Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill0 01 75 / 0 isarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni do fichute reclastics ci Magist ati R.G.N. 2836/98 Presidente Dott. Francesco SOMMELLA Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Cron.
1.178 Dott. Vittorio DUVA Rel. Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep.42 Ud. 16/02/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROVVIDENZA- CASA CONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA ISTITUTO DON CALABRIA, in persona del BUONI FANCIULLI - CORTE SUPREMA DI CASS rappresentante Fr. Giuseppe Bunelli, suo legale UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, Richiesta copia studio elettivamente dat Sig. -IL-SOLE 24 ORE presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che per diritti L. 000 il 18 GEN 2001. la difende unitamente all'avvocato MARIO MANZILLO, IL CANCELLIENS giusta delega in atti;
B ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. AG-I ROMA D'IMICO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in 3000 per diritti L. 2000 VLE PARIOLI 87 , presso lo studio dell'avvocato EDUARDO il ✗ IL CANCELLIERE 348 CIERI che lo difende giusta delega in atti;
RIE DCV controricorrente nonchè
contro
NI NU, LL AS, PA SA NERA LL;
intimati - avverso la sentenza n. 1626/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 26/3/1997, depositata il 23/05/97; RG.2529+3633+3786/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/00 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
UDITO L'Avvocato EDUARDO CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Umberto APICE che ha concluso per il Generale Dott. rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 7 luglio 1988, UE ON premesso che il 25 marzo 1986 aveva subito lesioni per- sonali a seguito del lancio di una cartella (che lo aveva colpito alla fronte) da parte del suo compagno di classe ER RI, durante la lezione di disegno che si svolgeva nell'aula del Centro Opera DO CA conveniva davanti al Tribunale di Milano l'insegnante Prof. Francesco D'MI (per avere abbandonato la clas- 2 se a lui affidata, senza farsi sostituire, ai sensi dell'art. 2048 c.c.) nonché la Congregazione Poveri Casa Buoni Fanciulli Servi della Divina Provvidenza - Istituto DO CA (sia per non avere predisposto una adeguata sorveglianza sia nella qualità di datrice di lavoro del D'MI, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.) e i coniugi RI, genitori del minore Alber- to RI (ai sensi dell'art. 2048 c.c.) per sentir- li condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni subite. L'Istituto, costituitosi, negava ogni addebito;
chiamava in causa il D'MI e i coniugi RI per essere rilevato da ogni eventuale esborso in favore dell'attore. Si costituivano sia il D'MI (che attribuiva ogni responsabilità al RI e chiedeva di essere manle- vato dai genitori del ragazzo) sia i coniugi RI (i quali chiedevano accertarsi l'esclusiva responsabi- lità dell'insegnante). Il Tribunale, con sentenza del 16 febbraio 1995, assolveva da ogni domanda il D'MI; condannava in so- lido l'Istituto e i coniugi RI (per concorrente eguale responsabilità) al risarcimento del danno biolo- gico e del danno morale in favore dell'attore; dichia- rava i coniugi RI tenuti a rivalere l'Istituto 3 di quanto fosse chiamato a corrispondere oltre alla quota di responsabilità. In sede di gravame proposto dal ON, dall'Istituto e dai coniugi RI, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 23 maggio 1997, in parziale riforma della decisione impugnata, ricono- sceva al ON anche il risarcimento del danno patri- moniale da invalidità permanente, confermando nel re- sto. Ricorre per cassazione l'Istituto, in base a due motivi. Resiste con controricorso il D'MI. 이 Non svolgono attività difensiva le altre parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il controricorso del D' MI si ravvisa inammissibile siccome tardivo (esso è stato no- tificato il 17 settembre 1998, mentre doveva essere no- tificato entro il 21 marzo 1998, data di scadenza dei dallo scadenza del termine venti giorni decorrenti per il deposito del ricorso: V. art. 370 c.p.c); detto intimato ha partecipato alla di- scussione orale, essendone ritualmente abilitato. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, in rela- zione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Deduce che i giudici di appello hanno ancorato la 4 decisione assolutoria del D'MI al fatto che la matu- rità raggiunta dagli allievi permetteva di supporre che la valutazione della pericolosità del gesto compiuto dal RI potesse essere agevolmente percepita quitata, dal che è stata dedotta, da detti giudici, la irrilevanza della assenza del precettore, quale circo- stanza caratterizzante un antecedente eziologico dell'illecito; deduce, inoltre, che i giudici medesimi hanno affermato che la repentinità dell'atto compiuto dal RI non avrebbe in nessun caso permesso all'insegnante di impedirne l'esecuzione; rileva che il sillogismo su cui si basa la decisione si ravvisa cer- tamente contraddittorio allorché si afferma che la re- sponsabilità dell'Istituto doveva comunque ritenersi sussistente Aper la inidoneità della struttura organizzativa, che non aveva consentito di impedire l'evento dannoso. La censura va accolta. Assume, invero, carattere assorbente il rilievo di una chiara discrasia e con- traddittorietà tra l'esclusione di ogni addebito a ca- rico dell'insegnante che non avrebbe potuto impedire il gesto per la sua stessa repentinità, e l'affermazione di responsabilità dell'Istituto per una insufficiente struttura organizzativa, dovendo invece, le considera- zioni argomentative svolte dai giudici di appello con riguardo alla posizione dell'insegnante, essere ugual- 5 mente significative in ordine alla posizione dell'Istituto. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2048, 2° e 3° com- ma, c. c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce che i giudici di appello ai fini della ri valsa fatta valere nei confronti del D'MI dovevano considerare che il comportamento di quest'ultimo appa- riva in tutta la sua gravità in quanto egli, lungi dal tenere una posizione correttiva del disordine ingenera- tosi nella classe soggetta alla sua sorveglianza, si era allontanato, non a causa di una incoercibile situa- zione, ma solo a causa del fatto che non era in grado di dominare uno stato di disordine che prevedibilmente non poteva che sfociare in un atto criminoso. La censura va accolta. La prospettata circostanza doveva, invero, essere valutata dai giudici di appello nel contesto di tutte le emergenze di causa, sicché si ravvisa un evidente vizio di motivazione su cui verte in concreto la dedu- zione del ricorrente. In relazione quindi ai profili rappresentati con entrambi i motivi, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un 6 nuovo esame in base ai rilievi su esposti. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio an- che il regolamento delle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
cassa nei sensi di La Corte accoglie il ricorso, cui in motivazione la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 16 febbraio 2000 in Camera di Consi- glio. Il Consigliere Est. Il Presidente Vitorio Juva 40000 i 2900 .
1.2111M 10. Depositata in Carcelleria 2001 CEN oggi, RE CELLERIA IL DIRETTO vero Un 200PMA 2 NEFICIO DELLE SET 4 Seria Registrato in data 12 290.000 40214 DUECENT (lire 12 Atu Giudiziari p. (D.ssa M (Dr. M. BACCICHINI) Il Responsab 7