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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2537/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2537/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. IANNELLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. IANNELLI CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 18/01/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i figli e CA, maggiorenni ma non ancora indipendenti, continueranno ad abitare Per_1 presso la madre, a Modena, frazione Saliceta San Giuliano, in via Renato Guttuso n. 21/5, ove manterranno la residenza anagrafica;
2. considerata la prevalente collocazione abitativa dei figli presso la madre, entro il giorno 15 di ogni mese, il sig. verserà alla signora un contributo economico complessivo di euro 300,00 Pt_1 CP_1
(150,00 per ciascun figlio); tale importo sarà rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, a decorrere dal primo anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed andrà a cessare al momento dell'autonomia economica dei figli;
3. considerata la non autosufficienza economica di entrambi i figli, i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, secondo lo schema del protocollo concordato in data 25.09.2019 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Modena; i genitori convengono altresì espressamente che sia le spese per l'abbigliamento che per le calzature dei ragazzi saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
qualora non sostenute contemporaneamente da entrambi i genitori, le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate, all'atto e sempre previa esibizione della relativa e necessaria documentazione fiscale;
la deducibilità fiscale delle spese straordinarie spetterà nella misura del 50% a ciascuno dei genitori ovvero nella misura in cui le spese deducibili saranno state effettivamente sostenute;
4. l'assegno unico, se ed in quanto spettante, verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
5. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e/o alimentari, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento;
dichiarano altresì di aver già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale e tal che nulla è dunque reciprocamente dovuto, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
pagina 2 di 3
6. le condizioni tutte sopra scritte avranno effetto vincolante per i coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. le spese della presente procedura si intendono equamente divise tra le parti.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 29/11/2004 e AR in data Per_1
16/05/2007, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FO (MO) il 15/06/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto CP_1
è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002
- Atto n. 28 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. CA Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2537/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. IANNELLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. IANNELLI CP_1 C.F._2
GIUSEPPINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 18/01/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i figli e CA, maggiorenni ma non ancora indipendenti, continueranno ad abitare Per_1 presso la madre, a Modena, frazione Saliceta San Giuliano, in via Renato Guttuso n. 21/5, ove manterranno la residenza anagrafica;
2. considerata la prevalente collocazione abitativa dei figli presso la madre, entro il giorno 15 di ogni mese, il sig. verserà alla signora un contributo economico complessivo di euro 300,00 Pt_1 CP_1
(150,00 per ciascun figlio); tale importo sarà rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, a decorrere dal primo anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed andrà a cessare al momento dell'autonomia economica dei figli;
3. considerata la non autosufficienza economica di entrambi i figli, i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, secondo lo schema del protocollo concordato in data 25.09.2019 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Modena; i genitori convengono altresì espressamente che sia le spese per l'abbigliamento che per le calzature dei ragazzi saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
qualora non sostenute contemporaneamente da entrambi i genitori, le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate, all'atto e sempre previa esibizione della relativa e necessaria documentazione fiscale;
la deducibilità fiscale delle spese straordinarie spetterà nella misura del 50% a ciascuno dei genitori ovvero nella misura in cui le spese deducibili saranno state effettivamente sostenute;
4. l'assegno unico, se ed in quanto spettante, verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
5. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e/o alimentari, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento;
dichiarano altresì di aver già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale e tal che nulla è dunque reciprocamente dovuto, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
pagina 2 di 3
6. le condizioni tutte sopra scritte avranno effetto vincolante per i coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. le spese della presente procedura si intendono equamente divise tra le parti.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 29/11/2004 e AR in data Per_1
16/05/2007, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FO (MO) il 15/06/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto CP_1
è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002
- Atto n. 28 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. CA Di Pasquale
pagina 3 di 3