Articolo 15 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 aprile 1943
>
Versione
15 giugno 1947
>
Versione
1 giugno 1948
Art. 15.

Il ((Consiglio di amministrazione)) composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro:
1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
2) due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
3) due rappresentanti del personale dell'istituto, designati dal personale stesso;
4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, che puo' anche farsi rappresentare da un proprio delegato;
7) il presidente dell'istituto nazionale della previdenza sociale;
8) il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
((9) due rappresentanti dei medici designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici))

Il ((Consiglio di amministrazione)) nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente