Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Poiché con la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (entrata in vigore in Italia l'1 dicembre 1992, in forza della legge 5 ottobre 1991, n. 339) è stata estesa alla Svizzera la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, quindi, anche l'operatività del suo art. 17 (in base al quale le parti possono "con una clausola conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta" convenire "la competenza di un giudice di uno Stato contraente a conoscere delle controversie nate da un determinato rapporto giuridico"), al fine di stabilire se la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria dello Stato elvetico bisogna innanzitutto accertare se le parti abbiano convenuto la competenza di tale Autorità giudiziaria e, in caso positivo, se abbiano redatto la clausola attributiva della competenza nelle forme prescritte dalla menzionata norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MEDIT MEDITERRANEA GPL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO RICCOMAGNO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
G.R.P. TRASPORTI FERROVIARI S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. LE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO MEZZENA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1436/95 del Tribunale di NOVARA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Antonia VELLA;
uditi gli Avvocati Luigi BAIAMONTI, per la ricorrente, Ezio SPAZIANI TESTA, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento; affermazione della giurisdizione del giudice Svizzero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso della società GRP Trasporti Ferroviari il Presidente del Tribunale di Novara emise decreto ingiuntivo nei confronti della società GPL DI DIerranea per il pagamento di 150.839,75 marchi e 146.624,67 franchi francesi dalla medesima dovuti per canoni di noleggio di carri ferroviari e per spese erogate per la bonifica di essi. La società DI, con citazione notificata il 21 dicembre 1995,propose opposizione al Tribunale di Novara eccependo che la giurisdizione apparteneva all'Autorità giudiziaria svizzera e non a quella italiana. Successivamente la stessa società ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con il quale ha sostenuto che la causa deve essere decisa dal Giudice elvetico perché a questo era stata convenzionalmente devoluta la sua cognizione ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (estesa allo Stato svizzero con la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, entrata in vigore in Italia il I^ dicembre 1992 in forza della legge 5 ottobre 1991 n.339), per il quale: "Qualora le parti, di cui una almeno domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice di uno Stato contraente a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice di quest'ultimo Stato"; e perché nella specie, la clausola attributiva della competenza era stata redatta per iscritto, condizione alla quale la stessa disposizione dell'art. 17 subordina la validità della convenzione determinativa della competenza, essendosi nei contratti conclusi dalle parti richiamate, "le condizioni generali per il noleggio di carri-ferroviari" tra le quali vi è anche il paragrafo n. 11 secondo cui "Luogo d'adempimento e foro competente è Mendrisio". La società GRP Trasporti Ferroviari ha depositato controricorso con il quale ha ecpito che:a)-l'art. 11 delle condizioni generali dei contratti di noleggio è una disposizione da essa stessa inserita nel suo interesse esclusivo nei negozi giuridici di noleggio conclusi con la controparte e che, perciò, deve ritenersi la giurisdizione della Autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 17 n.4 della Convenzione di Bruxelles in base al quale:"Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione";b)-in ogni caso, poiché la società DI con l'opposizione al decreto ingiuntivo, oltre a sollevare la questione di giurisdizione, si era difesa anche nel merito, era operante la disposizione dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles per la quale la competenza è del Giudice adito se il convenuto ne contesti la giurisdizione in aggiunta ad altre deduzioni difensive in merito o in rito. Le parti hanno depositato memorie.
Nella sua memoria la società DI ha rilevato che la clausola attributiva della competenza all'Autorità giudiziaria elvetica, non consentiva alla "GRF", che pur la aveva predisposta, di adire il Giudice italiano, perché la clausola non può considerarsi stipulata a favore di una soltanto delle parti qualora risulti che entrambe, come si era verificato nel caso concreto, si siano limitate a stabilire la competenza di un giudice di uno Stato, aderente alla Convenzione, nel cui territorio una di esse abbia il proprio domicilio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché con la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 è stata estesa alla Svizzera la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, quindi, anche la operatività del suo art. 17, in base al quale le parti possono "con una clausola conclusa per iscritto o verbalmente con conferma scritta" convenire la competenza di un giudice di uno Stato contraente a conoscere delle controversie nate da un determinato rapporto giuridico", al fine di stabilire se la giurisdizione appartenga all'Autorità giudiziaria dello Stato elvetico, come sostenuto dalla ricorrente, si deve innanzi tutto accertare se le parti abbiano convenuto la competenza di tale Autorità giudiziaria e, in caso positivo, se abbiano redatto la clausola attributiva della competenza nelle forme prescritte dalla menzionata norma.
