CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2024, n. 42625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42625 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto la revoca della sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte e l'annullamento del rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino, in data 6 aprile 2022, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42625 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30.1.2023 la Terza Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio - limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, in data 6 aprile 2022, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Aosta del 5 giugno 2018 con la quale TT CA era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, per omesso versamento dell'IVA, relativamente all'anno di imposta 2013 per l'importo di euro 263.318,00. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso straordinario dal difensore del CA deducendo, con unico motivo, che la Terza Sezione ha omesso di rilevare l'estinzione del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 per decorso dei termini di prescrizione, benché sollecitata in tal senso, in sede di discussione orale e non esercitando, comunque, i propri poteri officiosi. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la revoca della sentenza della Terza Sezione di questa Corte e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino in data 6 aprile 2022, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto premessa qualche breve considerazione in tema di legittimazione a proporre il ricorso straordinario avverso la sentenza ^emessa dalla Terza Sezione penale che, come detto in premessa, ha annullato la sentenza impugnata «limitatamente alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino», rigettando nel resto. Questa Corte ha avuto modo di precisare che «in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità nel resto dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo, invece, sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogni qualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui 2 all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive in termini rigidi l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio» (Sez. 5 n. 14058 del 4/4/2024 Rv. 286339 - 01). Nel caso in esame, la Terza Sezione penale, dopo avere rigettato gli argomenti spesi circa la sussistenza di uno stato di crisi di liquidità non imputabile all'imprenditore e alla sussistenza di uno stato di forza maggiore che sarebbe stato di ostacolo all'adempimento degli obblighi fiscali, accogliendo lo specifico motivo di ricorso sul punto, ha annullato la sentenza relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2. Va preliminarmente detto che sussiste la legittimazione ad impugnare del CA atteso che, fermo restando il giudizio di responsabilità, ove la Corte del rinvio accogliesse il motivo per il quale è stato disposto l'annullamento, l'imputato si vedrebbe assolto sul presupposto della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ma , in ogni caso, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevarrebbe sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul punto, questa Corte ha affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/1/2016, Rv. 266505; Sez. 1 , n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 - 01). 3. Il ricorso è, tuttavia, manifestamente infondato. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di cassazione, oggetto del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle emergenze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Riv. 221280, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). Allorquando la causa dell'errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non può configurarsi un errore di fatto quanto di giudizio, come tale escluso dall'ambito del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/6/2022, Spadini, Rv. 283667). 3 4. Nel caso in esame, quanto allo specifico motivo posto alla base del ricorso, con il quale si deduce l'omessa rilevazione della prescrizione del reato, non può non rilevarsi che lo stesso sarebbe emendabile con il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. se il ricorrente avesse prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo e non piuttosto da un autonomo percorso decisorio, per quanto errato, frutto di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. u, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453; Sez. 3 n. 10417 del 25/2/2020, Tullio, Rv. 279065). Al contrario, la difesa, dopo avere ricostruito compiutamente la sequela procedimentale, per sostenere che il reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. n. 74/2000 ascritto all'imputato si sarebbe prescritto prima della pronuncia della Terza Sezione penale, propone una esegesi attingendo ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sul decorso dei termini della c.d. "prescrizione Covid-19" introdotta con l'art. 83 del decreto legge 18/2020, rispetto al quale è stato affermato che la sospensione del decorso dei termini di prescrizione è circoscritta al solo periodo di tempo espressamente indicato dalla legge. L'argomento sopra esposto, viene mutuato nel ricorso per sostenere che poiché l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74/2000, consente la possibilità di chiedere un termine di tre mesi per il pagamento del debito tributario e di prorogarlo, sempre a richiesta, per una sola volta per non oltre tre mesi, le sospensioni determinate dai due rinvii richiesti dalla difesa non dovrebbero superare i tre mesi più tre mesi, termine questo previsto dalla legge. Argomenta la difesa che, diversamente opinando (a considerare gli effettivi mesi sette e dieci giorni) "si farebbero ricadere sull'imputato le conseguenze negative derivanti da un rinvio diverso e più lungo disposto dal Tribunale per ragioni organizzative interne dell'ufficio". Appare di tutta evidenza che già le considerazioni svolte a sostegno del ricorso, assumono — a tutti gli effetti — carattere di valutazioni giuridiche che si pongono al di fuori del perimetro del rimedio utilizzato, costituendo una valutazione che non dà atto di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco che ha influenzato il processo formativo della volontà della Corte di Cassazione, quanto piuttosto di un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Per tali ragioni il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 4 200) al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il Consi Il Presidente
