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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/10/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 152/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
RI ch. MA (PEC ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di questi in 22100 Como Via Giulini 12 come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Como, via Varesina CP_1 C.F._2
n. 1, presso e nello studio degli Avv.ti Rocco Condello e Domenica Lugarà, PEC
e che la rappresentano e difendono Email_2 Email_3 come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, previe le declaratorie di rito e di Legge del caso, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione., in riforma della sentenza n. 662/2023 del Tribunale di Como – Dott. Paolo Bertollini, non notificata:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per quanto esposto in narrativa;
In via ulteriormente preliminare: si propone querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 355 c.p.c. per tutte le motivazioni esposte nei suestesi scritti, così come formulata nel capitolo III del presente atto di appello, con indicazione degli elementi e delle fonti probatorie, compresa la richiesta di esibizione documentale dell'originale del contratto di locazione del 23 settembre
2019, onerandone la parte appellata, con ogni conseguenziale provvedimento di rito e di merito, compresa l'esclusione di tale documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla signora . CP_1
Nel merito: riformare la sentenza n. 662/2023 del Tribunale di Como – Dott. Paolo Bertollini, pubblicata l'08.06.2023 R.G. n. 1451/2022 Repert. n. 2504/2023 del 09.06.2023, non notificata, accertando quanto segue, in accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, rigettata ogni domanda ed eccezione formulata dall'appellata in primo grado:
Nel merito: revocare e comunque dichiarare illegittimo e /o inefficace e/o annullare nei confronti del IG. il d.i. immediatamente esecutivo n. 17/2022 Ing, R.G. Parte_1
4328/2018 Cont., n. 1103/2022 Rep. emesso dal Tribunale di Como in data 18/01/2022 e successivo decreto di correzione di errore materiale n. Cronol. 1703/2022 dell'8/2/2022, notificato all'opponente, unitamente all'atto di precetto, in data 10/03/2022.
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta per esteso in calce ed in ciascuna pagina nel contratto di locazione datato 23/9/2019 (doc n. 5) allegato all'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento depositato dalla IG.ra
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Como e recante n. 4328/2021; CP_1 conseguentemente ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla IG.ra nel giudizio monitorio n. r.g. 4328/2021. CP_1
pagina 2 di 21 Accertare e dichiarare, anche a seguito della proposta querela di falso, delle conseguenti richieste statuizioni, ed in particolare del falso materiale inerente al contratto di locazione, privo della sottoscrizione del IGnor alla pag. 4 riproducente la garanzia Parte_1 fideiussoria nell'art. 21, la contraffazione del contratto di locazione de quo, con esclusione dello stesso dalle fonti probatorie, considerandolo tamquam non esset con efficacia erga omnes.
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi di cui al presente atto di citazione in opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. alla IG.ra . Parte_1 CP_1
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una posizione di garanzia del IG. relativamente al contratto di locazione datato 23/9/2019 Parte_1 accertare e dichiarare la liberazione dall'obbligazione dell'opponente per estinzione della fideiussione ex artt. 1956 e 1957 c.c.
In via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una posizione di garanzia del IG. relativamente al contratto di locazione datato Parte_1
23/9/2019 accertare e dichiarare la liberazione dall'obbligazione dell'opponente per estinzione della fideiussione ex artt. 1956 e 1957 c.c. o al pagamento della minor somma di € 1.000,00 pari all'importo richiesto con la prima diffida di messa in mora.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali.
In ogni caso: con restituzione in favore del IG. di quanto già eventualmente Parte_2 versato in forza dell'intrapresa esecuzione.
In via istruttoria: si chiede vengano ammesse le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello e nello specifico
*prove per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli senza inversione alcuno dell'onere della prova:
1) Se è vero che nel mese di Settembre 2019 l AT VI, in Controparte_2 persona del legale rappresentante, chiedeva al IG. di sottoscrivere il Parte_1 contratto di locazione tra il IG. ed i signori , Persona_1 Parte_3 CP_1
e in qualità di garante.
[...] Per_2
pagina 3 di 21 2) Se è vero nel mese di Settembre 2019 il legale rappresentante o socio dell'
[...]
di AT VI si recava per tale motivo di cui al punto 1) presso il bar Love in CP_2
AT VI, in gestione alla società P&M Srl del IG. ; Parte_1
3) Se è vero che detti incontri avvenivano alla presenza della IG.ra presso il Parte_4 bar Love in AT VI;
4) Se è vero che il IG. , sempre nel medesimo periodo chiedeva almeno tre Parte_1 volte delle modifiche al contratto di locazione a lui sottoposto, quale condizione necessaria per valutarne la sottoscrizione.
5) Se è vero che la IG.ra notificò lo sfratto per morosità al IG. CP_1 Per_1
solo in data 14/10/2021, con prima udienza 16/11/2021.
[...]
6) Se è vero che con missiva 2/2/2020 la sig.ra inviava diffida al IG. CP_1 Parte_1
al fine di provvedere, quale obbligato in solido, al pagamento della somma di €
[...]
1.000,00 per i canoni di dicembre 2019 e gennaio 2020;
7) Se è vero che la IG.ra ha contribuito all'aggravamento della posizione CP_1 debitoria del IG. . Persona_1
Si indicano a testimoni: 1) IG.ra , residente in [...]
15.”
*si riformula opposizione all'ammissione dei mezzi di prova tutti dedotti dalla controparte, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova contraria in caso di loro ammissione, coi medesimi testimoni.
Si chiede ammettersi CTU GRAFOLOGICA e TECNICA in relazione al documento disconosciuto (contratto di locazione 23.09.2029) sia per verificare la grafia del IG.
[...] con le scritture di comparazione prodotte, ma altresì per verificare se sono stati Parte_1 utilizzati mezzi tecnici informatici per la riproduzione della stessa.
In ogni caso ulteriormente: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio (primo grado e grado di appello)”.
Per ILARIA CP_1
In via preliminare e in ogni caso, disattendere e dichiarare inammissibile la querela di falso per tutte le motivazioni esposte in atto.
Nel merito pagina 4 di 21 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e richieste pregiudiziali e preliminari,
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atto e confermare la sentenza di prime cure qui gravata n. 662/23 Tribunale di Como;
In via subordinata e gradata nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, e in particolare CTU grafologica, accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni e la validità ed efficacia della garanzia prestata dal sig. Parte_1
In via ulteriormente subordinata sempre ferma la verificazione e declaratoria di validità ed efficacia della garanzia di cui innanzi, nella non creduta ipotesi, accertare e dichiarare che il sig è tenuto quale fideiussore e dunque Parte_1 condannarlo al pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto 23/09/14 maturati dall'ottobre 2020 sino alla data del rilascio avvenuta il primo luglio 2022, oltre interessi dal dovuto al saldo. in via ulteriormente subordinata condannarlo al pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto 23/09/14 maturati dall'ottobre 2020 sino al mese di dicembre 2021 ovvero ad altra data che risulterà ad istruttoria esperita, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria
Rigettarsi tutte e ognuna delle istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi meglio esposti nelle memorie ex art 183 c 6 c.p.c., inclusa l'istanza di CTU Grafologica.
In caso contrario, ammettersi le prove dirette e contrarie per come dedotte ed articolate dall'appellata nelle richiamate memorie istruttorie da intendersi di seguito integralmente riportate e letteralmente trascritte.
pagina 5 di 21 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Como n. 662/2023 Parte_1 pubblicata in data 8/6/2023 con la quale è stato così deciso:
“1) In accoglimento della domanda di verificazione proposta da , accerta e CP_1 dichiara che la scrittura privata del 23.09.2019 (doc. 5 di parte opponente) proviene, tra gli altri, da Parte_1
2) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di , Parte_1 CP_1 che liquida in € 4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori”.
Vicende processuali
1) In data 23/9/2019 veniva stipulato un contratto di locazione tra la sig.ra , quale CP_1 locatrice, e , quale conduttore, contratto che veniva sottoscritto anche da Persona_1
(fratello di ) in qualità di “garante del conduttore”. Parte_1 Persona_1
Il contratto di locazione riguardava un immobile sito in AT VI e prevedeva una durata di 4 anni a decorrere dall' 1/10/2019 con un canone annuo di euro 4.800,00 oltre spese.
, con citazione del 14/10/2021, intimava lo sfratto per morosità nei confronti del CP_1 conduttore (avendo questi maturato un debito di € 4.040,00, a titolo di Persona_1 canoni insoluti e di € 2.741,86 per spese condominiali).
Convalidato lo sfratto ed emesso il decreto ingiuntivo n. 17/2022 per il complessivo importo di
€ 9.181,86, nei confronti del conduttore e del garante , Persona_1 Parte_1 solo quest'ultimo provvedeva a proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
2) Proponendo opposizione, disconosceva la sottoscrizione apposta sul Parte_1 contratto di locazione del 23/9/2019 come “garante del conduttore” e la sigla apposta sulle pagine 1, 2 e 3 del citato contratto.
pagina 6 di 21 Eccepiva, inoltre, l'estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., per avere la locatrice aggravato la posizione del fideiussore, omettendo di agire in giudizio tempestivamente contro il conduttore.
Infine, deduceva la nullità della domanda monitoria per indeterminatezza del credito, non essendo chiaro come la controparte fosse pervenuta ad ingiungere il pagamento di €
9.181,86, a fronte di un debito iniziale di € 4.040,00 per canoni scaduti ed € 2.741,86 per spese condominiali arretrate.
3) Costituendosi in giudizio, la parte opposta contestava le eccezioni CP_1 dell'opponente; chiedeva la verificazione della scrittura disconosciuta mettendo a disposizione l'originale della scrittura disconosciuta ma evidenziando anche che non erano state disconosciute “le firme sull' assegno emesso il 20.10.2019 dal sig. e Parte_1 quelle apposte sull' elenco dei mobili dell'appartamento e sugli assegni”; produceva, inoltre, una dichiarazione dell'agente immobiliare che aveva seguito la stipula del contratto di locazione e che dichiarava di aver raccolto la firma del sig. quale garante del Parte_1 conduttore.
