Articolo 4 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 3Articolo 5
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4 giugno 1990
Art. 4. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell' articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all' articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n.
828 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 48/1989 e' il seguente: "3. Il termine gia' previsto al comma 14-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 , e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 828/1982 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremnoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), e' il seguente:
"Art. 20. - Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell' art. 5- bis primo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976 e 1979.
Ferme restando le destinazioni stabilite dall' art. 5- bis secondo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 , la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita' sociali e di interesse pubblico.
Nella ipotesi di costruzione di immobili per l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , a ricorrere al sistema dell'economia con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979".
Entrata in vigore il 4 giugno 1990
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