Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00878/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n.-OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 25.418,20, oltre interessi legali, a titolo di indennità risarcitoria da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. SS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore dei suo procuratore antistatario, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19.11.2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia e alla liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
2. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1972, l’odierna ricorrente sarebbe infatti risultata inadempiente rispetto al pagamento di cartelle esattoriali per un totale di € 126.583,53. In considerazione di ciò, il suo credito di € 25.148,20 nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risultante dalla sentenza del Tribunale di Asti azionata nel presente giudizio di ottemperanza, sarebbe stato pignorato in data 12.11.2025 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Potenza, ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. 602/1973. Conseguentemente, il Ministero terzo pignorato avrebbe disposto il pagamento in favore della predetta Agenzia con decreto n. 13682 del 19.11.2025.
3. – Alla camera di consiglio del 19.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione senza preventiva discussione, come da note scritte depositate da entrambe le parti.
4. – Il ricorso deve essere respinto.
5. – Il Ministero ha dimostrato che, prima dell’introduzione del presente giudizio di ottemperanza, il credito della ricorrente portato dalla sentenza del Tribunale di Asti n. -OMISSIS- è stato pignorato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. 602/1973 (doc. 3), essendo risultata, la creditrice, inadempiente rispetto al pagamento di cartelle esattoriali per un importo di € 126.583,53 (doc. 2). Per questo il Ministero ha provveduto, prima, a sospendere il pagamento nei suoi confronti e, poi, ad effettuarlo in favore dell’Agenzia pignorante (docc. 4 e 5).
Deve, infatti, rammentarsi che, si sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, “ le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ” (comma 1). A sua volta, l’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 stabilisce che “ l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede ” (comma 1).
Tale disciplina vieta, quindi, alle amministrazioni pubbliche di procedere al pagamento di crediti di importi superiori a cinquemila euro prima di aver verificato l’eventuale pendenza di debiti con l’erario da parte del creditore, in modo tale da consentire il recupero delle relative somme attraverso l’avvio delle procedure esecutive, in particolare con lo strumento dell’esecuzione esattoriale di cui al richiamato art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. Si tratta, infatti, di una forma speciale di esecuzione presso terzi, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, la quale non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.08.2025, n. 23355).
Pertanto, l’amministrazione pubblica che abbia, prima, sospeso il pagamento nei confronti del creditore ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e, poi, versato le relative somme all’agente della riscossione, in ottemperanza all’ordine di pagamento contenuto nell’atto di pignoramento ex art. 72 bis del medesimo D.P.R. 602/1973, non può essere considerata inadempiente rispetto agli obblighi posti a suo carico dalla sentenza civile (o da altro titolo esecutivo di formazione giudiziale) e ciò a prescindere dall’eventuale opponibilità dinanzi al giudice competente dell’atto di pignoramento in questione (nelle forme e nei limiti di cui all’art. 57 del D.P.R 602/1973, come ridefiniti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 114/2018 e come reinterpretati dalla giurisprudenza successiva: cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. Un., 16.08.2025, n. 23355; Cass. civ., Sez. V, 18.12.2024, n. 33048; Cass. civ., Sez. V, 15.09.2023, n. 26681; Cass. civ., Sez. III, 04.08.2023, n. 23894). Conseguentemente, viene meno il presupposto dell’inadempimento dell’amministrazione al giudicato civile, necessario ai fini dell’accoglimento del ricorso in ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, 01.07.2025, n. 2073; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08.08.2022, n. 576; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 24.05.2017, n. 6142; T.A.R. Umbria, Sez. I, 03.01.2014, n. 23).
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando suo ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CI, Presidente
Marco Costa, Referendario
SS AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AR | CA CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.