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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/11/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Treviso, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6133/2024 R.G., promossa da
(C.F. , P.IVA ), elettivamente domiciliata all'indi- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rizzo PEC dei difensori, AVV.TI MASSIMO PROTO, SILVIO MARTUCCELLI, CARLO MARIA
MARTINO, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTERUMICI, N. 8/1, CP_2 P.IVA_3
TREVISO presso l'AVV. MASSIMO ZAMPESE che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello;
- appellata -
e contro
(P.IVA ; Controparte_3 P.IVA_4
- appellato contumace -
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma
della sentenza n. 454/2024 del Giudice di Pace di Treviso pubblicata il 16 maggio 2024:
1
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi
titolo – da al Comune di;
CP_1 CP_3
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimo-
niale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di
da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che CP_3 CP_1
nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per
l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'im-
pugnata sentenza n. 454/2024 del 14.05.2024 e pubblicata il 16.05.2024 del Giudice di Pace di Tre-
viso accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 1 del 12.07.2023 emesso
da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello proposto CP_2
da per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta dall'av- Controparte_1 CP_2
versaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di Treviso n. 454/2024, pubblicata il 16 maggio 2024, che ha rigettato l'opposi-
zione proposta dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 1 del 12 luglio 2023, Controparte_1
notificato in data 14 luglio 2023, con cui il , per il tramite della concessionaria Controparte_3
le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.110,00 a titolo di Canone unico CP_2
patrimoniale di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In particolare, il Giudice di Pace aveva:
2 - rigettato la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento, ritenendo che lo stesso recasse l'indi-
cazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiesti dalla legge, utili a consentire l'eser-
cizio del diritto di difesa;
- ritenuto che sia tenuta al pagamento del Canone unico patrimoniale disciplinato Controparte_1
all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, in quanto, sebbene la stessa, nel comune di , CP_3
non sia titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico, occupa quest'ultimo “in via mediata”, utilizzando le infrastrutture del concessionario “a nulla rilevando che non abbia CP_4
installato propri cavi fino all'utenza, dovendo in ogni caso, per consentire la propagazione del se-
gnale, usare quelli in proprietà di soggetti terzi”;
- ritenuto, in specie, che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 debba essere interpretato nel senso che soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento del canone non sia solo il titolare della conces-
sione dell'occupazione del suolo pubblico, ma anche tutti coloro che occupano il suolo pubblico “in via mediata” utilizzando “a qualunque titolo” le infrastrutture del concessionario (pag. 8 sentenza),
non essendo necessario che questi ultimi installino propri cavi nel territorio comunale;
- ritenuto che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, la quale prevede che, nei settori in cui è
prevista una separazione, in virtù di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti tito-
lari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita, non possa configurarsi “occupa-
zione in via mediata” e che il canone sia, pertanto, dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture: secondo il Giudice di primo grado, infatti, tale disposi-
zione può trovare applicazione solo nei settori del gas e dell'energia elettrica, ove la citata separazione
è imposta ex lege, in attuazione di direttive europee, e non nel settore delle telecomunicazioni, ove il legislatore non impone la citata separazione ed anzi, in attuazione di altre direttive europee, incentiva la condivisione di reti. Il Giudice di Pace ha rilevato, inoltre, che nel settore delle telecomunicazioni,
a differenza del settore del gas e dell'energia elettrica, la natura stessa dell'infrastruttura determina la condivisione della rete tra il concessionario e i propri “competitors”;
3 - rigettato, pertanto, l'opposizione proposta avverso l'avviso di accertamento e com- Controparte_1
pensato tra le parti le spese di lite, in ragione della novità giurisprudenziale delle questioni sottoposte a cognizione.
Nell'atto di citazione in appello, ha formulato due distinti motivi di impugnazione. Controparte_1
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione solo apparente in relazione alla dedotta violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, posto che il Giu-
dice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare che l'avviso di accertamento impugnato non è
affetto da alcun vizio di motivazione e contiene “tutti gli elementi atti a consentire al destinatario di
individuare il titolo della pretesa azionata, nonché la quantificazione della stessa” (pag. 6 atto di citazione in appello).
L'appellante ha reiterato, quindi, la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, poiché lo stesso non recherebbe l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dal CP_3
Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il Giudice di primo grado abbia Controparte_1
erroneamente ritenuto la sussistenza del presupposto dell'occupazione, da parte del Controparte_1
suolo pubblico “in via mediata”, richiesto dall'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 per il paga-
mento del Canone unico patrimoniale.
Il Giudice di pace, infatti, non avrebbe considerato:
- che il requisito dell'occupazione del suolo pubblico “in via mediata” è integrato solo nel caso in cui l'utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario comporti una modificazione della realtà
esterna, consistente nell'installazione, da parte dell'utilizzatore, di propri cavi nell'infrastruttura del concessionario;
- che nel corso del giudizio di primo grado, ha dimostrato, mediante documentazione Controparte_1
non contestata da (doc. 5 del fascicolo di primo grado – tabella tecnica), che le tecnolo- CP_2
gie dalla stessa utilizzate nel comune di (FTTC NGA, WLR e WS) sono sottocategorie CP_3
della VULA (Virtual Unbundled Local Access) e non determinano alcun “utilizzo materiale” delle
4 infrastrutture della concessionaria poiché consentono di accedere alla rete di quest'ultima CP_4
senza installare propri cavi.
ha dedotto, inoltre, che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere inapplicabile Controparte_1
al caso di specie l'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021,
posto che la disposizione prevede che la separazione tra soggetto titolare delle infrastrutture e sog-
getto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale possa essere prevista anche in virtù di “assetti contrattuali”.
