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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 10507/2024 r.g., decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da
, e , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
RI IA;
ricorrenti
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: benefici per le vittime del dovere e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.10.2024, Parte_1 Parte_2
e , quali familiari superstiti ed eredi di
[...] Parte_3
, premesso che questi aveva lavorato alle Persona_1
dipendenze del dal 16.10.1942 al 4.2.1946 e dal Controparte_1
20.9.1946 al 31.12.1984 presso l'arsenale della marina militare di Taranto
e aveva contratto, a causa della prolungata esposizione a fumi, polveri e
1 altre sostanze nocive e della mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro, una broncopneumopatia cronica ostruttiva che aveva contribuito a determinarne il decesso in data 19.1.2013, chiedevano condannarsi il a riconoscere in favore del de cuius lo Controparte_1
status di vittima del dovere o equiparato ex art. 1 co. 562-563-564-565 l.
266/2005, a concedere ad essi istanti i connessi benefici economici e assistenziali, nonché a risarcire il danno non patrimoniale iure hereditatis
in misura di euro 183.790,00.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria, dichiararsi improcedibile la domanda dei benefici per le vittime del dovere, e in subordine rigettarsi entrambe le domande.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto –
di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, trattandosi di azione contrattuale proposta da eredi di dipendente pubblico.
L'eccezione è infondata.
2 A norma dell'art. 69 co. 7 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, “sono attribuite al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all'art. 63 del presente decreto (ovvero quelle in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30
giugno 1998”, mentre “le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Per insegnamento della S.C., “in materia di pubblico impiego, la domanda
di risarcimento danni proposta nei confronti della p.a. datrice di lavoro, per
lesione dell'integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene,
qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al
30.6.1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto
costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la
giurisdizione quoad tempus, ex art. 69 co. 7 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, va
individuato nell'insorgenza della patologia”: cfr. Cass. Sez. Un. 17.10.2014
n. 22034.
Ebbene, nel caso in esame la malattia risulta diagnosticata per la prima volta nel mese di maggio 2011, sicché sussiste, in relazione anche alla domanda risarcitoria (non essendovi contestazione per l'altra) la giurisdizione dell'adito giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Pure in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto – di difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti ex
3 art. 100 c.p.c. in relazione alla domanda dei benefici per le vittime del dovere per non essere stata proposta dal loro genitore, in sede amministrativa, la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L'eccezione è infondata, in quanto la detta domanda può essere proposta direttamente dai familiari superstiti, in quanto destinatari a loro volta dei benefici economici e assistenziali conseguenziali.
Ancora in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto – di improcedibilità (recte: improponibilità) del ricorso giudiziale per difetto di domanda amministrativa.
L'eccezione è infondata, in quanto la domanda amministrativa è stata nella specie validamente presentata dagli odierni ricorrenti, in qualità di familiari superstiti, al Ministero della difesa in data 8.7.2022, come attestato dalla documentazione in atti.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto – di prescrizione decennale dei benefici economici connessi allo status di vittima del dovere e quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i
4 benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440.
Nella specie, neppure la prescrizione dei benefici economici è, in tutto o in parte, maturata, ove si consideri che i ricorrenti, quali familiari superstiti di
, hanno acquisito il relativo diritto solo alla data Persona_1
del decesso di quest'ultimo, risalente al 19.1.2013; solo da questa data, a norma dell'art. 2935 c.c., ha iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione vigente in materia, che è stato pertanto tempestivamente interrotto prima dalla domanda amministrativa, presentata come detto l'8.7.2022, e poi dal ricorso giudiziale.
Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che l'azione ex art. 2087 c.c.
(quale quella qui proposta iure hereditatis) ha natura contrattuale ed è
soggetta, quindi, alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
(cfr. Cass.
6.5.2013 n. 10414 e Cass. 28.7.2010 n. 17629), decorrente dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile (cfr. Cass. 31.5.2010 n. 13284); ebbene, non vi è prova che i ricorrenti, o lo stesso dante causa degli stessi, abbiano potuto avere conoscenza dell'origine professionale della malattia in epoca anteriore a quella (8.7.2022) di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento dello status e dei benefici per le vittime del dovere;
viceversa, il teste ha confermato che i ricorrenti hanno Testimone_1
avuto consapevolezza del nesso causale fra la esposizione alle sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro e la malattia soltanto nel 2022,
quando, alla presenza dello stesso teste, il dott. li Testimone_2
5 informò su tale circostanza e sul loro diritto di agire in giudizio per conseguire i relativi benefici;
tempestivo si rivela, pertanto, il ricorso giudiziale.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il concetto di
“missione di qualunque natura” deve essere inteso in un senso che possa essere correlato “sia ad un'attività di particolare importanza, connotata
da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non
6 sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè, in definitiva, rappresenti un
compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una
incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal
soggetto nel quadro dell'attività espletata”: cfr. Cass. Sez. Un. 13.1.2017 n.
759; conforme Cass. 13.2.2019 n. 4238.
A sua volta, il concetto di “particolari condizioni ambientali od operative”
va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c., dovendo altresì considerarsi che nella prospettiva solidaristica e assistenziale che viene qui in rilievo non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute: cfr. Cass. 13.2.2019 n. 4238.
La S.C. ha precisato altresì che la particolarità delle condizioni ambientali e operative può consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata: cfr. Cass. Sez.
Un. 13.1.2017 n. 759.
La normativa in esame inoltre è stata interpretata dal Consiglio di Stato,
con parere n. 2526 reso in data 1.6.2010 con specifico riferimento alla esposizione ad amianto del personale militare, nel senso che “ai fini del
riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è
necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in
7 occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a
bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei
quali era documentabilmente presente amianto”.
E' allora evidente che alle medesime condizioni resta subordinato l'analogo riconoscimento in favore del personale civile.
D'altronde, per insegnamento della S.C. condiviso da questo giudice, la violazione del generale obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c.
integra di per sé una di quelle “particolari condizioni ambientali od
operative” prescritte dall'art. 1 co. 564 l. 23.12.2005 n. 266: cfr. Cass. Sez.
Un. 17.11.2016 n. 23396, Cass.
4.11.2020 n. 24604, Cass.
5.5.2022 n.
14346, Cass. 30.5.2022 n. 17437 e altre.
Non può invece condividersi quel recente orientamento emerso nella giurisprudenza (anche di legittimità: cfr. Cass. 29819/2022, Cass.
5208/2023, Cass. 16851/2024, Cass. 22778/2024, Cass. 29618/2024), che richiede un quid pluris rispetto al rischio derivante dalla insalubrità
dell'ambiente di lavoro cagionata dalla violazione dell'obbligo di sicurezza da parte datoriale.
Quest'ultimo indirizzo sembra invero far leva sull'art. 1 co. 1 lett. c) d.p.r.
7.7.2006 n. 243 (costituente il regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 1 co. 565 l. 23.12.2005 n. 266), il quale definisce le “particolari
condizioni ambientali od operative” come quelle “implicanti l'esistenza od
anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle
ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
8 Anche la norma regolamentare appena citata infatti ricomprende espressamente non le sole circostanze di maggiore rischio sopravvenute,
ma anche quelle preesistenti;
inoltre, pone il maggiore rischio in rapporto alle ordinarie condizioni di lavoro, restando così ricomprese nell'ambito di operatività della norma tutte le ipotesi che esulano da tali ordinarie condizioni.
Né potrebbe utilmente intendersi l'aggettivo (“straordinarie”) contenuto nel regolamento in senso difforme e più restrittivo rispetto quello
(“particolari”) contenuto nella legge, dovendo, in tal caso, prevalere ovviamente quest'ultima norma, in forza della gerarchia delle fonti.
Gli istanti rivendicano, in primo luogo, il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o equiparato del loro dante causa per avere egli contratto una broncopneumopatia cronica ostruttiva a causa della prolungata inalazione di polveri, fumi e agenti nocivi nell'ambiente di lavoro.
Ebbene, l'espletata prova testimoniale ha confermato che: il dante causa degli istanti ha lavorato dal 1951 al 1984, ovvero per oltre trenta anni, nel reparto sommergibili dell'arsenale della marina militare di Taranto,
operando sia in officina sia sui sommergibili e sulle navi militari, quale motorista montatore;
si occupava della installazione, del controllo, della manutenzione e della riparazione dei motori delle navi e in particolare dei sommergibili nonché dei sistemi di lubrificazione e degli impianti di raffreddamento, di alimentazione del combustibile, di aspirazione e di scarico del gas;
individuato il guasto, smontava le parti del motore da
9 riparare, che se necessario portava in officina per effettuare le necessarie riparazioni;
rimontate a bordo le parti riparate, effettuava le prove necessarie;
l'espletamento di tali mansioni comportava la sua continua esposizione a polveri di amianto – presente quale coibentante nella copertura dei motori, nelle pareti dei sommergibili, nel rivestimento di forni, tubi e nei teloni di sicurezza – che si sprigionavano, in particolare,
durante lo smontaggio dei motori;
inoltre era esposto continuativamente alla inalazione di benzene, dei gas di scarico dei motori, contenenti formaldeide e i.p.a. (idrocarburi policiclici aromatici), nonché dei fumi di saldatura, contenenti polveri di ossido di ferro;
operava in ambienti chiusi e sprovvisti di impianti di aerazione e captazione polveri (tranne che nell'ultimo anno di lavoro) e di maschere facciali: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi e , non Testimone_3 Testimone_4
smentite da alcun'altra di segno contrario.
La espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha evidenziato altresì la sussistenza della patologia
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) e del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta dal dante causa degli istanti alle dipendenze del convenuto.
Ricorrono pertanto i presupposti previsti dall'art. 1 co. 564 l. 23.12.2005 n.
266 ai fini del riconoscimento in favore del dante causa degli istanti dello
status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
10 Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente derivata dalla detta patologia, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1
d.p.r. 30.10.2009 n. 181, secondo cui “la valutazione della percentuale di
invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una
percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno
biologico e morale”, e agli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC)
di cui all'art. 6 l.
3.8.2004 n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico, secondo la seguente formula:
IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
11 Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale ha accertato che la patologia da cui era affetto il dante causa degli istanti ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 60%
così calcolata: danno biologico pari a 30%, più danno morale pari a 15%,
più differenza tra invalidità permanente (45%) e danno biologico (30%)
pari a 15%: tanto, con decorrenza dal maggio 2011.
Spettano pertanto i conseguenti benefici, economici e assistenzali,
riservati dalla vigente normativa ai familiari superstiti delle vittime del dovere e soggetti equiparati.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve osservarsi che,
secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, “ai
fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul
lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa
svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la
mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o
generiche, e il nesso causale tra questi due elementi;
quando il lavoratore
abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di
dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
verificarsi del danno”: cfr. Cass. 23.7.2004 n. 13887; in senso conforme,
Cass. 20.8.2014 n. 18041, Cass. 24.1.2014 n. 1477, Cass.
5.8.2013 n.
18626, Cass.
8.10.2012 n. 17092, Cass.
3.8.2012 n. 13956, Cass. 17.2.2009
n. 3788, Cass. 17.2.2009 n. 3786, Cass. 24.7.2006 n. 16881, Cass. 7.3.2006
n. 4840.
12 Ebbene, nel caso in esame gli istanti hanno provato l'esistenza del danno alla salute, la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, nonché il nesso causale tra la malattia e la nocività
dell'ambiente lavorativo determinata dall'inadempimento datoriale,
mentre il convenuto non ha dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.
In definitiva, deve affermarsi che l'insorgenza della malattia da cui era affetto il dante causa degli istanti è ascrivibile a colpa del convenuto, con conseguente diritto degli eredi al risarcimento del danno non patrimoniale.
In ordine al quantum debeatur, l'espletata consulenza tecnica di ufficio ha accertato che la malattia si è manifestata nel maggio 2011, mentre il decesso è intervenuto in data 19.1.2013.
Essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la manifestazione della malattia e la morte, è configurabile nella specie il c.d. danno terminale, da liquidarsi come danno temporaneo, in quanto limitato appunto al periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte: cfr.
Cass.
8.7.2014 n. 15491, Cass. 20.10.2014 n. 22228, Cass. 31.10.2014 n.
23183, Cass. 26.7.2016 n. 15395, Cass. 19.10.2016 n. 21060, Cass.
23.10.2018 n. 26727, Cass. 25.3.2019 n. 8292, Cass. 27.3.2019 n. 8580.
In applicazione, poi, delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano nel
2024 ed applicabili con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.2011 n. 12408, Cass. 30.6.2011 n. 14402, Cass. 25.2.2014 n. 4447,
Cass. 15.10.2015 n. 20895, Cass. 25.3.2019 n. 8292), il danno terminale,
13 comprensivo sia del danno biologico, sia del danno morale o
“sofferenziale” – e risarcibile limitatamente alla durata massima di cento giorni – deve determinarsi in concreto nella misura complessiva di euro
67.044,00, da suddividersi tra i ricorrenti sulla base delle rispettive quote ereditarie a norma dell'art. 581 c.c.; trattasi di danno non riconducibile alla copertura assicurativa dell' ai sensi del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e CP_2
del d.l.vo 23.2.2000 n. 38, e quindi qualificabile come danno complementare: cfr. Cass. 10.4.2017 n. 9166.
Il convenuto va conseguentemente condannato a corrispondere agli istanti, quali eredi dell'originario avente diritto, il suddetto importo, da intendersi già rivalutato all'attualità, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico del convenuto quelle di ctu come già liquidate.
P.q.m.
dichiara soggetto equiparato alle vittime del Persona_1
dovere e condanna il resistente a pagare i conseguenti benefici economici in favore degli istanti, quali familiari superstiti;
dichiara il diritto degli istanti, nella detta qualità, ai conseguenti benefici assistenziali;
condanna il resistente a pagare agli istanti, quali eredi di , la Persona_1
somma di euro 67.044,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna il
14 resistente a rifondere agli istanti le spese di causa, liquidate in euro
6.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. RI IA.
Taranto, 16.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
15
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia in primo grado iscritta al n. 10507/2024 r.g., decisa nell'udienza del 16.12.2025, promossa da
, e , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
RI IA;
ricorrenti
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: benefici per le vittime del dovere e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.10.2024, Parte_1 Parte_2
e , quali familiari superstiti ed eredi di
[...] Parte_3
, premesso che questi aveva lavorato alle Persona_1
dipendenze del dal 16.10.1942 al 4.2.1946 e dal Controparte_1
20.9.1946 al 31.12.1984 presso l'arsenale della marina militare di Taranto
e aveva contratto, a causa della prolungata esposizione a fumi, polveri e
1 altre sostanze nocive e della mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro, una broncopneumopatia cronica ostruttiva che aveva contribuito a determinarne il decesso in data 19.1.2013, chiedevano condannarsi il a riconoscere in favore del de cuius lo Controparte_1
status di vittima del dovere o equiparato ex art. 1 co. 562-563-564-565 l.
266/2005, a concedere ad essi istanti i connessi benefici economici e assistenziali, nonché a risarcire il danno non patrimoniale iure hereditatis
in misura di euro 183.790,00.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria, dichiararsi improcedibile la domanda dei benefici per le vittime del dovere, e in subordine rigettarsi entrambe le domande.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto –
di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, trattandosi di azione contrattuale proposta da eredi di dipendente pubblico.
L'eccezione è infondata.
2 A norma dell'art. 69 co. 7 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, “sono attribuite al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui
all'art. 63 del presente decreto (ovvero quelle in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30
giugno 1998”, mentre “le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Per insegnamento della S.C., “in materia di pubblico impiego, la domanda
di risarcimento danni proposta nei confronti della p.a. datrice di lavoro, per
lesione dell'integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene,
qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al
30.6.1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto
costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la
giurisdizione quoad tempus, ex art. 69 co. 7 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, va
individuato nell'insorgenza della patologia”: cfr. Cass. Sez. Un. 17.10.2014
n. 22034.
Ebbene, nel caso in esame la malattia risulta diagnosticata per la prima volta nel mese di maggio 2011, sicché sussiste, in relazione anche alla domanda risarcitoria (non essendovi contestazione per l'altra) la giurisdizione dell'adito giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Pure in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto – di difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti ex
3 art. 100 c.p.c. in relazione alla domanda dei benefici per le vittime del dovere per non essere stata proposta dal loro genitore, in sede amministrativa, la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L'eccezione è infondata, in quanto la detta domanda può essere proposta direttamente dai familiari superstiti, in quanto destinatari a loro volta dei benefici economici e assistenziali conseguenziali.
Ancora in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto – di improcedibilità (recte: improponibilità) del ricorso giudiziale per difetto di domanda amministrativa.
L'eccezione è infondata, in quanto la domanda amministrativa è stata nella specie validamente presentata dagli odierni ricorrenti, in qualità di familiari superstiti, al Ministero della difesa in data 8.7.2022, come attestato dalla documentazione in atti.
Sempre in via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione – sollevata dal convenuto – di prescrizione decennale dei benefici economici connessi allo status di vittima del dovere e quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i
4 benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440.
Nella specie, neppure la prescrizione dei benefici economici è, in tutto o in parte, maturata, ove si consideri che i ricorrenti, quali familiari superstiti di
, hanno acquisito il relativo diritto solo alla data Persona_1
del decesso di quest'ultimo, risalente al 19.1.2013; solo da questa data, a norma dell'art. 2935 c.c., ha iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione vigente in materia, che è stato pertanto tempestivamente interrotto prima dalla domanda amministrativa, presentata come detto l'8.7.2022, e poi dal ricorso giudiziale.
Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che l'azione ex art. 2087 c.c.
(quale quella qui proposta iure hereditatis) ha natura contrattuale ed è
soggetta, quindi, alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
(cfr. Cass.
6.5.2013 n. 10414 e Cass. 28.7.2010 n. 17629), decorrente dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile (cfr. Cass. 31.5.2010 n. 13284); ebbene, non vi è prova che i ricorrenti, o lo stesso dante causa degli stessi, abbiano potuto avere conoscenza dell'origine professionale della malattia in epoca anteriore a quella (8.7.2022) di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento dello status e dei benefici per le vittime del dovere;
viceversa, il teste ha confermato che i ricorrenti hanno Testimone_1
avuto consapevolezza del nesso causale fra la esposizione alle sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro e la malattia soltanto nel 2022,
quando, alla presenza dello stesso teste, il dott. li Testimone_2
5 informò su tale circostanza e sul loro diritto di agire in giudizio per conseguire i relativi benefici;
tempestivo si rivela, pertanto, il ricorso giudiziale.
Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il concetto di
“missione di qualunque natura” deve essere inteso in un senso che possa essere correlato “sia ad un'attività di particolare importanza, connotata
da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non
6 sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè, in definitiva, rappresenti un
compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una
incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal
soggetto nel quadro dell'attività espletata”: cfr. Cass. Sez. Un. 13.1.2017 n.
759; conforme Cass. 13.2.2019 n. 4238.
A sua volta, il concetto di “particolari condizioni ambientali od operative”
va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c., dovendo altresì considerarsi che nella prospettiva solidaristica e assistenziale che viene qui in rilievo non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute: cfr. Cass. 13.2.2019 n. 4238.
La S.C. ha precisato altresì che la particolarità delle condizioni ambientali e operative può consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata: cfr. Cass. Sez.
Un. 13.1.2017 n. 759.
La normativa in esame inoltre è stata interpretata dal Consiglio di Stato,
con parere n. 2526 reso in data 1.6.2010 con specifico riferimento alla esposizione ad amianto del personale militare, nel senso che “ai fini del
riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è
necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in
7 occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a
bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei
quali era documentabilmente presente amianto”.
E' allora evidente che alle medesime condizioni resta subordinato l'analogo riconoscimento in favore del personale civile.
D'altronde, per insegnamento della S.C. condiviso da questo giudice, la violazione del generale obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c.
integra di per sé una di quelle “particolari condizioni ambientali od
operative” prescritte dall'art. 1 co. 564 l. 23.12.2005 n. 266: cfr. Cass. Sez.
Un. 17.11.2016 n. 23396, Cass.
4.11.2020 n. 24604, Cass.
5.5.2022 n.
14346, Cass. 30.5.2022 n. 17437 e altre.
Non può invece condividersi quel recente orientamento emerso nella giurisprudenza (anche di legittimità: cfr. Cass. 29819/2022, Cass.
5208/2023, Cass. 16851/2024, Cass. 22778/2024, Cass. 29618/2024), che richiede un quid pluris rispetto al rischio derivante dalla insalubrità
dell'ambiente di lavoro cagionata dalla violazione dell'obbligo di sicurezza da parte datoriale.
Quest'ultimo indirizzo sembra invero far leva sull'art. 1 co. 1 lett. c) d.p.r.
7.7.2006 n. 243 (costituente il regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 1 co. 565 l. 23.12.2005 n. 266), il quale definisce le “particolari
condizioni ambientali od operative” come quelle “implicanti l'esistenza od
anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle
ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
8 Anche la norma regolamentare appena citata infatti ricomprende espressamente non le sole circostanze di maggiore rischio sopravvenute,
ma anche quelle preesistenti;
inoltre, pone il maggiore rischio in rapporto alle ordinarie condizioni di lavoro, restando così ricomprese nell'ambito di operatività della norma tutte le ipotesi che esulano da tali ordinarie condizioni.
Né potrebbe utilmente intendersi l'aggettivo (“straordinarie”) contenuto nel regolamento in senso difforme e più restrittivo rispetto quello
(“particolari”) contenuto nella legge, dovendo, in tal caso, prevalere ovviamente quest'ultima norma, in forza della gerarchia delle fonti.
Gli istanti rivendicano, in primo luogo, il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o equiparato del loro dante causa per avere egli contratto una broncopneumopatia cronica ostruttiva a causa della prolungata inalazione di polveri, fumi e agenti nocivi nell'ambiente di lavoro.
Ebbene, l'espletata prova testimoniale ha confermato che: il dante causa degli istanti ha lavorato dal 1951 al 1984, ovvero per oltre trenta anni, nel reparto sommergibili dell'arsenale della marina militare di Taranto,
operando sia in officina sia sui sommergibili e sulle navi militari, quale motorista montatore;
si occupava della installazione, del controllo, della manutenzione e della riparazione dei motori delle navi e in particolare dei sommergibili nonché dei sistemi di lubrificazione e degli impianti di raffreddamento, di alimentazione del combustibile, di aspirazione e di scarico del gas;
individuato il guasto, smontava le parti del motore da
9 riparare, che se necessario portava in officina per effettuare le necessarie riparazioni;
rimontate a bordo le parti riparate, effettuava le prove necessarie;
l'espletamento di tali mansioni comportava la sua continua esposizione a polveri di amianto – presente quale coibentante nella copertura dei motori, nelle pareti dei sommergibili, nel rivestimento di forni, tubi e nei teloni di sicurezza – che si sprigionavano, in particolare,
durante lo smontaggio dei motori;
inoltre era esposto continuativamente alla inalazione di benzene, dei gas di scarico dei motori, contenenti formaldeide e i.p.a. (idrocarburi policiclici aromatici), nonché dei fumi di saldatura, contenenti polveri di ossido di ferro;
operava in ambienti chiusi e sprovvisti di impianti di aerazione e captazione polveri (tranne che nell'ultimo anno di lavoro) e di maschere facciali: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi e , non Testimone_3 Testimone_4
smentite da alcun'altra di segno contrario.
La espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha evidenziato altresì la sussistenza della patologia
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) e del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta dal dante causa degli istanti alle dipendenze del convenuto.
Ricorrono pertanto i presupposti previsti dall'art. 1 co. 564 l. 23.12.2005 n.
266 ai fini del riconoscimento in favore del dante causa degli istanti dello
status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
10 Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente derivata dalla detta patologia, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1
d.p.r. 30.10.2009 n. 181, secondo cui “la valutazione della percentuale di
invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una
percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno
biologico e morale”, e agli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC)
di cui all'art. 6 l.
