Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2008, n. 7952
CASS
Sentenza 7 gennaio 2008

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L'annullamento senza rinvio della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le stesse lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione del giudice di merito, al quale gli atti sono stati trasmessi per l'ulteriore corso a seguito dell'annullamento senza rinvio, deve essere effettuata ex novo, con l'assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo, ovvero di non riproporlo. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., avendo accertato che il fatto era diverso da quello descritto nell'imputazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2008, n. 7952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7952
    Data del deposito : 7 gennaio 2008

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