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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
10/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. RUSSO STEFANO
- Ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Bauer Raimund e Andriulli Antonio
-Resistente-
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/08/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
3729,89 chiesta dall CP_1 in restituzione, con propria nota del 30.03.2022, per superamento del limite reddituale nell'anno 2021 a titolo di arretrati liquidati per l'assegno ordinario di invalidità.
Si costitutiva l'CP_1 il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte, e, pertanto, ne chiedeva il rigetto. La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Alla ricorrente è stata richiesta la restituzione di quanto percepito nell'anno 2021 a titolo di pensione di invalidità civile per avere la stessa percepito nel medesimo anno euro 9.344,30 a titolo di liquidazione arretrati dell'assegno ordinario di invalidità 2020/
2021.
Orbene, in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (articolo 35 del decreto legge 207/2008) prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1388/1971.
In un primo momento la circolare CP_1 126/2010 operava una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile e per la prima tipologia di prestazione, in coerenza con l'articolo 3 della legge 335/1995, precisava che, per il computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell'assegno si applicava il criterio di competenza, mentre per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabiliva, che, per la determinazione del limite reddituale, si dovessero computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall'anno di competenza (criterio di cassa).
Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 12796 del 2005) hanno statuito che nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.
Pertanto, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati sono calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Applicando tali coordinate al caso in esame, e dunque ritenendo che gli importi arretrati vadano imputati agli anni di competenza e non agli anni in cui gli stessi sono stati materialmente percepiti, deve rilevarsi che risulta documentalmente provato che gli importi liquidati riguardavano tre mesi del 2020 (ottobre, novembre e dicembre) e dieci mesi dell'anno 2021 (da gennaio ad ottobre).
Facendo riferimento agli stessi conteggi forniti da parte ricorrente, e non specificamente contestati da parte resistente, l'importo da imputare all'anno 2021 (euro
705,23 al mese x 10 mesi) risulta essere pari a complessivi euro 7052,30.
Pertanto, atteso che il limite reddituale per l'anno 2021 era pari a euro 16.982,49 e che già senza il calcolo degli arretrati la ricorrente ha dichiarato che il proprio reddito complessivo ammontava a euro di € 16.144, 12 appare chiaro che aggiungendo anche la suddetta somma a titolo arretrati maturati nel 2021, il limite reddituale risulta del tutto sforato.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione in atti ex art 152 disp att.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Taranto, 19 dicembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
-
dott.ssa Viviana Di Palma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
10/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. RUSSO STEFANO
- Ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Bauer Raimund e Andriulli Antonio
-Resistente-
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/08/2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
3729,89 chiesta dall CP_1 in restituzione, con propria nota del 30.03.2022, per superamento del limite reddituale nell'anno 2021 a titolo di arretrati liquidati per l'assegno ordinario di invalidità.
Si costitutiva l'CP_1 il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte, e, pertanto, ne chiedeva il rigetto. La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Alla ricorrente è stata richiesta la restituzione di quanto percepito nell'anno 2021 a titolo di pensione di invalidità civile per avere la stessa percepito nel medesimo anno euro 9.344,30 a titolo di liquidazione arretrati dell'assegno ordinario di invalidità 2020/
2021.
Orbene, in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (articolo 35 del decreto legge 207/2008) prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1388/1971.
In un primo momento la circolare CP_1 126/2010 operava una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile e per la prima tipologia di prestazione, in coerenza con l'articolo 3 della legge 335/1995, precisava che, per il computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell'assegno si applicava il criterio di competenza, mentre per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabiliva, che, per la determinazione del limite reddituale, si dovessero computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall'anno di competenza (criterio di cassa).
Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 12796 del 2005) hanno statuito che nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.
Pertanto, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati sono calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Applicando tali coordinate al caso in esame, e dunque ritenendo che gli importi arretrati vadano imputati agli anni di competenza e non agli anni in cui gli stessi sono stati materialmente percepiti, deve rilevarsi che risulta documentalmente provato che gli importi liquidati riguardavano tre mesi del 2020 (ottobre, novembre e dicembre) e dieci mesi dell'anno 2021 (da gennaio ad ottobre).
Facendo riferimento agli stessi conteggi forniti da parte ricorrente, e non specificamente contestati da parte resistente, l'importo da imputare all'anno 2021 (euro
705,23 al mese x 10 mesi) risulta essere pari a complessivi euro 7052,30.
Pertanto, atteso che il limite reddituale per l'anno 2021 era pari a euro 16.982,49 e che già senza il calcolo degli arretrati la ricorrente ha dichiarato che il proprio reddito complessivo ammontava a euro di € 16.144, 12 appare chiaro che aggiungendo anche la suddetta somma a titolo arretrati maturati nel 2021, il limite reddituale risulta del tutto sforato.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione in atti ex art 152 disp att.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Taranto, 19 dicembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
-
dott.ssa Viviana Di Palma