Ciò – sostiene l'appellante – è quanto avviene nel comune di , dove (a differenza di altri CP_3
Co comuni in cui condivide con la propria rete, consentendo a questa di installare nella CP_1
stessa cavi e condutture) non essendo dotata di proprie infrastrutture di rete fissa, conclude CP_1
Co con la concessionaria dei contratti di servizio, in forza dei quali è solo la seconda, a fronte di un corrispettivo, ad erogare materialmente il servizio telefonico ai clienti di residenti nel co- CP_1
Co mune, senza che debba installare propri cavi nelle infrastrutture di;
sicché CP_1 CP_1
si limita ad instaurare con i propri clienti rapporti di natura meramente commerciale.
Dunque, secondo la prospettazione dell'appellante, nel comune di sussiste la separazione CP_3
tra il soggetto titolare delle infrastrutture ( e il soggetto titolare del contratto di vendita del CP_4
bene distribuito alla clientela finale , con la conseguenza che l'unico soggetto tenuto Controparte_1
al pagamento del Canone unico patrimoniale è CP_4
Conclusivamente, la società appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in via principale, che sia dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento in contestazione;
in via subor-
dinata, che sia annullato l'avviso di accertamento del 12/07/2023 e sia dichiarato che nessun importo
è da lei dovuto al a titolo di Canone unico patrimoniale. CP_3 CP_3
Mentre il Comune appellato è rimasto contumace, si è costituita in giudizio contestando CP_2
diffusamente le deduzioni dell'appellante.
In particolare, ha: CP_2
- rilevato che l'avviso di accertamento contiene l'indicazione delle norme poste a fondamento della
5 pretesa impositiva e della natura dell'entrata, elementi che hanno posto in condizione Controparte_1
di esercitare il diritto di difesa;
- ribadito la sussistenza del presupposto dell'occupazione “in via mediata” del suolo pubblico richie-
sto dall'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 per il pagamento del Canone unico patrimoniale da parte di affermando che, per l'integrazione di tale requisito, è sufficiente che il soggetto CP_1
“si avvalga di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture”
(Tribunale di Padova n. 1647/2024), non essendo necessaria alcuna modificazione della realtà esterna mediante l'installazione di cavi fino all'utente finale;
- evidenziato che la stessa nell'atto di appello, ha dichiarato di usufruire delle infra- Controparte_1
strutture di a fronte del pagamento di un corrispettivo;
CP_4
- evidenziato che la descrizione, fornita dalla parte appellante, delle tecnologie utilizzate nel comune di riproduce il prospetto di un'offerta commerciale di rivolta ai “competitors”, CP_3 CP_4
mentre non è stata fornita alcuna prova “neppure induttiva, circa la fedeltà di rappresentazione e/o
di effettivo funzionamento” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta);
- ribadito l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021,
giacché nel settore delle telecomunicazioni, diversamente da quello del gas e dell'energia elettrica, il legislatore non ha imposto alcuna separazione tra soggetto titolare della concessione di utilizzo del suolo pubblico e soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito ai clienti finali, sussi-
stendo, anzi, per legge l'obbligo di condivisione delle reti e delle infrastrutture, in attuazione delle norme sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. Secondo la prospettazione dell'ap-
pellata, dunque, per l'applicazione della citata disposizione, circostanza decisiva è che “vi sia o meno
imposizione di legge circa la separazione tra soggetto titolare di concessione e società di vendita”
(pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta);
- rilevato infine che gli accordi di natura privatistica, conclusi tra la concessionaria e CP_4 [...]
non possono derogare alla normativa nazionale. CP_1
Su questi assunti, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_2
6 grado.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata rinviata al 9 ottobre
2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note illustrative.
All'udienza del 9 ottobre 2025, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, svolta la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Con il primo motivo di appello, ha dedotto la nullità della sentenza appellata per Controparte_1
motivazione solo apparente in relazione all'eccepita violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006,
in quanto il Giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare che l'avviso di accertamento impugnato non è affetto da alcun vizio di motivazione, senza, tuttavia, indicare gli elementi, contenuti nell'avviso stesso, da cui poter desumere le ragioni della pretesa avanzata dal Controparte_3
X, e senza pronunciarsi in merito alla pure eccepita mancanza del verbale di contestazione, redatto
[...]
dalla Polizia Municipale o da personale dipendente in possesso dei poteri di accertamento delle En-
trate di cui all'articolo 1, comma 179, L. 296/2006, genericamente richiamato nel corpo dell'atto.
Tale deduzione non può essere accolta.
Il Giudice di Pace, infatti, non si è limitato a disattendere genericamente l'eccezione di nullità dell'av-
viso di accertamento sollevata da ma ha evidenziato come nell'avviso stesso siano Controparte_1
presenti tutte le indicazioni richieste dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, riportando testualmente i relativi passaggi (v. pagg. 5 e 6 sentenza).
Il giudicante, quindi, ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, così rendendo possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24199/2023).
Inoltre, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcun obbligo di allegazione o di riprodu-
zione del contenuto del verbale di contestazione nell'avviso di accertamento, posto che, come emerge dal testo dello stesso avviso, il verbale di contestazione viene “eventualmente” emesso solo in caso di “occupazioni di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie abusive” (riga 13 dal basso), casi non
7 verificatisi nella fattispecie in esame.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha reiterato, altresì, la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, poiché esso non recherebbe l'indi-
cazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dal in particolare, quanto CP_3
ai presupposti di fatto, non chiarirebbe se occupi il suolo pubblico direttamente o in Controparte_1
via mediata né il numero delle utenze poste alla base del calcolo dell'importo dovuto, mentre, in relazione ai presupposti di diritto, non chiarirebbe a quale delle diverse ipotesi di canone unico patri-
moniale, disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pub-
blico, sia riferibile la pretesa del CP_3
Questa affermazione non può essere condivisa.
