Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7487/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Silvia Balestro e Giulia Moroni, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Corso Italia 8
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_1 P.IVA_1
Savarè 1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14/06/2024, ha convenuto in giudizio per l'accertamento del diritto all'assegno Parte_1 CP_1 sociale con decorrenza da aprile 2023 e la condanna della parte convenuta al pagamento di quanto maturato fino al 30 giugno 2024 per euro 8.417,18; spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
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in data 14 marzo 2023 presentava domanda per l'assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno, salvo che il successivo 11 luglio 2023 l'ente previdenziale respingeva la richiesta sul presupposto che non fosse stato possibile verificare il soggiorno continuativo in
Italia per almeno 10 anni.
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Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, il profilo controverso nel presente giudizio ai fini del riconoscimento al ricorrente della prestazione in questa sede richiesta, concerne il fatto che, nella fase amministrativa, la parte non avrebbe provveduto a fornire a la documentazione attestante il CP_1 soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni.
Nel dettaglio, avendo altresì riguardo alla memoria difensiva dell'istituto, la mancata e tempestiva produzione documentale da parte del ricorrente si sarebbe posta in violazione delle previsioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui, posta l'obbligatorietà in capo alle pubbliche amministrazioni di definire invia ordinaria entro 30 giorni con provvedimento espresso qualunque istanza di cui siano destinatarie) e della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020 (emessa proprio in adempimento di quanto disposto dalla citata L. 241) in forza della quale adottava il “Regolamento per la CP_1 definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”, fissando in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
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Ora, nel caso di specie si osserva che, anche ad accreditare le argomentazioni in diritto dell'istituto, i dati documentali di causa non danno ad esse conforto.
Innanzitutto, ove anche si intendesse che il procedimento amministrativo debba in ogni caso concludersi in 45 giorni, nel caso di specie è agevole osservare che: i) a fronte di un'istanza di riconoscimento dell'assegno sociale del 14 marzo 2023, l'istituto solo in data 13 giugno 2023 (sia consentito, con buona pace dei termini in commento all'epoca già ampiamente decorsi) richiedeva l'integrazione della documentazione con l'invio, per quanto di interesse, della copia integrale del passaporto antecedente a quello già prodotto;
ii) il ricorrente riscontrava la richiesta in data 30 giugno 2023 producendo l'ulteriore documentazione richiesta dall'istituto ma non, almeno a quanto risulta, il passaporto;
iii) con provvedimento dell'11 luglio 2023, infine, la domanda veniva respinta.
2 | 4 Ed allora, fermo quanto si dirà al paragrafo successivo, non si comprende la ragione per cui l'istituto abbia ritenuto la parte ricorrente sostanzialmente decaduta con onere di depositare una nuova istanza per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Fermo restando che nella comunicazione del 13 giugno 2023 non aveva indicato alcun CP_1 termine per la produzione della documentazione integrativa, essendo, come visto, all'epoca già ampiamente decorso il termine di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, vi è da ritenere che fosse proprio la data del 13 giugno (a tutto concedere) il dies a quo per la definizione del procedimento.
Ne deriva che, ove anche la parte non avesse compiutamente integrato la documentazione, non era certamente decorso termine alcuno per la definizione del procedimento, dal che la possibilità per l'istante di produrre ulteriore documentazione ove, in un'ottica di correttezza, fosse stata rappresentata la relativa necessità.
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In ogni caso, deve convenirsi con la difesa del ricorrente circa l'irrilevanza della produzione del passaporto, quantomeno in relazione al caso di specie.
È, difatti, documentale che fin dal 14 marzo 2010 era titolare del Parte_1 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in data 14 marzo 2010.
Trattasi di permesso che, come noto, viene rilasciato solo ove sussista il soggiorno regolare in
Italia da almeno 5 anni, come d'altra parte ben noto allo stesso che, con circolare n. 131 del CP_1
12 dicembre 2022, ha espressamente previsto che “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto”.
Ed allora, atteso che il ricorrente era ed è tuttora, senza soluzioni di continuità, titolare di permesso a soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, risulta (e senza dubbio doveva risultare già nella fase amministrativa a per tabulas la prova piena del soggiorno legale e CP_1 continuativo di 10 anni, secondo quanto previsto dallo stesso regolamento adottato dall'istituto.
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Per quanto detto, considerato che si è già sopra accennato al fatto che l'unico profilo in contestazione tra le parti concerne proprio la sussistenza o meno del requisito sopra richiamato
(essendo, per contro, soddisfatte tutte le ulteriori condizioni di legge, ovvero l'età anagrafica e il requisito reddituale) la domanda deve trovare accoglimento, con conseguente accertamento del
3 | 4 diritto del ricorrente all'assegno sociale con decorrenza 01/04/2023 e la condanna di alla CP_1 corresponsione dei ratei maturati non pagati per complessivi euro 8.417,18 oltre interessi dalle singole scadenze (con decorrenza 01/04/2023) al saldo effettivo.
Per inciso, parte convenuta non ha contestato la correttezza dei conteggi di parte ricorrente.
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Il ricorso deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, ai valori medi con esclusione della fase di trattazione-istruzione non celebrate.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento da parte di dell'assegno sociale con decorrenza Parte_1 CP_1
01/04/2023; per l'effetto condanna ad erogare al ricorrente detta provvidenza, oltre che al pagamento CP_1 dei ratei maturati nel periodo 01/04/2023 – 30/06/2024 per complessivi euro 8417,18 oltre interessi decorrenti da ciascuna mensilità al saldo effettivo;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.727,00 CP_1 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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