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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14073/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LIBRETTI MAURIZIO e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LIBRETTI MAURIZIO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 03/07/2025, con cui e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento delle figlie Per_1
(15.10.17) e (11.2.20); Per_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 7.7.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«In ordine all'affidamento e al collocamento della prole Per_ Disporre l'affido condiviso, ai sensi della legge n. 54/2006, delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle stesse.
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In ordine alle modalità di frequentazione della prole Per_ Per_ Disporre le frequentazioni dei genitori di e come di seguito indicate: e resteranno con la madre Per_2 Per_2 tutta la settimana dal lunedì alla domenica negli orari in cui non saranno con il padre. Il padre, nella settimana in cui non le vedrà nel weekend terrà con sé le figlie il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18 fino al mattino successivo allorquando Per_ le accompagnerà a scuola, alla scuola elementare e alla scuola materna;
il padre, inoltre, nella settimana in cui Per_2 le terrà durante il weekend terrà le figlie il lunedì e il mercoledì sempre dalle 18 fino al mattino successivo allorquando le Per_ accompagnerà a scuola, alla scuola elementare e alla scuola materna. Il padre e la madre terranno le figlie a Per_2 weekend alternati il sabato e la domenica dalle 9 del sabato fino alle 21 della domenica. Per quanto concerne le festività Per_ natalizie e trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi alternando un anno il periodo che va dal 24 Per_2 dicembre al 30 dicembre incluso e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso. Parimenti le festività pasquali saranno regolate dal principio dell'alternanza: il signor terrà con sé le figlie per tre giorni consecutivi che CP_1 ricomprenderanno ad anni alterni la giornata della domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il criterio dell'alternanza regolerà inoltre ogni festività scolastica annuale. Per quanto concerne il periodo estivo (tale da intendersi quello intercorrente tra la fine e l'inizio della scuola): disporre che il signor e la signora , compatibilmente con i propri impegni CP_1 Pt_1 lavorativi, trascorra con le figlie almeno quindici giorni anche non consecutivi;
detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni delle figlie, nonché della loro volontà. Per_ In ordine al concorso al mantenimento di e Per_2
Disporre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di contribuito per il concorso al mantenimento di Controparte_1 Per_
e alla signora la somma mensile di € 350,00 per ciascuna figlia con decorrenza dal mese Per_2 Parte_1 di gennaio 2025. Da gennaio 2025 inoltre le parti concordano e a tal fine la signora autorizza a che Parte_1
l'assegno unico, a dicembre 2024 pari a € 398,80, venga versato interamente al signor Il signor Controparte_1
fino alla estinzione del debito residuo dovuto alla finanziaria, pagherà per l'interno la rata dell'auto di sua CP_1 proprietà FIAT PANDA ibrida tg. GP285DZ. La vettura rimarrà in uso alla signora . Dal mese Parte_1 successivo all'ultima rata del finanziamento della vettura tg. GP285DZ e così estinto il debito, l'assegno unico per le figlie verrà equamente ripartito. Tutti gli importi sopra indicati saranno soggetti a rivalutazione Istat. Per_ Le spese straordinarie per e saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e seguiranno la disciplina come da Per_2 protocollo del Tribunale di Brescia del luglio 2016. Il signor si impegna a versare tutte le predette somme Controparte_1 Per_ nell'interesse delle figlie e fino al raggiungimento della loro maggiore età e indipendenza economica. Il signor Per_2
inoltre, si impegna a offrire garanzia per il regolare pagamento dei canoni di locazione al locatore della Controparte_1 abitazione ove la signora e le figlie si trasferiranno sita in via Marconi n. 1/b a Pompiano (BS)»; Parte_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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