L'avviso di accertamento, infatti, non è affetto da vizio di motivazione, posto che il contenuto dello stesso, pur sintetico, consente di identificare chiaramente sia il presupposto di fatto, consistente nella occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022, sia la ragione giuridica che l'ha determinato, da in-
dividuarsi nella previsione dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019.
Infatti, sebbene l'avviso di accertamento indichi, nelle premesse, le disposizioni di cui all'art. 1,
commi da 816 a 847, della L. 160/2019, lo stesso fa espresso riferimento al “canone di occupazione
spazi ed aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate alla tabella di pagina 3”.
Tale tabella contiene la descrizione del tributo, chiara e comprensibile: “0990 – Infrastrutture – Ser-
vizi di pubblica utilità”.
Sulla base di tali elementi, è possibile individuare la norma applicata nell'art. 1, comma 831, della L.
160/2019, posto che, tra quelle richiamate nell'avviso di accertamento, è l'unica che menziona, quale presupposto applicativo del canone unico patrimoniale, le “occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità,
quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomuni-
cazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, secondo il costante orientamento della
8 giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il con-
tribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur, esercitando utilmente il diritto di difesa (Cass. 29845/2024, 26336/2024).
Nel caso di specie, è stata sicuramente posta in grado di esercitare il diritto di difesa, Controparte_1
come peraltro si ricava dalle puntuali censure dalla medesima formulate fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
***
Con il secondo motivo di appello, deduce di non essere obbligata al pagamento del Controparte_1
Canone unico patrimoniale, disciplinato dall'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il requisito dell'occupazione del suolo pubblico “in via mediata”, richiesto dalla citata disposizione quale presupposto per il pagamento del Canone, è
integrato solo nel caso in cui l'utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario comporti una modificazione della realtà esterna, consistente nell'installazione di propri cavi nelle medesime infra-
strutture.
L'appellante afferma, però, di avere dimostrato nel giudizio di primo grado, attraverso la produzione di idonea documentazione, di avvalersi, nel territorio comunale di , di tecnologie che non CP_3
richiedono l'installazione di cavi nell'infrastruttura della concessionaria CP_4
L'appellante deduce, infatti, di utilizzare le tecnologie “FTTC NGA, WLR e WS”, che sono sottoca-
tegorie della tecnologia “VULA” (Virtual Unbundled Local Access), la quale è un servizio di accesso virtuale alla rete acquistato da dietro pagamento di un corrispettivo. CP_4 Controparte_1
In altri termini, si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale Controparte_1
dell'operatore concessionario, senza installarvi alcun apparato.
Inoltre, secondo l'appellante, nel caso in esame deve trovare applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, lettera a), del D.L. n. 146/2021, la quale prevede, ai fini dell'esclusione del requisito della “occupazione in via mediata”, che la separazione tra soggetto
9 titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale possa sussistere anche in virtù di “assetti contrattuali”.
Sul punto l'appellante evidenzia che nel settore delle telecomunicazioni possono presentarsi due ipo-
tesi:
1) l'ipotesi di condivisione della rete fissa, che ricorre quando l'operatore “concessionario”, titolare
Co dell'infrastruttura di rete (come od Open Fiber) concede agli operatori “ospiti” (come CP_1
e Vodafone) di installare nella propria rete cavi e condutture per raggiungere i clienti finali, realiz-
zando una compresenza fisica di cavi e condutture nella stessa infrastruttura di rete: in questo primo caso si verifica occupazione “in via mediata” di suolo pubblico da parte degli operatori “ospiti”, i quali utilizzano “materialmente” le infrastrutture dell'operatore concessionario, installandovi propri apparati;
2) la diversa ipotesi, contemplata dalla norma di interpretazione autentica, in cui gli operatori “vir-
tuali”, che in un determinato comune siano privi di rete fissa locale, invece di installare propri cavi nell'infrastruttura dell'operatore concessionario, concludono con il medesimo dei contratti, in forza dei quali il concessionario si obbliga a raggiungere le utenze finali dei clienti degli operatori “vir-
tuali”: in questo secondo caso il servizio è materialmente erogato dall'operatore concessionario e gli operatori “virtuali” si limitano ad instaurare, con i propri clienti, rapporti di natura meramente com-
merciale.
Secondo la prospettazione dell'appellante, proprio la seconda ipotesi si verifica nel comune di CP_3
Co
sulla base degli accordi contrattuali tra , concessionaria, e la quale ultima non è
[...] CP_1
tenuta al pagamento del Canone unico patrimoniale, data la separazione tra il soggetto titolare delle infrastrutture e il soggetto titolare del contratto di vendita del bene fornito ai clienti finali.
Ritiene il Tribunale che il secondo motivo d'appello debba essere accolto, per le ragioni che seguono.
Si tratta delle ragioni già elaborate ed esposte, in maniera esauriente e condivisibile, dalla Corte d'Ap-
pello di Venezia nella sentenza n. 2093/2025 del 10 giugno 2025 (prodotta dalla parte appellante in allegato alla nota del 19/09/2025).
10 Il Canone unico patrimoniale (CUP) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1,
commi 816 e segg., della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, in particolare SA e SA.
L'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, nella sua versione originaria, prevedeva che “per le occu-
pazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la for-
nitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone [fosse] dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione” e che questo soggetto “[avesse] diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti”.
La citata disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 848, della L. n. 178/2020 (Legge di bi-
lancio 2021) e nella versione attualmente vigente (ripresa testualmente dall'articolo 24, punto 4, del regolamento comunale di : doc. 5 di primo grado) prevede: “per le occupazioni perma- CP_3
nenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura dei servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione (...) di servizi di telecomunicazione (...), il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (...)”.
Dunque, obbligato al pagamento del CUP non è soltanto il soggetto titolare della concessione di oc-
cupazione del suolo pubblico, che utilizza direttamente il medesimo con propri cavi e condutture, ma anche il soggetto che, nell'erogare un servizio di pubblica utilità, eserciti un “utilizzo materiale” delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, occupando, in tal modo, il suolo pubblico “in via mediata”.
Il concetto di “occupazione in via mediata” del suolo pubblico era stato in precedenza introdotto con la circolare del MEF in data 20/01/2009 che, in materia di pagamento di SA e SA, aveva enun-
ciato il principio secondo cui “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica
11 utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici ser-
vizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”, sicché “ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture” realizza “un'occupazione del suolo pubblico, sep-
pure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti”.
Secondo questa impostazione, affinché si configuri il requisito dell'utilizzo “in via mediata” del suolo pubblico, è sufficiente che il soggetto non concessionario si serva delle infrastrutture del concessio-
nario e tragga da esse un'utilità, senza che sia necessario che si realizzi una modificazione della realtà
esterna mediante installazione di “propri cavi” nelle infrastrutture stesse.
Ciò detto, va evidenziato l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021 (comma inserito dalla legge di conversione n. 215/2021), che così dispone:
“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione,
in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita,
il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
In forza di tale disposizione, quando il titolare dell'infrastruttura e il titolare dei contratti di vendita sono distinti, e quando il secondo si serve dell'impianto del primo senza un'attività di modificazione materiale dell'infrastruttura, è normativamente esclusa, in capo al secondo soggetto, l'occupazione
“in via mediata” del suolo pubblico, costituente il presupposto dell'obbligo di pagamento del CUP.
E ciò vale, per espressa previsione di legge, non solo quando detta separazione sia imposta dalla legge stessa o da regolamenti, ma anche quando essa derivi da “assetti contrattuali”.
12 Pertanto, non può essere accolta la tesi di secondo cui la norma di interpretazione autentica si CP_2
riferisce esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale,
dove la separazione tra infrastrutture e vendita è attuata in via legislativa (nel settore del gas naturale con il D. Lgs. n. 164/2000, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita;
nel settore dell'energia elettrica con il D.L. n. 73/2007, convertito dalla L.
n. 125/2007, il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita).
Invece, la norma di interpretazione autentica ben può e deve trovare applicazione anche nel settore delle telecomunicazioni, dove la separazione tra il titolare dell'infrastruttura e il titolare dei contratti di vendita, sebbene non sia imposta per legge, è stabilita in via contrattuale.
Nel caso di specie, deve assumersi quale circostanza provata, in quanto non contestata da che CP_2
nel territorio del comune di la società non sia dotata di proprie infrastrutture CP_3 CP_1
di rete fissa e non abbia neppure installato propri cavi nelle infrastrutture di rete fissa appartenenti
Co alla società .
Fin dal giudizio di primo grado, infatti, ha univocamente dedotto di non disporre di proprie CP_1
Co infrastrutture nel territorio di e di utilizzare, per accordo contrattuale con , senza modifica- CP_3
Co zioni o alterazioni materiali, le infrastrutture e gli impianti di , che è titolare della concessione di utilizzo del suolo pubblico (pag.
9-10 del ricorso introduttivo).
Queste circostanze di fatto, come detto, non sono state contestate da che anzi, nel costituirsi CP_2
in primo grado, ha aderito alla ricostruzione tecnica della controparte: “(...) Il principale operatore
, tramite le proprie infrastrutture, centraline e cavidotti, fornisce servizi di Controparte_5
collegamento Wholesale (all'ingrosso) in favore di altri operatori attraverso le strade che, diraman-
dosi, entrano materialmente negli immobili degli utenti. Le diverse compagnie telefoniche che non
possiedono cavi nel territorio, come , sfruttano collegamenti mediante tecniche diverse CP_1
(Vula, Nga ecc…) per accedere alla centrale del concessionario, utilizzando un apposito kit di con-
segna. Tale modalità operativa in via mediata è stata confermata dalla stessa , con il CP_1
13 doc. 5 dimesso, nel quale la stessa ricorrente ha riconosciuto di utilizzare diverse tecnologie attra-
Co verso le quali sfrutta le reti . Ed invero, la natura stessa dell'infrastruttura vuole quindi una
compresenza di più operatori che agiscono sulla stessa rete di , la quale essa stessa CP_5
utilizza la rete assieme ai competitor, differentemente dalle società che detengono la rete di distribu-
zione del gas e della luce, che non possono invece venderla agli utenti finali, proprio perché vi è una
separazione netta (...)” (pag. 16 della comparsa di risposta di primo grado).
Tardiva, e comunque generica, è la contestazione sollevata da solo in grado d'appello, con la CP_2
deduzione dell'assenza di prova circa “la fedeltà di rappresentazione e/o di effettivo funzionamento”
del sistema tecnico di collegamento indicato da CP_1
In conclusione, per i motivi detti, deve ritenersi che non sia obbligata al pagamento Controparte_1
del CUP in favore del CP_3 CP_3
L'appello, di conseguenza, deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con annulla-
mento dell'avviso di accertamento oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda le spese di lite, i contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito in ordine alla interpretazione delle norme da applicare, contrasti documentati da entrambe le parti, giustificano la integrale compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,
così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso Controparte_1
n. 454/2024 depositata il 16 maggio 2024;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n. 1 del 12 luglio
2023, emesso da e notificato in data 14 luglio 2023; CP_2
- dichiara che nulla è dovuto da al a titolo di Canone Unico Controparte_1 Controparte_3
Patrimoniale per l'anno 2022;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
14 Treviso, 10 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott. Leonardo Bianco)
[Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario AUPP Dott.ssa Chiara Vesco]
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Treviso, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6133/2024 R.G., promossa da
(C.F. , P.IVA ), elettivamente domiciliata all'indi- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rizzo PEC dei difensori, AVV.TI MASSIMO PROTO, SILVIO MARTUCCELLI, CARLO MARIA
MARTINO, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTERUMICI, N. 8/1, CP_2 P.IVA_3
TREVISO presso l'AVV. MASSIMO ZAMPESE che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello;
- appellata -
e contro
(P.IVA ; Controparte_3 P.IVA_4
- appellato contumace -
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma
della sentenza n. 454/2024 del Giudice di Pace di Treviso pubblicata il 16 maggio 2024:
1
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi
titolo – da al Comune di;
CP_1 CP_3
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimo-
niale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di
da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che CP_3 CP_1
nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per
l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'im-
pugnata sentenza n. 454/2024 del 14.05.2024 e pubblicata il 16.05.2024 del Giudice di Pace di Tre-
viso accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 1 del 12.07.2023 emesso
da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello proposto CP_2
da per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta dall'av- Controparte_1 CP_2
versaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.”
