Articolo 2 della Legge 16 maggio 2017, n. 79
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 giugno 2017
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), e dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m).
Entrata in vigore il 13 giugno 2017