A questo quesito deve rispondersi affermativamente in quanto nei contratti di noleggio conclusi in forma scritta e firmati dai rappresentanti delle due società, sono espressamente richiamate le "Condizioni generali di noleggio per carri ferroviari", tra le quali è contenuta al paragrafo n. 11(intitolato "Luogo d'adempimento e foro competente") la clausola nella quale si è indicato come "Luogo di adempimento e foro competente" la città di Mendrisio facente parte dei territorio dello Stato Elvetico. E con il richiamo delle condizioni generali si è rispettato il requisito della forma scritta, richiesto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, come più volte affermato da queste Sezioni Unite le quali hanno escluso quindi che sia necessaria la specifica approvazione prescritta dall'art. 1341 del codice civile (sent.nn.90 dei 1995,10910 del 1994).
La controricorrente ha eccepito di avere chiesto l'emanazione del decreto in-giuntivo al Giudice italiano, sebbene si fosse richiamata nei contratti di noleggio la clausola attributiva della competenza all'Autorità giudiziaria svizzera, perché, essendo stata tale clausola da essa stessa inserita nelle condizioni generali nel suo interesse esclusivo, doveva applicarsi la norma del comma quarto dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles per il quale "se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione". L'eccezione è infondata.
Affinché si verifichi la situazione prevista dalla menzionata norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, la volontà comune di favorire una delle parti del contratto deve risultare chiaramente o dalla clausola attributiva della competenza o da indizi desumibili dal contratto ovvero dalle circostanze in cui questo è stato concluso. In tal senso ha deciso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 24 giugno 1986 (causa n.22 del 1985) nella quale si è precisato che: a)-sono stipulate esclusivamente a favore di una delle parti sia le clausole che indicano in modo espresso detta parte, sia le clausole che, dopo avere identificato il Giudice dinanzi al quale ciascuna parte debba citare l'altra, conferiscono soltanto a una di loro la possibilità di scelta maggiore;
b) -la clausola con cui si attribuisca la competenza al giudice di uno Stato aderente alla convenzione di Bruxelles nel cui territorio una delle parti ha il proprio domicilio o la sua sede non è sufficiente per ritenere che la volontà comune sia stata quella di favorire tale parte potendo essere vari i motivi della stipulazione della clausola.
Nella specie che la clausola del paragrafo n. 11 delle condizioni generali dei contratti di noleggio sia stata stipulata a vantaggio esclusivo della società GRP Trasportì Ferroviari, non risulta ne' dal suo contenuto letterale, ne' da indizi desumibili da tali contratti o dalle circostanze in cui essi sono stati conclusi, e deve, pertanto, escludersi che detta società potesse adire, oltre al Giudice svizzero, anche quello italiano (come ha fatto) o qualsiasi altro giudice competente ai sensi della Convenzione di Bruxelles. Secondo la società G.R.P. la giurisdizione appartiene all'Autorità Giudiziaria italiana anche perché, essendosi la controparte con l'opposizione al decreto ingiuntivo difesa nel merito e non limitata a sollevare la questione di giurisdizione, deve applicarsi l'art. 18 della Convenzione di Bruxelles in base al quale in tale ipotesi competente a decidere la causa è il Giudice adito.
L'argomento non può essere condiviso.
Dall'esame dell'atto di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo è risultato che la società DI aveva con esso formulata la questione di giurisdizione ed esposto soltanto in subordine considerazioni di merito.
Pertanto è applicabile al caso in esame il principio di diritto, già altre volte enunciato da queste Sezioni Unite, secondo cui la competenza giurisdizionale pattuita ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles in favore del Giudice straniero non prevale sulla cosidetta proroga tacita contemplata dal successivo art. 18 al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il Giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'art.16".)solo se il convenuto non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero la contesti in aggiunta ad altre deduzioni difensive (di merito o di rito) prospettate in via prioritaria e non subordinatamente alla questione di giurisdizione come si è, invece, verificato nel caso in esame (sent.n. 5985 del 1984). Appartenendo la giurisdizione all'Autorità giudiziaria svizzera, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P. T. M.
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 1999.