Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
In tema di concessione dei contributi per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, l'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dettante le regole generali in materia, subordina la nascita del diritto al contributo al parere favorevole dell'apposita commissione ivi prevista, parere avente ad oggetto anche la conformità delle opere progettate allo specifico strumento urbanistico vigente nel comune interessato al momento della domanda; ne consegue che, finché detta condizione non si realizzi, non vi è spazio per l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso sulla richiesta del privato, ne' è configurabile mora del comune nella corresponsione del contributo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso l'avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MODESTINO ACONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BAIANO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 02837/00 proposto da:
COMUNE DI BAIANO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 17/B/18, presso l'Avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
VE TE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2497/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Acone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente l'Avvocato Barra che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'inammissibilità o l'assorbimento del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con citazione in riassunzione del 19 dicembre 198 6, ST TR convenne dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Baiano, chiedendone la condanna al pagamento del contributo di cui agli artt. 9 e 10 della legge 14 maggio 1981 n.219 (Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981 n.75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, in subordine, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata corresponsione del contributo stesso. L'attore - premesso di essere proprietario di un fabbricato, sito nel Comune di Baiano (AV) e danneggiato dai noti eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - a fondamento delle predette domande, espose: a) - che egli aveva chiesto ed ottenuto, in data 5 giugno 1984, l'autorizzazione per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato con contestuale concessione di un contributo;
b) - che il Sindaco del Comune di Baiano, con ordinanza del 23 febbraio 1985, aveva disposto la sospensione dei lavori, in quanto eseguiti senza concessione, avuto riguardo alla circostanza che l'autorizzazione da lui ottenuta si riferiva a strutture in muratura tufacea e non in conglomerato cementizio;
c) - che, successivamente, egli aveva chiesto L'autorizzazione a costruire un solaio in più, rispetto a quelli previsti, ottenendo il parere positivo del Ministero dei lavori pubblici;
d) - che, tardando la corresponsione del contributo concesso, egli, con ricorso del 10 maggio 1986, aveva adito ex art. 700 cod.proc.civ. il Pretore di Avellino, il quale, con ordinanza del 24 giugno 1986, aveva dichiarato il suo diritto al contributo.
Costituitosi, il Comune di Baiano - precisato che l'autorizzazione data al Vetrario aveva ad oggetto la ricostruzione di un immobile di altezza complessiva pari a m.6,50; e che, a seguito dell'adozione del P.R.G. e delle osservazioni dell'attore, formulate in data 4 giugno 1982, era stata confermata la possibilità della ricostruzione di un fabbricato conforme a quello preesistente, e cioè, tra l'altro, di altezza complessiva pari a m.9,70 - eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice adito, la illegittimità della richiesta attinente al finanziamento dell'opera abusiva e la carenza dei presupposti dell'azione.
Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza n.298 del 22 marzo 1994 - riconosciuta la propria giurisdizione;
affermato il diritto dell'attore al contributo deliberato dalla corrispondente autorizzazione del 5 giugno 1984, tenuto conto, per un verso, che il TR era stato assolto dal Pretore di Avellino dal reato di cui all'art. 17 della legge n.10 del 1977 relativamente alla diversa struttura dell'opera, e, per l'altro, che era irrilevante, nel giudizio, l'eventuale illegittimità della sopraelevazione del fabbricato fino all'altezza di m.9,70; e dato atto che, nella more del giudizio, il Comune aveva corrisposto, in data 28 novembre 1988, la somma di L. 116.098.800, pari alla rideterminazione del contributo - condannò il Comune convenuto al pagamento della somma di L. 14.512.250, a titolo di interessi legali sulla somma corrisposta dalla data di messa in mora (proposizione del ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. in data 10 maggio 1986) a quella del pagamento, e rigettò la domanda di risarcimento del danno ulteriore per mancanza di prova specifica sulla sua sussistenza.
1.2 Avverso tale sentenza il Comune di Baiano propose appello con citazione del 17 dicembre 1994, convenendo il TR dinanzi alla Corte di Napoli, riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito e chiedendo la riforma della sentenza impugnata per l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande.
Nel resistere al gravame, il TR propose appello incidentale, chiedendo nuovamente la condanna del Comune al risarcimento dei maggiori danni, patrimoniali e non, cagionatigli dalla ritardata corresponsione del contributo.
Istruita documentalmente la causa, la Corte adita, con sentenza n. 2497/98 del 15 dicembre 1998, in parziale accoglimento del ricorso principale ed in rigetto di quello incidentale, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda del TR avente ad oggetto il pagamento del contributo e rigettò la domanda dello stesso avente ad oggetto la corresponsione degli interessi ed il risarcimento del maggior danno.
In particolare, la Corte - riaffermata la propria giurisdizione a conoscere le domande - ha premesso: 1) - che l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dall'accertamento dell'obbligo del Comune al pagamento del contributo richiesto alla luce delle disposizioni della legge n.219 del 1981 e non anche della legittimità della ricostruzione, eseguita dal TR, con riferimento agli strumenti urbanistici locali;
2) - che la legge n.219 del 1981 - ferma restando la distinzione tra autorizzazione e concessione edilizia introdotta dall'art. 48 della legge n.457 del 1978 - "innova totalmente il procedimento previsto per il rilascio degli indicati provvedimenti rispetto alla previsione di cui alla norma citata ed alla disciplina di cui alla L. 28.1.1977 n.10, limitatamente agli interventi di ricostruzione postsismica cui si applica". Tanto premesso, i Giudici a quibus - riprodotte le disposizioni di cui all'art. 14 commi 2, 3 e 4 della legge n.219 del 1981 - hanno precisato, in primo luogo, che la natura speciale di questa legge e del procedimento prefigurato dall'art. 14 esclude la possibilità - affermata, invece, dal TR - di invocare l'applicazione di una diversa normativa (legge n.94 del 1982); in secondo luogo, che il provvedimento sindacale, conclusivo del predetto procedimento, "costituisce un atto dovuto, non solo per quanto riguarda la concessione del contributo...., ma anche avuto riguardo al rilascio dei provvedimenti autorizzatori dell'intervento edilizio, stante la mancata previsione sul punto di qualsiasi potere discrezionale del sindaco"; ed infine, "in punto di fatto", che, "con parere del 12.11.1988 la commissione di cui all'art. 14 l. 219/81, ad integrazione dei pareri già precedentemente espressi, ha rilevato la conformità del fabbricato, per la cui ricostruzione è stata chiesta dal TR la concessione del contributo, allo strumento urbanistico all'epoca vigente, in quanto quest'ultimo consentiva la realizzazione di tre piani fuori terra e, per l'effetto, ha espresso parere favorevole in ordine alla citata istanza, rideterminando il contributo spettante all'appellato in L. 116.093.000. Contributo la cui avvenuta erogazione nel corso del giudizio di primo grado non costituisce oggetto di contestazione delle parti". Ciò posto, la Corte di Napoli ha affermato - contrariamente a quanto opinato dai Giudici di primo grado - che, ai fini della concessione del contributo, è certamente rilevante il riscontro della conformità della ricostruzione al progetto approvato secondo i parametri stabiliti in generale dalla legge n.219 del 1981 (art. 15) ed in particolare, con specifico riferimento alla fattispecie, dal provvedimento sindacale di autorizzazione;
sicché, la costruzione, da parte del TR, di un piano in sopraelevazione oltre quelli originariamente autorizzati integra una difformità, rispetto al progetto per cui era stata data l'autorizzazione, preclusiva alla corresponsione del contributo e, quindi, legittimante l'iniziale, omesso suo pagamento da parte del Comune. D'altro canto - conclude la Corte - la predetta difformità non può più esser ritenuta sussistente a far data dal 12 novembre 1988, allorquando la Commissione di cui all'art. 14 della legge n.219 del 1981, ritenuta la conformità del fabbricato allo strumento urbanistico all'epoca vigente, ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo, rideterminandolo in L. 116.093.000; e - dal momento che tale contributo è stato pagato, in parte prima e in parte dopo il parere, e che non sono stati lamentati ritardi con riferimento al pagamento della seconda tranche - da un lato, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda del TR, avente ad oggetto il pagamento del contributo;
e, dall'altro, deve essere respinta la domanda, avente ad oggetto il pagamento degli interessi di mora ed il risarcimento del maggior danno da ritardo nel pagamento medesimo.
