Articolo 29 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 28Articolo 30
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19 marzo 1994
Art. 29. Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacita' lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile;
b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacita' lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.
Nota all'art. 29:
- Le dir. 92/116/CEE e 92/120/CEE sono pubblicate in GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994