CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA
REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 32/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
con sede legale in Erice (TP), Parte_1
partita iva rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Maria Grazia Cannata;
– ricorrente –
CONTRO
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Dipartimento della
Presidenza della Regione Siciliana (cod. fisc. ), rappresentata e P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
2
-resistente-
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
ricorrente: “1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine
ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l'Autorità Di Bacino Del
Distretto Idrografico Della Sicilia quale ex lege 8/2018
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per Controparte_1
l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia -
Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te
pt al risarcimento in favore dell'azienda agricola
[...]
di tutti i danni patrimoniali Parte_2
subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del
Fiume Fittasi e quantificati nella misura di € 69.000,00 così come accertati e
quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTU dott. GR
e l'Ing. oltre interessi legali e rivalutazione Persona_1 Persona_2
monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo. 3)
Condannare, l Controparte_2
in persona del legale
[...]
rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di
legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata e che dichiara di
aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dalla società
ricorrente per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio, così come
di seguito specificate: 1) € 545,00 (contributo unificato e marca da bollo quali
spese per l'introduzione del presente giudizio pagati dal ricorrente) 2) € 3.873,52 3
per onorari ed euro 240,48 per spese oltre iva e contributi previdenziali come per
legge (competenze per consulenza tecnica di ufficio)”.
resistente: come in comparsa di costituzione e risposta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023 la Parte_1
premettendo di condurre, in qualità di affittuaria, degli appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Trapani, rappresentava che, in occasione delle piogge verificatesi nella zona nelle giornate del 10-11 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del fiume “Fittasi”, le cui acque avevano sommerso le culture esistenti arrecando ingenti danni. Citava, pertanto,
in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della Presidenza della competente in materia di demanio idrico Controparte_1
fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, individuati nell'importo di euro 49.982,01, così come quantificati nella relazione di un proprio tecnico,
ovvero “nella minore o maggiore somma” che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa depositata il 7 febbraio 2023, si costituiva in giudizio l'Autorità di
Bacino chiedendo il rigetto della domanda;
deduceva, sotto vari aspetti,
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, imputando i danni ad eventi metereologici di natura eccezionale;
in via subordinata, sollecitava la 4
riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Dopo l'espletamento di c.t.u., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con ordinanza dell'11-16 luglio 2025.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda è fondata.
La società ricorrente evoca, quale fatto dannoso, l'esondazione del fiume Fittasi
addebitandola al perdurante stato di abbandono del medesimo.
Quanto addotto dalla ricorrente risulta sostanzialmente confermato dalle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi, in quanto frutto di accertamenti accurati,
eseguiti secondo metodi corretti e scevri da vizi logici.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, i fondi in esame, il primo iscritto al Catasto Terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa n. 316
particella n. 124 per una superficie di mq. 38.560, ed il secondo al Foglio n. 207
part. n. 135 per una superficie di mq. 23.910 (ambedue coltivati a vigneto per una superficie nominale complessiva di Ha 6,20), sono confinanti con il fiume Fittasi,
uno in destra idraulica (Fg.316 p.124) e l'altro in sinistra idraulica.
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del fiume e della conseguente inondazione dei due terreni, di per sé non contestate dall'ente convenuto, hanno trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini demandate ai consulenti tecnici di ufficio.
Il collegio peritale è pervenuto alla conclusione per cui “l'esondazione del Fiume
Fittasi a seguito delle piogge del 9-10 e 11 novembre 2021, stante l'assenza di 5
interventi da parte dell'autorità preposta, è avvenuta certamente a causa della
mancata manutenzione delle sponde e del fondo alveo che ha fatto sì che si
riducesse la sezione disponibile delle portate idriche generate dall'evento
atmosferico, per la presenza di vegetazione sovralluvionata da materiale detritico
vario giacente in alveo. Pertanto, la portata di piena che doveva defluire nel corso
d'acqua alla data indicata in ricorso, era certamente incompatibile con la capacità
di convogliamento dello stesso” (pag. 32 della consulenza).
