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1 giugno 2014
1 giugno 2014
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 , recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2014.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2014.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
Commentari • 6
- 1. Imputabilità e infermità mentale. C.Cost. 73https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 7.820957
[…] Con specifico riferimento alla misura di sicurezza detentiva, ex 222 c.p., è importante rilevare che la L. 81/2014 ha sostituito agli ospedali psichiatrici giudiziari le REMS ovvero le residenze di esecuzione delle misure di sicurezza allo scopo di accompagnare i soggetti totalmente infermi in percorsi di cura e riabilitazione individuali.L'intervento più importante della riforma ha riguardato l'imposizione di un limite alla proroga di tale misura di sicurezza; misura che deve essere applicata sempre come extrema ratio. L'art. 1 co 1 quater della Legge 81/2014, infatti, […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 39824Provvedimento: […] Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che la durata della misura è superiore alla pena inflitta, il che si porrebbe in contrasto, almeno logico, con l'art. 1 comma 1-quater legge n. 81 del 2014 che, pur inerendo alle misure cautelari, sarebbe applicabile al caso di specie per “contiguità logica”. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, haLeggi di più...
- semi infermità·
- pericolosità sociale·
- misure di sicurezza·
- art. 229 cod. pen.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 219 cod. pen.·
- art. 1 comma 1-quater d.lgs. 52/2014·
- art. 89 cod. pen.·
- libertà vigilata·
- art. 616 c.p.p.