1.3 Avverso tale sentenza ST TR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, illustrati da memorie, il Comune di Baiano, che ha anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi, con il primo dei quali è stata riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito.
1.4 Investite di quest'ultima questione, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7095/02 del 15 maggio 2002, riuniti i ricorsi, hanno rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O., provvedendo, altresì, ai sensi dell'art. 142 disp.att. cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 ss., 14 e 15 della legge n.219/81 e dell'art. 8 della legge n.94/82, della legge n.10/77 e succ. modificazioni, nonché
dell'art. 2043 c.c. - art. 360 n.3 c.p.c. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo - art. 360 n.5 c.p.c") ed il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 ss., 14 ss. della legge n.219/81, degli artt. 8 ss. della legge n.94/82, della legge n.10/77 e succ. modificazioni, nonché dell'art. 2043 c.c. - art. 360 n.3 c.p.c. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia - art. 360 n.5 c.p.c") - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il ricorrente principale critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sottolineando, innanzitutto, la cronologia delle circostanze rilevanti: a) - in data 11 agosto 1981, era stata richiesta l'autorizzazione alla demolizione ed alla ricostruzione del fabbricato danneggiato limitatamente all'altezza di m. 6,50, "con riserva di chiedere apposita concessione edilizia per l'utilizzo della restante cubatura" (corrispondente all'originaria struttura del fabbricato, avente altezza pari a m.9,70); b) - in data 25 maggio 1984, era stato adottato il provvedimento sindacale di autorizzazione alla demolizione ed alla ricostruzione del fabbricato fino all'altezza di m.6,50 e di determinazione del contributo di L. 95.120.818; c) - in data 23 febbraio 1985, era stata adottata l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori per difformità dei materiali della struttura rispetto al progetto autorizzato;
d) - in data 13 marzo 1985, a scioglimento della riserva formulata nell'originaria domanda del 1981, era stata presentata al Sindaco di Baiano domanda di concessione edilizia per la sopraelevazione fino all'altezza di m.9,70; e) - alla fine del 1985, dopo la sentenza di assoluzione del TR dal reato di cui all'art. 17 della legge n.10 del 1977 da parte del Pretore di Avellino, non essendo pervenuta risposta a tale domanda, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 8 della legge 25 marzo 1982 n.94, era stato dato inizio ai lavori di sopraelevazione;
f) - in data 24 giugno 1986, il Pretore di Avellino, adito ex art. 700 cod.proc.civ., aveva riconosciuto il diritto del TR al contributo;
gialla fine del 1986, il contributo di L. 95.120.818 era stato effettivamente corrisposto;
h) - in data 12 novembre 1988, la Commissione di cui all'art. 14 della legge n.219 del 1981 aveva rilevato la conformità del fabbricato (sopraelevato) allo strumento urbanistico vigente ed aveva rideterminato il contributo in L. 116.093.000, poi effettivamente corrisposto.
Tanto premesso, il ricorrente principale sostiene che - siccome la richiesta di contributo alla ricostruzione era stata formulata soltanto nell'originaria domanda del 1981 e non anche in quella, successiva, del 1985, relativa all'istanza di concessione edilizia alla sopraelevazione;
e dal momento che la competenza della Commissione di cui all'art. 14 della legge n.219 del 1981 sarebbe limitata al solo parere sulle domande di ricostruzione caratterizzate dalla richiesta di contributo - la vicenda della sopraelevazione non ricadrebbe nella disciplina della legge n.219 del 1981, ma in quella della normativa generale ordinaria in materia edilizia, con la conseguenza che, nella specie, il parere della Commissione del 12 novembre 1988 sarebbe del tutto irrilevante e, comunque, inidoneo a giustificare il ritardo nella corresponsione del contributo determinato nel provvedimento sindacale del 25 maggio 1984.
Il ricorrente principale, inoltre, sostiene che, anche a voler ritenere esatta la tesi affermata dai Giudici d'appello - e cioè, l'applicabilità alla fattispecie della sola legge n.219 del 1981 - i Giudici stessi avrebbero errato nel fissare alla data del 12 novembre 1988 il dies a quo del termine per il rilascio della concessione edilizia alla sopraelevazione e nell'escludere, pertanto, un colpevole ritardo del Comune nella corresponsione del contributo:
ciò, in quanto non si sarebbe tenuto conto, arbitrariamente semplificando, della predetta cronologia dei fatti e, in particolare, della circostanza che il comportamento omissivo del Comune si sarebbe concretizzato ben prima del 1988.
Il ricorso principale non merita accoglimento.
Deve premettersi che, con esso, il ricorrente mira, in sostanza, all'annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui - in riforma della decisione di primo grado - la stessa ha negato al TR il diritto agli interessi di mora (stabiliti dai primi giudici in L. 14.512.250: cfr., supra, n.1.1) ed il (conseguente) diritto al risarcimento del danno maggiore, escludendo che possa addebitarsi al Comune di Baiano un ritardo colpevole nella corresponsione del contributo.
Ciò posto e preliminarmente, non può esservi alcun dubbio - come esattamente rilevato dai Giudici d'appello - che quella introdotta dalla Parte 2^ della legge n.219 del 1981 (intitolata:
"Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti"), e successive modificazioni ed integrazioni, costituisca una disciplina organica, appunto, e, quindi, "speciale" quanto all'oggetto, puntualmente specificato nell'art. 2 comma 1: e cioè, "....l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle Regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse Regioni e di quella della Regione Puglia colpite dall'evento sismico". Che, inoltre, la disciplina dettata da tale legge e dai successivi interventi in materia del legislatore integrino, almeno tendenzialmente, un corpus organico di norme aventi il predetto oggetto, è dimostrato anche dal rilievo che, successivamente, tutte le disposizioni regolanti l'oggetto medesimo (ampliato a quelle relative al sisma del marzo 1982) sono state trasfuse nel d.lgs. 30 marzo 1990 n.76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982).
Da siffatto rilievo discende, in generale, che tutte le fattispecie prefigurate dalla Parte 2^ della legge n.219 del 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, sono regolate esclusivamente dalle disposizioni ivi previste e, in particolare e di conseguenza - con specifico riferimento alla fattispecie - che la disciplina dell'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di unità immobiliari distrutte o da demolire o da riparare deve essere tratta dalla legge stessa e/o dalle norme da questa eventualmente ed espressamente richiamate. Le regole generali per la concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione sono dettate dall'art. 14 della legge, secondo cui "i contributi di cui ai precedenti articoli 9 per la ricostruzione e 10 per la riparazione sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato previo parere della commissione di cui al successivo terzo comma" (comma 1 primo periodo), la quale "sostituisce a tutti gli effetti la commissione edilizia" (comma 5;
è appena il caso di sottolineare che il tenore di quest'ultima disposizione conferma la natura prevalentemente "speciale" delle disposizioni della legge n.219 del 1981). È, quindi, evidente che il diritto al contributo in tanto nasce, in quanto sia stato previamente espresso parere favorevole dall'apposita commissione: la qual interpretazione è confermata dal dettato del sesto comma del medesimo articolo, laddove si prevede che la domanda di concessione del contributo (e di autorizzazione o concessione ad edificare) "si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 15 giorni dal parere favorevole della commissione"; dal che si arguisce che anche l'efficacia dell'istituto del "silenzio assenso" qui prefigurato è subordinata, comunque, alla previa espressione di un parere favorevole da parte della commissione. Ma è anche evidente che tale parere ha ad oggetto anche la conformità delle opere di ricostruzione e/o di riparazione progettate e corredate da perizia giurata (art. 14 comma 2) allo specifico strumento urbanistico vigente nel comune interessato al momento della domanda:
conformità, poi, la cui sussistenza costituisce condizione per la corresponsione della terza tranche del contributo (art. 15 comma 1 lett. c) e la cui assenza può giustificare, secondo le circostanze, provvedimenti di revoca o di decadenza (o equipollenti) tout court dal diritto al contributo.