4) Nel corso del giudizio:
- il giudice di primo grado rigettava l'istanza di CTU grafologica chiesta da entrambe le parti in quanto inutile ai fini del decidere;
- veniva ammessa ed assunta la prova testimoniale con i testi (agente Testimone_1 immobiliare che aveva seguito la trattativa per la conclusione del contratto di locazione) e
(compagna del sig. ); Testimone_2 Parte_1
- veniva, inoltre, sentito liberamente il sig. sui fatti di causa. Parte_1
5) Il Tribunale di Como, con la sentenza impugnata in questa sede:
i) “in accoglimento della domanda di verificazione proposta da ”, ha dichiarato CP_1
“che la scrittura privata del 23/9/2019 proviene, tra gli altri, da ; Parte_1
ii) ha rigettato l'opposizione proposta da dichiarando l'esecutività del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
iii) ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, con riguardo all'istanza di verificazione avanzata dall'opposta, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., a fronte del disconoscimento effettuato in citazione da Parte_1
della scrittura di cui al contratto di locazione del 23/9/2019 da esso (apparentemente)
[...]
pagina 7 di 21 sottoscritta quale garante del conduttore, dopo aver premesso “che l'istanza di verificazione non deve necessariamente essere istruita a mezzo di consulenza tecnica grafologica, almeno tutte le volte in cui sia possibile “desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte
e ritualmente acquisite al processo” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 21 settembre 2021, n.
25508; Cass., sez. II, 16 gennaio 2018, n. 887; Cass., sez. III, 19 maggio 2008, n. 12695)”, ha rilevato che, nel caso, l'autenticità della scrittura disconosciuta poteva essere agevolmente accertata “sulla base di un mero raffronto tra la sottoscrizione apposta sull'ultima pagina del documento e quella presente sia sulla carta di identità di acclusa al Parte_1 contratto di locazione, sia sugli assegni bancari, rilasciati dal medesimo a garanzia (cfr. all. A al fascicolo di parte opposta). Dette sottoscrizioni non sono state, infatti, tempestivamente disconosciute dall'opponente alla prima udienza di trattazione della causa, dovendo ritenersi implicitamente riconosciute, a norma dell'art. 214 c.p.c.”.
Il Tribunale ha, poi, rilevato quanto segue:
- che la stipula del negozio fideiussorio ad opera dell'opponente era stata inoltre confermata dal teste , ossia il mediatore immobiliare che aveva svolto l'attività di Testimone_1 intermediazione e che aveva precisato di aver assistito alla firma del contratto da parte del garante Parte_1
- che, pertanto, sussistevano “i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di verificazione, accertando e dichiarando la provenienza, tra gli altri, da della scrittura Parte_1 privata del 23.09.2019”;
- che, del resto, l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria non risultava contraddetta né dalla deposizione resa dalla teste né da quanto riferito in sede di interrogatorio Testimone_2 libero dallo stesso opponente;
- che, in particolare, la teste (teste indicata da ) non aveva Testimone_2 Parte_1 smentito che l'intenzione del fosse prestare garanzia, rispetto al contratto di Parte_1 locazione stipulato da (avendo questa dichiarato, fra l'altro: “ricordo che Persona_1 mi ha detto che gli accordi con l'agenzia immobiliare erano che lui avrebbe Parte_1 prestato garanzia nel contratto di locazione, fintanto che avesse Persona_1 continuato a lavorare nel bar”);
pagina 8 di 21 - che l'opponente , sentito in sede di interrogatorio libero, non aveva Parte_1 contestato “di avere prestato la fideiussione, avendo piuttosto dichiarato di aver sottoscritto un documento contrattuale dal contenuto differente rispetto a quello che gli veniva mostrato
(cfr. quanto dichiarato dallo stesso all'udienza del 29.06.2022: “Io non ho Parte_1 mai firmato il contratto prodotto da parte opposta sub all. A e sub. all. 5 di parte opponente, perché il contratto era differente e mi sono limitato a sottoscrivere l'allegato 1, che non è presente nel contratto”)”;
- che, peraltro, in tal modo, l'opponente aveva “inteso riferirsi ad una falsità materiale della scrittura e non anche ad un disconoscimento della propria sottoscrizione, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere dedotta mediante querela di falso”.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l'opponente si fosse impegnato, in solido con il conduttore, al pagamento di quanto da questi dovuto, in favore della locatrice, sulla base del contratto di locazione del 23.09.2019, ove, all'art. 21 di detto contratto, le parti avevano espressamente convenuto che “nel caso di mancato pagamento del canone mensile o della violazione di uno degli articoli sopra citati del presente contratto di locazione, il locatore potrà rivalersi sul sig.
(…), che qui interviene e sottoscrive il presente contratto quale garante del Parte_1
Conduttore impegnandosi solidalmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte nel presente contratto e in particolare per il pagamento del canone, per interessi e penalità per ritardati pagamenti ed indennità di occupazione ed eventuale risarcimento dei danni all'immobile o al mobilio, sia nell'eventualità di recessione del contratto, sia al momento della riconsegna”.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondate “le contestazioni (genericamente) svolte dall'opponente sull'entità del credito ingiunto”, sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento delle somme rimaste inadempiute a titolo di canoni scaduti fino alla data di emissione del decreto ingiuntivo e che spettava al debitore opponente contestare specificamente le altrui allegazioni o comunque dimostrare di avere adempiuto.
Ha, quindi, ritenuto che fossero infondate le eccezioni sollevate ai sensi degli artt. 1956 e
1957 c.c.: i) quanto all'art. 1957 c.c., in particolare, alla luce del tenore letterale dell'art. 21 del contratto di locazione, ha ritenuto che “il abbia inteso impegnarsi all'adempimento Parte_1 integrale delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, e non già al saldo dei singoli canoni”; ii) quanto all'art. 1956 c.c., ha rilevato che “la mancata comunicazione della morosità
pagina 9 di 21 al fideiussore non è di per sé sufficiente a giustificare l'estinzione della garanzia, occorrendo altresì che la stessa sia determinata da un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e che il locatore ne sia a conoscenza”.
6) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'LA ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) Errata interpretazione dei fatti;
errata motivazione in relazione ai dati documentali del processo;
errato e/o incompleto e/o illogico e/o omesso apprezzamento ed interpretazione delle risultanze fattuali e probatorie emerse;
errata e/o incompleta e/o illogica valutazione dei mezzi di prova richiesti anche in relazione all'omessa ammissione della richiesta CTU grafologica.
ii) Errata interpretazione dei fatti;
errata motivazione in relazione ai dati documentali del processo;
errato e/o incompleto e/o illogico e/o omesso apprezzamento ed interpretazione delle risultanze fattuali e probatorie emerse;
errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione alle eccezioni di intervenuta liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c.
L'LA ha, quindi, dichiarato, di “proporre querela di falso del documento identificato quale contratto di locazione 23 settembre 2019 ed in particolare della pagina 4 contenente la pattuizione fideiussoria (art. 21) … di cui si contesta e ribadisce la falsità materiale, al fine della dichiarazione di non autenticità e contraffazione dell'intero documento”.
Nelle proprie conclusioni l'LA ha, poi, chiesto “ammettersi CTU grafologica e tecnica in relazione al documento disconosciuto (contratto di locazione 23.09.2019) sia per verificare la grafia del sig. con le scritture di comparazione prodotte ma altresì per Parte_1 verificare se sono stati utilizzati mezzi tecnici informatici per la riproduzione della stessa”.
7) Costituendosi in giudizio, l'appellata ha eccepito, in via preliminare, la tardività CP_1 dell'appello sul rilievo che la sentenza era stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data
8/6/2023 mentre l'appello era stato introdotto con citazione notificata a mezzo PEC il 9/1/2024 alle ore 17:10, laddove il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. sarebbe scaduto lunedì 8/1/2024.
pagina 10 di 21 Nel merito, contestando i motivi di appello ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8) Con ordinanza in data 8/5/2024 la Corte:
- da un lato, ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività dell'appello in quanto “nel caso, superata dal rilievo che, non risultando che sia stata data lettura, alla presenza delle parti, della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., “il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in Cancelleria” (Cass. 22/1/2021 n. 1415), comunicazione che, nel caso, è pacificamente avvenuta in data 9/6/2023”;
- da un altro lato, è stata respinta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'LA sul rilievo che “le doglianze svolte dalla parte LA non sono tali da far palesare la “manifesta fondatezza dell'impugnazione”, sì da non potersi ritenere integrato il requisito del fumus boni iuris necessario ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva”.
Motivi della decisione
9) Va, anzitutto, richiamato che, nei propri scritti difensivi conclusionali, la parte appellata ha precisato di non aver reiterato l'eccezione di decadenza dall' impugnazione avendo ritenuto che la relativa questione fosse stata “chiarita in occasione delIa prima udienza innanzi a codesta Corte e alla luce della documentazione ex adverso prodotta”; che, comunque, sul punto, questa Corte, con la propria ordinanza in data 8/5/2024, ha già chiarito che, nel caso, l' eccezione di tardività dell'appello dovesse ritenersi superata dal rilievo che, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., di cui non risultava che fosse stata data lettura alla presenza delle parti, “il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in Cancelleria” (Cass. 22/1/2021 n. 1415), comunicazione che, nel caso, era pacificamente avvenuta in data 9/6/2023, sì da potersi ritenere tempestivo l'appello proposto in data 9/1/2024.
10) Quanto ai motivi di appello, va richiamato che l'LA , con il proprio Parte_1 primo motivo di appello:
pagina 11 di 21 - ha censurato il fatto che il giudice di primo grado si sia espresso sull'istanza di verificazione, sì da giungere a ritenere infondato il disconoscimento da esso effettuato della scrittura privata
(di cui al contratto di locazione datato 23/9/2019) senza aver disposto apposita CTU;
- ha contestato la valutazione della prova testimoniale, nell'ambito della quale il teste Tes_1
aveva dichiarato che aveva sottoscritto, in sua presenza, il contratto
[...] Parte_1 di locazione: al riguardo ha rilevato “che la clausola fideiussoria riportata a pagina 4 del contratto di locazione art. 21 non è stata e non è sottoscritta da;
Parte_1
- ha dedotto, quindi, che “il convincimento del Giudice si è fondato su contributi probatori del tutto inesistenti a fronte della totale assenza di sottoscrizione nella pagina 4”;
- ha richiamato che la teste aveva riferito di ricordare “che mi ha Tes_2 Parte_1 detto che gli accordi con l'agenzia immobiliare erano che lui avrebbe prestato garanzia nel contratto di locazione fintanto che avesse continuato a lavorare nel bar” Persona_1
(ossia il bar che all'epoca era gestito dall'LA e che lo stesso Parte_1 [...] aveva riferito in udienza che “io non ho mai firmato il contratto prodotto da parte Parte_1 opposta sub all. A e sub all. 5 di parte opponente, perché il contratto era differente e mi sono limitato a sottoscrivere l'allegato 1 che non è presente nel contratto”.
L'LA ha, quindi, dichiarato di voler proporre querela di falso “volta ad espungere dal presente giudizio il documento riportante all'art. 21 pag. 4 del contratto di locazione la garanzia fideiussoria oggetto di sostituzione e conseguente contraffazione”.
Al riguardo, l'LA ha chiarito di “proporre querela di falso del documento identificato quale contratto di locazione 23 settembre 2019 ed in particolare della pagina 4 contenente la pattuizione fideiussoria (art. 21) … di cui si contesta e ribadisce la falsità materiale, al fine della dichiarazione di non autenticità e contraffazione dell'intero documento”.
A tal fine, ha chiesto che controparte produca l'originale del contratto di locazione ed ha indicato “quali elementi e prove della falsità, oltre che il documento stesso, l'esperita ed eventuale esperenda prova testimoniale della signora nonché Testimone_2 dell'assunzione della testimonianza del teste indicato da controparte, Testimone_1
Nelle proprie conclusioni ha, poi, chiesto l'ammissione di una “CTU grafologica e tecnica in relazione al documento disconosciuto (contratto di locazione 23.09.2019) sia per verificare la grafia del sig. con le scritture di comparazione prodotte ma altresì per Parte_1 verificare se sono stati utilizzati messi tecnici informatici per la riproduzione della stessa”.
pagina 12 di 21 10.1) L'appellata , contestando la fondatezza di tale motivo di appello così come CP_1
l'ammissibilità della querela di falso ex adverso proposta:
- ha lamentato la novità dell'allegazione secondo cui la pag. 4 del contratto di locazione sarebbe priva di firma, laddove nel giudizio di primo grado il si era limitato a Parte_1 disconoscere la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle presenti alle pagg. 1, 2 e 3 del contratto;
- ha ribadito che nel giudizio di primo grado il veva disconosciuto la sottoscrizione Parte_1 del contratto di locazione ed in particolare quella relativa a “garante del conduttore” e non aveva mai contestato “la veridicità del contenuto della scrittura”;
- ha fatto presente che , ante causam, pur avendo ricevuto numerose diffide Parte_1
e lettere di messa in mora, ad esso indirizzate nella sua qualità di “obbligato in solido”, non aveva mai contestato la sua qualità di garante del conduttore;
- ha lamentato la contraddittorietà della tesi difensiva avversaria laddove , da Parte_1 un lato, aveva sostenuto che egli sarebbe stato disponibile a fare da garante al fratello solo finchè questi avesse lavorato nel bar alle sue dipendenze;
dall'altro lato, aveva omesso di fornire la prova di aver comunicato alla sig.ra che il fratello aveva smesso di lavorare CP_1 alle sue dipendenze;
- ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso sia per il fatto che la querela sarebbe stata proposta solo per neutralizzare gli effetti della verificazione eseguita in primo grado, sia per il fatto che non sarebbero stati indicati gli elementi e le prove della falsità a sostegno dell'istanza.
10.2) Ad avviso della Corte occorre, anzitutto, valutare la questione, di carattere preliminare, relativa all' ammissibilità della querela di falso proposta dall'LA Parte_1 avverso la scrittura privata di cui al contratto di locazione datato 23/9/2019, contratto stipulato tra “i locatori” , e ed “il conduttore” Parte_5 CP_1 Per_2 Per_1
e contenente, in calce, oltre che le firme di detti soggetti, anche, alla pagina 5, due
[...] sottoscrizioni di come “il garante del conduttore”. Parte_1
Va chiarito che il contratto di locazione in questione è costituito da 5 pagine, che il testo delle condizioni contrattuali, costituito da n. 23 articoli, termina alla pagina 4; che, in calce alla pagina 4, subito dopo l'ultimo articolo, vi è l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione
(AT VI, 23 settembre 2019) e, al di sotto, sulla sinistra, è riportata la prima pagina 13 di 21 sottoscrizione de “i Locatori” (ossia quella di ) mentre, sulla destra, è Parte_5 riportata la sottoscrizione de “Il conduttore” (ossia ); che nella successiva Persona_1 pagina 5 sono riportate, in alto a sinistra e in colonna, le due ulteriori sottoscrizioni dei locatori
(ossia quelle di e ) e, sulla parte di destra, Persona_3 Per_2 la sottoscrizione di in corrispondenza dell'indicazione “Il garante del Parte_1 conduttore”; che, al di sotto di tali sottoscrizioni, nella pagina 5 è riportato il richiamo all'art. 1341 c.c. ed alle relative clausole contrattuali nonché, di seguito a detto richiamo, l'ulteriore sottoscrizione dei tre locatori, sulla sinistra, e quella de “Il conduttore” e Persona_1 de “Il Garante del conduttore” . Parte_1
Questi, dopo aver disconosciuto in primo grado le sottoscrizioni apposte su detto contratto come “Il garante del conduttore”, così come le sigle (ad esso riferibili) apposte a margine delle pagine 1, 2 e 3 del citato contratto, nel presente giudizio di appello ha ulteriormente articolato le proprie ragioni di contestazioni proponendo “querela di falso del documento identificato quale contratto di locazione 23 settembre 2019, ed in particolare della pagina 4 contenente la pattuizione fideiussoria (art. 21)” (cfr. il capitolo III a pag. 16 dell'atto di appello ove è indicato l'oggetto della querela di falso).
Va, quindi, richiamato che tale allegazione di “contraffazione dell'intero documento” muove dal rilievo cha la pagina 4 del contratto di locazione, nella quale è inserita la clausola di cui all'art. 21 titolata “garante del conduttore”, non presenta né la sottoscrizione per esteso né alcuna sigla riferibile all'LA (che non a caso, aveva disconosciuto le Parte_1 sigle apposte alle pagine 1, 2 e 3 e le sottoscrizioni apposte alla pagina 5 del contratto); che, quali elementi e prove della falsità, l'LA ha dedotto, previa produzione dell'originale del contratto di locazione oggetto della querela di falso, “oltre che il documento stesso,
l'esperita ed eventuale esperenda prova testimoniale della signora nonché Testimone_2 dell'assunzione della testimonianza del teste indicato da controparte, . Testimone_1
Ciò richiamato, quanto alle questioni di ammissibilità della querela di falso in questione, in linea generale, va chiarito che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, la querela di falso proposta non è preclusa dal fatto che sia stato già esperito in primo grado il procedimento di verificazione sulla scrittura disconosciuta, e, ciò, sia perché non è ancora passato in giudicato l'accertamento sull'autenticità delle sottoscrizioni, sia perché la querela di falso proposta non ha tanto ad oggetto le sottoscrizioni (per le quali, censurandosi la pagina 14 di 21 sentenza di primo grado, è stato comunque reiterato il disconoscimento in questa sede) ma, piuttosto, il contenuto del documento di cui si lamenta l'intera contraffazione, potendosi, al riguardo richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta;
pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato
(nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta
(anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione” (così Cass. 29/1/2021 n. 2152).
Peraltro, sotto altro profilo, ad avviso della Corte, la querela di falso proposta è da ritenersi inammissibile per l'assoluta genericità con cui la stessa è stata proposta, ove si consideri che il semplice fatto che la pagina 4 del contratto di locazione non sia sottoscritta o siglata da non è, di per sé, indice della contraffazione del documento (e, ciò, a Parte_1 prescindere dalla rilevanza dell'allegazione in questione, a fronte della presenza, in calce al pagina 15 di 21 contratto, a pag. 5, di due firme di quale garante del conduttore); che Parte_1
l'LA non ha in alcun modo chiarito in cosa sarebbe consistita la contraffazione del documento e della pagina in questione, specie se si considera che, nel corso del giudizio di primo grado, non è mai stata contestata la conformità della copia del contratto prodotta in causa (sub doc. 2 parte appellata) al suo originale e che l'odierna appellata, a fronte del disconoscimento effettuato dalla parte LA, ebbe immediatamente a chiedere la verificazione e ad offrire “sin d'adesso la produzione degli originali in suo possesso” (cfr. la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado); che, inoltre, al di là della carenza di allegazione, a nulla potrebbe valere la prova testimoniale della signora Tes_2
e del teste trattandosi di testi già diffusamente sentiti in primo
[...] Testimone_1 grado proprio sulle modalità con cui venne raccolta dal mediatore immobiliare la firma di come garante del conduttore. Parte_1
Per le considerazioni svolte va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della proposta querela di falso.
10.3) Con riguardo alla doglianza svolta con il primo motivo di appello dedicato alla contestazione della valutazione con cui il giudice di primo grado, pur senza aver disposto
CTU grafologica, è pervenuto a ritenere infondato il disconoscimento effettuato dall'odierno LA , ad avviso della Corte tale motivo di appello è del tutto infondato, Parte_1 dovendosi considerare quanto segue:
- che, ai fini della decisione del procedimento di verificazione, non è da ritenersi necessario l'espletamento di CTU grafologica, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte secondo cui “allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto
a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte
e ritualmente acquisite al processo” (Cass. 21/9/2021 n. 25508);
- che, nel caso, il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto che potesse agevolmente pervenirsi ad una valutazione di autenticità delle sottoscrizioni disconosciute da
, apposte in calce al contratto di locazione sotto la dicitura “Il garante del Parte_1 conduttore”, all'esito di un esame visivo tra dette sottoscrizioni e quelle apposte sia sulla carta d'identità di (allegata tra la documentazione raccolta dal mediatore per la Parte_1
pagina 16 di 21 conclusione del contratto di locazione, sub doc. 2 parte appellata) sia su quelle pacificamente apposte dallo stesso sui due assegni bancari di euro 400,00 e di euro Parte_1
1.200,00, rispettivamente rilasciati dall'odierno LA, il primo, a titolo di caparra, allorchè
a fine luglio 2019 ebbe a presentare la “proposta di locazione – Persona_1 preliminare”; il secondo, a titolo di deposito cauzionale, allorchè venne stipulato il contratto di locazione per cui è causa (cfr. gli assegni sub doc. 2 parte appellata);
- che la consegna di tali assegni da parte di conferma il pieno Parte_1 coinvolgimento di questi nella vicenda negoziale relativa al contratto di locazione del fratello
, secondo quanto, del resto, previsto nella citata proposta di locazione del Persona_1
30/9/2019 ove, nello spazio del modulo riservato alle “clausola aggiuntive” era stata inserita la precisazione “garante del conduttore sig. che sottoscriverà il contratto di Parte_1 locazione” (cfr. la proposta di locazione sub doc. 2 parte appellata);
- che la sottoscrizione del contratto di locazione da parte di come garante Parte_1 del conduttore è stata confermata dal mediatore immobiliare che, sentito Testimone_1 come teste, ha dichiarato di essersi recato il 23/9/2019 presso il bar gestito da Parte_1
(insieme alla sua compagna ) per raccogliere la firma dello stesso;
-
[...] Testimone_2 che, in precedenza, lo stesse teste, in una mail datata 21/6/2022, aveva riferito che “in data
23/09/2019 andai nel locale di via Unione presente il sig. e il fratello Persona_1
che firmavano alla mia presenza il contratto di locazione e l'elenco del Parte_1 mobilio presenti nell'immobile, inoltre il sig. mi consegnò l'assegno di € Parte_1
1200,00 da lui compilato e firmato quale deposito cauzionale” (la lettera mail sub doc. 2 parte appellata);
- che, invero, fra la documentazione del contratto di locazione prodotta in causa è presente anche un foglio datato 23/9/2029, contenente l'elenco dei mobili dell'appartamento dato in locazione, anch'esso sottoscritto sia da , sotto la dicitura “IL Persona_1
CONDUTTORE”, sia da , sotto la dicitura “IL GARANTE DEL Parte_1
CONDUTTORE” (cfr. l'elenco dei mobili sub doc. 2 parte appellata);
- che anche la sottoscrizione (non disconosciuta) di tale “elenco mobili” da parte di Parte_1
come “garante del conduttore” conferma ulteriormente l'avvenuta assunzione della
[...] garanzia fideiussoria da parte dell'odierno LA per le obbligazioni assunte dal conduttore con il contratto di locazione per cui è causa;
Persona_1
pagina 17 di 21 - che, inoltre, come esattamente segnalato dal giudice di primo grado, l'assunzione di un obbligo di garanzia da parte di , in relazione al contratto di locazione per cui è Parte_1 causa, non pare in alcun modo smentito dalla dichiarazione della teste la Testimone_2 quale “non ha infatti smentito che l'intenzione del fosse prestare garanzia, rispetto Parte_1 al contratto di locazione stipulato da ma si è limitata a dichiarare di aver Persona_1 visto l'agente immobiliare allontanarsi per apportare alcune modifiche al contratto e, comunque, di non riconoscere la sottoscrizione del sul documento che le veniva Parte_1 mostrato”;
- che, piuttosto, deve ritenersi del tutto inconcludente la dichiarazione resa da detta teste laddove ha riferito che le aveva detto “che gli accordi con l'agenzia Parte_1 immobiliare erano che lui avrebbe prestato garanzia nel contratto di locazione fintanto che avesse continuato a lavorare nel bar”: trattasi di una condizione che non Persona_1 solo non risulta essere stata recepita nel testo contrattuale per cui è causa ma che, all'evidenza, avrebbe svuotato di contenuto la garanzia che (titolare del bar Parte_1 in cui collaborava il fratello ) avrebbe dovuto prestare. Per_1
Per le considerazioni svolte va ritenuto infondato il primo motivo di appello.
11) Con il proprio secondo motivo di appello l'odierno LA ha Parte_1 lamentato l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione alle eccezioni di intervenuta liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c.
Al riguardo, l'LA, ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato “nel non aver accolto le eccezioni di liberazione del fideiussore sollevate da parte opponente ex artt.
1956 e 1957 c.c.” per il fatto che risulterebbe “per tabulas che la signora abbia CP_1 scientemente aumentato l'esposizione debitoria del nella sua asserita qualità di Parte_1 fideiussore, in quanto, invece che agire in modo tempestivo nei confronti del conduttore, dilatava i tempi dell'azione, aumentandone l'esposizione debitoria e aggravandone la posizione”.
L'LA ha inteso chiarire tale allegazione richiamando che “come comprovato dalla corrispondenza fra le parti, la prima diffida ricevuta in data 2.2.2020 si riferiva al pagamento di due soli mesi ovvero dicembre 2019 e gennaio 2020”; che “successivamente la , oltre CP_1
pagina 18 di 21 un anno e mezzo dopo, nel luglio 2021, inviava un'altra diffida e solo nel mese di ottobre
2021 notificava al solo lo sfratto per morosità”. Persona_1
11.1) La parte appellata ha contestato sotto ogni profilo tale motivo di appello, deducendo, in particolare, in punto di fatto, che non vi è stata alcuna inerzia da parte del locatore, e, ciò, sul rilievo che “è stato documentalmente provato e non contestato nel giudizio di prime cure che,
a seguito della messa in mora da parte del locatore ( odierna appellata) in data 2.2.2020, a partire dal mese di aprile 2020 (in piena emergenza Covid), il conduttore ha ripreso il versamento, effettuando pagamenti mensili sino a febbraio 2021, pagamenti via via imputati al saldo dei canoni precedentemente scaduti”; che “nel luglio 2021 il locatore ha nuovamente messo in mora il conduttore e il fideiussore e a seguire ha proceduto con lo sfratto senza ritardi e nel disinteresse assoluto del garante oggi LA, all' uopo notiziato”.
11.2) Ad avviso della Corte tale secondo motivo di appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere lo stesso non solo infondato ma prima ancora inammissibile.
Sotto il primo profilo, va detto che le circostanze in fatto richiamate dalla parte appellata escludono la ricorrenza di qualsiasi inerzia da parte della locatrice odierna appellata essendosi questa, anzi, dimostrata quanto mai sollecita nel coltivare le proprie ragioni creditorie.
Sotto il secondo profilo, va detto che l'LA non si è in alcun modo misurato con l'articolata motivazione con cui il giudice di primo grado ha escluso la possibilità di riconoscere, nel caso, la liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c.
Quanto al termine di decadenza previsto da tale ultima norma, il giudice di primo grado, dopo aver diffusamente richiamato la giurisprudenza in materia, ha dichiarato di ritenere “che il abbia inteso impegnarsi all'adempimento integrale delle obbligazioni nascenti dal Parte_1 contratto di locazione, e non già al saldo dei singoli canoni. Tanto si evince, in particolare, dal tenore letterale del citato art. 21, che attribuisce al fideiussore un'obbligazione solidale e incondizionata rispetto al pagamento del “canone” (al singolare) e all'adempimento di tutte le altre obbligazioni derivanti dal rapporto di locazione, inclusa quella di indennità di occupazione e di risarcimento del danno arrecato all'immobile o al mobilio, fino al momento della risoluzione del contratto e alla riconsegna del bene.
pagina 19 di 21 Ne consegue che l'esigibilità dell'obbligazione fideiussoria è ancorata non già alla scadenza dei singoli canoni di locazione, ma all'integrale adempimento del contratto, non decorrendo, quindi, il termine di cui all'art. 1957 c.c. per tutta la durata del rapporto”.
Quanto all'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c., per avere la locatrice continuato a far credito al conduttore senza la speciale autorizzazione del fideiussore, il giudice di primo grado ha correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti della fattispecie in questione, avendo richiamato che “la mancata comunicazione della morosità al fideiussore non è di per sé sufficiente a giustificare l'estinzione della garanzia, occorrendo altresì che la stessa sia determinata da un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e che il locatore ne sia a conoscenza, non essendovi alcuna ragione per discostarsi, in materia locatizia, dalla disciplina generale di cui all'art. 1956 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29364, ove si legge il seguente principio di diritto: “in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto,
l'obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest'ultimo l'autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell'art. 1956 c. c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito)”; che “è onere del fideiussore che chieda la liberazione della garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., fornire la prova dei relativi presupposti (cfr. Cass., sez. I, 17 novembre 2016, n. 23422)”; che, nel caso,
l'opponente non aveva in alcun modo dimostrato, neppure tramite Parte_1 presunzioni semplici, che la morosità del conduttore fosse “derivata da un mutamento delle condizioni patrimoniali di in relazione alle quali nulla ha dedotto nel corso Persona_1 del processo, né tantomeno che la locatrice ne fosse a conoscenza, allorché si era, inizialmente, astenuta dal domandare la risoluzione del contratto”.
A tali rilievi andrebbe solo aggiunto che nessuno meglio dell'odierno LA Parte_1
avrebbe potuto valutare l'eventuale mutamento in peggio delle condizioni patrimoniali
[...] del conduttore che, oltre che essere fratello di , Persona_1 Parte_1 collaborava nel bar gestito da questi gestito.
pagina 20 di 21 12) Per le considerazioni svolte va dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dall'LA e va respinto l'appello da questi proposto, con conseguente Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza l'LA va condannato a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in CP_1 applicazione dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con distrazione in favore dei difensori dell'appellata, Avv.ti Rocco Condello e Domenica Lugarà, dichiaratisi antistatari.
