Art. 11. ((Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, e' punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio))
Versione
1 febbraio 1957
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Versione
7 giugno 1983
7 giugno 1983