Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16517 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
CO HI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
EL EN UR
EL GI
LO LI
- Relatore -
TO ES
GENOVESE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16517/2026 Roma, li, 07/06/2026
Sent. n. sez. 486/2026 CC-06/02/2026 R.G.N. 35690/2025
sul ricorso proposto da:
SA AN, nato in [...] [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 9/9/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 9.9.2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha provveduto su una opposizione di AN SA alla espulsione, disposta nei suoi confronti - ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 il 10.4.2025. 1.1 L'ordinanza premette che SA sta espiando una pena complessiva di undici anni, due mesi e venti giorni di reclusione, con fine pena prevista per il 4.9.2027, e che risultano, oltre ai reati per i quali è in esecuzione la condanna, anche ulteriori precedenti per porto d'arma, omissione di soccorso, droga e sfruttamento della prostituzione. L'espulsione è stata disposta sulla base delle informazioni trasmesse dalla Questura di Treviso, da cui emergeva che il condannato si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, in particolare per essere rientrato in Italia dopo
Firmato Da: LO LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d-Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af5013626321 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
l'espulsione, e che non ricorrevano le condizioni di cui al successivo art. 19 perché la madre, cittadina italiana, non era con lui convivente. Avendo il difensore rappresentato nell'opposizione che il condannato aveva invece convissuto con la madre fino all'arresto, il Tribunale di sorveglianza ha disposto un accertamento, a seguito del quale la Questura di Treviso ha riferito che SA ha risieduto con la madre a San Biagio di Callalta fino al 22.10.2015, quando si è trasferito a Pordenone con la famiglia acquisita. Risulta cancellato dall'anagrafe di Pordenone per irreperibilità dal 20.12.2017, mentre la madre si è trasferita a Ponte di Piave il 16.9.2019, ove risulta tuttora residente. Se ne deve desumere, quindi, che il condannato non convive con la madre dall'agosto del 2015. Nell'udienza SA ha contestato il dato formale, sostenendo, che dopo che la moglie lo aveva abbandonato, egli è tornato dalla madre ma non ha potuto cambiare residenza poiché sprovvisto di documenti. Il Tribunale dà anche atto che nel corso della discussione è pervenuto dalla Casa circondariale di Treviso un rapporto disciplinare relativo a un'infrazione del 22.8.2025, con richiesta di trasferimento del detenuto per motivi di ordine e sicurezza.
1.2 Ciò posto, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, osservando innanzitutto che non sussista il requisito della convivenza con la madre, in quanto l'opponente non ha dimostrato che il dato formale non fosse corrispondente a quello fattuale. I giudici, quindi, procedono a un'opera di bilanciamento tra i profili della pericolosità del condannato e dei suoi legami con il territorio, ritenendo che i primi siano prevalenti. In particolare, fanno riferimento alla commissione di numerosi reati da parte del condannato e al fatto che, pur beneficiando di concrete opportunità di reinserimento, ha dimostrato di non meritarle, in quanto ha fruito di diversi permessi premio già a partire dal 2013, ma, rimesso in libertà, è tornato a delinquere. Espulso per due volte, è rientrato in Italia, e, nonostante la duplice violazione del divieto di ingresso e la commissione di ulteriori reati, era stato ammesso nel 2021 ai permessi premio e al lavoro esterno ex art. 21 ord. pen. e, ciononostante, era stato denunciato per la violazione dell'art. 391-ter cod. pen., per il quale è stato condannato. Il 10.6.2025 è stata respinta una sua istanza di affidamento in prova. Da questo excursus, risulta una elevata e attuale pericolosità sociale dell'opponente, confermata da ultimo dalla sanzione disciplinare dell'agosto del 2025, che non può essere elisa dalle dichiarazioni del co-detenuto (prodotte in udienza dal difensore), il quale si auto- attribuiva la responsabilità del fatto, risultando invece che all'atto del rinvenimento degli auricolari per cui è stata inflitta la sanzione disciplinare SA si fosse sin da subito assunto la responsabilità del possesso. In definitiva, il giudizio di pericolosità sociale e le conseguenti esigenze di tutela della collettività sono prevalenti rispetto alla tutela dei legami familiari, in ordine alla quale deve anche tenersi conto che, per dichiarazione dello stesso SA, il figlio minore non vive più in Italia unitamente alla madre.
