Sentenza 7 gennaio 2008
Massime • 1
L'annullamento senza rinvio della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le stesse lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione del giudice di merito, al quale gli atti sono stati trasmessi per l'ulteriore corso a seguito dell'annullamento senza rinvio, deve essere effettuata ex novo, con l'assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo, ovvero di non riproporlo. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., avendo accertato che il fatto era diverso da quello descritto nell'imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2008, n. 7952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7952 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 07/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 00007
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 043830/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE MA, N. IL 28/11/1973;
avverso ORDINANZA del 18/10/2006 TRIBUNALE di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Che EL IN ricorre contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Perugia ex art. 521 c.p.p., comma 2, ha disposto la sostituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero;
che, ad avviso del Tribunale, la condotta ascritta all'imputato si articola in eventi per i quali non appare configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, bensì quello di tentata estorsione;
che il ricorrente deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata per violazione e erronea applicazione di legge con riferimento all'art.627 c.p.p., nonché il difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ella motivazione;
che, per il ricorrente, il Tribunale ha totalmente disatteso le statuizioni della pronuncia della Corte di cassazione con la quale è stata annullata la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
che la sentenza della Corte ha ritenuto la violazione dell'art. 129 c.p.p. per la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla condizione di procedibilità e ha rimesso al giudice di rinvio la sola valutazione circa la preesistente e persistente volontà della punizione del colpevole, in base alla descrizione in atti dell'episodio in cui la persona offesa è stata coinvolta;
che il giudice del rinvio ha violato i limiti posti all'accertamento demandato dalla Corte di legittimità, accertamento semplice perché il difensore della persona offesa, ST Fiorenzoni, ha depositato un atto di nomina con allegata dichiarazione autografa nella quale lo stesso Fiorenzoni dichiarava tra l'atro di non avere mai proposto querela nei confronti dell'odierno imputato e di non avere intenzione di chiedere l'esercizio dell'azione penale nei confronti del medesimo;
che il Tribunale, in base alla decisione della Corte di cassazione, avrebbe dovuto tenere conto soltanto di quanto risultante da tale atto e non avrebbe potuto ritenere di trovarsi in sede dibattimentale e di potere, all'esito di una istruttoria completa in ordine all'imputazione mossa all'odierno ricorrente, mettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto-reato ascritto a IN;
che, con un ulteriore motivo, il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento con riferimento agli artt. 444, 597 e 624 c.p.p. e il difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in quanto la sentenza di patteggiamento non è stata censurata per erronea qualificazione giuridica del fatto, dal pubblico ministero o dall'imputato e la Corte di cassazione, in mancanza di tale censura, si è limitata a rilevare unicamente l'omesso accertamento della condizione di procedibilità;
che, pertanto, la qualificazione giuridica dello fatto-reato, come sancita nell'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero non può essere mutata e la stessa deve ritenersi coperta da giudicato;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che l'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando la esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione che il giudice di merito (cui gli atti vengono trasmessi a seguito di annullamento senza rinvio) deve compiere abbia inizio ex novo, con assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo (Sez. 3, 12 giugno 2001, dep. 6 agosto 2001, n. 30581);
che ne consegue che tale annullamento, come accaduto nella vicenda de qua, va pronunciato senza rinvio e con semplice trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà nuovamente se recepirlo, o non), oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario;
che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti dell'odierno ricorrente, e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso, precisando tra l'atro in motivazione la particolare gravità del fatto e l'opinabile qualificazione giuridica a esso attribuita;
che, pertanto, il Tribunale ha proceduto con il rito ordinario e, senza preclusione alcuna, ha legittimamente ha esercitato il proprio potere-dovere, ex art. 521 c.p.p., comma 2, di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando ha accertato che il fatto è risultato diverso da quello descritto nell'imputazione, adottando la relativa ordinanza non impugnabile perché priva di natura decisoria, trattandosi atto di mero impulso processuale che non lede in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato;
che, pertanto, l'ordinanza impugnata lungi da essere abnorme è stata adottata nel corretto esercizio di un generale potere riconosciuto al giudice, peraltro in ogni stato e grado del procedimento, di rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto, senza preclusione alcuna rispetto all'imputazione sulla quale è intervenuto accordo tra le parti e sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. annullata senza rinvio per ragioni diverse da quelle relative alla qualificazione giuridica dei fatti;
che il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008