispondente a quello del profitto stesso. Le due forme di sequestro soggiacciono, conseguentemente, a una differente disciplina processuale che attiene, per i profili qui in considerazione, al loro peculiare rapporto funzionale, caratterizzato dalla sussidiarietà della forma per equivalente rispetto a quella diretta. Come, infatti, è stato chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014, Rv. 258648), si può far luogo al sequestro per equivalente soltanto dopo avere verificato la impossibilità, ancorché temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che, direttamente o indirettamente, siano riferibili al profitto del reato (il quale, nei reati tributari, è costituito da "qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario": così Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036). Per quanto qui di immediato interesse, deve però precisarsi che questo riscontro, tuttavia, non deve necessariamente essere effettuato nell'originario decreto di sequestro, come sostenuto in ricorso, quanto piuttosto anche in una fase successiva alla sua emissione, corrispondente alla concreta esecuzione del provvedimento ablativo. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (v. le già cit. Sez. U., n. 10561 del 5/03/2014), infatti, in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Infatti, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazione (in termini v. anche Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Rv. 265028). Per tale motivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 322- ter cod. pen. (oggi, a seguito di novella previsto dall'art. 12-bis, d. 1gs. n. 74 del 2000) può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l'utilità economica tratta dall'attività illecita risultino individuabili (Sez. 2, n. 11590 del 9/02/2011, Rv. 249883). Coerentemente con questa impostazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare 6 l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (si vedano Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Rv. 264282; Sez. 3, n. 37848 del 7/05/2014, Rv. 260148; Sez. 3, n. 10567/13 del 12/07/2012, Rv. 254918) ben potendo, del resto, il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 3, n. 20776 del 6/03/2014, Rv. 259661). Lungo la stessa direttrice ermeneutica è stato ritenuto legittimo il sequestro pre- ventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando l'impossibilità del loro reperimento sia amimi soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura (Sez. 2, n. 2823/2009 del 10/12/2008, Rv. 242653). Consegue che il provvedimento di sequestro non deve necessariamente contenere una specifica individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare, potendo certamente rinviare tale specificazione alla successiva fase esecutiva. In una ipotesi siffatta, dunque, dovrà rimettersi a tale fase anche la determinazione delle concrete modalità di articolazione della cautela reale, in specie per quanto attiene alla sottoposizione a vincolo del singolo bene nelle forme della ablazione diretta o di quella per equivalente (cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017 (dep. 03/07/2018) Rv. 273689 - 01). 5. Manifestamente infondati sono il quinto e sesto motivo, da trattarsi unitariamente, afferendo entrambi al merito della vicenda. Emerge una articolata illustrazione dfumus dei reati, per vero nient'affatto limitata a mere motivazioni per relationem, bensì complessivamente comprensiva di plurimi riferimenti ad indizi, ancorché anche contemplati in provvedimenti inerenti l'applicazione di misure cautelari personali, così che una tale motivazione, che cita elementi indiziari e richiama anche quanto riportato in un provvedimento cautelare personale che ha riguardato specificamente l'indagato e come tale a lui noto ( al di là quindi degli ulteriori dati aggiuntivi, inerenti ad altri provvedimenti riguardanti altri complici) appare congrua, legittima e adeguata. Dovendosi al riguardo altresì ricordare - per evidenziare l'infondatezza delle censure sull'uso, da parte del tribunale, della motivazione per relationem, comprese le critiche che si incentrano sulla considerazione anche del carattere inefficace del provvedimento di sequestro richiamato nonché sulla circostanza per cui verrebbero richiamati provvedimenti di altri procedimenti -, che è legittima la motivazione per relationem di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, anche nel caso in cui l'atto richiamato non sia definitivo, 7 in quanto l'eventuale annullamento o modifica di quest'ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull'atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato (fattispecie di effettuato richiamo, in decreto di sequestro preventivo, con riguardo al quadro del "fumus" del reato, al contenuto di un provvedimento cautelare annullato, in sede di riesame, con riferimento a vizio di motivazione inerente il "periculum in mora"). (Sez.
3 - n. 26483 del 05/04/2022 Rv. 283394 - 01). Neppure va omesso di considerare che è del tutto inammissibile la critica in concreto sviluppata dal ricorrente, nella misura in cui si opera una diversa ricostruzione e valorizzazione di dati, - tanto da prospettare espressamente vizi di illogicità e persino rivalutare intercettazioni (sebbene sia noto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.
3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 - 01) - trascurando che, da una parte, in sede di legittimità non è consentito l'esame del merito, dall'altra, che in ordine a misure cautelari reali il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). Infine, l'erronea prospettiva in cui è stato elaborato il motivo in esame si evidenzia anche considerando che in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro (profilo invece nella sostanza più volte evocato, negativamente, dalla difesa), essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata 8 ipotesi di reato del fatto contestato. (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 Rv. 273069 - 01). 6. Il settimo motivo riguarda il vizio di violazione di legge in ordine al periculum in mora, per carente indicazione dei requisiti concreti e attuali del pericolo. Esso è del tutto destituito di fondamento, atteso innanzitutto che il tribunale ha spiegato, con motivazione lineare e coerente (e nient'affatto apparente nel percorso seguito), la esistenza di una motivazione nella ordinanza del Gip ivi impugnata, anche in ordine al profilo del periculum in mora, dando conto anche di come la mancanza di una specifica analisi delle singole posizioni non potesse incidere negativamente, con accoglimento delle censure difensive;
in presenza, quindi, di motivazione, la stessa certamente in questa sede non è sindacabile, posto che, come noto, e come va ribadito, in ordine alle misure cautelari reali l'unico vizio di motivazione sindacabile, in quanto si traduce in una violazione di legge, è quello della totale mancanza di motivazione. Conseguentemente, è altresì corretta anche la relativa integrazione che il tribunale ha ritenuto di dover effettuare, atteso il principio per cui il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen. non è esercitabile solo allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente - diversamente dal caso di specie -, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato. (Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008 Rv. 242268 - 01). Alla luce poi di quanto sinora osservato in ordine ai limiti di sindacabilità della motivazione in questa sede, deve evidenziarsi che le ulteriori critiche per cui, in sintesi, nei confronti del ricorrente non sarebbero riferibili le citazioni ad attività di rimborso, anticipi o restituzioni di somme riconducibili ad altri indagati nonché mancherebbero accertamenti sulla acquisizione del profitto dei reati in capo al ricorrente né sarebbe rilevante ai fini in esame la contestata incapienza dell'indagato, sono censure di merito, come tali assolutamente inammissibili. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, 9 determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.