Infine, va detto che sussistono, per l'LA, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' LA avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Como n. 662/2023 pubblicata in data 8/6/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'LA ; Parte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'LA a rimborsare all'appellata le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di appello liquidate in complessivi euro 5.809,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Rocco Condello e Domenica Lugarà;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'LA dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4/6/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 152/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
RI ch. MA (PEC ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio di questi in 22100 Como Via Giulini 12 come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Como, via Varesina CP_1 C.F._2
n. 1, presso e nello studio degli Avv.ti Rocco Condello e Domenica Lugarà, PEC
e che la rappresentano e difendono Email_2 Email_3 come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, previe le declaratorie di rito e di Legge del caso, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione., in riforma della sentenza n. 662/2023 del Tribunale di Como – Dott. Paolo Bertollini, non notificata:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per quanto esposto in narrativa;
In via ulteriormente preliminare: si propone querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 355 c.p.c. per tutte le motivazioni esposte nei suestesi scritti, così come formulata nel capitolo III del presente atto di appello, con indicazione degli elementi e delle fonti probatorie, compresa la richiesta di esibizione documentale dell'originale del contratto di locazione del 23 settembre
2019, onerandone la parte appellata, con ogni conseguenziale provvedimento di rito e di merito, compresa l'esclusione di tale documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla signora . CP_1
Nel merito: riformare la sentenza n. 662/2023 del Tribunale di Como – Dott. Paolo Bertollini, pubblicata l'08.06.2023 R.G. n. 1451/2022 Repert. n. 2504/2023 del 09.06.2023, non notificata, accertando quanto segue, in accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, rigettata ogni domanda ed eccezione formulata dall'appellata in primo grado:
Nel merito: revocare e comunque dichiarare illegittimo e /o inefficace e/o annullare nei confronti del IG. il d.i. immediatamente esecutivo n. 17/2022 Ing, R.G. Parte_1
4328/2018 Cont., n. 1103/2022 Rep. emesso dal Tribunale di Como in data 18/01/2022 e successivo decreto di correzione di errore materiale n. Cronol. 1703/2022 dell'8/2/2022, notificato all'opponente, unitamente all'atto di precetto, in data 10/03/2022.
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta per esteso in calce ed in ciascuna pagina nel contratto di locazione datato 23/9/2019 (doc n. 5) allegato all'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento depositato dalla IG.ra
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Como e recante n. 4328/2021; CP_1 conseguentemente ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla IG.ra nel giudizio monitorio n. r.g. 4328/2021. CP_1
pagina 2 di 21 Accertare e dichiarare, anche a seguito della proposta querela di falso, delle conseguenti richieste statuizioni, ed in particolare del falso materiale inerente al contratto di locazione, privo della sottoscrizione del IGnor alla pag. 4 riproducente la garanzia Parte_1 fideiussoria nell'art. 21, la contraffazione del contratto di locazione de quo, con esclusione dello stesso dalle fonti probatorie, considerandolo tamquam non esset con efficacia erga omnes.
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi di cui al presente atto di citazione in opposizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. alla IG.ra . Parte_1 CP_1
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una posizione di garanzia del IG. relativamente al contratto di locazione datato 23/9/2019 Parte_1 accertare e dichiarare la liberazione dall'obbligazione dell'opponente per estinzione della fideiussione ex artt. 1956 e 1957 c.c.
In via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una posizione di garanzia del IG. relativamente al contratto di locazione datato Parte_1
23/9/2019 accertare e dichiarare la liberazione dall'obbligazione dell'opponente per estinzione della fideiussione ex artt. 1956 e 1957 c.c. o al pagamento della minor somma di € 1.000,00 pari all'importo richiesto con la prima diffida di messa in mora.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali.
In ogni caso: con restituzione in favore del IG. di quanto già eventualmente Parte_2 versato in forza dell'intrapresa esecuzione.
In via istruttoria: si chiede vengano ammesse le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello e nello specifico
*prove per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli senza inversione alcuno dell'onere della prova:
1) Se è vero che nel mese di Settembre 2019 l AT VI, in Controparte_2 persona del legale rappresentante, chiedeva al IG. di sottoscrivere il Parte_1 contratto di locazione tra il IG. ed i signori , Persona_1 Parte_3 CP_1
e in qualità di garante.
[...] Per_2
pagina 3 di 21 2) Se è vero nel mese di Settembre 2019 il legale rappresentante o socio dell'
[...]
di AT VI si recava per tale motivo di cui al punto 1) presso il bar Love in CP_2
AT VI, in gestione alla società P&M Srl del IG. ; Parte_1
3) Se è vero che detti incontri avvenivano alla presenza della IG.ra presso il Parte_4 bar Love in AT VI;
4) Se è vero che il IG. , sempre nel medesimo periodo chiedeva almeno tre Parte_1 volte delle modifiche al contratto di locazione a lui sottoposto, quale condizione necessaria per valutarne la sottoscrizione.
5) Se è vero che la IG.ra notificò lo sfratto per morosità al IG. CP_1 Per_1
solo in data 14/10/2021, con prima udienza 16/11/2021.
[...]
6) Se è vero che con missiva 2/2/2020 la sig.ra inviava diffida al IG. CP_1 Parte_1
al fine di provvedere, quale obbligato in solido, al pagamento della somma di €
[...]
1.000,00 per i canoni di dicembre 2019 e gennaio 2020;
7) Se è vero che la IG.ra ha contribuito all'aggravamento della posizione CP_1 debitoria del IG. . Persona_1
Si indicano a testimoni: 1) IG.ra , residente in [...]
15.”
*si riformula opposizione all'ammissione dei mezzi di prova tutti dedotti dalla controparte, chiedendo sin da ora di essere ammessi a prova contraria in caso di loro ammissione, coi medesimi testimoni.
Si chiede ammettersi CTU GRAFOLOGICA e TECNICA in relazione al documento disconosciuto (contratto di locazione 23.09.2029) sia per verificare la grafia del IG.
[...] con le scritture di comparazione prodotte, ma altresì per verificare se sono stati Parte_1 utilizzati mezzi tecnici informatici per la riproduzione della stessa.
In ogni caso ulteriormente: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio (primo grado e grado di appello)”.
Per ILARIA CP_1
In via preliminare e in ogni caso, disattendere e dichiarare inammissibile la querela di falso per tutte le motivazioni esposte in atto.
Nel merito pagina 4 di 21 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e richieste pregiudiziali e preliminari,
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atto e confermare la sentenza di prime cure qui gravata n. 662/23 Tribunale di Como;
In via subordinata e gradata nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, e in particolare CTU grafologica, accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni e la validità ed efficacia della garanzia prestata dal sig. Parte_1
In via ulteriormente subordinata sempre ferma la verificazione e declaratoria di validità ed efficacia della garanzia di cui innanzi, nella non creduta ipotesi, accertare e dichiarare che il sig è tenuto quale fideiussore e dunque Parte_1 condannarlo al pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto 23/09/14 maturati dall'ottobre 2020 sino alla data del rilascio avvenuta il primo luglio 2022, oltre interessi dal dovuto al saldo. in via ulteriormente subordinata condannarlo al pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto 23/09/14 maturati dall'ottobre 2020 sino al mese di dicembre 2021 ovvero ad altra data che risulterà ad istruttoria esperita, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria
Rigettarsi tutte e ognuna delle istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi meglio esposti nelle memorie ex art 183 c 6 c.p.c., inclusa l'istanza di CTU Grafologica.
In caso contrario, ammettersi le prove dirette e contrarie per come dedotte ed articolate dall'appellata nelle richiamate memorie istruttorie da intendersi di seguito integralmente riportate e letteralmente trascritte.
pagina 5 di 21 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Como n. 662/2023 Parte_1 pubblicata in data 8/6/2023 con la quale è stato così deciso:
“1) In accoglimento della domanda di verificazione proposta da , accerta e CP_1 dichiara che la scrittura privata del 23.09.2019 (doc. 5 di parte opponente) proviene, tra gli altri, da Parte_1
2) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di , Parte_1 CP_1 che liquida in € 4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori”.
Vicende processuali
1) In data 23/9/2019 veniva stipulato un contratto di locazione tra la sig.ra , quale CP_1 locatrice, e , quale conduttore, contratto che veniva sottoscritto anche da Persona_1
(fratello di ) in qualità di “garante del conduttore”. Parte_1 Persona_1
Il contratto di locazione riguardava un immobile sito in AT VI e prevedeva una durata di 4 anni a decorrere dall' 1/10/2019 con un canone annuo di euro 4.800,00 oltre spese.
, con citazione del 14/10/2021, intimava lo sfratto per morosità nei confronti del CP_1 conduttore (avendo questi maturato un debito di € 4.040,00, a titolo di Persona_1 canoni insoluti e di € 2.741,86 per spese condominiali).
Convalidato lo sfratto ed emesso il decreto ingiuntivo n. 17/2022 per il complessivo importo di
€ 9.181,86, nei confronti del conduttore e del garante , Persona_1 Parte_1 solo quest'ultimo provvedeva a proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
2) Proponendo opposizione, disconosceva la sottoscrizione apposta sul Parte_1 contratto di locazione del 23/9/2019 come “garante del conduttore” e la sigla apposta sulle pagine 1, 2 e 3 del citato contratto.
pagina 6 di 21 Eccepiva, inoltre, l'estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., per avere la locatrice aggravato la posizione del fideiussore, omettendo di agire in giudizio tempestivamente contro il conduttore.
Infine, deduceva la nullità della domanda monitoria per indeterminatezza del credito, non essendo chiaro come la controparte fosse pervenuta ad ingiungere il pagamento di €
9.181,86, a fronte di un debito iniziale di € 4.040,00 per canoni scaduti ed € 2.741,86 per spese condominiali arretrate.
3) Costituendosi in giudizio, la parte opposta contestava le eccezioni CP_1 dell'opponente; chiedeva la verificazione della scrittura disconosciuta mettendo a disposizione l'originale della scrittura disconosciuta ma evidenziando anche che non erano state disconosciute “le firme sull' assegno emesso il 20.10.2019 dal sig. e Parte_1 quelle apposte sull' elenco dei mobili dell'appartamento e sugli assegni”; produceva, inoltre, una dichiarazione dell'agente immobiliare che aveva seguito la stipula del contratto di locazione e che dichiarava di aver raccolto la firma del sig. quale garante del Parte_1 conduttore.
4) Nel corso del giudizio:
- il giudice di primo grado rigettava l'istanza di CTU grafologica chiesta da entrambe le parti in quanto inutile ai fini del decidere;
- veniva ammessa ed assunta la prova testimoniale con i testi (agente Testimone_1 immobiliare che aveva seguito la trattativa per la conclusione del contratto di locazione) e
(compagna del sig. ); Testimone_2 Parte_1
- veniva, inoltre, sentito liberamente il sig. sui fatti di causa. Parte_1
5) Il Tribunale di Como, con la sentenza impugnata in questa sede:
i) “in accoglimento della domanda di verificazione proposta da ”, ha dichiarato CP_1
“che la scrittura privata del 23/9/2019 proviene, tra gli altri, da ; Parte_1
ii) ha rigettato l'opposizione proposta da dichiarando l'esecutività del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
iii) ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, con riguardo all'istanza di verificazione avanzata dall'opposta, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., a fronte del disconoscimento effettuato in citazione da Parte_1
della scrittura di cui al contratto di locazione del 23/9/2019 da esso (apparentemente)
[...]
pagina 7 di 21 sottoscritta quale garante del conduttore, dopo aver premesso “che l'istanza di verificazione non deve necessariamente essere istruita a mezzo di consulenza tecnica grafologica, almeno tutte le volte in cui sia possibile “desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte
e ritualmente acquisite al processo” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 21 settembre 2021, n.
25508; Cass., sez. II, 16 gennaio 2018, n. 887; Cass., sez. III, 19 maggio 2008, n. 12695)”, ha rilevato che, nel caso, l'autenticità della scrittura disconosciuta poteva essere agevolmente accertata “sulla base di un mero raffronto tra la sottoscrizione apposta sull'ultima pagina del documento e quella presente sia sulla carta di identità di acclusa al Parte_1 contratto di locazione, sia sugli assegni bancari, rilasciati dal medesimo a garanzia (cfr. all. A al fascicolo di parte opposta). Dette sottoscrizioni non sono state, infatti, tempestivamente disconosciute dall'opponente alla prima udienza di trattazione della causa, dovendo ritenersi implicitamente riconosciute, a norma dell'art. 214 c.p.c.”.
Il Tribunale ha, poi, rilevato quanto segue:
- che la stipula del negozio fideiussorio ad opera dell'opponente era stata inoltre confermata dal teste , ossia il mediatore immobiliare che aveva svolto l'attività di Testimone_1 intermediazione e che aveva precisato di aver assistito alla firma del contratto da parte del garante Parte_1
- che, pertanto, sussistevano “i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di verificazione, accertando e dichiarando la provenienza, tra gli altri, da della scrittura Parte_1 privata del 23.09.2019”;
- che, del resto, l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria non risultava contraddetta né dalla deposizione resa dalla teste né da quanto riferito in sede di interrogatorio Testimone_2 libero dallo stesso opponente;
- che, in particolare, la teste (teste indicata da ) non aveva Testimone_2 Parte_1 smentito che l'intenzione del fosse prestare garanzia, rispetto al contratto di Parte_1 locazione stipulato da (avendo questa dichiarato, fra l'altro: “ricordo che Persona_1 mi ha detto che gli accordi con l'agenzia immobiliare erano che lui avrebbe Parte_1 prestato garanzia nel contratto di locazione, fintanto che avesse Persona_1 continuato a lavorare nel bar”);
pagina 8 di 21 - che l'opponente , sentito in sede di interrogatorio libero, non aveva Parte_1 contestato “di avere prestato la fideiussione, avendo piuttosto dichiarato di aver sottoscritto un documento contrattuale dal contenuto differente rispetto a quello che gli veniva mostrato
(cfr. quanto dichiarato dallo stesso all'udienza del 29.06.2022: “Io non ho Parte_1 mai firmato il contratto prodotto da parte opposta sub all. A e sub. all. 5 di parte opponente, perché il contratto era differente e mi sono limitato a sottoscrivere l'allegato 1, che non è presente nel contratto”)”;
- che, peraltro, in tal modo, l'opponente aveva “inteso riferirsi ad una falsità materiale della scrittura e non anche ad un disconoscimento della propria sottoscrizione, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere dedotta mediante querela di falso”.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l'opponente si fosse impegnato, in solido con il conduttore, al pagamento di quanto da questi dovuto, in favore della locatrice, sulla base del contratto di locazione del 23.09.2019, ove, all'art. 21 di detto contratto, le parti avevano espressamente convenuto che “nel caso di mancato pagamento del canone mensile o della violazione di uno degli articoli sopra citati del presente contratto di locazione, il locatore potrà rivalersi sul sig.
(…), che qui interviene e sottoscrive il presente contratto quale garante del Parte_1
Conduttore impegnandosi solidalmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte nel presente contratto e in particolare per il pagamento del canone, per interessi e penalità per ritardati pagamenti ed indennità di occupazione ed eventuale risarcimento dei danni all'immobile o al mobilio, sia nell'eventualità di recessione del contratto, sia al momento della riconsegna”.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondate “le contestazioni (genericamente) svolte dall'opponente sull'entità del credito ingiunto”, sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento delle somme rimaste inadempiute a titolo di canoni scaduti fino alla data di emissione del decreto ingiuntivo e che spettava al debitore opponente contestare specificamente le altrui allegazioni o comunque dimostrare di avere adempiuto.
Ha, quindi, ritenuto che fossero infondate le eccezioni sollevate ai sensi degli artt. 1956 e
1957 c.c.: i) quanto all'art. 1957 c.c., in particolare, alla luce del tenore letterale dell'art. 21 del contratto di locazione, ha ritenuto che “il abbia inteso impegnarsi all'adempimento Parte_1 integrale delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione, e non già al saldo dei singoli canoni”; ii) quanto all'art. 1956 c.c., ha rilevato che “la mancata comunicazione della morosità
pagina 9 di 21 al fideiussore non è di per sé sufficiente a giustificare l'estinzione della garanzia, occorrendo altresì che la stessa sia determinata da un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e che il locatore ne sia a conoscenza”.
6) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'LA ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) Errata interpretazione dei fatti;
errata motivazione in relazione ai dati documentali del processo;
errato e/o incompleto e/o illogico e/o omesso apprezzamento ed interpretazione delle risultanze fattuali e probatorie emerse;
errata e/o incompleta e/o illogica valutazione dei mezzi di prova richiesti anche in relazione all'omessa ammissione della richiesta CTU grafologica.
ii) Errata interpretazione dei fatti;
errata motivazione in relazione ai dati documentali del processo;
errato e/o incompleto e/o illogico e/o omesso apprezzamento ed interpretazione delle risultanze fattuali e probatorie emerse;
errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione alle eccezioni di intervenuta liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c.
L'LA ha, quindi, dichiarato, di “proporre querela di falso del documento identificato quale contratto di locazione 23 settembre 2019 ed in particolare della pagina 4 contenente la pattuizione fideiussoria (art. 21) … di cui si contesta e ribadisce la falsità materiale, al fine della dichiarazione di non autenticità e contraffazione dell'intero documento”.
Nelle proprie conclusioni l'LA ha, poi, chiesto “ammettersi CTU grafologica e tecnica in relazione al documento disconosciuto (contratto di locazione 23.09.2019) sia per verificare la grafia del sig. con le scritture di comparazione prodotte ma altresì per Parte_1 verificare se sono stati utilizzati mezzi tecnici informatici per la riproduzione della stessa”.
7) Costituendosi in giudizio, l'appellata ha eccepito, in via preliminare, la tardività CP_1 dell'appello sul rilievo che la sentenza era stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data
8/6/2023 mentre l'appello era stato introdotto con citazione notificata a mezzo PEC il 9/1/2024 alle ore 17:10, laddove il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. sarebbe scaduto lunedì 8/1/2024.
pagina 10 di 21 Nel merito, contestando i motivi di appello ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso ex adverso proposta, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8) Con ordinanza in data 8/5/2024 la Corte:
- da un lato, ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività dell'appello in quanto “nel caso, superata dal rilievo che, non risultando che sia stata data lettura, alla presenza delle parti, della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., “il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in Cancelleria” (Cass. 22/1/2021 n. 1415), comunicazione che, nel caso, è pacificamente avvenuta in data 9/6/2023”;
- da un altro lato, è stata respinta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dall'LA sul rilievo che “le doglianze svolte dalla parte LA non sono tali da far palesare la “manifesta fondatezza dell'impugnazione”, sì da non potersi ritenere integrato il requisito del fumus boni iuris necessario ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva”.
Motivi della decisione
9) Va, anzitutto, richiamato che, nei propri scritti difensivi conclusionali, la parte appellata ha precisato di non aver reiterato l'eccezione di decadenza dall' impugnazione avendo ritenuto che la relativa questione fosse stata “chiarita in occasione delIa prima udienza innanzi a codesta Corte e alla luce della documentazione ex adverso prodotta”; che, comunque, sul punto, questa Corte, con la propria ordinanza in data 8/5/2024, ha già chiarito che, nel caso, l' eccezione di tardività dell'appello dovesse ritenersi superata dal rilievo che, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., di cui non risultava che fosse stata data lettura alla presenza delle parti, “il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in Cancelleria” (Cass. 22/1/2021 n. 1415), comunicazione che, nel caso, era pacificamente avvenuta in data 9/6/2023, sì da potersi ritenere tempestivo l'appello proposto in data 9/1/2024.
10) Quanto ai motivi di appello, va richiamato che l'LA , con il proprio Parte_1 primo motivo di appello:
pagina 11 di 21 - ha censurato il fatto che il giudice di primo grado si sia espresso sull'istanza di verificazione, sì da giungere a ritenere infondato il disconoscimento da esso effettuato della scrittura privata
(di cui al contratto di locazione datato 23/9/2019) senza aver disposto apposita CTU;
- ha contestato la valutazione della prova testimoniale, nell'ambito della quale il teste Tes_1
aveva dichiarato che aveva sottoscritto, in sua presenza, il contratto
[...] Parte_1 di locazione: al riguardo ha rilevato “che la clausola fideiussoria riportata a pagina 4 del contratto di locazione art. 21 non è stata e non è sottoscritta da;
Parte_1
- ha dedotto, quindi, che “il convincimento del Giudice si è fondato su contributi probatori del tutto inesistenti a fronte della totale assenza di sottoscrizione nella pagina 4”;
- ha richiamato che la teste aveva riferito di ricordare “che mi ha Tes_2 Parte_1 detto che gli accordi con l'agenzia immobiliare erano che lui avrebbe prestato garanzia nel contratto di locazione fintanto che avesse continuato a lavorare nel bar” Persona_1
(ossia il bar che all'epoca era gestito dall'LA e che lo stesso Parte_1 [...] aveva riferito in udienza che “io non ho mai firmato il contratto prodotto da parte Parte_1 opposta sub all. A e sub all. 5 di parte opponente, perché il contratto era differente e mi sono limitato a sottoscrivere l'allegato 1 che non è presente nel contratto”.