I consulenti hanno, infatti, precisato che “dal sopralluogo fatto si è riscontrato,
oltre ai segni della esondazione avvenuta, che le dimensioni delle sezioni del
corso d'acqua non sono certamente sufficienti a contenere tali portate a causa
del fondo fortemente irregolare e colmo di depositi, della vegetazione ivi presente
(nella zona di esondazione e a monte) e per la fortissima variabilità delle
dimensioni della sezione stessa che perturbano la corrente”,
ribadendo “che la mancata manutenzione delle sponde e del fondo alveo, hanno
fatto sì che si riducesse la sezione disponibile al deflusso ed il coefficiente di
scabrezza elevato ha, ancor più, innalzato il tirante idrico creando le condizioni
per l'esondazione.” (v. pagg. 26 e 27 della consulenza).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A.
resistente per gli allagamenti e per i danni derivanti dalle dette esondazioni ai fondi condotti dalla ricorrente.
Non ricorre invero, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla parte resistente sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta 6
autonomamente sufficiente a determinare l'evento, non avendo l'Autorità, cui incombeva l'onere, fornito siffatta prova liberatoria (ex plurimis: Cass. Civ., sez.
VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Di contro i c.t.u., all'esito di uno studio idrologico approfondito, basandosi sui dati della stazione pluviometrica di Trapani-Fulgatore, ubicata nelle immediate vicinanze dei luoghi oggetto di causa, e individuando due sezioni di chiusura di probabile esondazione (“la sezione di chiusura A) si trova ad una quota di 113
m.s.l.m. mentre la sezione di chiusura B) si trova ad una quota di 109 m.s.l.m.”,
v. pag.10-11 della relazione) hanno concluso affermando che l'evento occorso tra il 10 e l'11 novembre 2021 ebbe un “tempo di ritorno” per le due sezioni rispettivamente di 1,08 e 1,16 anni, per cui deve escludersi la eccezionalità
idrologica dell'evento (v. pagg. 24-28 della consulenza).
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di Bacino.
Incongruente è il richiamo all'art. 9 del R.D. n. 523/1904, non avendo la resistente provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU.,
n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904,
norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, 7
farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo R.D. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019). In ogni caso, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità
amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c.,
ha dedotto solo assertivamente un concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento, assunto che i consulenti di ufficio hanno comunque smentito, negando di avere riscontrato comportamenti dei ricorrenti in grado di incidere, anche solo in misura concorrente, sugli eventi dannosi oggetto di causa (pag. 32 della relazione di c.t.u.).
Per quanto attiene al mancato rispetto delle distanze legali ai sensi dell'articolo
96 lettera f) del R.D. 523/1904, è sufficiente osservare che i consulenti, ai fini della determinazione delle superfici interessate dal ripristino, hanno escluso quelle sulla fascia di rispetto fluviale (pag. 29 della consulenza).
Tanto ritenuto sull'an, quanto alla liquidazione dei danni va evidenziato che gli ausiliari hanno effettuato la stima e quantificato in modo analitico le singole voci 8
di spesa sia sulla scorta delle risultanze del loro sopralluogo sia a seguito dell'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti.
La quantificazione - per complessivi € 69.000,00 (di cui € 50.900,00 per danno materiale e € 18.100,00 per mancati redditi), per come indicata nell'elaborato peritale nella sua versione finale - appare immune dalle censure sollevate dal c.t.p. dell'ente convenuto.
Infatti, se è vero che nel ricorso si faceva riferimento, in relazione alla stima dei danni, alla relazione del perito di parte, GR , il quale Persona_3
stimava un danno complessivo di ammontare inferiore, individuando anche una minore estensione di superficie danneggiata, gli ausiliari hanno tuttavia precisato che la valutazione definitiva da loro compiuta si presentava dotata di maggiore attendibilità rispetto a quella effettuata nelle immediata vicinanza dell'evento in quanto in grado di consentire la verifica della capacità di ripresa vegetativa delle piante in relazione all'intera estensione dei terreni (v. la risposta alle osservazioni del c.t.p. della Autorità, arch. di cui al terzo deposito telematico effettuato Per_4
dai c.t.u. il 19.6.2023, cui si rinvia anche per gli ulteriori profili affrontati).
Né può ritenersi che la liquidazione in conformità a tale stima dia luogo a violazione dell'art.112 c.p.c..