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di Treviso n. 454/2024, pubblicata il 16 maggio 2024, che ha rigettato l'opposi-
zione proposta dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 1 del 12 luglio 2023, Controparte_1
notificato in data 14 luglio 2023, con cui il , per il tramite della concessionaria Controparte_3
le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.110,00 a titolo di Canone unico CP_2
patrimoniale di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In particolare, il Giudice di Pace aveva:
2 - rigettato la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento, ritenendo che lo stesso recasse l'indi-
cazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiesti dalla legge, utili a consentire l'eser-
cizio del diritto di difesa;
- ritenuto che sia tenuta al pagamento del Canone unico patrimoniale disciplinato Controparte_1
all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, in quanto, sebbene la stessa, nel comune di , CP_3
non sia titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico, occupa quest'ultimo “in via mediata”, utilizzando le infrastrutture del concessionario “a nulla rilevando che non abbia CP_4
installato propri cavi fino all'utenza, dovendo in ogni caso, per consentire la propagazione del se-
gnale, usare quelli in proprietà di soggetti terzi”;
- ritenuto, in specie, che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 debba essere interpretato nel senso che soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento del canone non sia solo il titolare della conces-
sione dell'occupazione del suolo pubblico, ma anche tutti coloro che occupano il suolo pubblico “in via mediata” utilizzando “a qualunque titolo” le infrastrutture del concessionario (pag. 8 sentenza),
non essendo necessario che questi ultimi installino propri cavi nel territorio comunale;
- ritenuto che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, la quale prevede che, nei settori in cui è
prevista una separazione, in virtù di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti tito-
lari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita, non possa configurarsi “occupa-
zione in via mediata” e che il canone sia, pertanto, dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture: secondo il Giudice di primo grado, infatti, tale disposi-
zione può trovare applicazione solo nei settori del gas e dell'energia elettrica, ove la citata separazione
è imposta ex lege, in attuazione di direttive europee, e non nel settore delle telecomunicazioni, ove il legislatore non impone la citata separazione ed anzi, in attuazione di altre direttive europee, incentiva la condivisione di reti. Il Giudice di Pace ha rilevato, inoltre, che nel settore delle telecomunicazioni,
a differenza del settore del gas e dell'energia elettrica, la natura stessa dell'infrastruttura determina la condivisione della rete tra il concessionario e i propri “competitors”;
3 - rigettato, pertanto, l'opposizione proposta avverso l'avviso di accertamento e com- Controparte_1
pensato tra le parti le spese di lite, in ragione della novità giurisprudenziale delle questioni sottoposte a cognizione.
Nell'atto di citazione in appello, ha formulato due distinti motivi di impugnazione. Controparte_1
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione solo apparente in relazione alla dedotta violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, posto che il Giu-
dice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare che l'avviso di accertamento impugnato non è
affetto da alcun vizio di motivazione e contiene “tutti gli elementi atti a consentire al destinatario di
individuare il titolo della pretesa azionata, nonché la quantificazione della stessa” (pag. 6 atto di citazione in appello).
L'appellante ha reiterato, quindi, la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, poiché lo stesso non recherebbe l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dal CP_3
Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il Giudice di primo grado abbia Controparte_1
erroneamente ritenuto la sussistenza del presupposto dell'occupazione, da parte del Controparte_1
suolo pubblico “in via mediata”, richiesto dall'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 per il paga-
mento del Canone unico patrimoniale.
Il Giudice di pace, infatti, non avrebbe considerato:
- che il requisito dell'occupazione del suolo pubblico “in via mediata” è integrato solo nel caso in cui l'utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario comporti una modificazione della realtà
esterna, consistente nell'installazione, da parte dell'utilizzatore, di propri cavi nell'infrastruttura del concessionario;
- che nel corso del giudizio di primo grado, ha dimostrato, mediante documentazione Controparte_1
non contestata da (doc. 5 del fascicolo di primo grado – tabella tecnica), che le tecnolo- CP_2
gie dalla stessa utilizzate nel comune di (FTTC NGA, WLR e WS) sono sottocategorie CP_3
della VULA (Virtual Unbundled Local Access) e non determinano alcun “utilizzo materiale” delle
4 infrastrutture della concessionaria poiché consentono di accedere alla rete di quest'ultima CP_4
senza installare propri cavi.
ha dedotto, inoltre, che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere inapplicabile Controparte_1
al caso di specie l'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021,
posto che la disposizione prevede che la separazione tra soggetto titolare delle infrastrutture e sog-
getto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale possa essere prevista anche in virtù di “assetti contrattuali”.
Ciò – sostiene l'appellante – è quanto avviene nel comune di , dove (a differenza di altri CP_3
Co comuni in cui condivide con la propria rete, consentendo a questa di installare nella CP_1
stessa cavi e condutture) non essendo dotata di proprie infrastrutture di rete fissa, conclude CP_1
Co con la concessionaria dei contratti di servizio, in forza dei quali è solo la seconda, a fronte di un corrispettivo, ad erogare materialmente il servizio telefonico ai clienti di residenti nel co- CP_1
Co mune, senza che debba installare propri cavi nelle infrastrutture di;
sicché CP_1 CP_1
si limita ad instaurare con i propri clienti rapporti di natura meramente commerciale.
Dunque, secondo la prospettazione dell'appellante, nel comune di sussiste la separazione CP_3
tra il soggetto titolare delle infrastrutture ( e il soggetto titolare del contratto di vendita del CP_4
bene distribuito alla clientela finale , con la conseguenza che l'unico soggetto tenuto Controparte_1
al pagamento del Canone unico patrimoniale è CP_4
Conclusivamente, la società appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in via principale, che sia dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento in contestazione;
in via subor-
dinata, che sia annullato l'avviso di accertamento del 12/07/2023 e sia dichiarato che nessun importo
è da lei dovuto al a titolo di Canone unico patrimoniale. CP_3 CP_3
Mentre il Comune appellato è rimasto contumace, si è costituita in giudizio contestando CP_2
diffusamente le deduzioni dell'appellante.
In particolare, ha: CP_2
- rilevato che l'avviso di accertamento contiene l'indicazione delle norme poste a fondamento della
5 pretesa impositiva e della natura dell'entrata, elementi che hanno posto in condizione Controparte_1
di esercitare il diritto di difesa;
- ribadito la sussistenza del presupposto dell'occupazione “in via mediata” del suolo pubblico richie-
sto dall'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 per il pagamento del Canone unico patrimoniale da parte di affermando che, per l'integrazione di tale requisito, è sufficiente che il soggetto CP_1
“si avvalga di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture”
(Tribunale di Padova n. 1647/2024), non essendo necessaria alcuna modificazione della realtà esterna mediante l'installazione di cavi fino all'utente finale;
- evidenziato che la stessa nell'atto di appello, ha dichiarato di usufruire delle infra- Controparte_1
strutture di a fronte del pagamento di un corrispettivo;
CP_4
- evidenziato che la descrizione, fornita dalla parte appellante, delle tecnologie utilizzate nel comune di riproduce il prospetto di un'offerta commerciale di rivolta ai “competitors”, CP_3 CP_4
mentre non è stata fornita alcuna prova “neppure induttiva, circa la fedeltà di rappresentazione e/o
di effettivo funzionamento” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta);
- ribadito l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021,
giacché nel settore delle telecomunicazioni, diversamente da quello del gas e dell'energia elettrica, il legislatore non ha imposto alcuna separazione tra soggetto titolare della concessione di utilizzo del suolo pubblico e soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito ai clienti finali, sussi-
stendo, anzi, per legge l'obbligo di condivisione delle reti e delle infrastrutture, in attuazione delle norme sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. Secondo la prospettazione dell'ap-
pellata, dunque, per l'applicazione della citata disposizione, circostanza decisiva è che “vi sia o meno
imposizione di legge circa la separazione tra soggetto titolare di concessione e società di vendita”
(pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta);
- rilevato infine che gli accordi di natura privatistica, conclusi tra la concessionaria e CP_4 [...]
non possono derogare alla normativa nazionale. CP_1
Su questi assunti, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_2
6 grado.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata rinviata al 9 ottobre
2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note illustrative.
All'udienza del 9 ottobre 2025, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, svolta la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Con il primo motivo di appello, ha dedotto la nullità della sentenza appellata per Controparte_1
motivazione solo apparente in relazione all'eccepita violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006,
in quanto il Giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare che l'avviso di accertamento impugnato non è affetto da alcun vizio di motivazione, senza, tuttavia, indicare gli elementi, contenuti nell'avviso stesso, da cui poter desumere le ragioni della pretesa avanzata dal Controparte_3
X, e senza pronunciarsi in merito alla pure eccepita mancanza del verbale di contestazione, redatto
[...]
dalla Polizia Municipale o da personale dipendente in possesso dei poteri di accertamento delle En-
trate di cui all'articolo 1, comma 179, L. 296/2006, genericamente richiamato nel corpo dell'atto.
Tale deduzione non può essere accolta.
Il Giudice di Pace, infatti, non si è limitato a disattendere genericamente l'eccezione di nullità dell'av-
viso di accertamento sollevata da ma ha evidenziato come nell'avviso stesso siano Controparte_1
presenti tutte le indicazioni richieste dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, riportando testualmente i relativi passaggi (v. pagg. 5 e 6 sentenza).
Il giudicante, quindi, ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, così rendendo possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24199/2023).
Inoltre, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussista alcun obbligo di allegazione o di riprodu-
zione del contenuto del verbale di contestazione nell'avviso di accertamento, posto che, come emerge dal testo dello stesso avviso, il verbale di contestazione viene “eventualmente” emesso solo in caso di “occupazioni di suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie abusive” (riga 13 dal basso), casi non
7 verificatisi nella fattispecie in esame.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha reiterato, altresì, la deduzione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, poiché esso non recherebbe l'indi-
cazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dal in particolare, quanto CP_3
ai presupposti di fatto, non chiarirebbe se occupi il suolo pubblico direttamente o in Controparte_1
via mediata né il numero delle utenze poste alla base del calcolo dell'importo dovuto, mentre, in relazione ai presupposti di diritto, non chiarirebbe a quale delle diverse ipotesi di canone unico patri-
moniale, disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pub-
blico, sia riferibile la pretesa del CP_3
Questa affermazione non può essere condivisa.
L'avviso di accertamento, infatti, non è affetto da vizio di motivazione, posto che il contenuto dello stesso, pur sintetico, consente di identificare chiaramente sia il presupposto di fatto, consistente nella occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022, sia la ragione giuridica che l'ha determinato, da in-
dividuarsi nella previsione dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019.
Infatti, sebbene l'avviso di accertamento indichi, nelle premesse, le disposizioni di cui all'art. 1,
commi da 816 a 847, della L. 160/2019, lo stesso fa espresso riferimento al “canone di occupazione
spazi ed aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate alla tabella di pagina 3”.
Tale tabella contiene la descrizione del tributo, chiara e comprensibile: “0990 – Infrastrutture – Ser-
vizi di pubblica utilità”.
Sulla base di tali elementi, è possibile individuare la norma applicata nell'art. 1, comma 831, della L.
160/2019, posto che, tra quelle richiamate nell'avviso di accertamento, è l'unica che menziona, quale presupposto applicativo del canone unico patrimoniale, le “occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità,
quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomuni-
cazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, secondo il costante orientamento della
8 giurisprudenza di legittimità, l'atto impositivo soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il con-
tribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur, esercitando utilmente il diritto di difesa (Cass. 29845/2024, 26336/2024).
Nel caso di specie, è stata sicuramente posta in grado di esercitare il diritto di difesa, Controparte_1
come peraltro si ricava dalle puntuali censure dalla medesima formulate fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
***
Con il secondo motivo di appello, deduce di non essere obbligata al pagamento del Controparte_1
Canone unico patrimoniale, disciplinato dall'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il requisito dell'occupazione del suolo pubblico “in via mediata”, richiesto dalla citata disposizione quale presupposto per il pagamento del Canone, è
integrato solo nel caso in cui l'utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario comporti una modificazione della realtà esterna, consistente nell'installazione di propri cavi nelle medesime infra-
strutture.
L'appellante afferma, però, di avere dimostrato nel giudizio di primo grado, attraverso la produzione di idonea documentazione, di avvalersi, nel territorio comunale di , di tecnologie che non CP_3
richiedono l'installazione di cavi nell'infrastruttura della concessionaria CP_4
L'appellante deduce, infatti, di utilizzare le tecnologie “FTTC NGA, WLR e WS”, che sono sottoca-
tegorie della tecnologia “VULA” (Virtual Unbundled Local Access), la quale è un servizio di accesso virtuale alla rete acquistato da dietro pagamento di un corrispettivo. CP_4 Controparte_1
In altri termini, si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale Controparte_1
dell'operatore concessionario, senza installarvi alcun apparato.
Inoltre, secondo l'appellante, nel caso in esame deve trovare applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, lettera a), del D.L. n. 146/2021, la quale prevede, ai fini dell'esclusione del requisito della “occupazione in via mediata”, che la separazione tra soggetto
9 titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale possa sussistere anche in virtù di “assetti contrattuali”.
Sul punto l'appellante evidenzia che nel settore delle telecomunicazioni possono presentarsi due ipo-
tesi:
1) l'ipotesi di condivisione della rete fissa, che ricorre quando l'operatore “concessionario”, titolare
Co dell'infrastruttura di rete (come od Open Fiber) concede agli operatori “ospiti” (come CP_1
e Vodafone) di installare nella propria rete cavi e condutture per raggiungere i clienti finali, realiz-
zando una compresenza fisica di cavi e condutture nella stessa infrastruttura di rete: in questo primo caso si verifica occupazione “in via mediata” di suolo pubblico da parte degli operatori “ospiti”, i quali utilizzano “materialmente” le infrastrutture dell'operatore concessionario, installandovi propri apparati;
2) la diversa ipotesi, contemplata dalla norma di interpretazione autentica, in cui gli operatori “vir-
tuali”, che in un determinato comune siano privi di rete fissa locale, invece di installare propri cavi nell'infrastruttura dell'operatore concessionario, concludono con il medesimo dei contratti, in forza dei quali il concessionario si obbliga a raggiungere le utenze finali dei clienti degli operatori “vir-
tuali”: in questo secondo caso il servizio è materialmente erogato dall'operatore concessionario e gli operatori “virtuali” si limitano ad instaurare, con i propri clienti, rapporti di natura meramente com-
merciale.
Secondo la prospettazione dell'appellante, proprio la seconda ipotesi si verifica nel comune di CP_3
Co
sulla base degli accordi contrattuali tra , concessionaria, e la quale ultima non è
[...] CP_1
tenuta al pagamento del Canone unico patrimoniale, data la separazione tra il soggetto titolare delle infrastrutture e il soggetto titolare del contratto di vendita del bene fornito ai clienti finali.
Ritiene il Tribunale che il secondo motivo d'appello debba essere accolto, per le ragioni che seguono.
Si tratta delle ragioni già elaborate ed esposte, in maniera esauriente e condivisibile, dalla Corte d'Ap-
pello di Venezia nella sentenza n. 2093/2025 del 10 giugno 2025 (prodotta dalla parte appellante in allegato alla nota del 19/09/2025).
10 Il Canone unico patrimoniale (CUP) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1,
commi 816 e segg., della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, in particolare SA e SA.
L'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, nella sua versione originaria, prevedeva che “per le occu-
pazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la for-
nitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone [fosse] dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione” e che questo soggetto “[avesse] diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti”.
La citata disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 848, della L. n. 178/2020 (Legge di bi-
lancio 2021) e nella versione attualmente vigente (ripresa testualmente dall'articolo 24, punto 4, del regolamento comunale di : doc. 5 di primo grado) prevede: “per le occupazioni perma- CP_3
nenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura dei servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione (...) di servizi di telecomunicazione (...), il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (...)”.
Dunque, obbligato al pagamento del CUP non è soltanto il soggetto titolare della concessione di oc-
cupazione del suolo pubblico, che utilizza direttamente il medesimo con propri cavi e condutture, ma anche il soggetto che, nell'erogare un servizio di pubblica utilità, eserciti un “utilizzo materiale” delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, occupando, in tal modo, il suolo pubblico “in via mediata”.
Il concetto di “occupazione in via mediata” del suolo pubblico era stato in precedenza introdotto con la circolare del MEF in data 20/01/2009 che, in materia di pagamento di SA e SA, aveva enun-
ciato il principio secondo cui “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica
11 utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici ser-
vizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”, sicché “ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture” realizza “un'occupazione del suolo pubblico, sep-
pure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti”.
Secondo questa impostazione, affinché si configuri il requisito dell'utilizzo “in via mediata” del suolo pubblico, è sufficiente che il soggetto non concessionario si serva delle infrastrutture del concessio-
nario e tragga da esse un'utilità, senza che sia necessario che si realizzi una modificazione della realtà
esterna mediante installazione di “propri cavi” nelle infrastrutture stesse.
Ciò detto, va evidenziato l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021 (comma inserito dalla legge di conversione n. 215/2021), che così dispone:
“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione,
in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita,
il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
In forza di tale disposizione, quando il titolare dell'infrastruttura e il titolare dei contratti di vendita sono distinti, e quando il secondo si serve dell'impianto del primo senza un'attività di modificazione materiale dell'infrastruttura, è normativamente esclusa, in capo al secondo soggetto, l'occupazione
“in via mediata” del suolo pubblico, costituente il presupposto dell'obbligo di pagamento del CUP.
E ciò vale, per espressa previsione di legge, non solo quando detta separazione sia imposta dalla legge stessa o da regolamenti, ma anche quando essa derivi da “assetti contrattuali”.
12 Pertanto, non può essere accolta la tesi di secondo cui la norma di interpretazione autentica si CP_2
riferisce esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale,
dove la separazione tra infrastrutture e vendita è attuata in via legislativa (nel settore del gas naturale con il D. Lgs. n. 164/2000, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita;
nel settore dell'energia elettrica con il D.L. n. 73/2007, convertito dalla L.
n. 125/2007, il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita).
Invece, la norma di interpretazione autentica ben può e deve trovare applicazione anche nel settore delle telecomunicazioni, dove la separazione tra il titolare dell'infrastruttura e il titolare dei contratti di vendita, sebbene non sia imposta per legge, è stabilita in via contrattuale.
Nel caso di specie, deve assumersi quale circostanza provata, in quanto non contestata da che CP_2
nel territorio del comune di la società non sia dotata di proprie infrastrutture CP_3 CP_1
di rete fissa e non abbia neppure installato propri cavi nelle infrastrutture di rete fissa appartenenti
Co alla società .
Fin dal giudizio di primo grado, infatti, ha univocamente dedotto di non disporre di proprie CP_1
Co infrastrutture nel territorio di e di utilizzare, per accordo contrattuale con , senza modifica- CP_3
Co zioni o alterazioni materiali, le infrastrutture e gli impianti di , che è titolare della concessione di utilizzo del suolo pubblico (pag.
9-10 del ricorso introduttivo).
Queste circostanze di fatto, come detto, non sono state contestate da che anzi, nel costituirsi CP_2
in primo grado, ha aderito alla ricostruzione tecnica della controparte: “(...) Il principale operatore
, tramite le proprie infrastrutture, centraline e cavidotti, fornisce servizi di Controparte_5
collegamento Wholesale (all'ingrosso) in favore di altri operatori attraverso le strade che, diraman-
dosi, entrano materialmente negli immobili degli utenti. Le diverse compagnie telefoniche che non
possiedono cavi nel territorio, come , sfruttano collegamenti mediante tecniche diverse CP_1
(Vula, Nga ecc…) per accedere alla centrale del concessionario, utilizzando un apposito kit di con-
segna. Tale modalità operativa in via mediata è stata confermata dalla stessa , con il CP_1
13 doc. 5 dimesso, nel quale la stessa ricorrente ha riconosciuto di utilizzare diverse tecnologie attra-
Co verso le quali sfrutta le reti . Ed invero, la natura stessa dell'infrastruttura vuole quindi una
compresenza di più operatori che agiscono sulla stessa rete di , la quale essa stessa CP_5
utilizza la rete assieme ai competitor, differentemente dalle società che detengono la rete di distribu-
zione del gas e della luce, che non possono invece venderla agli utenti finali, proprio perché vi è una
separazione netta (...)” (pag. 16 della comparsa di risposta di primo grado).
Tardiva, e comunque generica, è la contestazione sollevata da solo in grado d'appello, con la CP_2
deduzione dell'assenza di prova circa “la fedeltà di rappresentazione e/o di effettivo funzionamento”
del sistema tecnico di collegamento indicato da CP_1
In conclusione, per i motivi detti, deve ritenersi che non sia obbligata al pagamento Controparte_1
del CUP in favore del CP_3 CP_3
L'appello, di conseguenza, deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con annulla-
mento dell'avviso di accertamento oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda le spese di lite, i contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito in ordine alla interpretazione delle norme da applicare, contrasti documentati da entrambe le parti, giustificano la integrale compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,
così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso Controparte_1
n. 454/2024 depositata il 16 maggio 2024;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n. 1 del 12 luglio
2023, emesso da e notificato in data 14 luglio 2023; CP_2
- dichiara che nulla è dovuto da al a titolo di Canone Unico Controparte_1 Controparte_3
Patrimoniale per l'anno 2022;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
14 Treviso, 10 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott. Leonardo Bianco)
[Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario AUPP Dott.ssa Chiara Vesco]
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