2
226e881141ae57d-Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af5013626321
Firmato Da: LO LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN SA, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento con le esigenze familiari del condannato. Il ricorso evidenzia che MB vive nel territorio italiano insieme alla sua famiglia, i cui componenti sono diventati da molto tempo cittadini italiani. Egli è cresciuto e ha studiato in Italia e vi ha vissuto in maniera stabile e continuativa, creando la sua famiglia. Dopo un'espulsione, è tornato a vivere con i suoi genitori non più come residente ma come mero convivente, non avendo più un valido titolo di soggiomo: tanto è vero che, quando gli è stato notificato l'ordine di carcerazione dai Carabinieri nel 2021, si è presentato alla Stazione del comune in cui risiedono i suoi genitori. È vero che nel 2021 gli è stata revocata l'ammissione al lavoro esterno, ma a causa di una violazione, da lui ammessa, consistita nell'avere utilizzato un telefono cellulare per mettersi in contatto con il figlio portato via dall'Italia dalla propria ex compagna: si è trattato, dunque, di un reato commesso in un contesto psicologico particolare. Quanto all'ultima violazione disciplinare, si è trattato di un fatto che, ove anche a lui attribuibile, non denota alcuna manifestazione di pericolosità. L'ordinanza sottostima il legame familiare del condannato con i suoi genitori, con cui aveva convissuto fino alla data dell'ultima carcerazione. Peraltro, è illogica anche l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di misura alternativa senza valutare con completezza la documentazione acquisita e svalutando la sintesi dell'equipe del carcere di Treviso, che dava atto dell'esistenza di tutte le condizioni per consentire la concessione di una misura alternativa.
1998.
2.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286 del
Quanto alla convivenza tra il condannato e i genitori, il Tribunale, con illogica inversione, ha fatto carico al condannato di fornirne la prova, mentre la decisione si è fondata esclusivamente sulla nota della questura di Treviso, valorizzando la cancellazione per irreperibilità dal Comune di Pordenone e risolvendo la questione della convivenza sulla base del mero dato formale, senza tenere conto che era stato demandato un accertamento di fatto cui la Questura di Treviso si è sottratta.
3. Con requisitoria scritta del 2.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato che il ricorrente è stato condannato per numerosi gravi delitti, è stato destinatario di una sanzione disciplinare nell'agosto del 2025 e ha dimostrato nel tempo, anche a seguito del rientro in Italia dopo due precedenti espulsioni, una disarmante pervicacia nel violare la legge penale;
inoltre, il Tribunale, all'esito di specifica istruttoria affidata alla Questura di Treviso, ha correttamente concluso che il ricorrente non convive con la madre dal mese di agosto del
3
Firmato Da: LO LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d-Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af5013626321 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
2015 e non ha in Italia ulteriori stabili legami familiari.
Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'esame dei motivi di ricorso deve muovere dalla questione, cui si riferiscono sia il primo che il secondo motivo, della convivenza di AN SA con i genitori, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso e che il condannato séguita ad invocare. Si tratta, evidentemente, di un profilo pregiudiziale, in quanto l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 26 del 1998 stabilisce che l'espulsione non è consentita nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado. È stato già affermato che, in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/2/2021, [...], Rv. 280904 -01). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, in mancanza di dati formali che comprovassero sotto il profilo anagrafico la relazione di convivenza di SA con i suoi genitori o comunque con la madre, ha adeguatamente basato la sua decisione anche sull'esito degli accertamenti che aveva demandato alla Questura di Treviso. In questo modo, i giudici hanno innanzitutto fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 678 e 666, comma 5, cod. proc. pen., in virtù del quale il Tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, "può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno». Sulla scorta delle notizie conseguentemente fornite dalla Polizia di Stato, quindi, l'ordinanza impugnata, prendendo atto della indisponibilità di elementi formali e sostanziali effettivamente indicativi della convivenza di SA con parenti entro il secondo grado, ha operato sul punto una valutazione congruamente motivata, come tale non sindacabile in sede di legittimità, a maggior ragione in difetto di concreti dati dimostrativi del contrario provenienti dal condannato. Pertanto, l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui dall'istruttoria non sia risultata la sussistenza del requisito della convivenza, ostativo all'espulsione, è incensurabile.