Infatti, da un lato, non sfugge la peculiarità del presente rito, che si presenta de-
formalizzato e consente una modifica delle conclusioni fino alla udienza finale innanzi al Giudice Delegato (v. art.180 R.D. n.1775/1933) così, in concreto,
evitando il rischio di una proliferazione dei giudizi. Sotto altro profilo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento nel petitum di una 9
domanda risarcitoria del riferimento, nella indicazione dell'entità del ristoro per equivalente, non solo ad una cifra determinata ma anche alla somma maggiore che potrebbe emergere all'esito del giudizio, non costituisce una formula di stile ma ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno (v. Cass. 23434/21, 25690/19). Nel caso in esame, il conclusum del ricorso introduttivo era stato formulato proprio in tali termini e, dopo il deposito dell'elaborato peritale, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni facendo propria la stima compiuta dai c.t.u..
Tanto precisato, l'importo sopra indicato, frutto di una valutazione estimativa effettuata a giugno del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutato, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare al danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tale cifra,
devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati, come chiesto,
anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno,
in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare a favore della società ricorrente la complessiva somma di euro 77.860,36
(di cui euro 7.015,44 per interessi).
L'Autorità resistente va anche condannata a rifondere alla controparte il costo della c.t.u., liquidato con precedente decreto, nella complessiva misura di euro 10
4.343,18, comprensiva di accessori di legge, come emergente dalle fatture emesse dai c.t.u. prodotte dalla ricorrente.
Trattandosi di debiti pecuniari (quello risarcitorio divenuto tale a seguito della presente liquidazione), su tali somme decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di difesa segue la soccombenza. Le stesse si liquidano, in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase di trattazione, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa),
nella misura complessiva di euro 9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone il pagamento in favore dell'avv. Maria Grazia
Cannata, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art.93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a pagare a , la Parte_3
somma di euro 77.860,36, nonché il costo della c.t.u. svolta nel corso del giudizio, ammontante all'importo complessivo di euro 4.343,18, somme su cui interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla refusione delle spese per la difesa della controparte nel presente giudizio,
che si liquidano in euro 9.323,00 per onorari ed euro 545,00 per esborsi, su 11
cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento con distrazione in favore dell'avv. Maria
Grazia Cannata ai sensi dell'art.93 c.p.c..
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA
REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 32/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
con sede legale in Erice (TP), Parte_1
partita iva rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Maria Grazia Cannata;
– ricorrente –
CONTRO
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Dipartimento della
Presidenza della Regione Siciliana (cod. fisc. ), rappresentata e P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
2
-resistente-
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
ricorrente: “1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine
ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l'Autorità Di Bacino Del
Distretto Idrografico Della Sicilia quale ex lege 8/2018
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per Controparte_1
l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia -
Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te
pt al risarcimento in favore dell'azienda agricola
[...]
di tutti i danni patrimoniali Parte_2
subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi a seguito dell'esondazione del
Fiume Fittasi e quantificati nella misura di € 69.000,00 così come accertati e
quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTU dott. GR
e l'Ing. oltre interessi legali e rivalutazione Persona_1 Persona_2
monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo. 3)
Condannare, l Controparte_2
in persona del legale
[...]
rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di
legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata e che dichiara di
aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dalla società
ricorrente per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio, così come
di seguito specificate: 1) € 545,00 (contributo unificato e marca da bollo quali
spese per l'introduzione del presente giudizio pagati dal ricorrente) 2) € 3.873,52 3
per onorari ed euro 240,48 per spese oltre iva e contributi previdenziali come per
legge (competenze per consulenza tecnica di ufficio)”.
resistente: come in comparsa di costituzione e risposta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023 la Parte_1
premettendo di condurre, in qualità di affittuaria, degli appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del Comune di Trapani, rappresentava che, in occasione delle piogge verificatesi nella zona nelle giornate del 10-11 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del fiume “Fittasi”, le cui acque avevano sommerso le culture esistenti arrecando ingenti danni. Citava, pertanto,
in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della Presidenza della competente in materia di demanio idrico Controparte_1
fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, individuati nell'importo di euro 49.982,01, così come quantificati nella relazione di un proprio tecnico,
ovvero “nella minore o maggiore somma” che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa depositata il 7 febbraio 2023, si costituiva in giudizio l'Autorità di
Bacino chiedendo il rigetto della domanda;
deduceva, sotto vari aspetti,
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, imputando i danni ad eventi metereologici di natura eccezionale;
in via subordinata, sollecitava la 4
riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Dopo l'espletamento di c.t.u., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con ordinanza dell'11-16 luglio 2025.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda è fondata.
