Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), e dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m).
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13 giugno 2017
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