Sentenza 26 giugno 2012
Massime • 1
Non è configurabile, per difetto di dolo, il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. quando la minaccia rivolta al pubblico ufficiale consiste nella prospettazione di una denuncia per omissione dell'atto di ufficio richiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2012, n. 29171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29171 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/06/2012
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1146
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 17213/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS LE IO FE N. IL 19/11/1945;
avverso la sentenza n. 224/2009 CORTE APPELLO SEZ.D1ST. di SASSARI, del 19/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli AR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19.10.2011 della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari era confermata la sentenza del 9.5.2008 del Tribunale di Sassari, appellata dall'imputato, confermando la condanna di OS AR EL alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 336 c.p. per aver minacciato il pubblico ufficiale OR PE, funzionario dell'Anas, con la frase "vedi che ho già denunciato il maresciallo, il sindaco, la guardia forestale e se non mi rilasci l'attestazione che ho chiesto mi vedrò costretto a denunciare anche lei", per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri uffici consistente nel rilasciare un documento ufficiale che attestasse la distruzione di un accesso alla cava di sabbia nella quale opera OS VA.
Commesso in agro di Mores il 30.12.2004.
2. Ricorre per cassazione personalmente l'imputato dolendosi di:
violazione della legge penale in relazione all'errore di sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito dell'art. 336 c.p. ravvisandosi nella specie, al più, l'ipotesi di minaccia in assenza di coartare il p.u. nel compimento del suo dovere.
Difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa considerazione dei motivi di gravame e della produzione documentale di altra sentenza assolutoria per fatti analoghi che segnerebbe un insuperabile contrasto con la statuizione oggi gravata. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Quanto al primo motivo esso è fondato. Invero, costituisce orientamento consolidato di questa Corte secondo la quale la prospettazione di denunciare taluno all'autorità giudiziaria non costituisce di perse ne' minaccia ne' oltraggio (Sez. 6, sent. n. 4826 del 16.3.1998, imp. Episcopo A.). Come emerge dalla stessa sentenza l'imputato ha compulsato il pubblico ufficiale ritenendo di avere diritto alla certificazione dello stato dei luoghi secondo una sua soggettiva prospettiva in fatto.
2. In tali termini non può ritenersi sussistente nella specie il dolo del delitto di cui all'art. 336 c.p., dato che la prospettazione di una denuncia per omissione dell'atto richiesto, a prescindere dalla concreta idoneità della stessa ad essere percepita in termini intimidatori, era collegata, nella volontà dell'imputato, al mancato espletamento di quello che era ritenuto essere un compito istituzionale (v. Sez. 6 sent. n. 28738 del 4.7.2008, imp. Pinna).
3. La sentenza impugnata va pertanto, in accoglimento del primo assorbente motivo, annullata senza rinvio, perché il fatto contestato non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012