CASS
Sentenza 20 settembre 2023
Sentenza 20 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2023, n. 38434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38434 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: KO SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 6 Marzo 2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR LI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'impugnazione depositata il 24 Febbraio 2023 avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero il 10 Febbraio 2023, avente ad oggetto beni di valore di varia natura ritrovati all'esito di una perquisizione locale e personale nell'abitazione del prevenuto in occasione dell'esecuzione del decreto di fermo. Il ricorrente aveva concordato l'applicazione della pena con sentenza emessa il 17 dicembre 2021 per il delitto di furto aggravato e la pronunzia era stata annullata dalla Corte di Cassazione, limitatamente alla confisca, perché disposta anche per oggetti verosimilmente provento di altri reati e dunque non riconducibili alle condotte illecite oggetto dell'imputazione. Il Pubblico ministero ha, di conseguenza, iscritto nel registro il OV come indagato per il reato di ricettazione ed ha disposto il sequestro probatorio dei beni già oggetto di sequestro, ritenendo sussistente il fumus commissi Penale Sent. Sez. 2 Num. 38434 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 05/07/2023 delicti in ragione dei precedenti penali del OV e della quantità ingente di beni rinvenuti nella sua disponibilità e delle circostanze del rinvenimento. La difesa ha proposto riesame, e con memoria ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto si riferisce ad una nuova iscrizione di reato avente carattere meramente esplorativo, mentre la decisione in ordine alla eventuale restituzione dei beni, dopo la sentenza rescindente di questa Corte, era demandata al giudice del rinvio, di fatto esautorato dall'iniziativa impropria del pubblico ministero. Il Tribunale ha confermato le finalità probatorie del disposto sequestro, in ragione della nuova iscrizione nel registro degli indagati del OV per il delitto di ricettazione, affermando la piena legittimità del sequestro. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 253 cod.pen. poiché il procedimento nell'ambito del quale era stata disposta la perquisizione che aveva determinato il sequestro di beni e preziosi è stato definito con sentenza di patteggiamento e la contestuale statuizione di confisca di quanto in sequestro è stata annullata dalla Corte di Cassazione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano;
tuttavia, nelle more, la Procura ha emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio in relazione ad un reato di ricettazione, di cui rimangono sconosciuti gli elementi essenziali di luogo, tempo e azione, sicché l'illecita provenienza da altro delitto degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato è del tutto presunta, non emergendo elementi per sostenere una notizia di reato utile, ed il mezzo di ricerca della prova viene utilizzato per finalità esplorative contra legem. A giudizio del ricorrente, oltre all'assenza del fumus commissi delicti, l'ordinanza difetta in termini di motivazione, poiché nel provvedimento manca la descrizione della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l'ipotesi criminosa. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che il ricorso per Cassazione avverso misure cautelari reali è consentito soltanto per violazione di legge e nel caso di specie la Procura ha legittimamente proceduto all'iscrizione di una nuova notizia di reato ex art. 648 cod.pen. a carico del OV, che aveva patteggiato la pena in relazione ad un reato di furto in appartamento, in quanto nella sua abitazione sono stati rinvenuti numerosi beni di valore del cui possesso non ha fornito giustificazioni;
quindi ha disposto il sequestro probatorio, al fine di individuare e consentire ai legittimi proprietari vittime di furto di visionare e riconoscere i beni in sequestro. Non può ritenersi che il sequestro abbia finalità meramente esplorative, in quanto tali non consentite, poiché le modalità di rinvenimento dei beni, la quantità e le caratteristiche degli stessi, unitamente alle condizioni personali dell'imputato, già coinvolto in un furto in abitazione e non in grado di fornire giustificazione di detta disponibilità, consentono di ipotizzare la sussistenza in astratto di un'ipotesi di ricettazione di beni di provenienza illecita, tenuto conto che, secondo giurisprudenza 2 Roma 5 luglio 2023 Il Consigliere est. Maria EL SE La Presidente na Petr zellis consolidata, gli estremi del reato presupposto non devono necessariamente essere indicati in dettaglio. Né può ritenersi illegittimo il sequestro probatorio dei beni rinvenuti, poiché è lo strumento deputato a consentire lo svolgimento di adeguate indagini. Non ricorrono pertanto le violazioni di legge denunziate dal ricorrente. 