3.8.2004 n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico, secondo la seguente formula:
IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
11 Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale ha accertato che la patologia da cui era affetto il dante causa degli istanti ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 60%
così calcolata: danno biologico pari a 30%, più danno morale pari a 15%,
più differenza tra invalidità permanente (45%) e danno biologico (30%)
pari a 15%: tanto, con decorrenza dal maggio 2011.
Spettano pertanto i conseguenti benefici, economici e assistenzali,
riservati dalla vigente normativa ai familiari superstiti delle vittime del dovere e soggetti equiparati.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve osservarsi che,
secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, “ai
fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul
lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa
svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la
mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o
generiche, e il nesso causale tra questi due elementi;
quando il lavoratore
abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di
dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
verificarsi del danno”: cfr. Cass. 23.7.2004 n. 13887; in senso conforme,
Cass. 20.8.2014 n. 18041, Cass. 24.1.2014 n. 1477, Cass.
5.8.2013 n.
18626, Cass.
8.10.2012 n. 17092, Cass.
3.8.2012 n. 13956, Cass. 17.2.2009
n. 3788, Cass. 17.2.2009 n. 3786, Cass. 24.7.2006 n. 16881, Cass. 7.3.2006
n. 4840.
12 Ebbene, nel caso in esame gli istanti hanno provato l'esistenza del danno alla salute, la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, nonché il nesso causale tra la malattia e la nocività
dell'ambiente lavorativo determinata dall'inadempimento datoriale,
mentre il convenuto non ha dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.
In definitiva, deve affermarsi che l'insorgenza della malattia da cui era affetto il dante causa degli istanti è ascrivibile a colpa del convenuto, con conseguente diritto degli eredi al risarcimento del danno non patrimoniale.
In ordine al quantum debeatur, l'espletata consulenza tecnica di ufficio ha accertato che la malattia si è manifestata nel maggio 2011, mentre il decesso è intervenuto in data 19.1.2013.
Essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la manifestazione della malattia e la morte, è configurabile nella specie il c.d. danno terminale, da liquidarsi come danno temporaneo, in quanto limitato appunto al periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte: cfr.
Cass.
8.7.2014 n. 15491, Cass. 20.10.2014 n. 22228, Cass. 31.10.2014 n.
23183, Cass. 26.7.2016 n. 15395, Cass. 19.10.2016 n. 21060, Cass.
23.10.2018 n. 26727, Cass. 25.3.2019 n. 8292, Cass. 27.3.2019 n. 8580.
In applicazione, poi, delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano nel
2024 ed applicabili con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.2011 n. 12408, Cass. 30.6.2011 n. 14402, Cass. 25.2.2014 n. 4447,
Cass. 15.10.2015 n. 20895, Cass. 25.3.2019 n. 8292), il danno terminale,
13 comprensivo sia del danno biologico, sia del danno morale o
“sofferenziale” – e risarcibile limitatamente alla durata massima di cento giorni – deve determinarsi in concreto nella misura complessiva di euro
67.044,00, da suddividersi tra i ricorrenti sulla base delle rispettive quote ereditarie a norma dell'art. 581 c.c.; trattasi di danno non riconducibile alla copertura assicurativa dell' ai sensi del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e CP_2
del d.l.vo 23.2.2000 n. 38, e quindi qualificabile come danno complementare: cfr. Cass. 10.4.2017 n. 9166.
Il convenuto va conseguentemente condannato a corrispondere agli istanti, quali eredi dell'originario avente diritto, il suddetto importo, da intendersi già rivalutato all'attualità, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico del convenuto quelle di ctu come già liquidate.
P.q.m.
dichiara soggetto equiparato alle vittime del Persona_1
dovere e condanna il resistente a pagare i conseguenti benefici economici in favore degli istanti, quali familiari superstiti;
dichiara il diritto degli istanti, nella detta qualità, ai conseguenti benefici assistenziali;
condanna il resistente a pagare agli istanti, quali eredi di , la Persona_1
somma di euro 67.044,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
condanna il
14 resistente a rifondere agli istanti le spese di causa, liquidate in euro
6.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. RI IA.
Taranto, 16.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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