La società ricorrente evoca, quale fatto dannoso, l'esondazione del fiume Fittasi
addebitandola al perdurante stato di abbandono del medesimo.
Quanto addotto dalla ricorrente risulta sostanzialmente confermato dalle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi, in quanto frutto di accertamenti accurati,
eseguiti secondo metodi corretti e scevri da vizi logici.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, i fondi in esame, il primo iscritto al Catasto Terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa n. 316
particella n. 124 per una superficie di mq. 38.560, ed il secondo al Foglio n. 207
part. n. 135 per una superficie di mq. 23.910 (ambedue coltivati a vigneto per una superficie nominale complessiva di Ha 6,20), sono confinanti con il fiume Fittasi,
uno in destra idraulica (Fg.316 p.124) e l'altro in sinistra idraulica.
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del fiume e della conseguente inondazione dei due terreni, di per sé non contestate dall'ente convenuto, hanno trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini demandate ai consulenti tecnici di ufficio.
Il collegio peritale è pervenuto alla conclusione per cui “l'esondazione del Fiume
Fittasi a seguito delle piogge del 9-10 e 11 novembre 2021, stante l'assenza di 5
interventi da parte dell'autorità preposta, è avvenuta certamente a causa della
mancata manutenzione delle sponde e del fondo alveo che ha fatto sì che si
riducesse la sezione disponibile delle portate idriche generate dall'evento
atmosferico, per la presenza di vegetazione sovralluvionata da materiale detritico
vario giacente in alveo. Pertanto, la portata di piena che doveva defluire nel corso
d'acqua alla data indicata in ricorso, era certamente incompatibile con la capacità
di convogliamento dello stesso” (pag. 32 della consulenza).
I consulenti hanno, infatti, precisato che “dal sopralluogo fatto si è riscontrato,
oltre ai segni della esondazione avvenuta, che le dimensioni delle sezioni del
corso d'acqua non sono certamente sufficienti a contenere tali portate a causa
del fondo fortemente irregolare e colmo di depositi, della vegetazione ivi presente
(nella zona di esondazione e a monte) e per la fortissima variabilità delle
dimensioni della sezione stessa che perturbano la corrente”,
ribadendo “che la mancata manutenzione delle sponde e del fondo alveo, hanno
fatto sì che si riducesse la sezione disponibile al deflusso ed il coefficiente di
scabrezza elevato ha, ancor più, innalzato il tirante idrico creando le condizioni
per l'esondazione.” (v. pagg. 26 e 27 della consulenza).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A.
resistente per gli allagamenti e per i danni derivanti dalle dette esondazioni ai fondi condotti dalla ricorrente.
Non ricorre invero, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla parte resistente sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta 6
autonomamente sufficiente a determinare l'evento, non avendo l'Autorità, cui incombeva l'onere, fornito siffatta prova liberatoria (ex plurimis: Cass. Civ., sez.
VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Di contro i c.t.u., all'esito di uno studio idrologico approfondito, basandosi sui dati della stazione pluviometrica di Trapani-Fulgatore, ubicata nelle immediate vicinanze dei luoghi oggetto di causa, e individuando due sezioni di chiusura di probabile esondazione (“la sezione di chiusura A) si trova ad una quota di 113
m.s.l.m. mentre la sezione di chiusura B) si trova ad una quota di 109 m.s.l.m.”,
v. pag.10-11 della relazione) hanno concluso affermando che l'evento occorso tra il 10 e l'11 novembre 2021 ebbe un “tempo di ritorno” per le due sezioni rispettivamente di 1,08 e 1,16 anni, per cui deve escludersi la eccezionalità
idrologica dell'evento (v. pagg. 24-28 della consulenza).
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di Bacino.
Incongruente è il richiamo all'art. 9 del R.D. n. 523/1904, non avendo la resistente provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 1369/2021; SS.UU.,
n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904,
norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, 7
farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo R.D. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019). In ogni caso, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità
amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c.,
ha dedotto solo assertivamente un concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento, assunto che i consulenti di ufficio hanno comunque smentito, negando di avere riscontrato comportamenti dei ricorrenti in grado di incidere, anche solo in misura concorrente, sugli eventi dannosi oggetto di causa (pag. 32 della relazione di c.t.u.).
