Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7194 /2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa FA NI Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ausa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data
21/11/2024, da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi assistiti dall'Avv. ANGELO GUARNIERI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
30/08/2013 a URGNANO, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Per_2
Per l'udienza del 6.02.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 5.12.2024).
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva..
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso
2. provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
3. riserva la decisione sulle spese al definitivo.
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di URGNANO (Atto n. 8 Parte I Serie Anno
2013 )
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
FA NI