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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
, c.f. NO , residente in Parte_1 C.F._1
Avenida Prefeito Mario Leite, 347, São Francisco da Praia, CAP 11629-257 São
Sebastiao (SP – Brasile);
, c.f. NO , residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Galhardo, 15, Sao Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP – Brasile);
c.f. NO , residente in [...] Controparte_2 C.F._3
Galhardo, 41, São Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP – Brasile);
, c.f. NO , residente in [...] Controparte_3 C.F._4
Luiz Soares, 712, Pontai da Cruz, CAP 11606-133, São Sebastiao (SP – Brasile);
, c.f. NO , residente in [...] Controparte_4 C.F._5
Mario Leite, 347, São Francisco da Praia, CAP 11629-257 São Sebastiao (SP –
Brasile);
pagina 1 di 7 c.f. NO , residente in [...] Controparte_5 C.F._6
Augusto Cardim, 36, São Francisco da Praia, CAP 11629-209 São Sebastiao (SP –
Brasile);
c.f. NO , residente in [...] Controparte_6 C.F._7
Miguel Galhardo, 15, São Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP –
Brasile);
c.f. NO , residente in [...] Controparte_7 C.F._8
Galhardo, 41, São Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP – Brasile); con il patrocinio dell'avv.Ilaria Maggi,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_8
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“1. accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani in ragione della loro discendenza diretta ed ininterrotta dal cittadino italiano Persona_1
2. ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_8
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. con vittoria di spese, anche generali, compenso d'avvocato, I.V.A. e C.N.P.A.”.
pagina 2 di 7 Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in [...], a Persona_1
Borgo a Mozzano in provincia di Lucca in data 15 ottobre 1848 ed emigrato in Brasile, ove
è deceduto il 25 dicembre 1901 senza né rinunciare alla cittadinanza italiana, né naturalizzandosi cittadino NO. Nel ricorso si legge che “ ha contratto Persona_1
matrimonio con (all.4), dall'unione con la quale è nato il figlio Controparte_9 CP_1
(all.5), poi deceduto in data 30 ottobre 1933 (all.6). ha contratto matrimonio con CP_1 Pt_2
(all.7) e dalla loro unione è nato il figlio (all.8), poi deceduto il 7 settembre 2000
[...] Persona_2
(all.9). - ha contrato matrimonio con (all.10) e dalla loro unione sono nati Persona_2 Persona_3
tre figli, primi tre ricorrenti in questo procedimento: in data 21 luglio 1955 (all.11), Parte_1
il 25 novembre 1956 (all.12) e in data 3 maggio 1961 (all.13). - Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento alla prima ricorrente (ed alla sua discendenza), questa ha contratto Parte_1
matrimonio con (all.14) e dalla loro unione sono nati il quarto ed il quinto Persona_4
ricorrente in questo procedimento: il 17 gennaio 1981 (all.15) e il 7 Controparte_3 Controparte_4
novembre 1989 (all.16). - Dalla relazione tra e è nata la Controparte_3 Persona_5
figlia (all.17). - Con riferimento al secondo ricorrente (ed alla Persona_6 Controparte_1
sua discendenza), questo ha contratto matrimonio con (all.18) e dalla loro unione sono nate CP_10
la sesta e la settima ricorrente in questo procedimento: il 7 giugno 1991 (all.19) e Controparte_5
il 14 febbraio 2001 (all.20). - Quanto infine al terzo ricorrente Controparte_6 CP_2
ed alla sua discendenza), questo ha contratto matrimonio con (all.21) e dalla loro
[...] Persona_7
unione, in data 18 giugno 1998, è nato l'ottavo ed ultimo ricorrente in questo procedimento CP_7
(all.22).”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_8
pagina 3 di 7 La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data
7.1.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_8
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “ricorrenti hanno in effetti inviato al Parte_3
a San Paolo il loro modulo di richiesta d'appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza
[...]
italiana, indirizzandola alla casella mail all'uopo preposta (all.23), ma la comunicazione relativa all'attuale stato delle convocazioni presente sul sito del evidenzia lo stato di paralisi in cui versa Parte_3
pagina 4 di 7 l'amministrazione: attualmente, infatti, come chiaramente indicato sulla pagina del Consolato accessibile dal link https://conssanpaolo.esteri.it/consolatosanpaolo/pt/iservizi/pericittadini/ cittadinanza/ sono in corso le convocazioni di coloro che hanno Email_1
presentato la propria istanza nel corso dell'anno 2008, 2009 e 2010 (sic!)”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
[...]
pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_8
attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_8
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di Controparte_8
lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Firenze, 8.1.2025
Il Giudice
pagina 6 di 7 Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
, c.f. NO , residente in Parte_1 C.F._1
Avenida Prefeito Mario Leite, 347, São Francisco da Praia, CAP 11629-257 São
Sebastiao (SP – Brasile);
, c.f. NO , residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Galhardo, 15, Sao Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP – Brasile);
c.f. NO , residente in [...] Controparte_2 C.F._3
Galhardo, 41, São Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP – Brasile);
, c.f. NO , residente in [...] Controparte_3 C.F._4
Luiz Soares, 712, Pontai da Cruz, CAP 11606-133, São Sebastiao (SP – Brasile);
, c.f. NO , residente in [...] Controparte_4 C.F._5
Mario Leite, 347, São Francisco da Praia, CAP 11629-257 São Sebastiao (SP –
Brasile);
pagina 1 di 7 c.f. NO , residente in [...] Controparte_5 C.F._6
Augusto Cardim, 36, São Francisco da Praia, CAP 11629-209 São Sebastiao (SP –
Brasile);
c.f. NO , residente in [...] Controparte_6 C.F._7
Miguel Galhardo, 15, São Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP –
Brasile);
c.f. NO , residente in [...] Controparte_7 C.F._8
Galhardo, 41, São Francisco da Praia, CAP 11629-269 São Sebastiao (SP – Brasile); con il patrocinio dell'avv.Ilaria Maggi,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_8
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso:
“1. accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani in ragione della loro discendenza diretta ed ininterrotta dal cittadino italiano Persona_1
2. ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle Controparte_8
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. con vittoria di spese, anche generali, compenso d'avvocato, I.V.A. e C.N.P.A.”.
pagina 2 di 7 Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in [...], a Persona_1
Borgo a Mozzano in provincia di Lucca in data 15 ottobre 1848 ed emigrato in Brasile, ove
è deceduto il 25 dicembre 1901 senza né rinunciare alla cittadinanza italiana, né naturalizzandosi cittadino NO. Nel ricorso si legge che “ ha contratto Persona_1
matrimonio con (all.4), dall'unione con la quale è nato il figlio Controparte_9 CP_1
(all.5), poi deceduto in data 30 ottobre 1933 (all.6). ha contratto matrimonio con CP_1 Pt_2
(all.7) e dalla loro unione è nato il figlio (all.8), poi deceduto il 7 settembre 2000
[...] Persona_2
(all.9). - ha contrato matrimonio con (all.10) e dalla loro unione sono nati Persona_2 Persona_3
tre figli, primi tre ricorrenti in questo procedimento: in data 21 luglio 1955 (all.11), Parte_1
il 25 novembre 1956 (all.12) e in data 3 maggio 1961 (all.13). - Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento alla prima ricorrente (ed alla sua discendenza), questa ha contratto Parte_1
matrimonio con (all.14) e dalla loro unione sono nati il quarto ed il quinto Persona_4
ricorrente in questo procedimento: il 17 gennaio 1981 (all.15) e il 7 Controparte_3 Controparte_4
novembre 1989 (all.16). - Dalla relazione tra e è nata la Controparte_3 Persona_5
figlia (all.17). - Con riferimento al secondo ricorrente (ed alla Persona_6 Controparte_1
sua discendenza), questo ha contratto matrimonio con (all.18) e dalla loro unione sono nate CP_10
la sesta e la settima ricorrente in questo procedimento: il 7 giugno 1991 (all.19) e Controparte_5
il 14 febbraio 2001 (all.20). - Quanto infine al terzo ricorrente Controparte_6 CP_2
ed alla sua discendenza), questo ha contratto matrimonio con (all.21) e dalla loro
[...] Persona_7
unione, in data 18 giugno 1998, è nato l'ottavo ed ultimo ricorrente in questo procedimento CP_7
(all.22).”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_8
pagina 3 di 7 La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data
7.1.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_8
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “ricorrenti hanno in effetti inviato al Parte_3
a San Paolo il loro modulo di richiesta d'appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza
[...]
italiana, indirizzandola alla casella mail all'uopo preposta (all.23), ma la comunicazione relativa all'attuale stato delle convocazioni presente sul sito del evidenzia lo stato di paralisi in cui versa Parte_3
pagina 4 di 7 l'amministrazione: attualmente, infatti, come chiaramente indicato sulla pagina del Consolato accessibile dal link https://conssanpaolo.esteri.it/consolatosanpaolo/pt/iservizi/pericittadini/ cittadinanza/ sono in corso le convocazioni di coloro che hanno Email_1
presentato la propria istanza nel corso dell'anno 2008, 2009 e 2010 (sic!)”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
[...]
pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_8
attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_8
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di Controparte_8
lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Firenze, 8.1.2025
Il Giudice
pagina 6 di 7 Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7