4.Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR LI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'impugnazione depositata il 24 Febbraio 2023 avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero il 10 Febbraio 2023, avente ad oggetto beni di valore di varia natura ritrovati all'esito di una perquisizione locale e personale nell'abitazione del prevenuto in occasione dell'esecuzione del decreto di fermo. Il ricorrente aveva concordato l'applicazione della pena con sentenza emessa il 17 dicembre 2021 per il delitto di furto aggravato e la pronunzia era stata annullata dalla Corte di Cassazione, limitatamente alla confisca, perché disposta anche per oggetti verosimilmente provento di altri reati e dunque non riconducibili alle condotte illecite oggetto dell'imputazione. Il Pubblico ministero ha, di conseguenza, iscritto nel registro il OV come indagato per il reato di ricettazione ed ha disposto il sequestro probatorio dei beni già oggetto di sequestro, ritenendo sussistente il fumus commissi Penale Sent. Sez. 2 Num. 38434 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 05/07/2023 delicti in ragione dei precedenti penali del OV e della quantità ingente di beni rinvenuti nella sua disponibilità e delle circostanze del rinvenimento. La difesa ha proposto riesame, e con memoria ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto si riferisce ad una nuova iscrizione di reato avente carattere meramente esplorativo, mentre la decisione in ordine alla eventuale restituzione dei beni, dopo la sentenza rescindente di questa Corte, era demandata al giudice del rinvio, di fatto esautorato dall'iniziativa impropria del pubblico ministero. Il Tribunale ha confermato le finalità probatorie del disposto sequestro, in ragione della nuova iscrizione nel registro degli indagati del OV per il delitto di ricettazione, affermando la piena legittimità del sequestro. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 253 cod.pen. poiché il procedimento nell'ambito del quale era stata disposta la perquisizione che aveva determinato il sequestro di beni e preziosi è stato definito con sentenza di patteggiamento e la contestuale statuizione di confisca di quanto in sequestro è stata annullata dalla Corte di Cassazione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano;
tuttavia, nelle more, la Procura ha emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio in relazione ad un reato di ricettazione, di cui rimangono sconosciuti gli elementi essenziali di luogo, tempo e azione, sicché l'illecita provenienza da altro delitto degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato è del tutto presunta, non emergendo elementi per sostenere una notizia di reato utile, ed il mezzo di ricerca della prova viene utilizzato per finalità esplorative contra legem. A giudizio del ricorrente, oltre all'assenza del fumus commissi delicti, l'ordinanza difetta in termini di motivazione, poiché nel provvedimento manca la descrizione della condotta criminosa ipotizzata a carico dell'indagato, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l'ipotesi criminosa. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che il ricorso per Cassazione avverso misure cautelari reali è consentito soltanto per violazione di legge e nel caso di specie la Procura ha legittimamente proceduto all'iscrizione di una nuova notizia di reato ex art. 648 cod.pen. a carico del OV, che aveva patteggiato la pena in relazione ad un reato di furto in appartamento, in quanto nella sua abitazione sono stati rinvenuti numerosi beni di valore del cui possesso non ha fornito giustificazioni;
quindi ha disposto il sequestro probatorio, al fine di individuare e consentire ai legittimi proprietari vittime di furto di visionare e riconoscere i beni in sequestro. Non può ritenersi che il sequestro abbia finalità meramente esplorative, in quanto tali non consentite, poiché le modalità di rinvenimento dei beni, la quantità e le caratteristiche degli stessi, unitamente alle condizioni personali dell'imputato, già coinvolto in un furto in abitazione e non in grado di fornire giustificazione di detta disponibilità, consentono di ipotizzare la sussistenza in astratto di un'ipotesi di ricettazione di beni di provenienza illecita, tenuto conto che, secondo giurisprudenza 2 Roma 5 luglio 2023 Il Consigliere est. Maria EL SE La Presidente na Petr zellis consolidata, gli estremi del reato presupposto non devono necessariamente essere indicati in dettaglio. Né può ritenersi illegittimo il sequestro probatorio dei beni rinvenuti, poiché è lo strumento deputato a consentire lo svolgimento di adeguate indagini. Non ricorrono pertanto le violazioni di legge denunziate dal ricorrente. 4.Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.