Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 giugno 2024, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), «limitatamente alle parole "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato" (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato ex art. 116 co. 15 d.lgs. 285/1992)», e, in via consequenziale, dell'art. 5 del medesimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2014, n. 40617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40617 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 30/04/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 816
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 31156/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
MA NZ N. IL 07/02/1973;
inoltre:
MA NZ N. IL 07/02/1973;
avverso la sentenza n. 14434/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI ZO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 19-11-2012, dichiarava RO ZO responsabile del reato di cui all'art. 116 C.d.S. per avere guidato un'autovettura senza essere in possesso della prescritta patente di guida, scaduta e mai rinnovata (fatto avvenuto l'8-7-2010). Il giudicante escludeva l'applicazione della recidiva nel biennio "non risultando precedenti penali irrevocabili in tal senso".
2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli avanzava ricorso per cassazione. Osservava che l'esclusione dell'indicata aggravante era stata effettuata dal Tribunale in violazione di legge, atteso che la norma, nel richiedere per l'integrazione dell'aggravante la "reiterazione nel biennio", non presuppone che il reato sia stato commesso entro i due anni da una precedente sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, bensì che nei due anni antecedenti alla denuncia l'imputato abbia riportato altra denuncia per il medesimo fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ritiene la Corte che debba valere con riferimento al reato in argomento il criterio già espresso in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell'ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S. Questa Corte, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla "data del passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi", piuttosto che a quella della loro commissione, poiché "solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25988 del 05/03/2013 Rv. 257186).
2. Tanto premesso, non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalla richiamata impostazione interpretativa con riferimento al reato in questione, nel quale la reiterazione nel biennio rileva ai differenti fini della configurabilità dell'aggravante. Va evidenziato, infatti, che si tratta di un parametro utilizzato dal legislatore, a differenti fini, in norme entrambe rientranti nel medesimo corpo normativo, talché non vi è ragione che giustifichi una divergenza interpretativa. D'altra parte nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita alla mera denuncia, come pretenderebbe il ricorrente, non essendo alla medesima riconducibile alcun effetto in termini di certezza giuridica. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014