Articolo 32 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 31Articolo 33
Versione
7 gennaio 1972
Art. 32. (Entrate)

L'ente eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento mediante le entrate costituite dai contributi personali, dal gettito delle marche, dalle rendite patrimoniali, nonche' da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengono.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972