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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 505 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e eredi di (avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
Francesco Mobilio) appellanti
E
(avv.ti Michele Scacciante e Alessandro Gullo) CP_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Spese di giudizio.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 25.1.2018 al tribunale di Vibo Valentia, Persona_1 ha agito contro la alle cui dipendenze lavorava con la qualifica di operatore CP_1 ecologico presso il cantiere di Vibo Valentia, per ottenere il rimborso delle spese che nella misura lorda di € 2.541,57 ha assunto spettargli ai sensi dell'art. 37, lett. a), del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, per essersi recato quotidianamente con la propria autovettura, nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 settembre
Pag. 1 di 3 2017, dalla sede di lavoro, sita in Vibo Valentia, al deposito dei mezzi aziendali, sito nel comune di Maierato, ove ritirava e poi riportava l'automezzo che la società datrice di lavoro gli affidava per svolgere le sue mansioni di addetto alla raccolta di rifiuti ingombranti.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso perché, rimeditando il contrario divisamento che aveva espresso in precedenti arresti del medesimo contenzioso seriale, ha aderito all'indicazione ermeneutica di questa Corte di appello, favorevole alle rivendicazioni attoree.
3. Ha compensato tra le parti le spese processuali in ragione della controvertibilità della vicenda, che ha ritenuto desumibile (a) dall'evoluzione delle determinazioni giurisdizionali della vicenda, (b) dalla brevità del lasso temporale intercorso fra l'adozione delle prime pronunce (inerenti alla fattispecie qui disputata) e nella loro rivisitazione a opera della Corte d'appello, e (c) dalla mancata cristallizzazione (allo stato) della giurisprudenza pertinente.
4. Della compensazione delle spese processuali gli eredi del ricorrente, nelle more defunto, si dolgono in appello, denunciando l'insussistenza delle condizioni legali, contemplate dall'art. 92 c.p.c., che la giustifichino e richiamando gli arresti definitivi con cui questa Corte, nel riformare le decisioni del medesimo tribunale in analoghe controversie, ha regolato le spese in base alla soccombenza.
5. Nella resistenza della società convenuta che ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, questa Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione del 10.4.2025 e, constatato il mancato deposito di note da parte degli appellanti, ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del 12.6.2025.
Ravvisata la presenza a questa seconda udienza del solo difensore della società appellata che ha insistito nelle rassegnate conclusioni, ha quindi deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione dell'improcedibilità dell'appello, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 348, c. 2, c.p.c. ai fini di tale declaratoria.
7. Ciò in quanto, come si è detto, gli appellanti, alla prima udienza che è stata trattata in modalità “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c., non hanno depositato note di
Pag. 2 di 3 discussione e alla seconda udienza non sono comparsi, benché fossero stati resi edotti del disposto rinvio ex art. 348 c.p.c. (con comunicazione al domicilio telematico del loro difensore che la cancelleria ha eseguito il 13.5.2025).
8. Le spese del grado – liquidate come da dispositivo in ragione del dichiarato valore della controversia, pari a 2.541,57 euro – seguono la soccombenza1.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2
in qualità di eredi di con ricorso Parte_1 Persona_1 depositato il 22/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1098/2022, pubblicata in data 07/12/2022 così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in
1.314 euro, oltre rimborsi e accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 12636/2004: "A seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 della Legge 26 novembre 1990 n. 353
(confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della Legge n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, 2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio. Ne consegue che, in mancanza di detta pronunzia, la decisione del giudice del gravame è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 360
n.3 c.p.c., il cui accoglimento determina il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunziato la sentenza cassata, atteso che la condanna alle spese del giudizio a carico della parte soccombente - o la compensazione (totale o parziale) di dette spese - è di esclusiva competenza del giudice di merito".
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 505 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e eredi di (avv. Parte_1 Parte_2 Persona_1
Francesco Mobilio) appellanti
E
(avv.ti Michele Scacciante e Alessandro Gullo) CP_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Spese di giudizio.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 25.1.2018 al tribunale di Vibo Valentia, Persona_1 ha agito contro la alle cui dipendenze lavorava con la qualifica di operatore CP_1 ecologico presso il cantiere di Vibo Valentia, per ottenere il rimborso delle spese che nella misura lorda di € 2.541,57 ha assunto spettargli ai sensi dell'art. 37, lett. a), del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, per essersi recato quotidianamente con la propria autovettura, nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 settembre
Pag. 1 di 3 2017, dalla sede di lavoro, sita in Vibo Valentia, al deposito dei mezzi aziendali, sito nel comune di Maierato, ove ritirava e poi riportava l'automezzo che la società datrice di lavoro gli affidava per svolgere le sue mansioni di addetto alla raccolta di rifiuti ingombranti.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso perché, rimeditando il contrario divisamento che aveva espresso in precedenti arresti del medesimo contenzioso seriale, ha aderito all'indicazione ermeneutica di questa Corte di appello, favorevole alle rivendicazioni attoree.
3. Ha compensato tra le parti le spese processuali in ragione della controvertibilità della vicenda, che ha ritenuto desumibile (a) dall'evoluzione delle determinazioni giurisdizionali della vicenda, (b) dalla brevità del lasso temporale intercorso fra l'adozione delle prime pronunce (inerenti alla fattispecie qui disputata) e nella loro rivisitazione a opera della Corte d'appello, e (c) dalla mancata cristallizzazione (allo stato) della giurisprudenza pertinente.
4. Della compensazione delle spese processuali gli eredi del ricorrente, nelle more defunto, si dolgono in appello, denunciando l'insussistenza delle condizioni legali, contemplate dall'art. 92 c.p.c., che la giustifichino e richiamando gli arresti definitivi con cui questa Corte, nel riformare le decisioni del medesimo tribunale in analoghe controversie, ha regolato le spese in base alla soccombenza.
5. Nella resistenza della società convenuta che ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, questa Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione del 10.4.2025 e, constatato il mancato deposito di note da parte degli appellanti, ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del 12.6.2025.
Ravvisata la presenza a questa seconda udienza del solo difensore della società appellata che ha insistito nelle rassegnate conclusioni, ha quindi deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione dell'improcedibilità dell'appello, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 348, c. 2, c.p.c. ai fini di tale declaratoria.
7. Ciò in quanto, come si è detto, gli appellanti, alla prima udienza che è stata trattata in modalità “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c., non hanno depositato note di
Pag. 2 di 3 discussione e alla seconda udienza non sono comparsi, benché fossero stati resi edotti del disposto rinvio ex art. 348 c.p.c. (con comunicazione al domicilio telematico del loro difensore che la cancelleria ha eseguito il 13.5.2025).
8. Le spese del grado – liquidate come da dispositivo in ragione del dichiarato valore della controversia, pari a 2.541,57 euro – seguono la soccombenza1.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2
in qualità di eredi di con ricorso Parte_1 Persona_1 depositato il 22/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1098/2022, pubblicata in data 07/12/2022 così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in
1.314 euro, oltre rimborsi e accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 12636/2004: "A seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 della Legge 26 novembre 1990 n. 353
(confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della Legge n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, 2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio. Ne consegue che, in mancanza di detta pronunzia, la decisione del giudice del gravame è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 360
n.3 c.p.c., il cui accoglimento determina il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunziato la sentenza cassata, atteso che la condanna alle spese del giudizio a carico della parte soccombente - o la compensazione (totale o parziale) di dette spese - è di esclusiva competenza del giudice di merito".