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto la revoca della sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte e l'annullamento del rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino, in data 6 aprile 2022, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42625 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30.1.2023 la Terza Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio - limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, in data 6 aprile 2022, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Aosta del 5 giugno 2018 con la quale TT CA era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, per omesso versamento dell'IVA, relativamente all'anno di imposta 2013 per l'importo di euro 263.318,00. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso straordinario dal difensore del CA deducendo, con unico motivo, che la Terza Sezione ha omesso di rilevare l'estinzione del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 per decorso dei termini di prescrizione, benché sollecitata in tal senso, in sede di discussione orale e non esercitando, comunque, i propri poteri officiosi. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la revoca della sentenza della Terza Sezione di questa Corte e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Torino in data 6 aprile 2022, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto premessa qualche breve considerazione in tema di legittimazione a proporre il ricorso straordinario avverso la sentenza ^emessa dalla Terza Sezione penale che, come detto in premessa, ha annullato la sentenza impugnata «limitatamente alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino», rigettando nel resto. Questa Corte ha avuto modo di precisare che «in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità nel resto dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo, invece, sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogni qualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui 2 all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive in termini rigidi l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio» (Sez. 5 n. 14058 del 4/4/2024 Rv. 286339 - 01). Nel caso in esame, la Terza Sezione penale, dopo avere rigettato gli argomenti spesi circa la sussistenza di uno stato di crisi di liquidità non imputabile all'imprenditore e alla sussistenza di uno stato di forza maggiore che sarebbe stato di ostacolo all'adempimento degli obblighi fiscali, accogliendo lo specifico motivo di ricorso sul punto, ha annullato la sentenza relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2. Va preliminarmente detto che sussiste la legittimazione ad impugnare del CA atteso che, fermo restando il giudizio di responsabilità, ove la Corte del rinvio accogliesse il motivo per il quale è stato disposto l'annullamento, l'imputato si vedrebbe assolto sul presupposto della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ma , in ogni caso, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevarrebbe sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul punto, questa Corte ha affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/1/2016, Rv. 266505; Sez. 1 , n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214 - 01). 3. Il ricorso è, tuttavia, manifestamente infondato. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di cassazione, oggetto del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle emergenze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Riv. 221280, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). Allorquando la causa dell'errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non può configurarsi un errore di fatto quanto di giudizio, come tale escluso dall'ambito del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/6/2022, Spadini, Rv. 283667). 3 4. Nel caso in esame, quanto allo specifico motivo posto alla base del ricorso, con il quale si deduce l'omessa rilevazione della prescrizione del reato, non può non rilevarsi che lo stesso sarebbe emendabile con il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. se il ricorrente avesse prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo e non piuttosto da un autonomo percorso decisorio, per quanto errato, frutto di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. u, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453; Sez. 3 n. 10417 del 25/2/2020, Tullio, Rv. 279065). Al contrario, la difesa, dopo avere ricostruito compiutamente la sequela procedimentale, per sostenere che il reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. n. 74/2000 ascritto all'imputato si sarebbe prescritto prima della pronuncia della Terza Sezione penale, propone una esegesi attingendo ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sul decorso dei termini della c.d. "prescrizione Covid-19" introdotta con l'art. 83 del decreto legge 18/2020, rispetto al quale è stato affermato che la sospensione del decorso dei termini di prescrizione è circoscritta al solo periodo di tempo espressamente indicato dalla legge. L'argomento sopra esposto, viene mutuato nel ricorso per sostenere che poiché l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74/2000, consente la possibilità di chiedere un termine di tre mesi per il pagamento del debito tributario e di prorogarlo, sempre a richiesta, per una sola volta per non oltre tre mesi, le sospensioni determinate dai due rinvii richiesti dalla difesa non dovrebbero superare i tre mesi più tre mesi, termine questo previsto dalla legge. Argomenta la difesa che, diversamente opinando (a considerare gli effettivi mesi sette e dieci giorni) "si farebbero ricadere sull'imputato le conseguenze negative derivanti da un rinvio diverso e più lungo disposto dal Tribunale per ragioni organizzative interne dell'ufficio". Appare di tutta evidenza che già le considerazioni svolte a sostegno del ricorso, assumono — a tutti gli effetti — carattere di valutazioni giuridiche che si pongono al di fuori del perimetro del rimedio utilizzato, costituendo una valutazione che non dà atto di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco che ha influenzato il processo formativo della volontà della Corte di Cassazione, quanto piuttosto di un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Per tali ragioni il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 4 200) al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il Consi Il Presidente