Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05874/2025REG.PROV.COLL.
N. 02870/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2023, proposto da TO Di IO e da Kalì S.r.l. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
Shedir Pharma S.r.l. Unipersonale, Kalì S.r.l. con Socio Unico, non costituiti in giudizio;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5138/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Antonio Maria Di Leva ed Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Viene appellata la sentenza del TAR meglio individuata in epigrafe, che ha respinto il ricorso avverso l’irrogazione della sanzione pecuniaria per la mancata demolizione di taluni abusi edilizi riguardanti un edificio che ospita la sede della società ricorrente. Il Comune intimato si è costituito in giudizio e le parti hanno precisato le rispettive difese mediante un plurimo scambio di memorie.
2 - Secondo il giudice di primo grado, in sintesi, i plurimi vizi formali e procedurali dedotti non trovavano fondamento, e in particolare la dichiarata successiva presentazione di una domanda di sanatoria non rilevava, considerato anche che sulla stessa si era ormai formato il silenzio diniego.
3 – Gli appellanti argomentano, a tale ultimo riguardo, che il TAR avrebbe errato considerando solo l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria, e non anche l’avvenuto rilascio del provvedimento di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. 380/2001, n. 58, prot. n. 34976 del 19.11.2019, preceduto dal provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004, prot. n. 4 del 15.03.2019.
3.1 - Secondo gli appellanti, infatti, il ripristino parziale dello stato dei luoghi, avvenuto con la S.C.I.A. n. 723/2018, ha costituito una condizione del rilascio di entrambi i titoli e non una diversa pratica priva di qualsiasi collegamento con questi, come invece erroneamente ritenuto dallo stesso Giudice di primo grado, posto che se il procedimento si conclude con l'accoglimento dell'istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, viene ovviamente meno il presupposto dell'abusività dell'opera. Pertanto, contrariamente anche a quanto ritenuto dal TAR, i sopravvenuti provvedimenti avrebbero determinato l’inefficacia sia dell’originaria ordinanza di demolizione n. 63/2016, sia della successiva sanzione pecuniaria n. 120/2017, essendo venuto meno il presupposto dell’abusività dell’opera e della successiva sanzione pecuniaria, non più logicamente applicabile quale derivazione dell’asserita inosservanza di un ordine di demolizione ormai privo di efficacia.
3.2 - Gli appellanti, quindi, deducono la sussistenza di errores in iudicando riferiti alla violazione e falsa applicazione di legge (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, artt 31; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3) e l’eccesso di potere per difetto di interesse pubblico all'adozione del provvedimento, avuto riguardo alla erroneità della sentenza di primo grado per non avere riconosciuto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione pur essendo stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria, e concludono per l’accoglimento dell’appello, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, ovvero, per una dichiarazione di improcedibilità del giudizio o di cessazione materia del contendere.
3.3 – Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, osserva che, dopo che con ordinanza n. 1406 del 14 settembre 2016 la Settima Sezione del TAR Campania aveva rigettato l’istanza cautelare annessa al ricorso, in data 21 febbraio 2017 veniva accertato (relazione prot. n. 4823 del 24.2.2017) che “ le opere contestate con l’ordinanza di demolizione n. 63 del 4.7.2016 non sono state demolite e non è stato ripristinato lo stato dei luoghi ” motivando l’irrogazione, con ordinanza n. 120 del 2 ottobre 2017, della sanzione pecuniaria impugnata in primo grado, posto che la domanda di concessione edilizia in sanatoria, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell’ordinanza di demolizione, per cui l’esecuzione della sanzione è solo provvisoriamente sospesa per il tempo necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento, e considerato che nel caso in esame si era già maturato il termine di silenzio-diniego.
4 – Considera il Collegio che a seguito della nuova SCIA, non contestata in termini dal Comune, che ha preceduto il rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 (prot. n. 4 del 15 marzo 2019) e del provvedimento di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. 380/2001 (n. 58, prot. n. 34976, del 19 novembre 2019), è certamente venuto meno l’oggetto del contendere riferito agli abusi, di modesto rilievo e in parte solo funzionali quanto alla destinazione d’uso, che erano stati inizialmente contestati.
5 – La precedente considerazione non implica, tuttavia, l’improcedibilità del contenzioso concernente la sanzione pecuniaria, contestata in questa sede, che è stata oramai legittimamente irrogata a seguito della mancata ottemperanza degli odierni appellanti, entro il termine assegnato, all’ordine di demolizione che era stato a suo tempo impartito e la cui eventuale illegittimità resta estranea all’ambito del presente giudizio.
Infatti, i nuovi provvedimenti sono idonei a legittimare solo in parte il pregresso intervento edilizio e sono stati adottati dopo il parziale ripristino delle opere che, se effettuato tempestivamente, avrebbe evitato l’irrogazione della sanzione.
5.1 – D’altronde, l’invocato rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 (prot. n. 4 del 15 marzo 2019) e del provvedimento di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 D.P.R. 380/2001 (n. 58, prot. n. 34976, del 19 novembre 2019) erano stati preceduti, come sopra evidenziato, dalla presentazione di una nuova S.C.I.A. (n. 723/2018,) che aveva diversamente progettato la nuova sede della società appellante e che aveva costituito una essenziale pre-condizione del rilascio di entrambi i titoli, non facendo automaticamente venire meno, così come rilevato dal giudice di primo grado, il presupposto della ritenuta abusività delle opere precedentemente realizzate.
5.2 – Inoltre, per consolidata giurisprudenza la domanda di sanatoria determinava solo la sospensione del predetto termine e sulla stessa domanda si era poi formato il silenzio -diniego con la conseguenza che, anche computando il periodo di “sospensione” dell’efficacia dell’ordine di demolizione per effetto della pendenza della domanda di sanatoria, al momento dell’adozione dell’impugnato provvedimento era ormai decorso il termine per dare esecuzione alla demolizione.
5.3 - Di conseguenza, l’avvenuto ripristino parziale dello stato dei luoghi, avvenuto con la S.C.I.A. n. 723/2018, ha costituito una condizione del rilascio di entrambi i titoli edilizi non ha fatto venire meno l’abusività pro tempore delle opere inizialmente realizzate, di modo che le censure proposte avverso la sanzione pecuniaria applicata a tale riguardo non possono trovare accoglimento.
5.4 - La complessità e non univocità della fattispecie controversa giustifica, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO