Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6925 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
0074923 069 2 5 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ORTE SUPRE CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tonio MERONE Presidente R.G.N.1996/2001 FICO Consigliere FALCONE Consigliere 13613 Cron. Dott. Giuseppe MELONCELLI Consigliere Rep. Dott. Achille Ud. 14/02/2002 Rel. ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi ILORIRPEF SEN TENZA Calamità naturali 1984 sul ricorso proposto da: Sospensione riscossione- AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Effetti ricollega- bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei -legge Ulteriore beneficio rideter- Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura minazione imponi- bile.. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
SS LE, residente a [...], non costituita in giudizio, inţimata 7 avverso la sentenza della Commissione Tributaria 2 8 Regionale di Perugia Sez. 6 n.363/06/99 del 9-11-1999, . N depositata il 23-11-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Maurizio Velardi che ha chiesto il ai rigette del ricorso per manifesta infondatezza, sensi dell'art.375 C.p.C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora SI EN, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dei redditi dell'anno dichiarazione successivo dall'imponibile 1'ammontare detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione سیاه non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto denunciando la ricorso il Ministero delle Finanze, dellafalsa applicazione degli artt. 28, violazione e legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 7-12-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù The dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 considerata comefebbraio 1999, n.28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14 Febbraio 2002. Il Presidente Estensore Hiller Dott. Merche Antonio Il Consigliere Relatore Brasi Dott. Antoni серик IL CANCELLIERE C1 CE TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 MAG 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 CE TT ☐