Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2025, proposto da
Istituto Enrico Mattei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. 27470 del 7 aprile 2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2024/2025 all'Istituto scolastico denominato “Enrico Mattei”, per i seguenti indirizzi: 1. “Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale”, 2. “Istituto Tecnico - Settore Economico - Amministrazione Finanza e Marketing Articolazione Sistemi Informativi Aziendali”;
- della presupposta nota prot. n. 78730 del 5/12/2024 dell'USR Campania, Direzione Generale, Ufficio IV, recante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90;
- della presupposta nota prot. n. 15569 del 25/02/2025 dell'USR Campania, Direzione Generale, Ufficio IV, recante ulteriore preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90;
- della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 11281 del 28/02/2024 concernente le Procedure per il riconoscimento dello status di parità per l'a.s. 2024/2025, ove venisse interpretata nel senso che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo e dunque restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, nel senso di cui al provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede;
- e, per quanto occorrer possa, del precedente diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria prot. n. 41206 del 12/07/2025, già annullato da questo ill.mo TAR Salerno con sentenza n. 1992/2024 del 24/10/2024;
- di ogni altro atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, relativi al diniego del riconoscimento della parità scolastica di alcuni indirizzi per l’a.s. 2024/2025, articolando a sostegno del gravame plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere;
- le amministrazioni intimate, nel costituirsi nel presente giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza, difetto di ius postulandi e difetto di procura speciale, deducendo in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame;
- con nota del 4 marzo 2026 parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata “ la cessazione della materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, facendo salvo lo status di istituto paritario della scuola ricorrente per l’a.s. 2024/2025, come già riconosciuto dallo stesso MIM… .. stante l’intervenuta conclusione dell’anno scolastico 2024/2025 e dei relativi esami di Stato, con conseguente rilascio dei diplomi da parte dell’istituto odierno ricorrente, in qualità di istituto paritario ”;
- all’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata introitata in decisione;
Considerato che in questa sede è impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica adottato in sede di riedizione dell’attività amministrativa all’esito della sentenza di questo TAR n. 1992 del 24 ottobre 2024, che aveva annullato il precedente diniego n. 37950 del 1° luglio 2024, e che pertanto, non venendo in rilievo la revoca di uno status già riconosciuto, non può essere “ fatto salvo lo status di istituto paritario della scuola ricorrente per l’a.s. 2024/2025 ” né in ragione della citata sentenza, né in applicazione dell’art. 5, comma 10, del D.M. n. 83/2008, anch’esso riferito alle sole ipotesi di revoca;
Ritenuto che non vi siano i presupposti per la declaratoria dell'avvenuta cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34 c.p.a., che costituisce, anche per la collocazione sistematica della relativa disposizione, una sentenza di merito, che presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale avendo egli conseguito il bene della vita al quale egli aspira, in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione, situazione non ravvisabile nel caso di specie;
Considerato infatti che da un lato nessun decreto di riconoscimento della parità scolastica è intervenuto nelle more (risultando anzi adottato un nuovo diniego per il successivo a.s. 2025/2026, impugnato dinanzi al TAR del Lazio con ricorso incardinato con n. 10233/2025 R.G.) dall’altro, come già illustrato, l’annullamento giurisdizionale (con sentenza n. 1992/2024) del precedente diniego non è idoneo a costituire titolo per l’esercizio dell’attività in regime di parità, che rimane subordinata all’autorizzazione ministeriale nel caso di specie non intervenuta;
Considerato, quanto alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, " in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati " (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto pertanto di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che la peculiarità della vicenda e la definizione in rito giustifichino la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
NA OR, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA OR | TO CA |
IL SEGRETARIO