L'LA ha, quindi, dichiarato di voler proporre querela di falso “volta ad espungere dal presente giudizio il documento riportante all'art. 21 pag. 4 del contratto di locazione la garanzia fideiussoria oggetto di sostituzione e conseguente contraffazione”.
Al riguardo, l'LA ha chiarito di “proporre querela di falso del documento identificato quale contratto di locazione 23 settembre 2019 ed in particolare della pagina 4 contenente la pattuizione fideiussoria (art. 21) … di cui si contesta e ribadisce la falsità materiale, al fine della dichiarazione di non autenticità e contraffazione dell'intero documento”.
A tal fine, ha chiesto che controparte produca l'originale del contratto di locazione ed ha indicato “quali elementi e prove della falsità, oltre che il documento stesso, l'esperita ed eventuale esperenda prova testimoniale della signora nonché Testimone_2 dell'assunzione della testimonianza del teste indicato da controparte, Testimone_1
Nelle proprie conclusioni ha, poi, chiesto l'ammissione di una “CTU grafologica e tecnica in relazione al documento disconosciuto (contratto di locazione 23.09.2019) sia per verificare la grafia del sig. con le scritture di comparazione prodotte ma altresì per Parte_1 verificare se sono stati utilizzati messi tecnici informatici per la riproduzione della stessa”.
pagina 12 di 21 10.1) L'appellata , contestando la fondatezza di tale motivo di appello così come CP_1
l'ammissibilità della querela di falso ex adverso proposta:
- ha lamentato la novità dell'allegazione secondo cui la pag. 4 del contratto di locazione sarebbe priva di firma, laddove nel giudizio di primo grado il si era limitato a Parte_1 disconoscere la sottoscrizione in calce al contratto e le sigle presenti alle pagg. 1, 2 e 3 del contratto;
- ha ribadito che nel giudizio di primo grado il veva disconosciuto la sottoscrizione Parte_1 del contratto di locazione ed in particolare quella relativa a “garante del conduttore” e non aveva mai contestato “la veridicità del contenuto della scrittura”;
- ha fatto presente che , ante causam, pur avendo ricevuto numerose diffide Parte_1
e lettere di messa in mora, ad esso indirizzate nella sua qualità di “obbligato in solido”, non aveva mai contestato la sua qualità di garante del conduttore;
- ha lamentato la contraddittorietà della tesi difensiva avversaria laddove , da Parte_1 un lato, aveva sostenuto che egli sarebbe stato disponibile a fare da garante al fratello solo finchè questi avesse lavorato nel bar alle sue dipendenze;
dall'altro lato, aveva omesso di fornire la prova di aver comunicato alla sig.ra che il fratello aveva smesso di lavorare CP_1 alle sue dipendenze;
- ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso sia per il fatto che la querela sarebbe stata proposta solo per neutralizzare gli effetti della verificazione eseguita in primo grado, sia per il fatto che non sarebbero stati indicati gli elementi e le prove della falsità a sostegno dell'istanza.
10.2) Ad avviso della Corte occorre, anzitutto, valutare la questione, di carattere preliminare, relativa all' ammissibilità della querela di falso proposta dall'LA Parte_1 avverso la scrittura privata di cui al contratto di locazione datato 23/9/2019, contratto stipulato tra “i locatori” , e ed “il conduttore” Parte_5 CP_1 Per_2 Per_1
e contenente, in calce, oltre che le firme di detti soggetti, anche, alla pagina 5, due
[...] sottoscrizioni di come “il garante del conduttore”. Parte_1
Va chiarito che il contratto di locazione in questione è costituito da 5 pagine, che il testo delle condizioni contrattuali, costituito da n. 23 articoli, termina alla pagina 4; che, in calce alla pagina 4, subito dopo l'ultimo articolo, vi è l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione
(AT VI, 23 settembre 2019) e, al di sotto, sulla sinistra, è riportata la prima pagina 13 di 21 sottoscrizione de “i Locatori” (ossia quella di ) mentre, sulla destra, è Parte_5 riportata la sottoscrizione de “Il conduttore” (ossia ); che nella successiva Persona_1 pagina 5 sono riportate, in alto a sinistra e in colonna, le due ulteriori sottoscrizioni dei locatori
(ossia quelle di e ) e, sulla parte di destra, Persona_3 Per_2 la sottoscrizione di in corrispondenza dell'indicazione “Il garante del Parte_1 conduttore”; che, al di sotto di tali sottoscrizioni, nella pagina 5 è riportato il richiamo all'art. 1341 c.c. ed alle relative clausole contrattuali nonché, di seguito a detto richiamo, l'ulteriore sottoscrizione dei tre locatori, sulla sinistra, e quella de “Il conduttore” e Persona_1 de “Il Garante del conduttore” . Parte_1
Questi, dopo aver disconosciuto in primo grado le sottoscrizioni apposte su detto contratto come “Il garante del conduttore”, così come le sigle (ad esso riferibili) apposte a margine delle pagine 1, 2 e 3 del citato contratto, nel presente giudizio di appello ha ulteriormente articolato le proprie ragioni di contestazioni proponendo “querela di falso del documento identificato quale contratto di locazione 23 settembre 2019, ed in particolare della pagina 4 contenente la pattuizione fideiussoria (art. 21)” (cfr. il capitolo III a pag. 16 dell'atto di appello ove è indicato l'oggetto della querela di falso).
Va, quindi, richiamato che tale allegazione di “contraffazione dell'intero documento” muove dal rilievo cha la pagina 4 del contratto di locazione, nella quale è inserita la clausola di cui all'art. 21 titolata “garante del conduttore”, non presenta né la sottoscrizione per esteso né alcuna sigla riferibile all'LA (che non a caso, aveva disconosciuto le Parte_1 sigle apposte alle pagine 1, 2 e 3 e le sottoscrizioni apposte alla pagina 5 del contratto); che, quali elementi e prove della falsità, l'LA ha dedotto, previa produzione dell'originale del contratto di locazione oggetto della querela di falso, “oltre che il documento stesso,
l'esperita ed eventuale esperenda prova testimoniale della signora nonché Testimone_2 dell'assunzione della testimonianza del teste indicato da controparte, . Testimone_1
Ciò richiamato, quanto alle questioni di ammissibilità della querela di falso in questione, in linea generale, va chiarito che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, la querela di falso proposta non è preclusa dal fatto che sia stato già esperito in primo grado il procedimento di verificazione sulla scrittura disconosciuta, e, ciò, sia perché non è ancora passato in giudicato l'accertamento sull'autenticità delle sottoscrizioni, sia perché la querela di falso proposta non ha tanto ad oggetto le sottoscrizioni (per le quali, censurandosi la pagina 14 di 21 sentenza di primo grado, è stato comunque reiterato il disconoscimento in questa sede) ma, piuttosto, il contenuto del documento di cui si lamenta l'intera contraffazione, potendosi, al riguardo richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta;
pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato
(nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta
(anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione” (così Cass. 29/1/2021 n. 2152).
Peraltro, sotto altro profilo, ad avviso della Corte, la querela di falso proposta è da ritenersi inammissibile per l'assoluta genericità con cui la stessa è stata proposta, ove si consideri che il semplice fatto che la pagina 4 del contratto di locazione non sia sottoscritta o siglata da non è, di per sé, indice della contraffazione del documento (e, ciò, a Parte_1 prescindere dalla rilevanza dell'allegazione in questione, a fronte della presenza, in calce al pagina 15 di 21 contratto, a pag. 5, di due firme di quale garante del conduttore); che Parte_1
l'LA non ha in alcun modo chiarito in cosa sarebbe consistita la contraffazione del documento e della pagina in questione, specie se si considera che, nel corso del giudizio di primo grado, non è mai stata contestata la conformità della copia del contratto prodotta in causa (sub doc. 2 parte appellata) al suo originale e che l'odierna appellata, a fronte del disconoscimento effettuato dalla parte LA, ebbe immediatamente a chiedere la verificazione e ad offrire “sin d'adesso la produzione degli originali in suo possesso” (cfr. la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado); che, inoltre, al di là della carenza di allegazione, a nulla potrebbe valere la prova testimoniale della signora Tes_2
e del teste trattandosi di testi già diffusamente sentiti in primo
[...] Testimone_1 grado proprio sulle modalità con cui venne raccolta dal mediatore immobiliare la firma di come garante del conduttore. Parte_1
Per le considerazioni svolte va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della proposta querela di falso.
10.3) Con riguardo alla doglianza svolta con il primo motivo di appello dedicato alla contestazione della valutazione con cui il giudice di primo grado, pur senza aver disposto
CTU grafologica, è pervenuto a ritenere infondato il disconoscimento effettuato dall'odierno LA , ad avviso della Corte tale motivo di appello è del tutto infondato, Parte_1 dovendosi considerare quanto segue:
- che, ai fini della decisione del procedimento di verificazione, non è da ritenersi necessario l'espletamento di CTU grafologica, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte secondo cui “allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto
a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte
e ritualmente acquisite al processo” (Cass. 21/9/2021 n. 25508);
- che, nel caso, il giudice di primo grado ha condivisibilmente ritenuto che potesse agevolmente pervenirsi ad una valutazione di autenticità delle sottoscrizioni disconosciute da
, apposte in calce al contratto di locazione sotto la dicitura “Il garante del Parte_1 conduttore”, all'esito di un esame visivo tra dette sottoscrizioni e quelle apposte sia sulla carta d'identità di (allegata tra la documentazione raccolta dal mediatore per la Parte_1
pagina 16 di 21 conclusione del contratto di locazione, sub doc. 2 parte appellata) sia su quelle pacificamente apposte dallo stesso sui due assegni bancari di euro 400,00 e di euro Parte_1
1.200,00, rispettivamente rilasciati dall'odierno LA, il primo, a titolo di caparra, allorchè
a fine luglio 2019 ebbe a presentare la “proposta di locazione – Persona_1 preliminare”; il secondo, a titolo di deposito cauzionale, allorchè venne stipulato il contratto di locazione per cui è causa (cfr. gli assegni sub doc. 2 parte appellata);
- che la consegna di tali assegni da parte di conferma il pieno Parte_1 coinvolgimento di questi nella vicenda negoziale relativa al contratto di locazione del fratello
, secondo quanto, del resto, previsto nella citata proposta di locazione del Persona_1
30/9/2019 ove, nello spazio del modulo riservato alle “clausola aggiuntive” era stata inserita la precisazione “garante del conduttore sig. che sottoscriverà il contratto di Parte_1 locazione” (cfr. la proposta di locazione sub doc. 2 parte appellata);
- che la sottoscrizione del contratto di locazione da parte di come garante Parte_1 del conduttore è stata confermata dal mediatore immobiliare che, sentito Testimone_1 come teste, ha dichiarato di essersi recato il 23/9/2019 presso il bar gestito da Parte_1
(insieme alla sua compagna ) per raccogliere la firma dello stesso;
-
[...] Testimone_2 che, in precedenza, lo stesse teste, in una mail datata 21/6/2022, aveva riferito che “in data
23/09/2019 andai nel locale di via Unione presente il sig. e il fratello Persona_1
che firmavano alla mia presenza il contratto di locazione e l'elenco del Parte_1 mobilio presenti nell'immobile, inoltre il sig. mi consegnò l'assegno di € Parte_1
1200,00 da lui compilato e firmato quale deposito cauzionale” (la lettera mail sub doc. 2 parte appellata);
- che, invero, fra la documentazione del contratto di locazione prodotta in causa è presente anche un foglio datato 23/9/2029, contenente l'elenco dei mobili dell'appartamento dato in locazione, anch'esso sottoscritto sia da , sotto la dicitura “IL Persona_1
CONDUTTORE”, sia da , sotto la dicitura “IL GARANTE DEL Parte_1
CONDUTTORE” (cfr. l'elenco dei mobili sub doc. 2 parte appellata);
- che anche la sottoscrizione (non disconosciuta) di tale “elenco mobili” da parte di Parte_1
come “garante del conduttore” conferma ulteriormente l'avvenuta assunzione della
[...] garanzia fideiussoria da parte dell'odierno LA per le obbligazioni assunte dal conduttore con il contratto di locazione per cui è causa;
Persona_1
pagina 17 di 21 - che, inoltre, come esattamente segnalato dal giudice di primo grado, l'assunzione di un obbligo di garanzia da parte di , in relazione al contratto di locazione per cui è Parte_1 causa, non pare in alcun modo smentito dalla dichiarazione della teste la Testimone_2 quale “non ha infatti smentito che l'intenzione del fosse prestare garanzia, rispetto Parte_1 al contratto di locazione stipulato da ma si è limitata a dichiarare di aver Persona_1 visto l'agente immobiliare allontanarsi per apportare alcune modifiche al contratto e, comunque, di non riconoscere la sottoscrizione del sul documento che le veniva Parte_1 mostrato”;
- che, piuttosto, deve ritenersi del tutto inconcludente la dichiarazione resa da detta teste laddove ha riferito che le aveva detto “che gli accordi con l'agenzia Parte_1 immobiliare erano che lui avrebbe prestato garanzia nel contratto di locazione fintanto che avesse continuato a lavorare nel bar”: trattasi di una condizione che non Persona_1 solo non risulta essere stata recepita nel testo contrattuale per cui è causa ma che, all'evidenza, avrebbe svuotato di contenuto la garanzia che (titolare del bar Parte_1 in cui collaborava il fratello ) avrebbe dovuto prestare. Per_1
Per le considerazioni svolte va ritenuto infondato il primo motivo di appello.
11) Con il proprio secondo motivo di appello l'odierno LA ha Parte_1 lamentato l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione alle eccezioni di intervenuta liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c.
Al riguardo, l'LA, ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato “nel non aver accolto le eccezioni di liberazione del fideiussore sollevate da parte opponente ex artt.
1956 e 1957 c.c.” per il fatto che risulterebbe “per tabulas che la signora abbia CP_1 scientemente aumentato l'esposizione debitoria del nella sua asserita qualità di Parte_1 fideiussore, in quanto, invece che agire in modo tempestivo nei confronti del conduttore, dilatava i tempi dell'azione, aumentandone l'esposizione debitoria e aggravandone la posizione”.
L'LA ha inteso chiarire tale allegazione richiamando che “come comprovato dalla corrispondenza fra le parti, la prima diffida ricevuta in data 2.2.2020 si riferiva al pagamento di due soli mesi ovvero dicembre 2019 e gennaio 2020”; che “successivamente la , oltre CP_1
pagina 18 di 21 un anno e mezzo dopo, nel luglio 2021, inviava un'altra diffida e solo nel mese di ottobre
2021 notificava al solo lo sfratto per morosità”. Persona_1
11.1) La parte appellata ha contestato sotto ogni profilo tale motivo di appello, deducendo, in particolare, in punto di fatto, che non vi è stata alcuna inerzia da parte del locatore, e, ciò, sul rilievo che “è stato documentalmente provato e non contestato nel giudizio di prime cure che,
a seguito della messa in mora da parte del locatore ( odierna appellata) in data 2.2.2020, a partire dal mese di aprile 2020 (in piena emergenza Covid), il conduttore ha ripreso il versamento, effettuando pagamenti mensili sino a febbraio 2021, pagamenti via via imputati al saldo dei canoni precedentemente scaduti”; che “nel luglio 2021 il locatore ha nuovamente messo in mora il conduttore e il fideiussore e a seguire ha proceduto con lo sfratto senza ritardi e nel disinteresse assoluto del garante oggi LA, all' uopo notiziato”.
11.2) Ad avviso della Corte tale secondo motivo di appello non è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere lo stesso non solo infondato ma prima ancora inammissibile.
Sotto il primo profilo, va detto che le circostanze in fatto richiamate dalla parte appellata escludono la ricorrenza di qualsiasi inerzia da parte della locatrice odierna appellata essendosi questa, anzi, dimostrata quanto mai sollecita nel coltivare le proprie ragioni creditorie.
Sotto il secondo profilo, va detto che l'LA non si è in alcun modo misurato con l'articolata motivazione con cui il giudice di primo grado ha escluso la possibilità di riconoscere, nel caso, la liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c.
Quanto al termine di decadenza previsto da tale ultima norma, il giudice di primo grado, dopo aver diffusamente richiamato la giurisprudenza in materia, ha dichiarato di ritenere “che il abbia inteso impegnarsi all'adempimento integrale delle obbligazioni nascenti dal Parte_1 contratto di locazione, e non già al saldo dei singoli canoni. Tanto si evince, in particolare, dal tenore letterale del citato art. 21, che attribuisce al fideiussore un'obbligazione solidale e incondizionata rispetto al pagamento del “canone” (al singolare) e all'adempimento di tutte le altre obbligazioni derivanti dal rapporto di locazione, inclusa quella di indennità di occupazione e di risarcimento del danno arrecato all'immobile o al mobilio, fino al momento della risoluzione del contratto e alla riconsegna del bene.
pagina 19 di 21 Ne consegue che l'esigibilità dell'obbligazione fideiussoria è ancorata non già alla scadenza dei singoli canoni di locazione, ma all'integrale adempimento del contratto, non decorrendo, quindi, il termine di cui all'art. 1957 c.c. per tutta la durata del rapporto”.
Quanto all'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c., per avere la locatrice continuato a far credito al conduttore senza la speciale autorizzazione del fideiussore, il giudice di primo grado ha correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti della fattispecie in questione, avendo richiamato che “la mancata comunicazione della morosità al fideiussore non è di per sé sufficiente a giustificare l'estinzione della garanzia, occorrendo altresì che la stessa sia determinata da un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e che il locatore ne sia a conoscenza, non essendovi alcuna ragione per discostarsi, in materia locatizia, dalla disciplina generale di cui all'art. 1956 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29364, ove si legge il seguente principio di diritto: “in caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto,
l'obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest'ultimo l'autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell'art. 1956 c. c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito)”; che “è onere del fideiussore che chieda la liberazione della garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., fornire la prova dei relativi presupposti (cfr. Cass., sez. I, 17 novembre 2016, n. 23422)”; che, nel caso,
l'opponente non aveva in alcun modo dimostrato, neppure tramite Parte_1 presunzioni semplici, che la morosità del conduttore fosse “derivata da un mutamento delle condizioni patrimoniali di in relazione alle quali nulla ha dedotto nel corso Persona_1 del processo, né tantomeno che la locatrice ne fosse a conoscenza, allorché si era, inizialmente, astenuta dal domandare la risoluzione del contratto”.
A tali rilievi andrebbe solo aggiunto che nessuno meglio dell'odierno LA Parte_1
avrebbe potuto valutare l'eventuale mutamento in peggio delle condizioni patrimoniali
[...] del conduttore che, oltre che essere fratello di , Persona_1 Parte_1 collaborava nel bar gestito da questi gestito.
pagina 20 di 21 12) Per le considerazioni svolte va dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dall'LA e va respinto l'appello da questi proposto, con conseguente Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza l'LA va condannato a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in CP_1 applicazione dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con distrazione in favore dei difensori dell'appellata, Avv.ti Rocco Condello e Domenica Lugarà, dichiaratisi antistatari.
Infine, va detto che sussistono, per l'LA, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' LA avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Como n. 662/2023 pubblicata in data 8/6/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'LA ; Parte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'LA a rimborsare all'appellata le spese del Parte_1 CP_1 presente grado di appello liquidate in complessivi euro 5.809,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Rocco Condello e Domenica Lugarà;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'LA dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4/6/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
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