Ciò posto, nella specie, dalla cronologia delle circostanze rilevanti, dianzi esposte ed incontestatamente precisate dallo stesso ricorrente (cfr., supra, nn.
1.1 e 2.1), emerge che il TR ottenne il parere favorevole della Commissione del Comune di Baiano alla ricostruzione del fabbricato di sua proprietà unicamente per un immobile con altezza di m.6,50 e che lo stesso - arbitrariamente applicando, per quanto prima rilevato, l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 8 della legge n.94 del 1982 - "alla fine del 1985 dette inizio ai lavori di costruzione dell'ultimo piano" (cfr. Ricorso, pag. 3): vale a dire, senza aver chiesto ed ottenuto, nelle forme del procedimento previsto dall'art. 14 della legge n.219 del 1981, eventualmente in applicazione del sesto comma del medesimo articolo, la relativa concessione preceduta dal parere favorevole della più volte richiamata commissione ad hoc. E risulta parimenti arbitrario - alla luce dell'affermato carattere speciale della disciplina applicabile e della unitarietà del fabbricato ricostruito - sostenere, come vorrebbe il ricorrente, la scindibilità delle regole di ricostruzione del medesimo immobile: fino all'altezza di m.6,50, secondo la legge n.219 del 1981; e, fino all'altezza di m.9,70, secondo l'ordinaria disciplina edilizia.
Dalle considerazioni che precedono discende, come esattamente ritenuto dai Giudici d'appello, che la sostanziale difformità del fabbricato ricostruito dal ricorrente principale rispetto alle regole dettate dalla legge n.219 del 1981 è stata, per così dire, "sanata" soltanto a seguito del parere favorevole dell'apposita Commissione, espresso in data 12 novembre 1988 (cfr., supra, n.1.2);
e che, conseguentemente - siccome il diritto del TR al contributo, conformemente a quanto dianzi affermato, è sorto soltanto nella predetta data;
e dal momento che l'effettivo pagamento del contributo stesso (rideterminato) è stato effettuato in data 28 novembre 1988 - non è ravvisabile alcuna mora del Comune di Baiano nella sua corresponsione, ne' alcun fondamento della pretesa ai relativi interessi o al risarcimento del danno ulteriore.
2.2 Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 ter della legge n.1150/1942, introdotto dall'art. 15 della legge n. 765/1967. Improponibilita della domanda"), il ricorrente incidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata, lamentando la mancata applicazione, alla fattispecie, dell'art. 41-ter della legge n.1150 del 1942. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
È sufficiente, in proposito, rilevare che l'argomento difensivo - fondato sull'art. 41-ter comma 1 primo periodo della legge urbanistica, nella parte in cui stabilisce che "fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano ... di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici" - è stato formulato, per la prima volta, e quindi inammissibilmente, in questa sede;
senza contare, in ogni caso, che l'argomento stesso risulta privo di consistenza alla luce delle considerazioni, dianzi svolte, circa il carattere "speciale" della disciplina dettata dalla legge n.219 del 1981, cui deve farsi esclusivo riferimento per ciò che attiene al diritto al contributo ivi previsto.
2.3 La reciproca soccombenza - avuto anche riguardo all'esito del giudizio sulla questione di giurisdizione, sfavorevole al Comune di Baiano - giustifica la compensazione per intero, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo motivo di quello incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003