2. Esclusa, dunque, la sussistenza della convivenza ostativa ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto attraverso un giudizio di bilanciamento tra la ritenuta pericolosità sociale del condannato (l'espulsione
Firmato Da: LO LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d-Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af5013626321 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
dello straniero dallo Stato è una misura di sicurezza, la cui applicazione effettiva richiede, secondo le regole generali, l'accertamento della pericolosità del soggetto) e i suoi attuali legami familiari. A tal proposito, deve trovare applicazione l'orientamento di legittimità successivo all'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 7/11/2024, [...], Rv. 287150-01). È stato osservato che le esigenze espresse dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 sono state sempre considerate come non tassative, ma suscettibili sia d'interpretazione internamente estensiva, siad'integrazione analogica alla luce dell'intero tessuto ordinamentale, che si è resa talora necessaria, in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata, onde assicurare il rispetto dei valori supremi su cui si regge la
comunità nazionale.
Tra le fonti sovranazionali, è stato richiamato, in particolare, l'art. 8 Cedu, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona, in virtù del quale la giurisprudenza convenzionale ha affermato che l'espulsione di un immigrato radicato, costituendo un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto, è giustificata solo se proporzionata all'esitodel bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suo livello di integrazione nel consorzio sociale del Paese di accoglienza. In questo contesto, l'abrogazione del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, che vietava l'espulsione di una persona verso uno Stato quando esistessero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, non ha avuto l'effetto di limitare l'osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall'art. 8 Cedu. Tale conclusione è avvalorata dal quadro d'insieme che la disciplina legislativa in tema d'immigrazione restituisce, tuttora, all'interprete. Il comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte superstite dopo l'intervento abrogativo, continua a vietare l'espulsione di una persona verso altro Stato, qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" del medesimo d.lgs., che sono gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»>, tra cui quelli di conformazione ai precetti della Convenzione EDU.
3. In questa prospettiva, occorre valutare, pertanto, in quali termini l'ordinanza impugnata ha operato il necessario bilanciamento tra la pericolosità del soggetto e il suo
5
226e881141ae57d-Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af5013626321
Firmato Da: LO LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
livello di integrazione nel nostro Paese.
Quanto alla pericolosità di SA, il Tribunale di sorveglianza richiama: a) i numerosi e gravi precedenti penali;
b) una duplice violazione del divieto di reingresso in Italia;
c) l'esito negativo dei permessi premio e dell'ammissione al lavoro esterno, quest'ultimo revocato a seguito della commissione di un reato in carcere (art. 391-ter cod. pen.); d) la recentissima violazione di carattere disciplinare. Quanto alla sua vita familiare, rimane il dato che in Italia viva la madre, la quale è cittadina italiana dal 2018, e verosimilmente anche il padre (per vero, il Tribunale di sorveglianza menziona solo la madre, laddove nel ricorso si parla di entrambi i genitori). Non risultano altri legami, anzi è affermato - e non smentito dal ricorrente che la moglie e il figlio minore del condannato si siano allontanati dall'Italia già da tempo. Di conseguenza, l'espulso avrebbe nel nostro Paese soltanto i genitori, con cui non convive, mentre, di contro, il suo radicamento in Italia da molti anni è, in sostanza, uno stabile inserimento nel circuito delinquenziale piuttosto che in quello socio-lavorativo, atteso che ha cominciato a delinquere nel 2008, appena diciannovenne, e lo ha fatto fondamentalmente fino ad ora senza apprezzabile soluzione di continuità e anzi dimostrando di non avere volontà di avvalersi delle opportunità di reinserimento sociale che pure gli erano state offerte. È da ritenersi, pertanto, che la motivazione del Tribunale di sorveglianza sia del tutto congrua, quando ritiene prevalenti le esigenze di tutela della collettività su quelle di salvaguardia delle relazioni familiari, soprattutto se valutate alla luce della natura e dell'effettività degli attuali vincoli per come accertati. L'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e il conseguente allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbero un sacrificio circoscritto, e soprattutto giustificato, della sua vita privata e familiare, a fronte di ben più rilevanti esigenze di contenere la sua comprovata pericolosità sociale.
4. Per quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 06/02/2026
Il Consigliere estensore
LO LI
6
Il Presidente CO HI
Firmato Da: LO LI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d-Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af5013626321 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951