Per quanto attiene al mancato rispetto delle distanze legali ai sensi dell'articolo
96 lettera f) del R.D. 523/1904, è sufficiente osservare che i consulenti, ai fini della determinazione delle superfici interessate dal ripristino, hanno escluso quelle sulla fascia di rispetto fluviale (pag. 29 della consulenza).
Tanto ritenuto sull'an, quanto alla liquidazione dei danni va evidenziato che gli ausiliari hanno effettuato la stima e quantificato in modo analitico le singole voci 8
di spesa sia sulla scorta delle risultanze del loro sopralluogo sia a seguito dell'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti.
La quantificazione - per complessivi € 69.000,00 (di cui € 50.900,00 per danno materiale e € 18.100,00 per mancati redditi), per come indicata nell'elaborato peritale nella sua versione finale - appare immune dalle censure sollevate dal c.t.p. dell'ente convenuto.
Infatti, se è vero che nel ricorso si faceva riferimento, in relazione alla stima dei danni, alla relazione del perito di parte, GR , il quale Persona_3
stimava un danno complessivo di ammontare inferiore, individuando anche una minore estensione di superficie danneggiata, gli ausiliari hanno tuttavia precisato che la valutazione definitiva da loro compiuta si presentava dotata di maggiore attendibilità rispetto a quella effettuata nelle immediata vicinanza dell'evento in quanto in grado di consentire la verifica della capacità di ripresa vegetativa delle piante in relazione all'intera estensione dei terreni (v. la risposta alle osservazioni del c.t.p. della Autorità, arch. di cui al terzo deposito telematico effettuato Per_4
dai c.t.u. il 19.6.2023, cui si rinvia anche per gli ulteriori profili affrontati).
Né può ritenersi che la liquidazione in conformità a tale stima dia luogo a violazione dell'art.112 c.p.c..
Infatti, da un lato, non sfugge la peculiarità del presente rito, che si presenta de-
formalizzato e consente una modifica delle conclusioni fino alla udienza finale innanzi al Giudice Delegato (v. art.180 R.D. n.1775/1933) così, in concreto,
evitando il rischio di una proliferazione dei giudizi. Sotto altro profilo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento nel petitum di una 9
domanda risarcitoria del riferimento, nella indicazione dell'entità del ristoro per equivalente, non solo ad una cifra determinata ma anche alla somma maggiore che potrebbe emergere all'esito del giudizio, non costituisce una formula di stile ma ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno (v. Cass. 23434/21, 25690/19). Nel caso in esame, il conclusum del ricorso introduttivo era stato formulato proprio in tali termini e, dopo il deposito dell'elaborato peritale, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni facendo propria la stima compiuta dai c.t.u..
Tanto precisato, l'importo sopra indicato, frutto di una valutazione estimativa effettuata a giugno del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutato, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare al danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tale cifra,
devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati, come chiesto,
anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno,
in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare a favore della società ricorrente la complessiva somma di euro 77.860,36
(di cui euro 7.015,44 per interessi).
L'Autorità resistente va anche condannata a rifondere alla controparte il costo della c.t.u., liquidato con precedente decreto, nella complessiva misura di euro 10
4.343,18, comprensiva di accessori di legge, come emergente dalle fatture emesse dai c.t.u. prodotte dalla ricorrente.
Trattandosi di debiti pecuniari (quello risarcitorio divenuto tale a seguito della presente liquidazione), su tali somme decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di difesa segue la soccombenza. Le stesse si liquidano, in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase di trattazione, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa),
nella misura complessiva di euro 9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone il pagamento in favore dell'avv. Maria Grazia
Cannata, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art.93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a pagare a , la Parte_3
somma di euro 77.860,36, nonché il costo della c.t.u. svolta nel corso del giudizio, ammontante all'importo complessivo di euro 4.343,18, somme su cui interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla refusione delle spese per la difesa della controparte nel presente giudizio,
che si liquidano in euro 9.323,00 per onorari ed euro 545,00 per esborsi, su 11
cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento con distrazione in favore dell'avv. Maria
Grazia Cannata ai sensi dell'art.93 c.p.c..
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo